• Non ci sono risultati.

ALLEGATOA alla Dgr n del 16 giugno 2009 pag. 1/5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALLEGATOA alla Dgr n del 16 giugno 2009 pag. 1/5"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

PROTOCOLLO DI INTESA

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLO SBARRAMENTO ANTIINTRUSIONE SALINA ALLE FOCI DEL FIUME BRENTA

tra

- il Magistrato alle Acque di Venezia, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, San Polo n. 19, che interviene al presente atto in persona del Presidente pro tempore ing.

Patrizio Cuccioletta;

- la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 che interviene al presente atto in persona dell’Assessore pro tempore alle Politiche per l’Ambiente arch. Giancarlo Conta;

- il Comune di Chioggia, con sede in Chioggia (VE), Corso del Popolo n. 1193, in persona del Sindaco pro tempore dott. Romano Tiozzo Pagio;

- Il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, con sede in Conselve, Viale dell’Industria 3, che interviene al presente atto in persona del Presidente pro tempore Tasinato p.a. Graziano

PREMESSO

- che, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, la Regione Veneto deve garantire la tutela dei corpi idrici ed assicurare la compatibilità della qualità dell’acqua dei corsi fluviali con l’uso irriguo;

- che il Magistrato alle Acque di Venezia è competente alla realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna indicati dall’art. 3 della Legge 29.11.1984, n. 798 e ricompresi nel Piano Generale degli Interventi richiamato dall’art.

3 della L. 139/1992;

- che il Piano Irriguo Nazionale predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prevede, tra l’altro, la realizzazione, alle foci del Fiume Brenta, di uno sbarramento antintrusione salina finalizzato a fornire la regolazione dei livelli idrometrici del fiume medesimo;

- che il progetto preliminare del suddetto sbarramento è stato predisposto dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, in forza di concessione assentita dal Ministero per le Politiche Agricole con decreto n. 61575 del 13 dicembre 2005 e con decreto n. 4147 del 23 marzo 2007;

- che il manufatto antintrusione salina è caratterizzato dalla circostanza di poter conseguire obiettivi che rientrano nelle competenze di diverse Amministrazioni;

- che, in particolare, la realizzazione del suddetto intervento di sbarramento consente il ravvenamento della falda freatica a contrasto con la salinizzazione dei suoli e fornisce un necessario sostegno all’agricoltura;

- che la regolazione dei livelli idrici nel corpo fluviale permette, altresì, di controllare e mantenere gli apporti di acqua dolce dal bacino scolante in laguna e, conseguentemente, applicando criteri di sperimentalità propri degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di assicurare il perseguimento delle finalità di mantenimento della qualità dell’ambiente lagunare che costituisce lo scopo principale della legislazione speciale per Venezia e del Piano Generale degli Interventi

(2)

- che, in particolare lo sbarramento antintrusione salina consente di incrementare la vivificazione idraulica delle aree di gronda lagunare a favore dello sviluppo delle biodiversità mediante la creazione di habitat adatti alla fauna selvatica, favorendo al tempo stesso il mantenimento e lo sviluppo di aree a canneto;

- che, inoltre, la struttura di sbarramento consente la realizzazione di un nuovo attraversamento stradale del fiume Brenta, nonché i relativi raccordi con la viabilità locale con ciò garantendo il miglioramento dei collegamenti viari all’interno del territorio del Comune di Chioggia separando il traffico locale da quello ordinario della SS 309 Romea rendendo in questo modo più sicura la viabilità complessiva all’interno dell’Area interessata, e che per tale specifica ragione l’Amministrazione Comunale di Chioggia interviene nel presente accordo;

- che, in considerazione delle molteplici finalità cui è preposto l’intervento di che trattasi, le Amministrazioni interessate hanno tenuto molteplici incontri al fine di addivenire ad una progettazione integrata del manufatto ed alla definizione di modalità esecutive dell’intervento che assicurino il perseguimento dei reciproci obiettivi;

- che, pertanto, le Amministrazioni coinvolte intendono disciplinare i rispettivi impegni connessi e conseguenti alla necessità di realizzare una progettazione integrata ed alla realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alle foci del fiume Brenta;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le Amministrazioni, come dinanzi costituite e rappresentate, convengono:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti.

