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COMMISSIONE' PER LA COSTITUZIONE

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(1)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE' PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

1.

RESOOONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

CONTI

INDICE

P.tere giudiziru'i8 (Discussione)

PRESIDENTE - CALAMANDREI, Relatore -

LEONE, Relatore - BOZZI - 'rARGETTI.

l,a seduta comincia alle 9.15.

PAg.

1

CONT l invil.a la Sezione ad elegg,ere un presidente e un segretario.

(Vengono cletti: l'ono1'evolc Conti qualc p"esidentc c l'onorevole Amb1'osini qualc sc- gretario) .

Discussione sul poterI) giudiziario.

PRESTDENTE cumunica che l'onorevole Patricolo, rolatore con gli onorevoli Calaman- drei e Leone sull'oggeLLu all'ordine del giorno, ha delegato l'onorevole Castiglia a riferire per lui, essendo egli impossib'ilitato ad inler- venire alla seùu ta.

CALAMANDHJiJI, Relalm'c, promesso che le tre relazioni si l'iferiseono ai due argo- menti del potere giudiziario e della Suprema Corte costituzionale, ritiene opportuno rife- rire prirria su l pot.ero giudiziario.

Avverte innanzi tuLLo che in questa ma- teria una Commissione di magistrati della

Cassazione, nomina la elal Minislro clella giu- stizia, ha elaborato Ull progeLl.o che sarà utile

lenere presente ilei COI'SU della discussione.

Dichiara chr m,Ila sua relazione ha prefe- rilo formulare sellz'ulll'o lilla serie di arlicoli, allo scopo di facililare la discussione. Negli arLicoli proposli vi sono tu ttavia alcuni pUllli ùubbi, per i quali si prospettano varie solu- zioni, che i cuI leghi dovranno prendere in esame .. hlll11re lalulli lll'lieoli polranno forse lrovare più oppurluna collocazione nella parle rigual'llanlo i dirilli elei ciLladini elI alll'i potranllu rSSt'l'C )llcgl io formulali od anche soppressi. rL'Lfllavia, dalo che nella CosliLuzione dovono essero fissaLi i principI fondamenlali della leggo sull'ordinamenLo giudiziario, ha l'i lenutu necessario, per una più esaLLa cOl1lpr!-'llsionc cii quella che dovrà essere la slruttl1ra dell'ordinamento sLesso, abbondaro in nurll1 e conere te, pur ricono- scendo che multo di esse cii faLLo non potrannu essere accollo neTla Custi tuzione,

Ciò premesso, fa prosente che i 26 arli- coli da lui formulali possono l'ipartirsi in

tl'e gruppi. Nel primo (arLicoli 1 all'H) sono comprese. le norme sui principi generali e sulla naLura giuridica e politica del poLere giudiziario e sui l'apporLi fra esso e gli altri poteri, nonché qllelle sui diritti clei cittadilli noi confronti del poLere stesso. Gli articoli riproducono in sostanza, forse con una for-

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AS:3EMllLEA COSTI'l'UENTE - 2 - COl\llvIISSIONE l'Eli. LA COSTITVZHilNE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 5 DICEMBRE 1946

mulazione più precisa, taluni principi già compresi nello StaLuto Albertino, e non do- vrebbero eli conseguenza dar luogo a gravi dissensi. Richiama tu ttavia l'attenzione dci colleghi sugli articoli 1 e 2 che, nel definiro il principio fondamel1lale della statualiià della giurisdizione, contengono un a'ccenna al potere di controllo che poLrà riconoscersi al magisLraL'o in materia di costi Luzionalità della legge che egli deve interpreLare ed applicQ.l'E"

Fq. inoltre 1lotare che l'articolo 9, riguar- dante, lo. irreLroaLtività della legge penale (J

l'aboliziope clelIa pena di morLe, dovrà pro- babilmente trovar posto ill altra parLejlella Costituzione, e cioè in quella riguardante i diritti dei ciLLadini. Gli articoli 10 e i i con- tengono invece due disposizioni nuovu per il nosLro diritto: il risarcimenLo alle viLlime (legli errori giudiziari o per delitLi commessi da fum;ionarl dell' ord ine giudiziario' e l'aboli- zione di ogni restrizione, motivata da ragion i fiscali, nei riguardi della produzione in giudizio di documenti e scritture a scopo probatorio.

Rileva inoltre che dissonsi po Lranno SOl'-

gere. sul capoverso dell'articolo 4, concernenle la conservazione degli istituti di grazia, am- nis[.ia o indulto e sulla questiono dell'brgano a cui i relativi poLeri dovranno essere affidati.

Altre disposizioni di par.ticolaro importall~a

sono quello contenuto nell'ar'Licolu 2 (capo- verso) e neli'arUcolo 8, che si riconnetlono al rlelicaLissimo problema del raccul'do fra il potere giudiziario e gl i altri po leri dello Stato. Il secondo gruppo di arLicol i (dal 12 al 15) affronta o risolve il fondamenlale pro- blema clelia llniciLft della giUl'isdiziune. Per quanto spetLi alla legge sull'ordinamento giu"dizimio di stabilire qùali o qnanli debbano essere gli organi g.'iudiziari e .come cosLituit.i, è tuLlavia nocessario che nella CosLi Luziono siano fissati l principì fondamenlali. L'ar-

I.icolo 5, facente pa:rte dAl primo gruppo di articoli es.aminati, contiene il divieLo di creare Ll'ibu n al i s Lra{H'll inari per gimlicm;e su falLi giù. avvenuLi; il primo comma del- l'arLicolo 12 elimina le giurisdizioni speciali, le quali non sono giudici straordinari, ma giu(lìci che, custiLllil.i por lilla serio eli giudizii che si preveelono".come.~possibili nel fuluro, Sono tu Lto.via diversi dai giuelici ordinari.

Solo questi nlLillli dovranno essere ]flan lonu Li.

NoI seconno comma dello stesso articulo 12 si sancisco l'unicit.à clolla Cassazione, que- sLione cii parLicl)lal'o,~:impOl'ianza in quanlo la pluralità delle Cassaziuni è un mostruoso cOntrosenso. Ricorda in proposito che la Cassazione, C0111e è "sorta in Francia e come

funziona in tutti gli StaLi che l'hanno adottata, è un organo istituito per mantenere l'unItà.

"dell'interpretazione giurisprudenziale, e cioè del diritlo. Rappresenla quindi 1lI1 grande progresso la legge clel1924 che abolì le Cassa- zioni regionali e le unificò. L'unità della Cassazione, posta al v€lrtlce dello Stato, deve essere soprattutto mantenuta. in un ordina- mento costituzionale ba.sato sulla autonomia regionale, come sarà quello i taliano, perché sarà essa che, dando un'interpreLazione uni- forme a quella legge comune che è il codice eli tutto lo SLaLo, permetterà di contenere in un'unica forma giuridica le varie tendenze al decentramento giurisprudenzialt!, che po-

trebbero essere perniciose per l'unità del diritto.

