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Sollecito pagamento: ultime sentenze

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Sollecito pagamento: ultime sentenze

Autore: Redazione | 09/02/2022

Notifica della cartella; prescrizione del credito tributario; tentativo di fornire la prova dello stato di dissesto economico.

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Sollecito di pagamento

Il sollecito di pagamento è impugnabile solo nella misura in cui la notifica di tale atto sia l’occasione in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria già manifestata dall’Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. X, 15/06/2021, n.3050

Atto autonomamente impugnabile da parte del contribuente

In tema di atti impugnabili e segnatamente ai fini dell’accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita compiuta e non condizionata e ciò ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto.

Comm. trib. prov.le Reggio Calabria sez. II, 10/06/2021, n.2498

Il ricorso effettuato su successivo sollecito di pagamento

Non è possibile contestare la pretesa impositiva attraverso l’impugnazione di un sollecito di pagamento quando la stessa pretesa si sia resa irrimediabilmente definitiva per mancata impugnazione della prodromica cartella di pagamento.

Comm. trib. prov.le Taranto sez. I, 04/02/2021, n.69

Cartella precedentemente notificata

Il sollecito di pagamento, quando faccia seguito ad una cartella precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 art.19 comma 3, resta

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sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento.

Comm. trib. prov.le Napoli sez. XV, 19/11/2020, n.8117

Presupposti di fatto e ragioni in diritto della pretesa impositiva

Sono infatti impugnabili anche gli atti non autoritativi, purché idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente.

L’atto amministrativo di sollecito di pagamento, avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell’ambito della procedura di riscossione coattiva, è autonomamente impugnabile innanzi al giudice competente.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. VII, 26/10/2020, n.1896

Sollecito di pagamento: impugnabilità

Il sollecito di pagamento rappresenta un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 in quanto reca un’evidente pretesa tributaria, specifica nel suo ammontare e nelle ragioni che la fondano, per di più se riferito ad un tributo a riscossione periodica. È lasciata quindi libera scelta al contribuente se agire per contrastare la pretesa anticipando la tutela giudiziaria o attendere la formalizzazione di un avviso di accertamento che conterrà la presa d’atto del mancato pagamento, l’irrogazione delle sanzioni e la richiesta di pagamento degli interessi.

Comm. trib. prov.le Milano sez. XII, 14/08/2019, n.3466

Prova della tempestività del ricorso

Grava su chi agisce in giudizio l’onere di dare la prova dei presupposti normativi che condizionano l’ammissibilità dell’impugnazione, anche in relazione al rispetto dei termini di cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992. È inammissibile, così, in caso di mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento, il ricorso

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presentato in seguito alla comunicazione di sollecito di pagamento e al successivo preavviso di fermo amministrativo se non viene prodotta in giudizio copia di questi, non essendovi altrimenti elementi di valutazione della tempestività dell’impugnazione.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. III, 11/07/2019, n.3069

Sollecito di pagamento

Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione e, poiché trattasi di questione riguardante l’an e il quantum del tributo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso.

(Nella specie, ha osservato la Suprema corte, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto la propria giurisdizione, in ordine alla eccezione di prescrizione del credito tributario sull’erroneo rilievo che con la notifica della cartella di pagamento fossero stati posti in essere atti di esecuzione tributaria, la cui cognizione è demandata al giudice ordinario, mentre deve escludersi che il sollecito di pagamento appartenga agli atti di esecuzione forzata, potendosi assimilare, invece, all’avviso di mora di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, impugnabili avanti alle commissioni tributarie).

Cassazione civile sez. I, 11/06/2019, n.15717

Competenza per materia del giudice di pace

L’opposizione cd. “recuperatoria” avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; sicché,

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essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, n.24091

Sollecito di pagamento del tributo

In tema di contenzioso tributario, il generico rinvio alle disposizioni di cui al titolo II del d.lgs. n. 546 del 1992, apposto in calce al sollecito di pagamento di un tributo, non è sufficiente a soddisfare l’obbligo d’indicazione del termine per l’impugnazione e dell’autorità cui è possibile ricorrere, imposto, nell’assetto anteriore all’entrata in vigore della l. n. 212 del 2000, dall’art. 3, comma 4, della l.

n. 241 del 1990, quale manifestazione del principio di leale collaborazione dell’Amministrazione finanziaria con il contribuente ed a tutela del diritto di difesa di quest’ultimo, con la conseguenza che, in sede di impugnazione della cartella di pagamento successivamente notificata, non può ritenersi preclusa la contestazione nel merito della pretesa tributaria.

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2018, n.6517

Superamento del tasso-soglia usura

Ai fini dell’accertamento del superamento del tasso-soglia usura, dev’essere calcolato anche l’interesse di mora, nonché le altre voci di costo, fisse o variabili, legate alla gestione del rapporto (spese di istruttoria, commissioni incasso rata, spese di sollecito di pagamento, etc.), che rientrano nel computo usurario ex art.