ART. 2

Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la progettazione e la realizzazione dell’intervento di sbarramento antintrusione salina presso le foci del fiume Brenta, integrato con le soluzioni tecniche necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di competenza delle Amministrazioni firmatarie del presente atto così come elencati nelle premesse.

In particolare le opere dovranno essere in grado di consentire la regolazione dei livelli idrici nel corpo fluviale permettendo, altresì, di controllare e mantenere gli apporti di acqua dolce dal bacino scolante in laguna, incrementando la vivificazione idraulica delle aree di gronda lagunare e favorendo lo sviluppo delle biodiversità, oltre a costituire un nuovo attraversamento stradale del fiume Brenta, nonché i relativi raccordi con la viabilità locale, con ciò garantendo il miglioramento dei collegamenti viari di competenza del Comune di Chioggia, con importanti riflessi anche sulla viabilità dell’area di competenza Regionale.

La progettazione del suddetto intervento sarà sviluppata sulla base del progetto preliminare già predisposto dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione.

(3)

ART. 3

Il Magistrato alle Acque di Venezia, è individuato quale soggetto attuatore dell’intervento di cui al presente atto provvedendo, per conto degli Enti finanziatori, a tutto quanto necessario per l’aggiudicazione delle opere, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D. Lgs.

163/2006 e s.m.i.

La Regione del veneto, il Comune di Chioggia ed il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, quest’ultimo nella qualità di concessionario del progetto di sbarramento antintrusione salina in forza dei DDMM 61575 del 13.12.2005 e 4147 del 23.3.2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali convengono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di avvalersi, ai sensi del comma 3 dell’art. 33, del MAV-SIIT, quale Stazione Appaltante per realizzazione dell’intervento complessivo di cui al presente atto, provvedendo, per conto dei medesimi Enti, a tutto quanto necessario per l’aggiudicazione ed esecuzione delle opere.

Il MAV-SIIT applicherà nella fase di selezione dell’appaltatore le norme di cui al D.Lgs.

163/2006.

ART. 4

Il finanziamento del compenso della progettazione integrata e dell’esecuzione degli interventi di cui al presente protocollo d’intesa è stimato in € 22.800.000,00, così ripartito:

- per il Magistrato alle Acque di Venezia € 800.000,00 a carico dei fondi provenienti dalle leggi 798/1984 e 139/1992 e successivi rifinanziamenti

- per la Regione Veneto € 3.000.000,00;

- per il Comune di Chioggia € 4.000.000,00

- per il Consorzio Adige Bacchiglione € 15.000.000,00

La stesura del progetto esecutivo dovrà produrre un quadro unitario di riferimento in cui siano definiti gli eventuali lotti funzionali, le loro priorità, la tempistica di attuazione, la copertura finanziaria.

ART. 5

Il Magistrato alle Acque di Venezia dovrà trasmettere, antecedentemente alla approvazione della progettazione in sede di Comitato Tecnico di Magistratura, il progetto definitivo del manufatto agli Enti cofirmatari dello stesso Protocollo di Intesa, al fine di consentirne l’approvazione ed acquisire il formale assenso in ordine alle soluzioni adottate.

Il progetto definitivo sarà quindi trasmesso, a seguito dell’approvazione del Comitato Tecnico di Magistratura, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la necessaria approvazione della parte di competenza.

ART. 6

(4)

Chioggia.

ART. 7

Secondo quanto disposto dal presente Protocollo di Intesa le parti individuano, ex art. 8 del D.P.R. 20.04.1994 n. 367, nel Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia il Funzionario Delegato all’attuazione dell’intervento di cui all’art. 2.

I contributi di competenza di ciascuna delle parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa saranno accreditati su un apposito conto corrente in corrispondenza dell’avanzamento delle attività e presentazione di idonee documentazione.

La Regione del Veneto provvederà alla liquidazione dell’importo di cui all’art. 4 del presente Protocollo di Intesa, accreditando su apposito conto corrente indicato dal Magistrato alle Acque di Venezia le somme corrispondenti agli importi degli stati d’avanzamento dei lavori e delle altre spese.

