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LE CRITICITÀ DELLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE IN CASO DI MENOMAZIONI PLURIME MONOCRONE COESISTENTI:

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TAGETE 4-2009 Year XV

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CRITICALITIES IN FORENSIC EVALUATION OF MULTIPLE MONOCHRONOUS COEXISTING IMPAIRMENTS:

A PARADOXICAL EXAMPLE.

LE CRITICITÀ DELLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE IN CASO DI MENOMAZIONI PLURIME MONOCRONE COESISTENTI:

UN ESEMPIO PARADOSSALE

Dr. Marco Orrico

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Dottore di Ricerca in Scienze Forensi

ABSTRACT

The evaluation of the invalidity suffered from an injured person represents the main task for forensic doctors, within the different contexts of civil responsibility, private and public insurance.

Criticalities emerge along with the evaluation of patients suffering of multiple monochronous coexisting impairments. Indeed, in some areas of right there are specific lows or contracts that regulate the evaluation, in other circumstances there are no specific references, that could guide in the clinical practice.

The aim of this paper is to underline the critical aspects of the forensic evaluation of patients suffering of multiple monochronous coexisting impairments, with particular regard to civil responsibility area.

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La valutazione del grado di invalidità sofferto dalla persona lesa rappresenta uno dei momenti cardine della attività medico legale in ambito di responsabilità civile, di polizza privata infortuni, in ambito previdenziale e assicurativo sociale.

Elementi di criticità nella valutazione si hanno quando si affrontano soggetti affetti da menomazioni monocrone coesistenti.

Se infatti in alcuni ambiti la valutazione è disciplinata da norme specifiche o da contratti, in altre circostanze il medico legale si trova a dover affrontare il caso senza riferimenti precisi.

Lo scopo del presente lavoro è quello di evidenziare le criticità della valutazione medico legale in caso di menomazioni monocrone coesistenti in ambito di responsabilità civile.

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659 Introduzione

La valutazione del grado di invalidità sofferto dalla persona lesa rappresenta uno dei momenti topici della attività medico legale in ambito di responsabilità civile, di polizza privata infortuni, in ambito previdenziale e assicurativo sociale.

Non di rado si devono valutare pazienti che hanno subito lesioni a più distretti anatomo- funzionali e spesso si incontrano difficoltà nel raggiungere una valutazione che rappresenti in modo corretto il reale grado di invalidità del soggetto.

È a tutti noto che nel caso di menomazioni plurime, può trattarsi, sulla base di un criterio cronologico, di menomazioni monocrone, ovvero avvenute contestualmente a seguito di uno stesso evento, oppure di menomazioni policrone, quando si sono verificate in momenti differenti.

In base alla sede anatomica della menomazione, intesa non tanto come mera localizzazione topografica, ma come incidenza della menomazione su un determinato distretto organo-funzionale, si distinguono le menomazioni coesistenti (per esempio frattura costale e trauma alla caviglia), quando non interessano il medesimo apparato funzionale, e le menomazioni concorrenti (per esempio menomazione al 1° dito della mano destra e al 5° dito della stessa), quando invece interessano lo stesso distretto anatomo-funzionale (mano destra).

La valutazione presenta spesso difficoltà quando si deve valutare il pregiudizio complessivo subito da un soggetto che è stato vittima di un evento lesivo comportante menomazioni coesistenti.

Tale valutazione presenta delle diversità in base all’ambito normativo in cui si deve valutare l’invalidità subita dal paziente.

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660 La valutazione delle menomazioni monocrone coesistenti in ambito assicurativo privato, sociale e previdenziale

La prima situazione, e probabilmente quella che crea meno problemi, è rappresentata dalla polizza privata infortuni.

