D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E del 20/09/2012 n. 570
D I P A R T I M E N T O I I I – G o v e r n o d e l T e r r i t o r i o
S E T T O R E I - T U T E L A E V A L O R I Z Z A Z I O N E D E L L ’ A M B I E N T EA r e a E c o l o g i a
Oggetto: PROVVEDIMENTO n. 48/2012 del 18/09/2012 - D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - Impianto per il deposito preliminare (D15) ed operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizioni edili. Modifica non sostanziale dell’AIA n. 16/2010 del 25/05/2010 e ss.mm.ii.
Ditta: BRAVI SRL P. IVA/C.F: 01551990425
Sede legale e dell’impianto: Via della Stazione 50/A – CASTELFIDARDO (AN)
DESTINATARI
Dipartimento III Settore I
Ancona, 19/09/2012
Il Direttore del Dipartimento Dirigente ad interim del Settore
Dott. Ing Roberto Renzi
____________________
Ragioneria
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 152/2006, e ss.mm.ii., così come modificato dal decreto legislativo n. 128/2010 che abroga il D.Lgs 59/2005 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
VISTO l’art. 29-nonies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che disciplina la modifica degli impianti soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale;
VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 avente ad oggetto “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
PRESO ATTO che la L.R. 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 14 (modifica alla L.R. 28 ottobre 1999 n. 28) assegna alla Provincia la competenza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 18/2/2005 n. 59, agli impianti operanti nel settore rifiuti, precedentemente di competenza Regionale;
VISTO l’art. 3 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 e ss.mm.ii. con il quale la Regione Marche ha delegato alle Province le funzioni di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con il supporto tecnico dell’ARPAM;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 24 del 23/01/2008 che ha adottato la modulistica Regionale per l’istanza di A.I.A. ed ha applicato le tariffe individuate dalla Regione Marche, per il pagamento delle spese istruttorie;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 05/10/2009 recante modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. per gli impianti di gestione rifiuti;
RICHIAMATA integralmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/2010 del 25/05/2010
“D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto per il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizioni edili” rilasciata alla Ditta Bravi S.r.l. con Determinazione del Dirigente n. 359 del 04/06/2010 della Provincia di Ancona e modificata con provvedimento di modifica non sostanziale n. 20/2010 del 07/09/2010 rilasciato con DD n. 539 del 09/09/2010;
VISTA l’istanza della ditta Bravi s.r.l. pervenuta il 15/06/2012, acquisita al prot. 91666 del 20/06/2012, con la quale la Ditta comunica di voler modificare in maniera non sostanziale l’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;
VISTA la relazione tecnica allegata all’istanza suddetta secondo quanto previsto al punto 1,3 della DGR 1547/09 e al punto 2.3 dell’allegato 1 alla DGP 109 del 22/03/2011 in cui vengono descritti i termini della modifica non sostanziale in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta, con l’istanza in questione, chiede di apportare le seguenti modifiche:
• incremento del quantitativo massimo stoccabile del codice CER 170605* da 50 tonnellate attualmente autorizzate fino a 70 tonnellate;
• inserimento nell’autorizzazione al deposito preliminare (D15) del codice CER 150110* per un quantitativo massimo stoccabile di 10 tonnellate;
• Integrazione dell’autorizzazione alla messa in riserva (R13) con i codici CER 150106, 150103, 170203, 170302 per quantitativo di stoccaggio istantaneo complessivo di 30 tonnellate;
VISTA la nota della Provincia di Ancona prot. n°109600 del 19/07/2012 con cui si comunicava alla Ditta che la richiesta di autorizzazione per 10 tonnellate del codice CER 150110*
andava sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della Legge della Regione Marche n°3 del 26/03/2012;
CONSIDERATO che la Ditta, a seguito della nota sopra indicata, comunicava alla Provincia, con nota del 05/09/2012 assunta al protocollo provinciale al n°134231, che intendeva rinunciare all’autorizzazione per un quantitativo di 10 tonnellate del codice CER 150110*;
CONSIDERATO che la ditta Bravi s.r.l. è autorizzata sulla base dell’Autorizzazione AIA n. n.
16/2010 rilasciata con Determinazione del Dirigente n. 359 del 04/06/2010 della Provincia di Ancona e modificata con provvedimento di modifica non sostanziale n. 20/2010 del 07/09/2010 rilasciato con DD n. 539 del 09/09/2010 del 25/05/2010 per i quantitativi massimi di rifiuti secondo il seguente schema:
TAB.1
CER Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D15)
Quantità Max Stoccabile(tonn) 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
170600 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
170603 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 5 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 20
170605 * materiali da costruzione contenenti amianto 50
Totale 75
TAB. 2
Tipologia 7.1 del Sub All.1
DM 05/2/98 e
s.m.i.
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purchè prive di amianto R13
Stoccaggio istantaneo
Stoccaggio annuale
Quantità max annuale rifiuti recuperabili Codice
CER Descrizione codici CER
t t t
101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramiche
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
TOTALE 42 300 0
TAB. 3
Tipologia (all.1 al D.M.
5/2/1998) Direttiva del
09/04/02
Cod. CER Dec.2000/532/C
E 2000/118/CE e 2001/572/CE
Opera
zione/i DESCRIZIONE
Quantità annua max. avviata al recuperoTon.