Rilevando che l'articolo 13 tratta del divieLo di istituire organi speciali di giuris- dizione e dell' abolizione di quelli preesi- stenLi, l'itiene che tutti siano d'accordo sul divieto di istituire nell'avvenire nuove giu- risdiziuni speciali. TuLLavia la difficoltà con- sisLe, nella pratica, nel sopprimere soprat- tutto quelle che sono sorte nel passato e che hanno acquistato per il loro egregio funzio~

namellto, benemerenze di carattere storico, onde non ci si può so t Lrarre ad una certa esi Lazione nell'invocarne l'abolizione.

Ricorda in proposi Lo che le giurisdizioni speciali sorsero pet' ragioni di carattere so- ciale e gi1lridico, delle quali si dovrebbe tener conto ove se ne decidesse l'abolizione.

Una delle ragioni fondamenLali fu la nècessità di sottrarre de·Lerf\1inate. categorie di giudizi' a procedure troppo lunghe e formalistiche. A questa prima difficoltà si potrebbe ovviare stabilendo per tutti i processi norme proce- dural i più rapide. Altra esigenza sorse dal faLto che in .cerLe cause apparve necessario il concorso, agli effetti della docisione, di elementi aventi speciale competen~a tecnica in delerminate materie. Tale esigenza po- trebbe essere soddisfatta con il sistema, già adottalo in alcuni casi, della creazione di sezioni specializzate deglì organi ordinari, nelle qqali, so tto la presidenza e a fianco dei magisLrati, intervenisse anche un certo nu- mero eli esperLi.

Ammessa quindi la possibilità di abolire le giurisdizioni speciali, resta da vedere se, tra q1.relle atLualmente esistenti, ve ne siano alcune che debbano o meno essere mantenute.

PÙl' avendo nella relazione posto dei punti interrogativi circa alcune eccezioni al divieto (Corte dei conti, ConLenzioso 7 tributario , Tribunali militm'i), egli è per la so'luzione più rigorosa e cioè per l'abolizio~e general(,j di

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ASF;r:~IBLI::A (~OS'j'l'l'UF,N'l'I"

..

'-' COJlIJlllSSIONE PEll LA COS'l'l'l'UZIONl!:

SECONDA SO'l"l'OCOMMISSIONE (SECO;\lDc' SEZIONE) - 5 DICEMBRE 1946

1,11 Lle lo gillrisdizioni specialI. Dichiara, ael ogni modo, di essero favorevole alla soppres- sione delle sezioni gillrisdizionali speciali del Consiglio eli Stato, plll' ricoJloscendo ch'e ql1est'organo ha dato, ancho nel periodo fascista, . innegabili prove cii fel'll10ZZa, di indipendellza e dj aLtaccamelll n agli elevati

@ delicaLi suoi compiLi.

A suo avviso il Consiglio di Stato dovrebbe l'i l11ane1'e soltan to quale organo consultivo.

I consiglieri di Stalo diverrebbero consi- glieri di cassazione eel ancho nelle Corti d'appello potrebbel'o, pe]" le çause tra cit- ladini e pllbblica amminislrazione, crearsi delle sezioni specializzate, i Cll i membri sarebbero scelLi Lra' i consiglieri eli Stato delle sehion i conslIlLive, da trasferire nell' or- dine giudizia1'i n . A tali concetti si i~pi1'a

l'articolo 20 del progetto da lui presentato.

Per quel che riguarda la Corte dei conti essa dovrebbe, a suo avviso, sussistere sol- tanto ~ome organo di controllo contabile.

Si dovrebbero inoltre coord inare le COml)lÌs- sioni delle conLroversie in materia Lributaria con gli organi giudiziari ordinari.

Così i Tribunali militari potrebbero esser soppressi o almeno SI' ne potrebbe limitare il fllnzJOnamenLo al solo periodo di guerra.

Dichiara eli essere fau lore di misure così assolute, in quanl n gli inconvenienLi che oggi si verificano pHl' la disLinzione tra giurisdi-

\'Iione su diritti e gimisdiziollo SII interessi, lra giurisdiziun E' dimeri Lo e gi IIrisdizione di legittimi là, e cl i 'collseguellza la difficoltà di lrovare Ull giudice per ogni categoria cii cause, dimosLrano come sia giun to jJ momento di riunire i dlle élspelti della stessa fllllzione giurisdizionaJe o d i affidarli ad Wl magistrato unico, che alLro 11011 può eSSE'l'e se JlOJl il giudice ordinario.

Passanuo agli arlicoli 1ft e 15 ossel'va cho ossi regolano i rappol'li fra il potere giudi-

\'Iiario o quello amminisLraLivo. La materia era fino ad ma disciplinaLa dalla legge del 1865, che aboll i Tribunali del COJltenzioso amministrativo, sLabilendo cho, in tutti i cac;i cl i dissidio Lra CIttadini e pubbliche amministrazioni per questioni di diritto sog- getLivo, dovevano essere giudici i Tribunali ordinari; e ciò rappresentò invel'o una tappa fondamelltale nella viLa costiLllziOl'ìale ita- I iana. Ma, o lLl'e n. Lal i confli LLi, po levano sor- gere, fra privali e Pdbbliche amrnillisLl'a- zioni,' anche quesLioJli cli legitLimità, per le quali furono appl\nto create le giurisdizioni speciali del Consiglio cii Stato, che da organo affiancalo alle pubhliche amlllÌnisLrazioni, a pocu il poco, si trasformò in Il/I vliru ~iudic~

i ndipenclell Le. mgli è' per;;onalmel1le d'avviso di far rienlrare questa maleria nella compe-

Lenza elel giudice ordinario.

l:ticorda inoJLro che nei l'apporti tra pub- bi ica ètmmi nisLl'Uzione e giurisdizione si pre- sentano moli p quesLioni da prendere in esame:

cos1 quelle J'pla/'ive al p~tere del gilldice di modificare od annullare gli alLi amministra- tivi, e le restrizioni di carattere amministra- I ivo npposte ill certi casi al diriLLo ciel ci/'- Laclinn cii adiro lr:~ vie giudi\'liahe (come il principio llel solve et repete in maleria tribu-

taria, di cui propone l'abolizione ed i casi - casi frequentemente verificatisi in peri9do fascista - del divieto di impugnabilità, in via amministrativa ed in via giurisdizionare, di provvedimenti adottati dalla pubblica am- ministrazione ).