Infatti, per esplicita previsione contrattuale, in caso di menomazioni multiple a diversi organi o arti, la valutazione è effettuata sommando aritmeticamente le percentuali delle menomazioni dei singoli apparati organo-funzionali coinvolti, fino al raggiungimento del valore massimo del 100%, con conseguente corresponsione dell’intero massimale assicurato (Ronchi E., Mastroroberto L., Genovese U., Guida alla valutazione medico legale della invalidità permanente. Giuffrè editore, 2009, pag 97; Luvoni R., Mangili F., Bernerdi L., Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e della invalidità permanente. Giuffrè editore, 2002, pag. 39).

Se ad esempio una persona ha subito un trauma al ginocchio sinistro comportante una invalidità permanente dell’ 8%, una frattura al polso destro comportante una invalidità permanente del 6% e una frattura costale comportante una invalidità del 1%, l’indennizzo sarà corrisposto sulla base del grado di invalidità complessivo, pari al 15%.

La ratio della norma è infatti quella di permettere l’indennizzo dell’assicurato, minimizzando la possibilità di interpretazione e quindi permettendo in definitiva alla Impresa Assicuratrice di modulare esattamente l’entità del premio sulla base delle garanzie previste. Tutte le condizioni che infatti sono previste in polizza privata hanno la finalità di inquadrare in modo preciso e rigoroso le varie eventualità, riducendo quanto più possibile l’aleatorietà che è intrinseca nella condizione biologica.

In ambito di invalidità civile, la normativa di riferimento è rappresentata dal DM 5 febbraio 1992 (istituzione delle tabelle di valutazione).

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661 In tale documento viene fornita la definizione del parametro di riferimento («capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica»), vengono istituite tabelle vincolanti alle quali vanno rapportati i pregiudizi sofferti dall’invalido, e viene anche prevista una metodologia di calcolo in caso di invalidità plurime.

Al’articolo 1 è infatti previsto «nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c). Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5. Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue

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662 un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre»

La normativa in tema di invalidità civile è quindi molto precisa e rigorosa; essa, quindi, non crea particolari difficoltà nella fase di valutazione di menomazioni plurime coesistenti, dovendosi applicare una semplice formula matematica.

Se ad esempio ipotizziamo un prima menomazione (IP1) valutata nella misura del 28% e una seconda (IP2) quantificata nella misura de 16%, il risultato finale (IT) sarà (0,28 + 0,16) - (0,28 x 0,16) = 0,3952 e quindi 40%, anziché la semplice somma aritmetica che darebbe 44%.

È importante ricordare, come espressamente previsto dalla norma, che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Si ritiene, infatti, che tali “micropermanenti”, se non concorrenti, non incidano sulla capacità lavorativa dell’infortunato, per cui non devono essere considerate nel computo totale.

Se ad esempio una persona ha subito un trauma al ginocchio sinistro comportante una invalidità permanente dell’ 8%, una frattura al polso destro comportante una invalidità permanente del 6% e una frattura costale comportante una invalidità dell’ 1%, tali

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663 menomazioni non saranno tenute in considerazione per calcolare il grado complessivo di invalidità in un soggetto ad esempio affetto da infezione da HIV.

Per quanto riguarda la valutazione in ambito INAIL, il riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) nel quale sono stabilite le tabelle di riferimento per la valutazione medico-legale del danno biologico permanente («Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»).

Per la valutazione dei danni plurimi monocroni si far riferimento a «quanto previsto dal TU all’articolo 78 ultimo comma con la sola differenza che non verrà più valutata la diminuzione della attitudine al lavoro ma il grado percentuale di menomazione secondo le nuove tabelle» (Cimaglia G., Rossi P., Danno Biologico. Le tabelle di legge. Giuffrè editore, 2000, pag 19).

All’articolo 78 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è previsto che «in caso di perdita di più arti, od organi, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della consistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro»

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664 Pertanto, per i danni plurimi monocroni che sono previsti da una specifica voce tabellata (es. perdita di entrambi gli occhi), si attribuirà il punteggio corrispondente, mentre nel caso in cui non vi sia una voce tabellata, si dovrà effettuare una stima complessiva del danno, senza essere vincolati ad attenersi a specifiche formule matematiche, sia che si tratti di danni concorrenti sia che si tratti di danni coesistenti (Malcontenti R., Palmiere C., Lezioni di medicina sociale e delle assicurazioni. Giuffrè editore. 2001, pag. 45).

