• Non ci sono risultati.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO INAIL E DEL DANNO CIVILISTICO : UN CONFRONTO APERTO.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO INAIL E DEL DANNO CIVILISTICO : UN CONFRONTO APERTO."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO INAIL E DEL DANNO CIVILISTICO : UN CONFRONTO APERTO.

Dr. Antonio Nannipieri

1°) Sul tema proposto dal convegno la giurisprudenza ha certamente svolto un ruolo importante e decisivo ma quando si parla della giurisprudenza non può trascurarsi che la sentenza costituisce la sintesi di un iter processuale lungo e complesso in cui il momento decisorio finale è strettamente legato non solo ai principi ed alle nozioni di carattere strettamente giuridico ma anche alle valutazioni di natura medico-legale ed alle acquisizioni di carattere probatorio dalle quali il giudice non può prescindere per giungere all' accertamento del danno ed alla liquidazione dello stesso in relazione alla fattispecie proposta al suo giudizio, giudizio spesso condizionato da situazioni sostanziali e profili processuali del tutto peculiari .

Da qui la necessità di non limitarsi all' esame dei soli principi ma di inquadrare in tutti i suoi aspetti rilevanti la fattispecie da cui tali principi sono stati tratti .

Proprio in relazione alla diversità dei singoli casi ed al modo con cui si è atteggiato il giudizio risarcitorio ed il processo di formazione della sentenza nei vari gradi del processo si può meglio comprendere perché le certezze in tema di danno alla persona presentino sempre un margine di relatività e come alcuni principi ritenuti pacifici possono nuovamente essere posti in discussione o comunque presentarsi come connotati da incertezza e contraddittorietà.

Se dunque teniamo presenti le brevi considerazioni sopra enunciate possiamo meglio comprendere i punti fermi e quelli ancora aperti nel rapporto tra danno Inail e danno civilistico sia a livello normativo ( artt. 3, 32 e 38 Cost.; T.U. D. P. R. 30.6.65 n.1124; d. lgs. 38/200; L. 24/12 1969 n. 990 c.c.; legge. 57/2001) sia a livello dottrinale e giurisprudenziale e ciò finisce poi per riflettersi sul futuro diritto vigente concepito come espressione definitiva e selettiva di scelte del diritto vivente le quali debbono essere aderenti e compatibili con i principi costituzionali.

2°) Ed allora iniziando da quest' ultimo aspetto, e cioè alla verifica di tenuta costituzionale della nuova normativa ed al ricorso alla interpretazione adeguatrice (cioè alla interpretazione compatibile con le norme costituzionali) si deve accennare, subito, a quattro questioni che mi sembrano suscettibili di approfondimento sotto il profilo sopra enunciato.

a) La prima questione attiene alla franchigia già prevista dall' art. 74 del d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124 per le invalidità non superiori al 10% ed ora confermata per quelle di grado pari o inferiore al 5 per cento per il danno biologico e del 15 per cento

Presidente II Sezione Corte d’Appello del Tribunale di Firenze

(2)

per il danno patrimoniale (art 13 comma 2 lett. a) e b) d.lgs. 38/2000); tale franchigia, in relazione al disposto degli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione ed alla evoluzione giurisprudenziale registrata in tema di rapporto tra danno biologico e danno da invalidità lavorativa, appare difficilmente giustificabile se non con una logica che attiene non tanto alla piena tutela del lavoratore infortunato (sia pure sotto il profilo indennitario ) quanto piuttosto a quella stessa esigenza posta alla base della legge 57/2001 e diretta al contenimento dei costi e, quindi , dell' aumento dei premi.

La soglia dei danni di lievissima entità e cioè fino alla percentuale del 5% che riguarda un numero notevole di menomazioni prive della copertura assicurativa pone dei dubbi di costituzionalità e comunque costituisce un ambito in cui si svilupperà un contenzioso tra lavoratore e datore di lavoro responsabile contrattualmente ex art.

2087 c.c. e lavoratore e terzo colpevole dell' infortunio responsabile in via aquiliana che, nei casi frequenti di infortunio in itinere investe la posizione dell' assicuratore della r. c. a

E' poi di tutta evidenza la delicatezza della valutazione medico-legale nelle situazioni lesive caratterizzate da incertezza sulla percentualizzazione tra il 5% ed il 6%, tenuto conto, da un lato, del rilevante numero di percentuali delle menomazioni da apprezzare in maniera indicativa o comunque vincolante solo nei valori finali, e da altro lato della tendenza valutativa medico-legale sinora espressa in eccesso, sia pure per motivi comprensibili ma che non possono mai superare i limiti della motivata discrezionalità tecnica.

b) La seconda questione riguarda il primo comma dell' art. 21 della L. 24/12/1990 novellato dalla L. 20/91 ove si prevede che la percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito della vittima (da computare a favore di ciascuno dei superstiti, onde stabilire il risarcimento singolarmente spettante) sono determinate in base alle norme del d.p.r. 30.6.1965 n.1124 recante disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che quindi non sono sottoposte a criteri risarcitori civilistici.

