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Il danno biologico nel bambino: brevi riflessioni in tema di natura del danno, accertamento e liquidazione.

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Il danno biologico nel bambino: brevi riflessioni in tema di natura del danno,

accertamento e liquidazione.

Dr. Marco Rossetti*

1. Premessa.

Il doloroso fenomeno di lesioni, anche gravi, a fanciulli ed adolescenti, sta segnando negli ultimi anni un costante incremento. La progressiva ed apparentemente inarrestabile crescita del numero di veicoli in circolazione;

l’accresciuto numero di maestri e precettori cui i bambini vengono affidati (istruttori sportivi, insegnanti di musica, insegnanti di sostegno, e via dicendo), con la conseguente necessità di maggiori e più frequenti spostamenti del bambino, specie nelle aree metropolitane; non ultimo, la disattenzione o l’imprudenza delle figure genitoriali, sempre più propense a delegare a terzi l’attività di educazione, istruzione e sinanche compagnia della prole, sono tutti fattori che hanno inciso in modo non secondario sulla crescita del numero di bambini lesi nella salute in conseguenza di un fatto colposo altrui1.

La crescita dimensionale del fenomeno, unitamente alla particolare vulnerabilità e fragilità del soggetto leso, richiedono in subiecta materia particolare rigore ed attenzione all’operatore pratico (liquidatore, avvocato, giudice), affinché la liquidazione del risarcimento sia il più possibile rispondente alla reale entità del danno.

* Magistratoto distaccato presso la Corte Costituzionale di Roma

1 : Dati statistici esatti non sono disponibili in questo settore. A puro titolo indicativo, si segnala però che il primo collegio della sezione VI del tribunale di Roma, cui è demandata la trattazione delle controversie in tema di responsabilità aquiliana, ha deciso nel 1996 238 controversie in tema di sinistri stradali, in nessuna delle quali risultava danneggiato un bambino. L’anno dopo, su 206 casi decisi, in 12 risultavano coinvolti bambini (pari al 5,8% dei casi totali). Nel 1998, infine, su 232 controversie decise con sentenza, 21 (pari al 9,5%) avevano ad oggetto lesioni subìte da bambini. Sebbene i dati che precedono siano stati desunti da un campione limitato, è significativa la crescita esponenziale del numero di controversie in cui il leso era un bambino, quasi raddoppiate nell’arco di un solo anno.

Le più ricorrenti cause delle lesioni sono costituite – nell’ordine – da incidenti stradali ed incidenti domestici; assai più raramente da attività ludiche o liti con compagni.

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Il risarcimento del danno alla salute2 deve infatti essere improntato a due criteri assolutamente fondamentali: da un lato evitare sperequazioni (ovvero liquidare il danno con cifre inadeguate – per eccesso o per difetto – alla reale entità di esso); dall’altro evitare duplicazioni (ovvero risarcire più volte lo stesso tipo di danno, attraverso il richiamo a categorie risarcitorie differenti solo nominalmente)3.

Evitare sperequazioni e duplicazioni, nella materia in esame, è possibile a tre condizioni: (a) che sia chiara e generalmente condivisa la nozione di “danno alla persona” e quella delle singoli “voci” che lo compongono (biologico, patrimoniale, morale); (b) che l’accertamento del danno sia condotto con criteri di rigorosa scientificità, e senza indulgenze verso pressappochismi mascherati da criteri equitativi; (c) che la liquidazione del danno avvenga sulla base di criteri il più possibile oggettivi e predeterminati.