La criticità della valutazione in ambito di responsabilità civile

In ambito di responsabilità civile, non esiste una norma specifica che obblighi, ex lege, ad utilizzare formule specifiche, con la sola eccezione dei danni subiti a causa delle circolazione dei veicoli a motore o natanti.Nel caso delle succitate situazioni, è prevista una valutazione ponderata delle lesioni monocrone, come espressamente previsto nei Criteri Applicativi delle tabelle previste dal DM 3 luglio 2003: «Danni plurimi monocroni:

in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni tabellari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica del soggetto. Nella valutazione medico-legale si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti o coesistenti».

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665 Nel corso degli anni la dottrina medico legale ha sempre bandito la mera sommatoria aritmetica delle menomazioni, mentre è stato da sempre suggerito di procedere ad una valutazione complessiva.

Allo scopo di rendere più oggettiva la valutazione è stato proposto l’impiego della cosiddetta “formula a scalare di Balthazard” (Macchiarelli L., Arbarello P., Di Luca N.M., Feola T., Medicina Legale. Edizioni Minerva Medica, 2005, pag. 644). Tale calcolo prevede in primo luogo la valutazione in termini percentualistici della prima menomazione (es: amputazione di coscia 70%), a cui segue il calcolo della validità residua (es. 100-70=30%); successivamente si procede alla valutazione della seconda menomazione come se si trattasse di una persona sana (es: Incontinenza dello sfintere anale totale e permanente, con disturbi secondari locali, 40%). Si procede quindi a rapportare la seconda menomazione alla validità residua del soggetto, effettuando una proporzione: es. 100:30=40:x , dove x è il valore “corretto” della seconda menomazione. Nel caso di specie avremmo x uguale a (30*40)/100=12%.

Infine si somma il valore della prima menomazione con quello “coretto” della seconda e si ottiene, nel caso di esempio, 70+12=82%.

Lo scopo di tale formula è quella di ovviare ad un chiaro paradosso. Se infatti si sommassero le singole invalidità (70+40) si otterrebbe un 110%, che sarebbe una completa assurdità in quanto il 100% corrisponde al valore massimo di riduzione della integrità psicofisica del soggetto.

È di tutta evidenza che tale procedura rende impossibile il raggiungimento del 100%, anche in caso di grandi invalidità, per cui si è proposta la cosiddetta “formula a scalare salomonica” (Macchiarelli L., Arbarello P., Di Luca N.M., Feola T., Medicina Legale.

Edizioni Minerva Medica, 2005, pag. 645). Tale formula prevede di adottare una valutazione intermedia tra la somma aritmetica dei gradi di invalidità e la formula a

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666 scalare pura: nel caso dell’esempio di cui sopra si otterrebbe quindi:

(110+82)/2=96%.

Da ultimo, è stata anche proposta la “formula a scalare modificata” (Macchiarelli L., Arbarello P., Di Luca N.M., Feola T., Medicina Legale. Edizioni Minerva Medica, 2005, pag. 645), che consiste nella media tra la “formula a scalare di Balthazard” e la“formula a scalare salomonica” : nel caso in esempio si otterrebbe quindi (96+82)/2=89%.

Queste formule hanno tutte lo scopo di fornire una metodologia di valutazione condivisa e standardizzabile.

Rimane tuttavia insoluto il fondamentale problema relativo al fatto che l’applicazione di queste formule “a scalare” non è prevista da nessuna normativa. Inoltre la valutazione complessiva del grado di invalidità deve essere effettuata con estrema attenzione, avendo sempre un costante riferimento al grado di compromissione globale del soggetto, pertanto delle mere formule matematiche non possono comunque sostituirsi e togliere significato al ragionamento medico legale.