Quantità massima stoccabile di
rifiuti per la messa in riserva
in relazione alle dimensioni e
caratteristi- che dell’im- pianto Ton.:
Quantità annuale di
rifiuti da sottoporre alla messa in riserva
Ton.:
3.1 170405 R 13 Rifiuti di ferro acciaio e ghisa = 30 100
3.2 170401 R13 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe. = 15 50
TOTALE ATTIVITA’ R13 (tab. 2 + tab. 3) 87
CONSIDERATO che la revisione dei quantitativi di rifiuti trattati in R13 e D15 e l’inserimento dei nuovi codici CER comporta la modifica dei quantitativi autorizzati secondo lo schema sotto riportato:
TAB.1
CER Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D15)
Quantità Max Stoccabile(tonn) 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
170600 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
170603 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 5 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 20
170605 * materiali da costruzione contenenti amianto 70
TOTALE 95
TAB. 2
Tipologia 7.1 del Sub All.1
DM 05/2/98 e
s.m.i.
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purchè prive di amianto R13
Stoccaggio istantaneo
Stoccaggio annuale
Quantità max annuale rifiuti recuperabili Codice
CER Descrizione codici CER
t t t
101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramiche
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
TOTALE 42 300 0
TAB. 3
Tipologia (all.1 al D.M.
5/2/1998) Direttiva del
09/04/02
Cod. CER Dec.2000/532/C
E 2000/118/CE e 2001/572/CE
Opera
zione/i DESCRIZIONE
Quantità annua max. avviata al recuperoTon.
Quantità massima stoccabile di
rifiuti per la messa in riserva
in relazione alle dimensioni e
caratteristi- che dell’im- pianto Ton.:
Quantità annuale di
rifiuti da sottoporre alla messa in riserva
Ton.:
3.1 170405 R 13 Rifiuti di ferro acciaio e ghisa = 30 100
3.2 170401 R13 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe. = 15 50
TAB. 4
CER Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R13)
Quantità Max Stoccabile(tonn) 150106 Imballaggi in materiali misti
150103 Imballaggi in legno 170203 Plastica
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
30
TOTALE 30
TOTALE ATTIVITA’ R13 (tab. 2 + tab. 3 + tab. 4) 117
PRESO ATTO che quanto richiesto dalla Ditta costituisce modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere e comporta la modifica dell’autorizzazione stessa;
PRESO ATTO che la Ditta ha pagato gli oneri d’istruttoria previsti per la modifica non sostanziale dell’autorizzazione AIA secondo quanto previsto dalla DGR della Regione Marche n.
1547/2009 emanata ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.M. 24/4/2008, con cui sono state definite le modalità di calcolo degli effettivi oneri istruttori che i gestori degli impianti debbono corrispondere all’Autorità competente;
RITENUTO di procedere alla modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/2010 del 25/05/2010 rilasciata con DD n. 359 del 04/06/2010 (così come modificata con provvedimento n. 20/2010 del 07/09/2010 rilasciato con DD n. 539 del 09/09/2010) in quanto modifica non sostanziale;
RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
VISTO l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
I. La modifica, ai sensi dell’art. 29 - nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss,mm.ii, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/2010 del 25/05/2010 rilasciata con DD n.
359 del 04/06/2010 (così come modificata con provvedimento n. 20/2010 del 07/09/2010 rilasciato con DD n. 539 del 09/09/2010) autorizzando la ditta Bravi srl, con sede legale e dell’impianto in Via della Stazione 50/A a Castelfidardo (AN), all’esercizio di un impianto per il deposito preliminare (D15) ed operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi e relative quantità massime autorizzate come di seguito indicato:
TAB.1
CER Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D15)
Quantità Max Stoccabile(tonn) 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
170600 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
170603 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 5 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 20
170605 * materiali da costruzione contenenti amianto 70
TOTALE 95
TAB. 2
Tipologia 7.1 del Sub All.1
DM 05/2/98 e
s.m.i.
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purchè prive di amianto R13
Stoccaggio istantaneo
Stoccaggio annuale
Quantità max annuale rifiuti recuperabili Codice
CER Descrizione codici CER
t t t
101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramiche
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
TOTALE 42 300 0
TAB. 3
Tipologia (all.1 al D.M.
5/2/1998) Direttiva del
09/04/02
Cod. CER Dec.2000/532/C
E 2000/118/CE e 2001/572/CE
Opera
zione/i DESCRIZIONE
Quantità annua max. avviata al recuperoTon.
Quantità massima stoccabile di
rifiuti per la messa in riserva
in relazione alle dimensioni e
caratteristi- che dell’im- pianto Ton.:
Quantità annuale di
rifiuti da sottoporre alla messa in riserva
Ton.:
3.1 170405 R 13 Rifiuti di ferro acciaio e ghisa = 30 100
3.2 170401 R13 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe. = 15 50
TAB. 4
CER Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R13)
Quantità Max Stoccabile(tonn) 150106 Imballaggi in materiali misti
150103 Imballaggi in legno 170203 Plastica
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
30
TOTALE 30
II. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il gestore dell’impianto deve verificare ed eventualmente integrare la polizza fideiussoria ai sensi della DGR 515 del 16/04/2012 e ss.mm.ii emanata dalla Regione Marche avente per oggetto: “Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti”.
III. Di mantenere in vigore quanto prescritto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale n.
16/2010 del 25/05/2010 rilasciata con DD n. 359 del 04/06/2010 così come modificata con provvedimento n. 20/2010 del 07/09/2010 rilasciato con DD n. 539 del 09/09/2010;
IV. Il presente atto e le relative prescrizioni sono soggetti a riesame, modifiche ed integrazioni che si rendessero necessari a seguito delle valutazioni sulla documentazione integrativa che la ditta è tenuta a presentare nei termini stabiliti;
V. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’Ing. Alessandro Inzerilli.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
• Class. 09.01.02.35 completa.
Ancona, 18/09/2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dirigente ad interim del Settore Alessandro Inzerilli Dott. Ing. Roberto Renzi
Dott. Ing. Massimo Sbriscia
AF/AI/ai
Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l’Area Ecologia e l’altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni