• Non ci sono risultati.

Oggetto: Pratica num. 1082/FT/2012. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Oggetto: Pratica num. 1082/FT/2012. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

N. 22 (par. 35.6)

Oggetto: Pratica num. 1082/FT/2012. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (decreto n. 22 in data 30.4.2012).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 luglio 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“- vista la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha effettuata con decreto n. 22 in data 30.4.2012 in cui il Presidente del Tribunale di Alpha dispone la nomina del dott. Primo alla funzione di Presidente Vicario;

OSSERVA

Con decreto n. 22 del 30 aprile 2012 il Presidente del Tribunale di Alpha “nel contesto del procedimento di formazione del progetto tabellare del Tribunale per il prossimo triennio” disponeva interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio al fine della designazione del magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del dirigente effettivo.

All'esito del procedimento risultava resa la disponibilità da parte del solo dott. Primo, presidente della seconda sezione civile del Tribunale. Riferite esigenze di funzionalità dell'ufficio, anche in vista della cessazione dalle funzioni del Presidente del Tribunale, rendevano però opportuno che la designazione del vicario del Presidente del Tribunale fosse disposta anticipando il progetto tabellare per il triennio 2013-2015, perciò “con immediata efficacia ai sensi dell'art. 7 bis ord. giud. e del paragrafo 14 della vigente tabella”.

Avverso detto provvedimento non venivano presentate formali osservazioni, nonostante fosse già presente un vicario nominato per il triennio precedente, ovvero il presidente della sezione penale dott. Secondo. Quest'ultimo infatti, nel presentare tardivamente domanda di svolgere le funzioni di presidente vicario, riferiva di non ritenere di essere stato destinatario di alcun interpello e comunque che un'eventuale variazione tabellare in tal senso avrebbe dovuto valere per il solo triennio 2013- 2015 e non antecedentemente. Egli chiedeva pertanto al competente Consiglio giudiziario di esprimere il parere sul decreto n. 22.

Replicava il Presidente del Tribunale documentando l'avvenuto interpello e la comunicazione dello stesso a tutti i magistrati dell'ufficio, affermando la possibilità per il Presidente del Tribunale di effettuare variazioni tabellari in qualsiasi momento e, nel merito, rilevando di avere ampiamente motivato il provvedimento in ragione della necessità di assicurare al Tribunale una guida al momento della sua pensione. Il Presidente del Tribunale segnalava, infine, che “nel designare il dott. Primo il provvedimento contestato si è fatto carico della valutazione comparativa anche con i magistrati dell'ufficio non aderenti all'interpello, sia pure in termini sintetici attesa la mancanza di concorrenti disponibilità, richiamando le conoscenze della normativa ordinamentale acquisite dal proposto con la partecipazione, tra l'altro, a corsi nella specifica materia e con la collaborazione alla redazione di rapporti informativi sull'attività svolta dai magistrati della sezione da lui presieduta, a differenza del dott. Secondo che invece nulla può vantare al riguardo se non profili generici e che, peraltro, nulla allega a sostegno della tardiva domanda per orientare la scelta del supplente, a dimostrazione della scarsa conoscenza delle circolari che regolano la materia”.

Ciò nonostante il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta esprimeva parere contrario all'approvazione del decreto “rilevando che l'interpello per la designazione del presidente vicario era inserito nel più ampio contesto del progetto di formazione delle nuove tabelle per il triennio 2012-2014, che sono state differite con delibera del CSM del 12 ottobre 2011. Il provvedimento di nomina del Presidente vicario non indica le ragioni poste a fondamento di questa variazione urgente della previsione tabellare in vigore, relativa al triennio 2009-2011, nella quale risulta designato il dott. Secondo come presidente vicario. La delibera sul punto è immediatamente approvata ed esecutiva”.

(2)

A parere di questo Consiglio Superiore viceversa il provvedimento del Presidente del Tribunale deve essere approvato.

Innanzitutto va detto che è consentito al dirigente dell'ufficio procedere in qualsiasi momento - motivatamente - alla sostituzione del vicario, non dovendosi attendere il decorso del triennio di validità della tabella, posto che il vicario deve mantenere uno stretto rapporto fiduciario con il dirigente dell'ufficio. Ammessa pertanto la legittimità della variazione tabellare urgente in oggetto, motivata nel caso di specie nel senso che “esigenze di funzionalità dell'ufficio, anche in vista della cessazione dalle funzioni del Presidente del Tribunale, rendono opportuno che la designazione del Presidente del Tribunale sia disposta anticipando così il progetto tabellare per il triennio 2013- 2015”, ne discende innanzitutto che il dott. Secondo non aveva manifestato la disponibilità all'incarico nei termini previsti e perciò non poteva essere nominato vicario.

Quanto al merito il Presidente del Tribunale ha dato ampia motivazione in ordine ai requisiti attitudinali del Presidente Primo, ai sensi del par. 35.6 della vigente circolare sulle tabelle; in riferimento ad essa non è consentito a questo Consiglio, in assenza di evidenti illogicità, effettuare valutazioni di merito.

Per tali motivi

delibera

di approvare il decreto n. 22 del 30 aprile 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha.”

Riferimenti

Documenti correlati

56 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014 (e analogamente le precedenti versioni) prevedono invece che

Esprimeva il Consiglio Giudiziario di Alpha in conseguenza di ciò parere negativo anche in ordine alla assegnazione della dott.ssa Undicesima alla sezione IV civile (essa

<<L’attuale organizzazione tabellare del Tribunale di Alpha prevede l’assegnazione delle procedure in materia societaria ad una Sezione specializzata, la Settima

Ritenuto che da tale ragionamento derivi la conseguenza che il magistrato destinato a presiedere il Tribunale di Sorveglianza, in caso di mancanza o di impedimento del titolare,

del Tribunale ha disposto la nomina del dott. del Tribunale di ..., nominato precedentemente Vicario dal deceduto Presidente ……. ha provveduto a sua volta a nominare il

affiancamento impone, dunque, la creazione di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello del quale il giudice togato è già titolare in forza della

vista la pratica avente ad oggetto la << modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 67 del 13 settembre 2011 il Presidente del

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Epsilon rilevava inizialmente, con parere del 14 settembre 2011, l'impossibilità per la dott.ssa Prima di esercitare