Inoltre in ambito di responsabilità civile chi cagiona ad altri un danno, qualsiasi danno, è tenuto a risponderne attraverso la reintegrazione del patrimonio ingiustamente aggredito. Il danno alla personaè allora definibile come il pregiudizio dell’integrità psicofisica di un individuo, economicamente determinabile. Il risarcimento del danno, infatti, non coincide con la valutazione medico legale del danno biologico, ma è un concetto più ampio che tiene conto di molteplici fattori.

In particolare, è noto che con l’aumentare del grado di invalidità la quantificazione in termini monetari del punteggio di danno permanente aumenta in modo più che proporzionale. Si pensi ad esempio alla normativa in ambito di RCA dove è previsto, all’articolo Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del Codice delle Assicurazioni, che «ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un

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667 punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Viene quindi prevista per legge l’ applicazione di un coefficiente di moltiplicazione, al fine di rendere più equa la quantificazione del risarcimento del danno permanente.

Infatti, la scala del danno 1-100% non è una scala lineare, in quanto un soggetto a cui sia stato attribuito un danno biologico permanente pari al 100% non ha una riduzione della sua integrità psicofisica 100 volte maggiore rispetto a quel soggetto a cui è stato attribuito un danno del 1%, ma ha una riduzione della sua integrità psicofisica assai superiore.

Di questo si è sempre tenuto conto nella liquidazione del danno, come possiamo osservare anche nelle recenti tabelle di “LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE” proposte dal Tribunale di Milano nel 2009 (Osservatorio per la giustizia civile di Milano).

Pensiamo ad esempio ad un paziente di 18 anni con danno dell’ 1% per il quale è previsto un risarcimento a titolo di danno biologico pari a 1'222 Euro; se lo stesso

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668 paziente avesse subito un danno del 100% il risarcimento sarebbe stato pari a 1'008'389 Euro, ovvero superiore di ben 825 volte.

Lo specialista in medicina legale, quando si approccia alla valutazione dei danni monocroni coesistenti, deve essere consapevole di tutti questi aspetti, in quanto il suo ruolo è quello di fornire al giurista gli elementi tecnici affinchè questi possa procedere ad una equa quantificazione e liquidazione del danno. Infatti, in particolare nella valutazione dei danni monocroni coesistenti è alto il rischio di fornire una valutazione che eccede il reale grado di invalidità subito dal soggetto leso.

Un esempio paradossale

Per rendere maggiormente chiara la criticità nella valutazione medico legale immaginiamo una situazione teorica e paradossale: due gemelli, entrambi dell’età di 18 anni, entrambi che subiscono 5 identiche lesioni in distretti organo funzionali differenti, entrambi che guariscono con il medesimo grado di invalidità: entrambi, a postumi stabilizzati, risultano quindi avere il medesimo pregiudizio alla loro integrità psicofisica.

Tuttavia il primo gemello è stato risarcito, solo per il danno biologico permanente, nella misura di 59.006,00 euro, mentre il secondo è stato ben più fortunato, in quanto è stato risarcito con 163.980,00 euro: entrambi tuttavia sono portatori della medesima invalidità!

Ci si chiede come possa essere successo questo trattamento così iniquo.

In entrambi i casi sono stati applicati alla lettera i valori previsti dalle citate tabelle di Milano, senza alcuna maggiorazione.

Ci si chiede allora come sia stato possibile arrivare a due valutazioni così differenti.

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669 La spiegazione è la seguente.

Il primo gemello ha subito durante la stessa giornata ben 5 sinistri stradali (investimento di pedone) comportanti ciascuno 5 lesioni a 5 distretti anatomofunzionali differenti (menomazioni policrone coesistenti):

1° sinistro: postumi unicamente cicatriziali;

2° sinistro: lesione legamentosa di ginocchio destro;

3° sinistro: frattura di uno spigolo di C7;

4° sinistro: frattura del polso sinistro con pseudoartrosi;

5° sinistro: frattura di 3 coste guarite con callo deforme e dolente.

