N. 17 (par. 35.6)
Oggetto: Pratica num. 181/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Sorveglianza di Alpha (decreto in data 26.11.2011).
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 27 luglio 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
“Letto il decreto del 26 novembre 2011 con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Alpha, in previsione del suo imminente collocamento a riposo, ha provveduto a designare la dott.ssa Prima come magistrato con funzioni vicarie.
Letto il parere negativo espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 13 gennaio 2011, sul presupposto dell'inapplicabilità del par. 36.6 della circolare tabelle ai Tribunali di Sorveglianza.
Lette le osservazioni critiche al parere del Consiglio Giudiziario presentate dalla dott.ssa Prima in data 24 gennaio 2011.
Letto il parere espresso, su esplicita richiesta della VII Commissione, dall'Ufficio Studi e documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, all'esito di una compiuta e dettagliata analisi della normativa di riferimento, con argomentazioni assolutamente condivisibili e che di seguito si riportano per sunto.
Ritenuto che la generale disciplina degli uffici di sorveglianza è contenuta nella legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, nel dettare, al Capo II, la peculiare normativa regolante la posizione dei giudici di sorveglianza (prevedendo in tale ambito anche la specifica disciplina della supplenza dei magistrati di sorveglianza), non prevede alcuna specifica regolamentazione concernente, in modo espresso, la diversa ipotesi in cui a mancare o a essere impedito sia il Presidente del Tribunale di Sorveglianza; l'unica disposizione in qualche modo riguardante la sostituzione del Presidente è quella prevista dall'art. 70, comma 5, 1. n. 354 del 1975, che però si riferisce alla sola ipotesi in cui l'assenza o l'impedimento riguardi il Presidente del collegio - stabilendo che in tali casi costui debba essere sostituito dal magistrato che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità senza contenere alcuna puntuale regolamentazione in ordine all'individuazione del magistrato che debba sostituire il Presidente del Tribunale di Sorveglianza - cosicché, in assenza di una normativa che in modo speciale disciplini le modalità di sostituzione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza appare corretto ritenere che a dover trovare applicazione sia la norma di carattere generale di cui all'art. 104 0.G., che disciplina l'istituto della supplenza in caso di mancanza o di impedimento del Presidente del Tribunale o della Sezione.
Ritenuto che da tale ragionamento derivi la conseguenza che il magistrato destinato a presiedere il Tribunale di Sorveglianza, in caso di mancanza o di impedimento del titolare, sia colui che a tale scopo è stato designato annualmente ovvero, in caso di mancata effettuazione di detta designazione, il più anziano dei Presidenti di Sezione o, in mancanza di essi, il più anziano dei giudici, cosicché appare legittimo il provvedimento assunto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Alpha, alla luce dell'ammissibilità della nomina, presso il Tribunale di sorveglianza, di un Presidente vicario, da effettuarsi sempre nel rispetto della procedura tabellare.
Tanto premesso
delibera
di approvare il decreto del 26 novembre 2011 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Alpha”.