BOZZI rileva che tale sistema non è cçt- . duto neppure oggi in disuso, e cita ad esem- pio il caso della legge sull'assegnazione delle

I.erre incolte.

CALAMANDREI, Relatore, circa il terzo gruppo di articoli (dal 16 al 26), rileva che in essi è affrontato il fondamentale problema dell'autogoverno della magistratura. A suo avviso, per attuare una vera indipendenza funzionale ùel gilldice non basta l'articolo 2 elel suo 'progeLLo, in cui °è affermato che « i gi udici, nell'esercizio delle loro fllnzioni, di- pendono soltanto dalla legge che essi appli- cano secondo la loro coscienza Il. L'articolo 16 determina, nelle linee generali, i limiti della sostanziale rifonna, laddove l'articolo 17 pre- cisa quali SOIlO gli organi amministrativi della magistratllra, soggiu ngendo (nel se- conda comma) che (l il Consiglio superiore della magistratlll'a è coadiuvato nell'eserci- zio clelle sue fU)lzioni da apposilo personale amministrativo compreso in IHl 1'11010 speciale, del quale nOli pOSSOIlO essere chiamati a far parle né' i magistral i né gli al Lri funzionari appal'Lenenli all'ordine giudiziario». Questa ulU.ma disposizione è diretta ad elimiriare il cosiddetto e Lanto deplorato « imbosca- mento dei magistrati» negli uffici del Mi- nistero.

L'autogovel'llo della magisLratura si esplica - secondo l'articolo 16 - nel potere aLtribLlito ad essa di compiere Lu tti gli atti amministrativi che aLtengono allo slaLo gi.J- ridico (legli apparLellell li all'ordino giudiziario, noll'esercizio della giurisdizione dic;çiplinaro noi loro riguardi, nonché lIella deliberaziono·

delle spes~ per il funzionamento della giustizia.' Ln concreto, l'articolo 18 detta le norme SlllIa disciplina della magistl'alura e l'articolo 20 qU€)lI~ slll J"f!lclll lamenLQ cl€i ll1agisLra.Li.

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ASSEMBLEA COSTI'fUEN'l'E COJ\Il\I1SSIONE PER LA COS'I'I'I'UZJON~

SECONDA SO'rTOCOMMISSIONE (SECO:'l1D.\..SEZIONE) - 5 DICEMBRE 1946

Osserva in proposito che forse più nessuno oggi propugna:il sistema elettivo dei magislro.- ti che, o non ha dato buoni risultati, o si è trasformato (come è accadulo in Svizzera) in una conferma sistematica dei magistrati eletti la prima volta. D'altra parle l'elezione dei magistrati rappresenta un metodo logico e coerente ove non esiste il sistema della le- galità, laddove cioè il diritto non è form u lato e cristallizzalo in leggi, ma vige il sistema del diritto libero. Ma nei paesi europei (compresa oggi anche la Russia, che pure aveva adottalo nel periodo rivoluzionario il criterio della formulazione giudiziaria del cLiri tto), dove sussiste il principio della legali tà, per clli lo.

politica si trasforma in diritto attraverso gli, organi legislativi e i giudici debbono limi tarsi all'applicazione della legge, il metodo elettivo sarebbe a suo avviso un controsenso. E ciò anche per i gradi inferiori della magistraLura (pretori e conciliatori) nei cui riguardi non mancano fa1.~tori del sistema elettivo.

Ritie'lè egli fermamente che il sislema migliore per la nomina dei giudici sia quello, oggi in vigore, del concorso, in quanto solo il concorso può 'accertare i requisiti tecnici e culturali indispensabili per il migliore esple- tamento delle fun7joni giudiziarie. E dovrà essere la magistratura la sola competente a bandire tali concorsi, a nominare le Commis- sioni esaminatrici (in cui potrebbero essere inclusi anche dei professori universitari), ad accertare l'idoneità dei candidati e a formare la graduatoria dei vincilori. Infine, per conferire alla nomina un carattere di solennità, essa dovrebbe avvenire con de- creto del Capo dello Stato.

Avverte che nel primo comma dell'arti- colo 20 è previsto anche il caso di ammis- sione· delle donne ai concorsi, ma soggiunge che la magistratura, la quale ha avuto cono- scenza del suo progetto, approvandolo in quasi tutte le parti, si è dichiarata nettamen te contraria a tale disposizione. Lo slesso arti- colo 20 prevede la possibilità di concorsi per l'ammissione a certi speciali uffici dell'ammini- strazione della giustizia, per cui sia necessa- ria una- competenza approfondita su deter- minate materie tecniche. Dichiara inoltrt;l che i magistrati sono nominati a vita, salvo i limiti di età fissati dalla legge. In altra parte dell'articolo 20 è considerata infine l'eventualità di nomine eccezionali dì magi- strati senza concorso, di magistrati tempora- nei e dì magistrati onorari.

L'articolo 21 riguarda le CorLi d'assise e i giudici popolari, argomento del quale dovrà oatuparsi quanto· prima l'Assemblea Costi-

luonl0, esaminando lln apposito dis0gno (li legge sottoposlolo dal GO\'C'l'Illl.

l/arlicolo 22 affronla l'imporlanLe pro- blema delle promozioni dei magistrati, argo- mento quanto mai~delicato, in quanto ò streL- tamente connesso con quello delL'indipen- denza della magislratura. Sc~ratl1lto in questo campo, infatti, possono eserciLarsi illecite inframmettenze, dalle quali occone rneUere al riparo chi amministra la giustizia .. 8 noto che il magisLrato italiano, malgrado le difficili co'ndizioni economiche in cu i si dibatte è, per lo più, incorruttibile; ma nun è da escludersi il Umore che coloro che sono prossimi alla promozione o [Il] trasferimenlo, nelle loro sentenze si lascino "guidare, più che da un

rigoroso~senso cli~:giustizia, dal desiderio di procacciarsi dei titoli. Né è da trascurare che lo. ·pressione politica sul magisLraLo, specie nelle cause clvili, può sussisLere in IllOdo l'ile- vanl,e; e~spesso la carriera elci m.agistrati può dipendere da ~orientamenli cci influenze di organi;politicl. È indispensabilr pet'lanto che la maLeria ~degli avam-:,amenLi e (lei Lrasferi- menti sia cli esclusiva compotenza degli st,essi organi dell'amministrazione della giusLizia, in, modo che i magistrali non abbiano nulla da Lemere o da sperare dagli uumini di Governo o da esponen~i eli partiti politIci.