Il secondo gemello ha subito invece un unico sinistro comportante 5 lesioni a 5 distretti anatomofunzionali differenti (menomazioni monocrone coesistenti).

Il primo gemello si è recato a visita da 5 medici legali (infatti le Imprese Assicuratrici erano sempre diverse) i quali hanno valutato le 5 lesioni come di seguito:

1° sinistro: postumi cicatriziali: 10%.

2° sinistro: menomazione al ginocchio: 8%.

3° sinistro: postumi da frattura spigolo di C7: 4%.

4° sinistro: postumi frattura polso sinistro: 6%.

5° sinistro: postumi di 3 fratture costali: 3%.

Si precisa che ogni medico legale ha effettuato la valutazione dell’apparato di competenza, senza tenere conto delle altre menomazioni, dato che, trattandosi di menomazioni estranee al sinistro e non incidenti sul medesimo apparato funzionale, non sono chiaramente state prese in esame in quanto ininfluenti (Macchiarelli L., Arbarello P., Di Luca N.M., Feola T., Medicina Legale. Edizioni Minerva Medica, 2005, pag.

645).

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670 È stato quindi liquidato secondo le tabelle di Milano nella misura di 23.101,00 euro per il 1° sinistro, 15.890,00 euro per il 2°, 5.806,00 euro per il 3°, 10.084,00 euro per il 4° e 4.125,00 euro per il 5°. Complessivi 59.006,00 euro.

Il secondo gemello è stato invece valutato da un unico medico legale che ha quantificato le singole menomazioni nella esatta misura dei colleghi (10+8+4+6+3) ed ha effettuato la semplice somma aritmetica, indicando così un danno biologico permanente pari al 31%.

Il gemello è stato quindi liquidato, sempre secondo le tabelle di Milano, nella misura di 163.980,00 euro, quasi il triplo rispetto al fratello, pur avendo entrambi il medesimo grado di invalidità.

È quindi evidente che il problema risale unicamente alla valutazione medico legale del secondo gemello, in quanto per il primo gemello la metodologia di accertamento e di valutazione è del tutto corretta.

È invece nel secondo caso che procedendo ad una somma aritmetica delle menomazioni si è ottenuto un valore eccessivamente alto.

Proviamo allora ad effettuare una valutazione riduzionistica secondo Balthazard. Così facendo risulterebbe un danno pari a (10,00% + 7,20% + 3,31% + 4,77%+ 2,24%) ovvero circa 28%, pari quindi a 134.911,00 euro, ovvero comunque più del doppio rispetto al primo gemello.

Osservando le tabelle di Milano e scendendo via via con il grado di invalidità abbiamo ad esempio un 109.071,00 euro per un danno del 25%, 72.726,00 euro per un danno del 20% e 60.107,00 euro per un danno del 18%.

Se il medico legale avesse attribuito un grado di invalidità del 18%, il secondo gemello avrebbe ottenuto il ristoro del danno permanente all’incirca come il suo fratello (complessivi 59.006,00 euro): questo sarebbe equo in quanto, alla fine della vicenda

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671 clinica-giudiziaria, entrambi i fratelli hanno lo stesso stato grado di invalidità complessiva.

Dal punto di vista clinico infatti le menomazioni monocrone coesistenti sono assimilabili alle policrone dato che, non interferendo sullo stesso organo funzionale, non determina un maggior pregiudizio rispetto alle menomazioni in sé e per sé considerate.

Partendo quindi dal presupposto ineludibile che la valutazione medico-legale deve essere funzionale alla equa liquidazione del danno, credo che si debba prestare notevole attenzione quando si valutano i danni monocroni coesistenti. Infatti una valutazione anche corretta delle singole menomazioni può portare ad un’ eccessiva percentualizzazione del reale pregiudizio subito, se non si tiene conto del quadro di insieme.