Ora una tale disposizione (a prescindere dagli aspetti relativi ai legittimati - familiari viventi a carico o congiunti - e dalla applicazione del tipo di tabella) con il riconoscimento della natura risarcitoria del Fondo di Garanzia si pone in palese contrasto non solo con l' art. 32 della Costituzione in relazione al danno biologico ma anche con gli articoli 3 e 24 della stessa Costituzione in relazione al danno patrimoniale; tale contrasto impone una modifica della norma e non può essere sottaciuto anche se la giurisprudenza ha seguito criteri interpretativi diversi da quelli letterali ed ha escluso dall' ambito di tale disposizione il risarcimento del danno morale (Cass. 3237/ 95 e 6672/87 ma contra Cass.1742/92 ) e quello del danno biologico .

c) La terza questione di dubbia costituzionalità in relazione all' art. 32 ed all' art. 38 Cost. concerne l' esclusione dalla copertura assicurativa del danno biologico

(3)

Una tale esclusione, tenuto conto della posizione assunta dal diritto vivente sul punto della indiscussa autonomia di tale importante voce di danno biologico, già si poneva in palese contrasto con le norme costituzionali sopra richiamate, ma dopo l' espresso riconoscimento contenuto nell' art. 5 comma " lett. b della legge 57/2001 la questione certamente si rafforza e si estende forse anche al contrasto con l' art. 3 della Costituzione.

La violazione del principio di uguaglianza espresso da tale norma era stata peraltro denunciata prima della riforma di cui al d.lgs. n.38/2000 (Pirami) in quanto l’applicazione dei paramentri del T. U. Infortuni portava a sperequazioni e squilibri non giustificati tra lavoratori destinatari della tutela INAIL - che riuscivano in certi casi a cumulare indennizzo e risarcimento con liquidazioni anche superiori all' ammontare del danno effettivo - e lavoratori non soggetti all' obbligo assicurativo INAIL che ottenevano il solo importo corrispondente al danno biologico.

d) La quarta questione riguarda la sospetta legittimità costituzionale del mancato adeguamento dei valori pecuniari dei massimali minimi di legge (art. 9 legge 990/69) che nei casi di macroinvalidità da infortuni sul lavoro non consente all' INAIL di recuperare in via di surroga le somme erogate al lavoratore assicurato per insufficienza ed inadeguatezza dei suddetti valori. In proposito ci sembra significativo e pertinente il precedente costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale che con sentenza 10.12.1987 n. 560 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 21 primo comma della legge 990/69 " per la parte in cui non prevede l' adeguamento dei valori monetari ivi indicati".

e) la quinta questione concerne il rimborso delle spese "per le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici e per la fornitura di apparecchi di protesi ( art. 66 T.U.I.) sostenute dall'INAIL per il lavoratore infortunato ed escluse da quelle previste a carico dell' istituto previdenziale e del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all' art. 32 Cost. ed in considerazione ai recenti orientamenti giurisprudenziali. In proposito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1516/2001 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale e da lucro cessante alla moglie che aveva abbandonato la propria attività lavorativa per assistere il marito mentre con altre significative decisioni si è ampliata la tutela del diritto costituzionale alla salute nel rapporto con il S.S.N. riconoscendo il diritto al rimborso delle spese per una operazione praticata in clinica privata senza la preventiva autorizzazione in caso di pericolo di vita o di gravi condizioni di salute

(Cass. 2444/2001) nonchè la legittimità della spesa a carico dello Stato per il ricorso a medicine indispensabili ed insostituibili (Cass. 4659/2001, 1665/2001, 2034/2001).

3°) I profili giurisprudenziali che riguardano in maniera specifica il rapporto tra attitudine lavorativa e danno biologico sono molteplici e alcuni di questi sono già stati trattati in maniera esauriente, pregevole e stimolante dai relatori che mi hanno

(4)

preceduto e quindi mi limiterò ad una breve enunciazione di alcuni profili che così possono essere sintetizzati.

a) Una verifica dei concetti tradizionali di capacità lavorativa generica, di attitudine al lavoro, di capacità lavorativa specifica rivisitati sulla base dei nuovi orientamenti giurisprudenziali e medico-legali sul danno biologico o danno alla salute. In particolare si deve giungere ad un avvicinamento concettuale, contenutistico e medico-legale tra il concetto di inabilità permanente riferita alla attitudine al lavoro di cui agli artt. 66 e 74 T. U. I. e il concetto civilistico di lesione della capacità produttiva attuale e futura propria del soggetto. E un tale avvicinamento deve e può trovare valido riscontro proprio in sede di valutazione medico-legale da parte dell' INAIL eventualmente documentabile in sede civile.

b) Gli aspetti che su tali figure di pregiudizio attengono alla inscindibile valutazione del medico- legale e del giudice e quelli che , invece, sono di esclusiva competenza di quest' ultimo sia pure nei limiti derivanti dalla disciplina del processo ed in particolare dal principio dell' onere della prova .