Ma, a suo avviso, bisognerebbe andare oltre,V e riformare completamenle la carriera giudiziarIa, in quanto, anche affidando agli organ.i 'della magistratura lo pnJlllUziulli, il problema:delle basse relribuzioni e il desiderio clell'avanzamento non impedirebbero il veri- ficarsi, nell'interno della magistraLura. slessa, eli quelle pressioni che si 'l'iscon l,l'ano oggi al eli fuori di essa. Bisognerehbe pertan to s ta- bilire che ai magistrati, l\J1a volla enLraLi nel- l'amministrazione clelIa gillstizia, dopo un periodo eli tirocinio anche pii] lungo clell'aL-

l~lale, fosse attribuita 11110, deLerminaLa reLri- buzione, suscettibile eli poriodici aumen(i in rolazione all'anziani là, e indipendenLemenLe dalle funzioni esercitate. Per l'assegnazione dei magistrati ai vari uffici giudiziari, direttivi e speciali, si potrebbe:even.tualmenLe ricorrere ad elezioni interne. Per" i- gradi più elevali, e specie per la Corle eli cassa7.ione, le nomine avverrebbero per cooptazione, mentre negli altri!:casi - passaggio dalle -Pretll1'e ai 'rJ'ibu- nali e:dai Tribunali alle ~Corti d'appelfo - le promQzioni avverrebbero attraverso scrutini di merito, fondendo insieme i criteri dell'an- zianità e del merito, in base al principio che ai posti vacanti possano concorrere magi- sLrati clelle Preture o dei Tribunali che ah- biano una determinata anzianità.

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ASSEIIIDLEA COSTITUENTE 5 COl\I:.nSSIONE PER LA COS'rITUZIONE;

SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) ~ 5 DICEMBRE 1946

Richiama l'attenl!.ione sul fatto che nel- l'articolo 23 viene solamente riafIermato il vecchio e tradizionale principio della inamo- vibilità, disciplinandolo tuttavia con norme che valgauo a reIlllerne l'applicazione più operante e rigorosa.

Passando quindi ad esaminare quello che, a suo avviso, è il punto più delicato di tutta la materia, e cioè i rapporti fra la magistra-

tura e il Governo, rileva che, con le norme previste, si avrebbe un corpo di magistrali completamente indipendente, il quale deci- derebbe delle nomine, provvederebbe alla desi- gnal!.ione ai vari uffici, autoeserciterebbe la disciplina e delibererebbe delle spese. Con una magistratura così chiusa e appartata, si po- Lrebbero verificare conflitLi con il po tere legi- slativo o con quello esecntivo, in quanto la magistratura potrebbe, per esempio, rifiutarsi all'applical!.ione di una legge o attribursi il potere 4i stabi lire criteri generali eli illterpreLazione delle leggi. Un caso ciel genere si verificò in Francia prima della Ri- voluziOlie e il conflitto si trascinò a lungo

tra il Goyerno centrale del monarca e le CorLi di appello.

S'impone pertantu la ricerca cii un rimedio, per il quale possono aversi tre sistemi. Il pl:imo è di lasciare le cose allo stato attuale,ieon un Ministro della giustizia che risponda politica- mente al Governo e alle Camere del buon funl!.ionamento della giustizia. Rileva però che in tal caso, dovendosi att.ribuire al Ministro Guardasigilli determinati poteri, verrebbe Jl1ellO l'assoluta indipendenza della Magistra- tura, la quale conLlnuerebbe ad essere con- trollata da 11ll Ol"gano politico, per il tramite del PublJlico Minislero. Il secondo sistema è eli ricorrere ad una rigorosa separazione tra il potero gi llcliziario e q Il olli legislativo-esocu- tivo, senza alcun organo di collegamento e con il primo Presidente della Corte di cas- sazione capo assolu Lo clelia magis tratura.

Ma anche così HUll si eliminerebbero LllLLi i pericoli, in quanlo potrebbe.:sempre av- venire in astratLo che il primo Presiclente della CassaZIOne, lInendusi agli altri rnagi- strati, decidesso di rifiutarsi all'app[icazioIlQ di una legge. RilllaIwnllora un terzo slsLema, intermedio, da lui proposto nel suo progeLto, ma per il quale dichiara di avere egli stesso dei dubbi, consislenLe nella creazione di un

«PrOCllratore genel'Ulc commissario ddla giu- sLizia» rappresenlante l'organo eli collcg'a- monto lra MagisLratura e Governo. Tale C011I-

missario avrebbe in parle la figul·a elel magi- strato, in quanto sarebbe scelto tra i Prllcll-·

rat.ori ginera.li della Corte d'appello o eli Cas-

sazione, e in parte quella di rappresentante politico, in quanto sarebbe nominato dal Pre- siden te della Repubblica.su designazione della Camera, prenderebbe, parte alle sedute del Consiglio dei Ministri con voto consultivo e risponderebbe di fronte alle Camere del buon andamento clelIa magistratura. Di modo che, essendo tale commissario il capo dell'or- gano di accusa, con potere disciplinare sui magistrati, ove si verificassero nell'interno del corpo giudiziario inconvenienti di carattere politico, a lui poLrebbesi far carico eli non aver saputo esercitare le sue funzioni. Qual- che cosa 'di simile si ha nell'ordinamento inglese, con qualche differenziazione che potrebbé essere indicata, ove l'argomento dovesse essere approfondi to.

Ritiene che rispetto agli inCOllvenien tI che le altre due soluzioni indubbiamente presen- tano, questa terza possa essere presa in con- siderazione, anche perché, personalmente, non è del tutto favorevole a concedere alla Magi- stratvra il massimo dell'indIpendenza. In un momento particolarmente delicato come l'at- tuale, in un regime che, essendo sorto da poco e dovendo consolidarsi in un certo numero di anni, ha bisogno della assolut.a fedeltà di tutti i suoi organi, potrebbe essere pericoloso riconoscère alla Magistratura un'autonomia assoluta, quando sulla fedeltà del corpo giu- diziario alla Repubblica possono ancora nu- trirsi dei dubbi.

