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Sottrazione di informazioni riservate: ultime sentenze

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Sottrazione di informazioni riservate: ultime sentenze

written by Redazione | 22/02/2022

Normativa in materia di concorrenza sleale; utilizzazione del know-how;

differenza tra informazioni segrete aziendali e notizie di rilevanza industriale destinate a rimanere segrete.

Trasferimento di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente

Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e

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l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Corte appello Firenze sez. I, 21/10/2020, n.1977

Utilizzo di segreti commerciali

Ai sensi dell’art. 99 c.p.i. il diritto di vietare ai terzi l’acquisto, la rivelazione o l’utilizzo dei segreti commerciali spetta al ‘legittimo detentore dei segreti commerciali’ stessi. Non vi è quindi dubbio che per accedere alla tutela prevista dalla norma non occorra allegare di aver acquistato la titolarità delle informazioni riservate (a titolo originario o a titolo derivativo) e meno ancora provare la catena degli acquisti a titolo derivativo, sino al primo proprietario, essendo appunto sufficiente la legittima detenzione.

Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 22/06/2020, n.925

Valutazione della giusta causa di licenziamento

La giusta causa di licenziamento, tradizionalmente ricondotta alla tipologia della clausole generali, va ravvisata in tutti quei comportamenti che, valutati con riferimento agli aspetti concreti della vicenda sotto il profilo oggettivo e soggettivo (natura e qualità del singolo rapporto, grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, motivi, intensità del dolo e della colpa), si concretano in una negazione degli elementi del rapporto di lavoro di gravità tale da far venir meno la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore (nel caso di specie il tribunale ha ravvisato la giusta causa di licenziamento nella condotta del lavoratore che aveva scaricato ed inviato alla casella di posta elettronica personale documenti aziendali contenenti informazioni riservate e di avere in tal modo violato il divieto assoluto previsto dalle disposizioni aziendali).

Tribunale Chieti sez. lav., 04/06/2020, n.83

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Licenziamento con giusta causa

Sussiste la giusta causa di licenziamento senza preavviso ex art. 2119 c.c. , per la gravità della violazione commessa e per l’impossibile richiamo a fattispecie punibili con sanzione conservativa, nel caso in cui un dipendente delle Poste abbia effettuato molteplici interrogazioni anche a distanza di tempo l’una dall’altra, al fine di diffondere a terzi non identificati e senza esigenze di servizio, le informazioni relative al saldo e al conto corrente di una cliente; né può essere richiamata una ipotesi di negligenza caratterizzata dalla mancata rappresentazione e volontà di tenere la condotta oggetto di contestazione, integrante violazione delle procedure aziendali e delle leggi in materia di privacy, tenuto conto della notevole anzianità di servizio del ricorrente e dell’inquadramento lavorativo.

Tribunale Crotone sez. lav., 12/05/2020, n.180

Divulgazione di informazioni aziendali al nuovo datore di lavoro

Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto che l’apporto di conoscenze, c.d. “know how”

aziendale, assicurato al nuovo datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato presso impresa concorrente, non possa comportare l’integrazione di atti di concorrenza sleale a danno di quest’ultima, a meno che non risultino trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati che trascenda le competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito).

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, n.18772

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Misure adeguate a tutela dei segreti commerciali

Il requisito della adozione di misure adeguate di protezione dei segreti di cui all’art.

98 c.p.i. è soddisfatto qualora ricorra sia la conclusione di patti di riservatezza con i dipendenti, sia l’adozione di un sistema informatico di sicurezza volto a proteggere le informazioni aziendali.

Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 12/11/2018

Scorretta acquisizione di informazioni riservate

Non vi è necessaria coincidenza fra la nozione di informazioni segrete aziendali ex art. 98 d. lgs. n. 30 del 2005 e le notizie di rilevanza industriale destinate a rimanere segrete ex art. 623 c.p., come dimostra, del resto, l’anteriorità della norma del codice penale rispetto alla tutela del know-how introdotta nel 2005 dal Codice della proprietà industriale; inoltre, le informazioni segrete ex art. 98 d.lg. n.

30 del 2005 non esauriscono l’ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.

2598 n. 3 c.c. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all’art.

98 d.lg. n. 30 del 2005.

(Nella specie, la Suprema Corte conferma la decisione d’appello impugnata che aveva ritenuto responsabile l’imputato del reato di accesso abusivo a un sistema informatico ex art.615-ter c.p., per avere egli, al momento delle proprie dimissioni dal datore di lavoro società costituita parte civile, senza preventivo permesso, copiato su DVD alcuni files contenenti dati riservati del datore di lavoro, procedendo altresì in modo irreversibile alla cancellazione dei dati contenuti sul PC aziendale in uso, nonché del reato di tentata rivelazione di segreti industriali, in applicazione dell’art. 623 c.p., nella formulazione precedente alla modifica recata dal d. lg. n. 63 del 2018; in particolare, la Suprema Corte afferma, con riferimento alla “notizia destinata al segreto” di cui all’art. 623 c.p., che essa va intesa come quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus

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operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione, indipendentemente dal fatto che tale “notizia” sia o non sia corredata in concreto dai requisiti di segretazione richiesti dall’art. 98 d.lg. n. 30 del 2005, nella formulazione precedente alla modifica recata dal d.lg. n. 63 del 2018).