Occorre distinguere nettamente gli "aspetti dinamico-relazionali richiamati nell' art.

13 citato che riguardano le specificazioni interne della menomazione tabellata ed aventi, quindi, un carattere oggettivo e medico-legale dalla componente relativa al profilo dinamico del danno alla salute inteso "come completamento del risarcimento del danno biologico con riferimento alle peculiarità del caso concreto" (Poletti) attraverso il ricorso ai correttivi giudiziali propri della equità circostanziata.

c) Le varie situazioni di cumulo tra danno biologico e danno da invalidità lavorativa prospettabili in relazione alle piccole, medie e grandi invalidità ed il conseguente ricorso a parametri liquidativi diversi.

d) La compatibilità piena o ridotta ad espletare le stesse mansioni lavorative esercitate al momento dell' evento dannoso, la possibilità di rendimento lavorativo precedenti e successive all' insorgere della stato menomativo, la ridotta capacità di concorrenza le quali rappresentano situazioni che si atteggiano diversamente in relazione alla posizione dei singoli soggetti e che, riflettendosi sul campo occupazionale dei danneggiati e sulla loro idoneità a produrre reddito non solo attuale ma anche futura, postulano una valutazione di natura equitativa non sempre riconducibile ai criteri predeterminati ;

e) La rivisitazione dell' onere della prova dell' INAIL in ambito civilistico con particolare riguardo alla prova documentale ed all' accertamento medico-legale perchè attualmente si sta delineando una tendenza giurisprudenziale che spesso non ritiene raggiunta la prova sulle effettive conseguenze patrimoniali dell' indennizzo erogato al lavoratore dall' INAIL.

f) La necessità di utilizzare un barème medico-legale uniforme e valori pecuniari del punto tabellare omogenei in sede previdenziale ed in sede civilistico.

g) La determinazione della dottrina e della giurisprudenza a proporsi come interlocutore primario all' appuntamento che deve segnare la fine della fase sperimentale e l' inizio della riforma organica codicistica.

(5)

Per quanto attiene poi alla interferenza del credito dell' assicuratore sociale nella liquidazione del risarcimento del danno in ambito giudiziale i problemi fondamentali riguardano in primo luogo i limiti del recupero delle prestazioni erogate dall' INAIL in relazione alla tutela accordata dalle tre distinte azioni di surroga (art. 1916 c.c.), di regresso che non comporta mai un acquisto derivativo del diritto (art.10 e 11 T.U.I.) e l' azione ex art. 28 legge 990/69 esperibile direttamente nei confronti dell' assicuratore del responsabile del danno ma non nei confronti di quest' ultimo e che ha il limite dell' ammontare del massimale (Cass. 7.4.1999 n. 3357).

In secondo luogo detti limiti includono la diversità dei criteri e parametri di accertamento e valutazione del danno dell' invalidità effettuata rispettivamente ai fini del danno civile o dell' indennizzo da infortunio sul lavoro.

Riferimenti

Documenti correlati

A questa tendenza non si sottrae neppure il banale “colpo di frusta” che, in determinate ipotesi più gravi ed in presenza di altre circostanze attinenti alla prova della

Tuttavia nelle decisioni giurisprudenziali di merito prese in esame (1986-1996) si riscontra un rigore assai diverso in merito alla prova di tale nesso causale. Talora,

16) Poiché il danno biologico, come danno alla salute, in sé, ha una portata più ampia di quello alla vita di relazione, che si risolve nella impossibilità o difficoltà di mantenere

• la ripresa volontaria del lavoro,da parte dell'infortunato, seppure sussistano ancora conseguenze in evoluzione clinica. Alla luce delle vigenti norme in tema di sicurezza e

Passando ora ai problemi collegati alla consulenza medico legale, abbiamo visto come assai spesso possa residuare un danno biologico permanente contraddistinto da

La letteratura esaminata permette di affermare che il danno cutaneo, indipendentemente dalla sua eziologia, non può avere una connotazione univoca né può essere facilmente

Quando la lesione e le conseguenze lo giustificano, il medico legale non dovrà esitare ad interpellare altri specialisti (pediatri, neurologi, psichiatri, ortopedici). Il

fisica della persona suscettibile di accertamento medico- -legale che esplica legale che esplica un’ un ’ incidenza negativa sulle attività incidenza negativa sulle attivit