Conclude rilevando che l'ultimo argo- mento su cui ritiene necessario richiamare l'attenzione dei colleghi è quello prospettato nell'articolo 24, e cioè l'iscrizione dei magi- strati a partiti politici. La questione è fra le più discusse anche in seno alla stessa Magi- stratura. Mentre non mancano le ragioni che farebbero propendere per concedere una tale possibilità ai magistrati, in quanto ci ttadini con1.8 tutti gli altri e come Lali aventi diritto ad àvere opinioni politiche, specie- nel nostro Paese in cui il voto politico è obbligatorio, ne esistono in conlrario validi'ssime altre che sconsiglierebbero tale concessione. La giu- stizia deve dare ai giudicabili un senso di as- solu ta tranquilli tà; ed essa non potrà esistere invece in chi, appartenendo ad un partito poli1,ico, si Lroverà, specie nei centri minori, di fronLe [].lI un giudice iscritto a un partito diverso. Inoltre, in un ordinamento come il nostro, i n cui la poli tica eleve sfociare negli organi lrgislaLivi, che sono incaricati eli tra- sformarla ili diritto, il diritto sLesso, quando viene affidato al magistrato per la sua appli- cazionp . devI" essere da lui visto solamenLe

C1l1l1\' tale e non come era prima di divinirlo,

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ASSEl\fl'lLEA COSTITUENTE -- 6 - COMl\llSSIONE PER LA COS'l'l'l'UZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 5 DICEMBRE i946

quando cioè era ancora ,poli tica. Per Lali considerazioni egli si dichiara perplesso' ed incerto fra le due soluzioni.

PRESIDENTE r.ingrazia l',onorevole Ca- lamandrei della sua esauriente esposizione ed invita l'onorevole Leone ed illustrare la sua relazione.

LEONE GIOVANNI, Relatore, d,opo aver rilevato che su alcuni punti delle tre relazioni vi è accordo perfetto e dopo aver dichiarato di confermare quanto sui vari problemi ha già esposto nella sua relazione a stampa, soggiunge che risponderà brevemente all'ono- revole Calamandrei, seguendo l'ordine degli articoli da lui proposti.

In linea di massima dichiara di consentire nelle proposte contenut.e nel primo gruppo di articoli (dall'i all'H), riservandosi di fare qualche osservazione part.icolare quando essi verranno in discussione. Desidera tuttavia soffermarsi brevemen te sulla irrevocabilità ciel giudicato, considerata all'articolo 4, ricono- scendo la necessità cIle essa sia fissata con lilla norma c;ostituzionale, Rileva P0l' altro l'op- portunità che IleI primo eomma sia illclllsa l'ipo tesi, già contemplata 11el Cocliee vigen le, della legge abrogativa in malol'ia penaln.

, Nei 'riguardi del secollclo camilla, mentre ritiene che debba essere consel'vaLo l'istituLo della grazia Come potere del Capo clello Stato, sostiene la necessità clell'abolizione dell'am- nistia. Indipendentemente dalla concezione attuale, secondo la quale l'amnistia appare eome un'èlargizione che, in speciali' circo- stanze fauste od infauste pe!' il 'Paese, viene concessa dal Capo clello Stato (per cui, il1 caso di conservazione dell'isLÌtll to, è dcI parol'e che il potere di amnistia debba t~ssel'e attribllito al legislativo)f osserva che nOll convince, né su l piano poI i tico né su quello s Ll'f) t tamen te giuridico, che in un certo mOlllento lo Stato (potere esecutivo o legislativo: il pl'oblmna sotto questo aspetto non muta) possa to- gliere carattere. eli reaLo ad un fatto che ne' momento in cui fu commesso Lale carattere rivesti va. '

Un solo moL1vo può giustificare talo inter- vento dello Stato; eel è la considerazione di situazioni nelle quali un fatto - per in terveJlto di nuove condizioni o di nuove vis1io11i po- litico-criminali, o per nuova int.el'pretaziono delle condizioni che legittimarono la qualifi- cazione di un fatto come reato - 110n presen~i

'più le caratteristiche del reato (cioè le carat- ,Leristiche dell'antisocialità). Ma a queste si- Luazioni corrisponc~e una ben altra forma di disciplina giuridica: la legge abrogativa, la quale, secondo il Codice vigen Le (perfetLa-

monte aderenle in questo punto alla tradi- zione), investe perfino il giudicaLo, produ- cendo pertanto lin eHetto perfettamente iclen- Lico (se anche non più largo) all'amnistia.

Eccettllato tal~ caso, l'amnistia non può esprimere altra esigenzG che quella di ri- nunzia, da parte dello St.ato, al suo diritto all'esecuzione della pena (i fini sono indiffe- renti: pacificazioTle del Paese, difficoltà di giudicare una rrlassa cii reati germinata da un particolare terreno politico

ò

sociale, esal- tazione di un evento fausto () perdono in se- guito ad un evento infausto), Orbene, a tale esigenza corrisponde in maniera perfetta l'istituto dell'indulto, che estingue la pflna (rinunzia dello Stato alla pena) e non il reato.

A suo avviso, lo Stato - e più precisa- mente, ciascuno dei poteri in cui la sovranità statale si snoda - non può togliere ex post ad un fattu il carattere di reato (tranne n eli' i- potpsi esaminata della legge abrogativa); ma può rinunziare solu alla pena.

Ciò inclipendentp.Hlelltp. daltu nÒll facil- mente regolabili questioni applic-ative, tra cui in particolare segnala quella della rinun- :r.iabilitù (J menu clell'amnistia, rius.ccndo egualmente insocldisfacenti la soluzionr po- slhva o qnella negativLl,

A prop(lsitu del dirittu al risal'cimelltu dei danni per errori gindiziari o por deliÙi com- messi da funzionari giudiziari, cii cui si oc- cupa l'arti eolo iO dellA proposte Calamancll'ci, è egli pure dell'avviso che il principio debba trovar posto nella Costituzione,

Circa il secondo gruppo dì fu'Licoli (dal 12 al 15'), dichiara di conclividero il pensierI) dell'OllOrevolc Calamandrei o dell'onol'evolf~

Patricolo sulla uni Là c1ella giurisdizione, 1n- nanzi tll Uo, il frazionamellto potrebbe pre- starsi a pressioni di carattere politico e a ,'3olled'tazioni cii cal'attere cxtragiudiziario.

In se,concio liLUgO, la plumlità delle giurisdi- zioni crea per il cittadino IIlcert.czze nei ['iguarcli dci suoi gilldici. Concol'da anche sllll'aboliziolle delle giurIsdizioni straordi- narie special i precos Li Lu i te per determinaI i conflitt.i giudiziari III rapporto alle peI'sone e u.lle materie, rruLLavia, se talllBe cii esse du- vessero essore mautenllLI:', propenderebbe PPj'

la, t5on'3IJl'vaziune del Consiglio eli Stato, cIle Ira reso oHirni servigi, e dI'ila Corte dei conti.

fu favorevole alla soppressione diJi Tribu- nalI militari che, a suo avviso, potovano

trovaro L1na giustificazione quando il 'Paese aveva una imponenLe organizzazione mili- tan', non (lggi inveco, date le modeste pro-

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 7 - COMMISSIONE PER LA r:L1STJTUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 5 DICEMBRE 1946

porzioni a CUI il' nostro esercito dovrù essere ridotto. A parte le difficoltà elerivanLi dalla a.mpiezza della gn.lrisdizione· elei Tribunali militari, destinate ad· accrescersi con la ricl\l-

