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TRA L'Azienda Ospedaliero-Universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino

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Academic year: 2022

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ACCORDO PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ DI RICERCA DAL TITOLO “LABORATORIO INFORMATICO SUI PROCESSI AZIENDALI”.

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino, (di seguito denominata CSS) con sede legale in Torino, Corso Bramante n. 88, rappresentata dal Direttore Generale Avv. Gian Paolo ZANETTA nato a Torino il 22.10.1948, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula della presente con DGR 18-7285.

E

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino (nel prosieguo denominato semplicemente Dipartimento), C.F. 80088230018, con sede in Torino, Corso Svizzera 185, rappresentato dal Direttore, Prof. Luca Console, nato a Torino il 04/05/1962, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data 10 dicembre 2015.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 653/2015 del 1 luglio 2015 veniva approvata la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino per la reciproca collaborazione, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, intesa a definire un percorso comune e contemporaneamente consentire all’Azienda di confrontarsi sui processi di innovazione che, nell’ultimo periodo, stanno caratterizzando l’evoluzione e l’ammodernamento all’interno dell’Ateneo;

- il Protocollo d’Intesa stabiliva che la reciproca collaborazione per attività di sperimentazione e consulenza poteva svolgersi nelle forme sotto indicate:

- scambi informativi sulle reciproche competenze e attività;

- finanziamento Borse di studio;

- pubblicazioni congiunte;

- organizzazione eventi;

- attività formative e seminariali;

- attività operative di ricerca, progettazione e creazione di prototipi;

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- scambio di personale a scopo formativo;

- contratti su progetti;

- partecipazione a bandi di progetto (UE e altri).

- CSS è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca per la creazione di un laboratorio informatico per l’analisi e la funzione dei processi aziendali;

- che il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Guido Boella, che opera presso il Dipartimento di Informatica, già da tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel settore ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con Enti ed Aziende che operano direttamente nel settore specifico;

- che, giusta l'art.66 del D.P.R. 11.7.1980 n.382, le Università, purché nulla vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

CSS ha comunicato al Dipartimento l’intenzione di erogare un finanziamento per sostenere le attività di ricerca dal titolo “laboratorio informatico sui processi aziendali” che può prevedere il conferimento di borse e/o assegni di ricerca.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante ed inscindibile della presente accordo le Parti convengono quanto segue

- Art.1 Il Dipartimento si impegna ad eseguire in collaborazione con CSS un programma di ricerca dal titolo “Laboratorio informatico su Processi Aziendali”.

Il programma di ricerca è descritto nell'Allegato A facente parte integrante della presente convenzione.

Modifiche al programma di ricerca potranno essere introdotte nel corso della convenzione, previo accordo tra i Responsabili Scientifici.

- Art.2 Il Dipartimento si assume inoltre l'impegno di attivare assegni di ricerca e/o borse di studio a supporto della ricerca destinati a laureati in materie attinenti il tema della ricerca, sulla base di una selezione pubblica. I collaboratori di cui sopra saranno dotati di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per malattie contratte a causa del lavoro svolto, nonché per responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose del Dipartimento;

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- Art.3 Le attività di cui al programma di ricerca saranno svolte presso le strutture del Dipartimento e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede dell'Ente Presidio Molinette, o presso altri locali appositamente approntati, con modalità da definire tra i Responsabili Scientifici.

- Art.4 Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei Responsabili Scientifici, e con le modalità ed i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e dell'Ente.

Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra Parte.

I nominativi del personale che si rechi presso le strutture dell'altro Ente Contraente dovranno essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei Responsabili Scientifici del programma di ricerca. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

- Art.5 Il Dipartimento si impegna a fornire relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati parziali raggiunti e dovrà preparare una relazione finale.

- Art.6 Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca CSS si impegna a corrispondere € 28.000,00 omnicomprensivi, previa verifica delle attività di ricerca e progettazione svolte da parte del Dipartimento, con le modalità di seguito specificate:

€ 10.000,00 alla data dell’ultima sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro il 31.01.2016;

€ 9.00,00 entro il 30.06.2016 previa approvazione da parte di CSS delle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati parziali raggiunti, presentate dal Dipartimento;

€ 9.000,00 entro il 31.12.2016 previa approvazione della relazione finale sui risultati raggiunti a conclusione del programma, presentata dal Dipartimento.

CSS si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dai termini stabiliti mentre il Dipartimento si impegna a rilasciare le relative quietanze;

- Art. 7 Il Dipartimento si impegna a garantire nei confronti di CSS il riserbo su tutte le informazioni ricevute da quest'ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita

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autorizzazione scritta di CSS ed a utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche oggetto del presente accordo.

- Art. 8 La proprietà dei risultati della ricerca sarà di CSS. Fermo restando il diritto di autore o di inventore, il Dipartimento potrà utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali.

- Art. 9 Qualora uno dei Contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente accordo, sarà tenuto a concordare preventivamente con l'altro Contraente il testo e la natura delle comunicazioni e delle pubblicazioni da realizzare.

- Art. 10 La responsabilità scientifica dell'attuazione del presente accordo è affidata da parte universitaria al Prof. Guido Boella e da parte di CSS al Dott.ssa Franca D’Allocco.

- Art. 11 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati, CSS si impegna a corrispondere al Dipartimento l'importo delle spese dettagliatamente documentate sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione mentre il Dipartimento si impegna a restituire eventuali importi non utilizzati.

- Art. 12 Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione del presente accordo è competente il Foro di Torino.

- Art. 13 Le spese di bollo sono a carico di entrambe mentre quelle, eventuali, di registrazione sono a carico della parte richiedente. Trattandosi di prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto la registrazione viene effettuata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5–

comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 n.131, e dell'art.1 - punto 1 - lettera b) della tariffa - parte seconda annessa allo stesso decreto.

- Art.14 La ricerca oggetto del presente accordo costituisce ricerca commissionata all’Università ai sensi del Decreto Legge Sviluppo 13 maggio 2011 n. 70 – conv. Legge 12 luglio 2011 n. 106 – Decreto Sviluppo.

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- Art.15 Formato elettronico. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.

n. 82 del 07.03.2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Torino, ______________

PER IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IL DIRETTORE

(Prof. Luca Console)

________________________________

Torino, ______________

PER AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Gian Paolo ZANETTA)

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