In ambito di responsabilità civile infatti, lo scopo del risarcimento del danno è proprio quello di compensare una minorazione anatomica con un beneficio di tipo economico, per cui è irrilevante affermare che quel dato paziente ha subito un danno biologico pari a X, perchè l’obiettivo della valutazione medico legale è quello di fornire i mezzi per giungere ad un risarcimento corretto.

Di notevole aiuto per il medico legale è il confronto tra il grado complessivo di invalidità subito dal paziente e i valori percentualistici consolidati: ad esempio la perdita di un occhio comporta una valutazione di danno approssimativamente del 28%, la anchilosi dell'anca in posizione favorevole (flessione fra 25°- 40°) prevede una valutazione del 30%, la anchilosi del ginocchio in posizione favorevole (175°-180°) prevede una valutazione del 25%, la anchilosi del gomito in posizione favorevole (100° di flessione) con prono-supinazione libera comporta un danno del 18% nell’arto dominante ed infine la perita del pollice prevede una valutazione del 20% nell'arto dominante.

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672 È evidente che pur nella molteplicità delle menomazioni, i due gemelli hanno una situazione clinica globale migliore rispetto a quella di un soggetto affetto un’unica menomazione di grado elevato.

Le menomazioni di grado elevato sono infatti delle invalidità importanti, con notevoli ripercussioni sulla vita di relazione, che sono ben superiori ad un complesso di menomazioni che, prese singolarmente, restano comunque al limite delle microinvalidità.

Si pensi ad esempio di collocare i due gemelli in una prospettiva di Invalidità Civile: le quasi totalità menomazioni subite non sarebbe tenuta in alcun conto, essendo queste inferiori alla soglia del 10%. La ratio delle due norme è diversa in quanto in ambito di responsabilità civile lo scopo è giungere ad un equo risarcimento, mentre in ambito di invalidità civile l’obiettivo è la tutela del soggetto affetto da invalidità, con una prospettiva sempre di tipo lavorativo.

Tuttavia, anche quando si effettuano le valutazione in ambito di responsabilità civile è importante avere sempre presente gli altri ambiti di valutazione del pregiudizio permanente, in modo da poter mantenere una proporzionalità tra il pregiudizio realmente sofferto e l’entità del risarcimento.

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673 Conclusioni

Nel presente lavoro si è quindi cercato di evidenziare le criticità della valutazione medico legale in caso di menomazioni monocrone coesistenti.

Si tratta di un ambito complesso, che richiede non solo una corretta capacità di valutare le singole menomazioni, ma soprattutto necessita di attenzione, prudenza e pazienza in modo da poter rendere l’attività medico-legale funzionale alla corretta ed equa liquidazione del danno.

Per questi motivi si ritiene che solo il medico specialista in medicina legale possa avere la adeguata preparazione per poter affrontare correttamente i casi peritali.

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674 Riferimenti bibliografici

• Cimaglia G., Rossi P., Danno Biologico. Le tabelle di legge. Giuffrè editore, 2000.

• Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, (G.U. n. 50 del 1° marzo 2000).

• Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209, “Codice delle assicurazioni private”, (GU n. 239 del 13 ottobre 2005- Suppl. Ordinario n.163)

• DM 3 luglio 2003, “Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”, (Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2003)

• DM 5 febbraio 1992, “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” (G. U. n. 47 del 26 febbraio 1992)

• DPR 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965)

• Luvoni R., Mangili F., Bernerdi L., Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e della invalidità permanente. Giuffrè editore, 2002.

• Macchiarelli L., Arbarello P., Di Luca N.M., Feola T., Medicina Legale. Edizioni Minerva Medica, 2005.

• Malcontenti R., Palmiere C., Lezioni di medicina sociale e delle assicurazioni. Giuffrè editore. 2001.

• Ronchi E., Mastroroberto L., Genovese U., Guida alla valutazione medico legale della invalidità permanente. Giuffrè editore, 2009.

• Tribunale di Milano nel 2009, Osservatorio per la giustizia civile di Milano,

“Liquidazione del danno non patrimoniale”.

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