",ione dell'eserciLo (ampiezza desLlnata a sacrificare il necessario conLaLLo Ll"a giudice e parLe), osserva che la giusLizia militare è composta tutt.a di clementi militari, a partire dal Presidente, i quali non offrono certo i necessari reqUisi ti cl i compeLenza tecll ica giuridica. L'esistenza di un Codice penale militare non comporta eli consegllCnza la necessità di un giudice speciale; e so la gill- l'isdizione militare potè giusLiftcarsi in pas- saLo COme una conquista della casta militare per poter amministrare la gillstizia nei con- fronti dei propri elementi, non ha più ragione d'essere in uno Stato democratico, nel quale Lutti i cittadini debbono avere un'unica giurisdizione. 'Ritiene piuttosto chl~ si po-

Lrebbero crear", nella gilll'isdi7.IOllf' CUlllUllf', delle sezioni speciali in cui i militari, inLel'vP- Bendo come componenti dE'l collegio, por·1 P-

rp,bbero il loro contribuLo tecnico.

In .proposito richiama J'allollzilllli: su una.

questiQne eli pal'Lico)aru gravitil, t' r:ioè snl fatto che llf~i giudi7.i avanti il 'rl".ibullul,· rnili-

·Lare l"eCenLenHlllL(~ isl,iLlIllo ))('1· i deliLLi di I·apina l' di ('sL()r~illlH', nOIl è a111IlH'Ssn aicull diritto di impugnaliva. PII l' riconoscendo la gravità dei suddf~Lti reali, rilil'lll' inafllmissi- bile che mHlltn" ]Wl" il de'!iUtI di Illgilll'ltl csisl,ono in I Lali,L lro gl'adi di giurisdiziolle, por il. delitto di rapina, che può compor- tare la pena fii morLe, 111m sia possibile impugnal'!: la sentonza ftrancllo per difol.Lo ,li giul'isdiziollf>. Ppr ovvial'o il Lallta enor- JllILà, propotle l'illtl'odu7.iolH~ di una norma t:rans'itoria che sanciscfu, COli dTctlo l·etroaL- Livo. il diritto di impugnali\'a nelll' giurisdi- zioni speciali straurdinaril', alll1l'IlU presso la Corte cii cassav.iollo.

A proposito delle Cul'l,i di assis(~, df'lIf' quali si v01'1'f'bbe, eia pade del tiovnrllo, af- frettate ·il riprist inb, osseI· va dll', essendo la materia Lipicamente cosLiLIl%iullale ecl cs- sHndo la Costituzione in via rli cl abOl'azi Ollf' , tlgni decisione al l·iguanlo da parlo (lei (ìo-

\'l'rno sarobbn cOllll'aria alla legge chr) l'egola i rapporl.i !.t·a l'Assemblea CostitueJlte e "

Governo. Propone ad ugui Illodo - per l'in- quadramento lln,ilal"io clelIa CosLil.u%iolle- che il Pre~idente della Sezione chieda in Assem- IJlea plenal·ia la so;;pensione della discussiono SII quesLa particolare materia.

BOZZ] fa osservate che l'l'\ssOIlJiJlea ple- IInria della CusLit.uelll.p, qucwdo sarti. chiamala a. proclildlill'l!l aU\'sarne c[cH'apposilo progetto

olaborato dal Governo, potrà decidere sulla questione.

LEONE GlOVANN[, Relnlm'e, non ritieno ammissibile clisCLl tere eù approvare separa- Lamentr leggi che sono frammenti clelia Costi- tuzione.

'l'ARGE'l"!'1 crecle che ciò nOn rientri nei compiti clelia SoUocommissione e che la queslione possa essere sollevata soltanlo in Assemblea plenaria.

PRESIDENTE suggerisce di trasmette!'e all'Assemblea plenaria lln E'stratto elel ver- bale della riunione.

I..JEONE GIOVANNI, Rclnlm'e, rlir.hiara comunque eli essere contrario alla ricostitu- zione delle Corli d'assise, non l'ilcnendo che debbano E'sislcl'e gilldici flivCl·si a seconda della gravitù dr'[ l'calo e della misura della pena.

Concorcla sull'articolo 15, ()sscudo con- vin Lo che sia necessario f}ss(),J'e in una norma.

cosLitu%ionale che l" Stato llOIl può SIJL!o- pone ad alcuna condizione l'espcr'imnl\lo di qualsiaSI aziono .giudlziaria. Si dichi<1ra !I\- vece pprplesso 1101 riguardi ddln proposto ,1f>1l' oJ1orcvolf> Calamandl'(>i circa la soggP-

%iolle della pllbhlica a.mlllinisll'u%iolH) alla

;2illrisili7.ionc ol'dinal'ia, in qual\to il pro- hlf'ma (. COllllesso n qllt'lIu ,!l'llo gillristli7.ioni

<Llllmi Il is Ll'ali vt'.

Per quanlu l'igllul"dn l" Il li illill grllppo Lli articoli (<1al H) nl 2G), è d'acc()]"do sul pro- lil(,fllit <1t'll'aul.ugovprlll) r!l'Ila magislntlura, J"llI'Jl('lIllo ehe sia Iloi df'sidt·'l'i dilli Ll i aV~!l"P

IlIl putere giudizial'w reaimelllc illdipeudontc·.

CflflCnl'L1a ·n.ncl'lf· nd rivendicaf·n alla Mag:- stnt.lura li: lIolllilli' " 1(, promoziuni clei giu- dici. lo. òilll"i'ìdi%inrrf' disciplillanl (> t'organ;z- 7.aziollP amlllinislnt.! i\'Cl.. Sllll'abuli:l,iollf' clelia dislinziollp (1pi magisLraLi secondo crilel·i ge- rarchiCI, alla ([llah' Ò fa.vorevoll·, si richiama

Cl quanll) ha osservat.o nella slia l'olazioj'(' circa la lll'cf'sSllà di quesLa essellzlQle l"ifurrna.