La liquidazione dei fondi da parte della Regione del Veneto al Magistrato alle Acque di Venezia è regolata dalla normativa regionale di settore, con particolare riferimento alla L.

R. 39/2001.

L’erogazione delle risorse afferenti al finanziamento disposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a favore del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione, seguirà le modalità stabilite con i Decreti di concessione n. 61575 del 13 dicembre 2005 e n. 4147 del 23 marzo 2007

ART. 8

Le parti convengono che, qualora fosse necessario introdurre in corso d’opera delle variazioni qualitative/quantitative al progetto originario, il Magistrato alle Acque di Venezia provvederà alla relativa istruttoria, sottoponendo altresì gli elaborati al Consorzio Adige Bacchiglione, al Comune di Chioggia e all’Amministrazione regionale, che dovranno esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione, sia sotto il profilo tecnico che economico.

E’ altresì convenuto che, ove le eventuali perizie dovessero riguardare opere di competenza del Consorzio Adige Bacchiglione finanziate in ragione della concessione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, gli atti progettuali in variante dovranno essere sottoposti esaurita l’istruttoria tecnica all’approvazione dello stesso Ministero

La copertura di ulteriori costi nonché degli eventuali aumenti degli stessi che, per qualunque motivo, dovessero evidenziarsi sia nel corso della progettazione che dell’esecuzione delle opere verrà preventivamente definita con apposito Protocollo di Intesa tra le parti, ma comunque nei limiti del finanziamento assentito, come precisato all’art. 4 del presente Protocollo di Intesa.

Le economie di spesa saranno accantonate, nei limiti della disponibilità garantita dagli Enti finanziatori, e potranno essere eventualmente utilizzate nell’ambito dell’intervento in argomento solo su espressa autorizzazione delle parti. In caso contrario andranno ripartite a conclusione dell’intervento in proporzione all’impegno finanziario.

(5)

ART. 9

Si dà atto che la Commissione di Collaudo è stata nominata con nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 26 novembre 2007. La stessa potrà essere integrata previo accordo tra le parti.

ART. 10

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in dipendenza dell’interpretazione ovvero applicazione del presente Protocollo di Intesa sarà deferita al Foro esclusivo di Venezia.

ART. 11

Eventuali oneri derivanti da ritardi o inadempienze sono a carico del soggetto attuatore, ove a questo imputabili.

Nell’eventualità che insorgano oneri, in conseguenza di contenziosi dei quali sia stata accertata, nelle sedi opportune, la legittimità e la cui causa non sia da attribuirsi a fatto del Magistrato alle Acque di Venezia, la ripartizione degli stessi sarà concordata tra le parti con apposita integrazione del presente Protocollo di Intesa, in relazione alla relativa responsabilità e, in osservanza di quanto disposto nell’articolato dei citati decreti di concessione, previa approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 12

Il presente Protocollo di Intesa ha durata corrispondente al tempo necessario per l’espletamento delle attività ivi previste, come meglio specificate all’art. 3.

Il presente Protocollo di intesa è efficace dalla data della sua sottoscrizione.

Venezia, lì ……

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI CHIOGGIA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

Riferimenti

Documenti correlati

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25 ottobre 2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul

• acquistare attrezzatura per la sala operatoria (scialitica, ferri chirurgici, ventilatore), etc;.. • fornire il carburante per il funzionamento dei generatori dell'Ospedale

g) mancata trasmissione alla SRA della documentazione di rendicontazione finale prevista dal presente disciplinare entro il 31/08/2018. In tal caso, si applicherà la riduzione

Nell’ambito della progettazione definitiva, sono predisposti lo studio di impatto ambientale ai fini dell’acquisizione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale

A) La Regione ha presentato il Programma Generale d’Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del

che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo

ƒ ARPAV, nell’ambito della propria attività istituzionale, gestisce la sala operativa SIMAGE presidiandola h.24 con personale proprio e con personale distaccato dalle aziende

L’impianto ALLES è autorizzato all’esercizio con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. L’impianto è operativo nel trattamento in conto terzi di varie tipologie