644 c.p., con la conseguenza che, nel caso di superamento della suddetta soglia, non è dovuto alcun interesse e quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al captale da restituire .

Tribunale Bari sez. II, 11/01/2018

Atto amministrativo di sollecito di pagamento

L’atto amministrativo di sollecito di pagamento emesso in relazione ad un titolo sospeso nella sua esecutività, successivamente annullato, è autonomamente

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impugnabile da parte del destinatario, sussistendo uno specifico interesse ad agire mediante l’opposizione, volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l’amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere.

Cassazione civile sez. III, 26/10/2017, n.25432

Riscossione imposte

Il contribuente che riceve sollecito di pagamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria può impugnare il relativo atto impositivo contenente la pretesa tributaria davanti al giudice tributario qualora non siano esplicate le ragioni di fatto e di diritto che hanno spinto il soggetto impositore a muovere tale pretesa. Nel caso in cui, invece, tali ragioni siano esplicate e la pretesa sia fondata, ma il contribuente non adempie al pagamento delle imposte entro il termine di scadenza indicato dalla legge, è prevista l’ingiunzione fiscale, ossia una tecnica di riscossione coattiva.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. XII, 01/02/2017, n.706

Produzione di “atti interni”: costituisce prova di notifica?

Se l’Ente della riscossione non fornisce la prova della notifica delle cartelle esattoriali ma produce unicamente estratti di ruolo, quest’ultimi essendo “atti interni” non possono certamente costituire prova della loro rituale notifica.

Pertanto, non essendo stati notificati gli atti prodromici, il sollecito di pagamento risulta nullo, rendendo di conseguenza nulle le cartelle notificate.

Comm. trib. prov.le Napoli sez. XXXV, 23/02/2016, n.3150

Sollecito di pagamento del credito

L’atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall’avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli

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dall’Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile.

Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione, ex art.

23 l. 24 novembre 1981 n. 689, proposta avverso un avviso di pagamento, contenente la contestazione della violazione dell’obbligo di annotazione nei registri di carico e scarico dei rifiuti, di cui all’art. 190 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, trattandosi di atto non equiparabile all’ordinanza ingiunzione motivata, emessa a seguito di istruttoria e con riferimento alle deduzioni dell’interessato, ed avente funzione ben diversa dalla sanzione, poiché volto a stimolare, anche attraverso il pagamento in misura ridotta, una definizione anticipata del procedimento.

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2012, n.15596

Onere di fornire la prova

A mente dell’art. 67, comma 2, l. fall. (ante novella), nella specie richiamato dall’art. 49 d.lg. n.270/1999, sulla A.S. procedente incombe l’onere di fornire la prova della conoscenza – che deve essere effettiva e non solo potenziale – da parte del soggetto convenuto in revocatoria, dell’insolvenza in cui versava, all’epoca della effettuazione del pagamento di cui si chiede la revoca.

Nel caso di specie, la domanda va rigettata, in quanto l’attrice, nel tentativo di fornire la prova dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava la debitrice all’epoca dell’eseguito pagamento, si è limitata a produrre in giudizio un sollecito di pagamento e la copia di alcuni articoli di stampa, tutti di gran lunga successivi all’epoca dell’avvenuto pagamento, a cui si aggiunge l’ulteriore circostanza della mancanza di prova sufficiente ad evidenziare la

“scientia decoctionis” in parola, confermata da una serie di elementi quali il fisiologico sollecito di pagamento del credito e la sospensione dei servizi avvenuti alcuni mesi dopo il pagamento “de quo”, quindi con l’avvenuta prosecuzione di detti servizi nella verosimile e molto probabile circostanza della mancata conoscenza dello stato di insolvenza che, per contro, avrebbe consigliato, prudenzialmente, l’interruzione dei rapporti commerciali e della linea di credito quanto meno contestualmente alla ricezione del pagamento in discussione.

Tribunale Bari sez. IV, 19/06/2012, n.2250

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Notifica di un sollecito di pagamento

Qualora l’atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica di un sollecito di pagamento, anziché di un formale avviso di accertamento, la procedura di recupero adottata dal concessionario della riscossione risulta essere illegittima.

Comm. trib. prov.le Macerata sez. II, 11/11/2011, n.350

Mancata tempestiva contestazione delle fatture ricevute

In tema di ingiunzione una mancata tempestiva contestazione delle fatture ricevute ovvero del sollecito di pagamento, relativo ad una prestazione pacificamente eseguita e ricevuta permette di individuare nella condotta “de qua”

un comportamento tacito concludente.

Tribunale Roma sez. III, 19/09/2011, n.17799

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