L'ordinampnlu giudi%iario del 19!d parlava di gradi dplla. magisLratura. Qllesta nOmE'fl- clalul"a l'ispocchiava una. ivisionn gerarchica, cltf' è incomped ibill1 con l"'ssenza clelIa fun- 7.it)lu: del pntcl'l' giudi%iario. La diversità eli srel'u gilll'isdi%iullnk non può ideni ifiCUI'Si

(;tlll la tli\'t'J'slIù di pul.('l'E'. Ij~ CtlllOllfl llniver- salllll'ulp acct'!.[rrlu· dalla dolll'irtn. ([I[«IJ"

dpll'unilù della giul'lsdizlone: putel'e giutli- 7.iario in senso p:l'lIu ed assoluto è quello del cOllciliaLoff>, como quello della Corte di cassaziol\C'. Da ciò t1lscenrlp i I ripùclio del cfmcotlo gel'al'chicu del poLel'l' giudiziario p

lo. consegllentp esclusione di lilla !'iparLizillno pç;r gl'adi. Ln COlll'orrnil,ù, alale pJ'incipio, COI1-

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ASSEMBLEA COSTITlJENTE - 8 - COM.MISSIONE PEH LA COS'fI'l'UZIONE SECONDA SOT'l'OCOMl\IISSIONg (SECONDA SEZIONE) - 5 DICEMBRE 1946

viene inLroclurre lino. visione nuova del potere giudiziario, che va perla.nto tl1slinlo in oe- gani e non in gradi, Fa OSSel'varo che Cun ciò si tende sopraLtutto a realizzare l'indipell- denza 'da qualsiasi forza est.ranea al poLere giudiziario per quanto atLiene all'organizza-o zione delle p1'Ol110zioùi e ad attuare lo sgall- ciamenLo del corpo giucliziario dalla gerar- chia, elegll altri impiegati dello Stato, Si è .infaLLi sempre temuto il fenomeno clle i fllll-

;,jonari statali possano basare le loro, sia: PU)'.

gius te, rivendica,zio)l i sul trattamen! o eco- nomico clelia Magistratura. Concedendo l'auLo- governo finanziario al potere giudizial'io, ciò non si verificherebbe più, in quanto vi sareb- bero sol t.anto elegli organi elel potere giudi- ziario con fllnzioni diverse.

Dichiara inoltre di essel'O contrario alla elettività c1elle magistrature inferiori, :rlal.o che il giudice delle cause di scarsa impor-

tanza è cii nOl'Ula ull'giudice prevalonLel1lAllLe locale e como 'Lale il più suscellibile di ill- fluonze e pression i, In più, è necessario clIP questo gillflice sia un tecnico, di CHrrieNL.

La giurisÙlzione eqmLaliva è più delicala delle altre, in quanLQ consenLe di spaziare iJl una sfera di po tere d iscrezionalC' cll8 presI lp- pone una maggioro cosc;cnzp, gilll'iclica o IIn alto senso cii réspollsabllil.à; l'ef[llisiLi qllpsl i che difficilmen te possono 'IrUVal'Sl Ilei glUd i ci elettivi. Dichiara inollro di 8S'3(,1'I; contrario alla magistratura onoraria, S!H ))111'0 di grado inferiore, ,e di l'i tenere prof'ot'i bili' n Vf'l'e :lei giudici conciliatori li i canit'I'u, pUl' t'icono- scendo che ciò cornpurLeI'l~bbe IIIl aggravIo fìnanziul'io pOLo lo Slatu; pl'eferiLile anche perchè ciò polrA1Jbe conlJ'ibllil'o alla risulu- ziono del problema della disoccupa7,iulle dei laureatI in discipline giuridiclJe.

Passando ad esalll i nare il problorlléi llul collegamell Lo l'm po lerc giud i",iario o Cl ovet'flo, osserva CI10 COll' nessunO clei congegni prospeL- tati" dall'oJJUI'0Volo Calall1alldl'l\i si elimina ti periCOlO c1tn la Magisi l'alllr~l possa trovarsi in conllitlo CUI! gli ulLl'i ]ìOLI~I'i, Nel sllo Pl'll- getl.o (ad, 8), sganciala lu Magistl'allll'il.

giudicnJlle dal MinisLro Uunrdusigllli, si pro- spella l'ipoLesi del Prilllo Presidenlo della CorLo di cassa~il)lJr: cllu l'serciL;t l'alla S01'\'\'-

glianzo. su IIILLI gli lIffici gilltll~lal'i o sugll organi giudicanl i .. Hitil\ClU che questo pu- trebbe eSSl'ri\ il slslulllJ, miglioro, jJl qww1u vel'l'ebbe a scinclul'l:l cumplolaillon le il po-

l.er8 giuclizial'io da' qltello esecltI,ivo . . ll CUll- gegno pl'UplJsLo dall'ollurovole Calamaltdrei non è in realLà mollo diverso dal suo. Il pllnLo di disaccordo l'igual'df.L il Plibblico Mi- nistero, che nelle sue pl'oposlo assumel'eb.l>e

il neLLo cmat'Lere di organo del potere esecll- Livo. Il Pubblico Ministero rappresenla, per quanlu attiene alla sua, funzione di promo- vere l,'azione penale e LI i vigjlanza nel pro- cesso, lo Stato nel suo dil'iLto soggettivo di punire, con poteri che sono talvolta supe- riori a quelli clello slesso giudice, l!; quindi clifficile precisarne la natura perché, CiVO si considerino prevalentemente le suo funzioni giudiziarie, egli appare organo del p'ot01'e giu- I.1iziario; mentre, se si rigllarelan'o i suoi poteri concernenti l'iniziat.iva nel processo penale e la direzione della polizia giudiziaria, appare come organo di quello esecu Livo. A suo av- viso è indispensabi1e creare un maggiore e più dirotto cont"!-fto fra il Pubblico MinisteÌ'u o lo. polizia, la qllale deve eSSCl'e alle sue di- l'elLe dipendenze. agli effeLti clelle indagini che egli deve promllOverc, Occorl'C' eioò con- S01'varu al Pubblico Ministero la, Lipica [un- zione eli lZominus, ossia di promotore clolla aLlione penale. In lal modo, dal punto di visLa giuridico-penaI P, sarà riconclolto il PubbliCI) Ministero ontro i sliOi propri I imiti, e si pl'e- ciserà eli più la sua funzione eli oi'gallo del po Lere l'secu LIVO in qll all to, nella notitia eTi- minis e nell'accusa, pgli l'apPI'esenl:erà lo Stato.