Cassazione penale sez. V, 20/09/2018, n.48895

Informazioni vecchie di almeno cinque anni

L’art. 54 paragrafo 1 della direttiva 2004/39 (mercati degli strumenti finanziari), deve essere interpretato nel senso che non tutte le informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse da quest’ultima all’autorità competente e non tutte le dichiarazioni di detta autorità presenti negli atti relativi alla sua attività di vigilanza, compresa la corrispondenza con altri servizi, costituiscono incondizionatamente informazioni riservate, coperte, pertanto, dall’obbligo di mantenere il segreto professionale previsto dalla norma citata.

Rientrano in tale qualificazione le informazioni detenute dalle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi della persona fisica o giuridica che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull’attività delle imprese di investimento che il legislatore dell’UE ha istituito con l’adozione di questa direttiva.

Corte giustizia UE grande sezione, 19/06/2018, n.15

Segretazione delle informazioni commerciali riservate

Nel procedimento di descrizione può contrapporsi all’interesse di acquisizione probatoria del ricorrente l’esigenza del resistente di proteggere le proprie informazioni commerciali riservate, cosicché qualora il convenuto in contraffazione del brevetto e in violazione del know how del ricorrente

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contesti la validità del primo e i presupposti di tutela del secondo, considerato che tali contestazioni possono essere eventualmente sviluppate nel corso della causa di merito, è opportuno disporre la segretazione della documentazione contabile e commerciale acquisita nel corso della descrizione.

Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 23/02/2018

Sottrazione di informazioni riservate e documenti

Allorché il Giudice italiano sia adito per ottenere la condanna di un ex dipendente, residente in Italia, e di un’impresa spagnola al primo dei quali viene imputata la sottrazione di informazioni riservate e documenti e alla seconda di aver riprodotto pedissequamente i macchinari fabbricati dall’attore e di aver commesso altri atti di concorrenza sleale «probabilmente anche avvalendosi dell’operato» del primo, tra le domande rivolte al convenuto italiano e le domande rivolte alla convenuta spagnola non vi è connessione ai sensi dell’art. 6.1 Reg. 44/2001. E poiché l’art.

5.3 dello stesso regolamento non può essere inteso fino a ricomprendere ogni luogo in cui siano risentite le conseguenze di un danno iniziale verificatosi e subito altrove (come nella fattispecie), il Giudice italiano deve disporre la separazione delle cause e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della convenuta spagnola.

Tribunale Bologna, 02/08/2011

Tutela delle informazioni riservate

In materia di tutela delle informazioni riservate, l’espressa riserva, contenuta nell’art. 99 c.p.i., che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dalla utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dalla utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, e ciò, sia nel caso in cui siano presenti tutti i requisiti delle informazioni segrete postulati dall’art. 98 c.p.i., sia quanto tali requisiti non sussistono o non ricorrono tutti, sicché la condotta illecita, in tali casi, può ricevere soltanto tutela obbligatoria e non reale.

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Tribunale Bologna, 08/03/2011

Competenza delle sezioni specializzate

È di competenza delle Sezioni Specializzate una controversia nella quale venga prospettata, oltre ad una ipotesi di storno di dipendenti, la sottrazione di know how ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i..

Tribunale Milano, 21/02/2011

Controversia di storno di dipendenti

È estranea alla competenza delle Sezioni Specializzate una controversia di storno di dipendenti in cui l’imprenditore stornato alleghi la sottrazione di informazioni prettamente riservate, ma che in realtà risultano costituite da conoscenze acquisibili attraverso la frequenza a corsi professionali, o che vengano allegate genericamente, senza deduzione specifica dei profili di riservatezza.

Tribunale Bologna, 09/02/2011

Indebito utilizzo del know how

La violazione di informazioni riservate con particolare riferimento all’indebito utilizzo del know how può essere provata mediante indizi gravi precisi e concordanti.

Tribunale Bologna, 22/06/2010

Concorrenza sleale e sottrazione di informazioni riservate

Nel caso di concorrenza sleale per storno di dipendenti, l’animus nocendi è rappresentato dall’intento e dalla consapevolezza di danneggiare il concorrente, per ridurlo in condizioni di totale inoperatività, e può emergere dal numero dei dipendenti stornati, dalla contemporaneità delle loro dimissioni, dalla loro rinuncia al preavviso, dalla consapevolezza del fatto che i restanti dipendenti non siano in grado di svolgere le mansioni di quelli stornati, dalla mancata collaborazione di

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questi al passaggio delle consegne, dalla sottrazione e cancellazione di documenti e di dati. Nel caso di concorrenza sleale per storno di dipendenti e sottrazione di informazioni riservate, il periculum in mora è in re ipsa.

Tribunale Torino Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 19/09/2009

Segretezza delle informazioni

Perché possa ritenersi integrata un’ipotesi di sottrazione di informazioni riservate, tecniche e commerciali, è necessario, oltre all’esistenza di cautele specifiche predisposte dall’azienda stessa, anche l’obiettiva segretezza delle informazioni stesse, che cioè non devono risultare comunque accessibili agli esperti del settore.

Tribunale Milano Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 23/05/2005

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