Concludimdo slil l'at'gomen Lo, fa presente cho la preoccupazione, condivisa anche da molti' magistrati, ò certo quella di rendero COStOl'O indipendenti, ma non assolutarnenLe clislaccati dalla vi ta dello StaLo. MenLre il progeLto dell'onorovole PaLricoio Lende a creare 1111 distacco lIeLLo Lm Magistratura e Goverllo, nel suo 8 in C[llelio dell'onorevole Calamanc,rei, vi è il Lell LaLivo cii conciliare le due esigenze. A SIIO avviso è necessario afTrontare con pienu sellso di responsabiJiUt tale grave problema, pel' non cÒl'J'ere il ri- schio di dare al Paese LI Il po tore giu dizial'iu che o 110n sin. sllfficionLol1lente indipendent.e, COHle è invece da lutLi allspicaLo, o lo sin.

aLai pllnLo da l'esLm'e aVILIso dalla viLa (lella

Naziolle, ,

A Sl/II avvis(), il Pllbl)lico MinisLet'u pl:Ò sOl'vire pl'opl'io da Lraillile l) o)'gano cii colle- gamentu

Lm

poLere esecutivo e poLere giudi- zial'io: in qllanto promotore clell'azinne penale (e, Ilei limiLI cii tallc) fllllzione, pm'Lecipe allo sviluppo del processu) e iII qlliU1.to promo- Lore dol proceclimenLo C]isciplillo.l'e Et caricu cii magistraLi, il Pubblico Millistero ~ che,' corn'è chiul'iLo nella relazione.scritta, Lor- nereJJlJe ad essere espJ'essione del po tel'e esecutivo - l'appl'esenLa presso il poLet'e gil!

clizial'in l'oJ'gonn eli iniziativa (] eli conl.l'ollo dello SLato.

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:\SSI~MHLEA èOS'l'l'l"U I~NTI~ - - ~I ---- t:()J\IJ\118~IUNE 1'1,:h L.\ CUS1'I'rUZIONE

=

SgCONDA SO'l"l'OCOMl\IISSIONE (SECONDA SEZIONr;) - iJ D1Clèl\IBRE Hl/d)

In conchlsione, il sistema (101 R.elaLo-ro si presenLa organicamenLe così: polero gilldi- ziario indipendenLe (aulogovel'llo ancho ftnan- ziario) con, al sonunci dell'ol'ganiz:t.:a:t.:ione, il PresidenLe della CorIo eli cassazione ed il Consiglio supel'iore; inclusione iII Lale Con- 'siglio anche eli elemenLi eletti dalle dlle Came- re, in moclo ela sLabilire lJn primo punLo eli collegamenLo del poLere giudi:t.:iario cun gli altri poteri; Pubblico MilJisLel'o, privaLo cii quelle atLuali atLribuzioni cho lo DccustallU al potere giudiziario, ill fu, nzione cl i 'Ol'gallo del potere esecu Livo, come Lede alle (lipell- denze del MinisLro della gillsLizia,- in modo da stabilire IJn secondo punLo cii collegamento con gli alLri potel'i,

È naLurale che, 'se si acceLLa Lale disci- plina del Pubblico MinisLero, pur ribadeJJdo nella CosLi tllzione il principio della legali Là, pubblicità, ineluLtabilità dell'azione penale, occorrerà. esaminare l'ipotesi della mancata attivazione ciel processo penale. Per tale ipoLesi - che nella relazione scriLla

e

J'imasla voluLamen Le nell'ombra, per elar modo di approfondirla in ca'iO di acceUazione della natura eli organo dol potere esecu Livo nel Pubblico Ministero, - si profilanu clue SOlll- zioni: b, mediante il l"ipudio del canone ne p,'ocedat juclex ex officio, cUJlselltil'e al giudice, in caso di ineJ'zia del Pubblico Ministoro, di promllOvere l'azione penale; ovvero ri- mandare alla disciplina dolio. responsabililà.

clei funzionari dello Stalo per la loro atLI- vitti. dolosa Cl colposa la soll1:t.:iolie del cleli- caLo problema.

Dichiara pui cii condividere l'idea clelÌ'onci- l'evole Calamanclrei di jnsorire nolla CostiLu- zione il divieto per i maglsLraLi di apparLe- nere a parLiLi poliLici, in quanLo non basta che il gilldice sia indipendente, ma occorre che Lale egli semprç appaia. El ciò sopraL-

LuLLo in considerazione delle esigenze della cosiddetta disciplina di pal"LiLo, che va raf- forzandosi sempre più o che potrebbe Lal- volta mettere il magisLraLo nel più grave im- barazzo. Propone inolLre che analogo di- ,vieto sia sLabili Lo per l'apparLenema ad

associazioni segreLe, le qllali, dal punLo eli visLa vincolativo, sono anche più' rigide che non la disciplina di partito e che, nella mag- gior parte dei casi, hanno finaliLà polir,:,he.

TARGETTI obietLa che praticamente la proposta non è attuabile, trattandosi di orga- , nizzazioni segrete.

LI~01\I~ GIOVANNI, RelatoTC, riLiene che sia sllfficienle sanciJ"o il ti iviel o ed affidarsi alla COscienza elei magislrali.

Sl)tLopolio infille all'aLLenllicl/lO clei colle- ghi gli arLicoli finali (16-21) ciel SIIO progeLLo,

i quali, pUl' non coricel'llenclo maLerie eli com- peLenza elella Sol Locnllll1lissionr', clovrebbero essero, a SllO avviso, inSC'J'iti nella Coslitu- zione. Si I.raLla di un compiesso eli llul'tlle che disciplinano le garanzie del clLtadino di fronte al potere giudiziario. L'articolo 16 sLabilisce cile non vi debbono essere limi Li all'esercizio del diritto elel cittadino eli agire in seele gill~

cliziaria; l'arLicolu 17 fissa l'idenLilà di giuri- sclizione per t.u LLe le cause; l'articolo 18 san- cisce l'obbligo della motivazione per tu LLi i provvedimenti giurisdizionali; l'arLicolo 19 stabilisce la pubblicità. dei procedimenti pe- nali, mentre l'al·ticolo 20 fissa il diritLo delle parti all'assistenza eli un elifellsore. '

TARGETTJ, riferendosi all'auLonomia della MagistraLlJl'a., rileva che l'onorevole Leone ha, nolla sua relazione, acconnaLo alla composizione cii un Consiglio superiore, eli CIii alcuni membri dovrebbero ess'ere eletti elalla Assem blea nazionale. Chiede all'ollorevole Calamandrei come egli intenda la questiolìe, clalo che nella sua relazione non se ne parla.

CALAM.ANDREI, Relatore, riconoscendo che effettiva.mente si traLLa eli una lacuJla, di- chiara che, a suo avviso, il Consiglio do- vrebbe essere composLo esclllsivamento eli

magisLral.i.

LEONE O IOVANN I, Rel(ttore, precisa che nel suo progetto è prevista l'immissione nel COllsiglio superiol'e di elemenLi politici in senso an'lpin, allo scopo eli creare Uli maggior coord:i- namonLo Lra i vari poteri.

La seduta termina alle 12.45.

E1'ano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Rava- gnall, 'l'argeLLi, Uberti.

Intervenuto, in sostituzione dell' oywrevole Pat1'icolo, l'onorevole CasLiglia.

Assenti: B~llolli, Farini, Porzio.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

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