La mancata osservanza di queste tre “precondizioni essenziali” del risarcimento può facilmente ingenerare errori per eccesso o per difetto. Così, una non chiara concettualizzazione delle categorie di danno può indurre a liquidare separatamente il danno biologico ed il c.d. danno alla vita di relazione

2 : Nel presente lavoro le espressioni “danno alla salute” (o “lesione della salute”) e “danno biologico” saranno usate quali sinonimi, al fine adeguarsi ad un uso ormai largamente invalso anche tra gli addetti ai lavori. Va però ribadito che le due nozioni, rigorosamente intese, hanno aree semantiche diverse: quella di danno biologico è una nozione naturalistica, la quale indica un fatto oggettivamente descrivibile e percepibile: essa designa la lesione oggettiva della sanità mentale o corporea. Il “danno biologico” in quanto tale è un concetto che costituisce oggetto di studio da parte della medicina legale. La nozione di danno alla salute, al contrario, è una nozione giuridica, o meglio, implicante una valutazione giuridica. Per il giurista, infatti, la

“salute” non è solo uno status della persona, ma è una situazione giuridica soggettiva attiva, costituzionalmente garantita. La “lesione della salute”, pertanto, al contrario del “danno biologico”, non è oggettivamente percepibile in rerum natura, ma richiede di necessità un giudizio: cioè la comparazione d’una fattispecie concreta con una previsione astratta (Busnelli, Danno biologico e danno alla salute, in Bargagna M. e Busnelli F. D. (a cura di), La valutazione del danno alla salute, Cedam, Padova, 1988, 3, ma specialmente 6-7).

3 : In questi termini si veda la fondamentale sentenza della Consulta, Corte costit., 14-07-1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053, con nota di PONZANELLI, La corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute, e 1986, I, 2976 (solo massima), con nota di MANATERI, La costituzione ed il diritto privato: il caso dell'art. 32 cost. e del danno biologico («Staatsrecht vergeht, Privatrecht besteht»). La sentenza, per la sua importanza è stata pubblicata da molte altre Riviste, e può leggersi in Nuove leggi civ., 1986, 6011, con nota di GIUSTI, Danno non patrimoniale e danno alla salute di fronte alla corte costituzionale; in Nuova giur. civ., 1986, I, 534, con nota di ALPA, Danno biologico - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.; in Giust. civ., 1986, I, 2324; in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1986, 1007; in Resp. civ., 1986, 520, con nota di SCALFI, Reminiscenze dogmatiche per il c. d. danno alla salute: un ripensamento della corte costituzionale.

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(il che costituisce una evidente duplicazione)4; ovvero a conglobare in una unica liquidazione sia il danno alla salute, sia il danno da contrazione del reddito, ritenendo assorbito questo in quello (il che costituisce una evidente sperequazione5).

Del pari, un accertamento poco rigoroso della reale entità del danno potrebbe indurre il consulente tecnico di ufficio (c.t.u.), ed il giudice che non eserciti il dovuto vaglio sulle conclusioni di questi, a confondere un postumo a lenta regressione con un postumo permanente (il che costituisce una duplicazione), ovvero a conglobare secondo la regola di Balthazar lesioni del tutto indipendenti ed autonome tra loro (il che costituisce una sperequazione6).

Infine, l’adozione per la aestimatio del danno di criteri non oggettivi, mutevoli, o non predeterminabili ex ante, almeno entro un raggio apprezzabile di valori, non consentendo al giudice di conservare la “memoria storica” della precedenti liquidazioni, può facilmente indurre l’organo giudicante a liquidare somme diverse per danni uguali, o somme uguali per danni diversi7.

Le tre condizioni di cui è detto non mutano al variare dell’età o delle condizioni soggettive del soggetto danneggiato: in ogni caso vi sarà un problema di esatta concettualizzazione del danno; di esatto accertamento del danno; di corretta liquidazione del danno.

Ciò che necessariamente muta, a seconda delle condizioni o qualità del danneggiato, sono i problemi applicativi cui il rispetto delle condizioni suddette dà origine: essendo evidente che – ad esempio - altro è accertare un danno in

4 : Cass. 14-10-1993, n. 10153, in Foro it. Mass. 1993; Cass. 05-11-1994, n. 9170, in Foro it.

Mass. 1994; Cass. 22-02-1995, n. 1955, in Foro it. Mass. 1995; Cass. 21-03-1995, n. 3239, in Arc. giur. circ. sin. strad. 1995, 821; Cass. 28-05-1996, n. 4909, in Riv. giur. circ. trasp. 1996, 527; Cass. 16-09-1996, n. 8287, in Foro it. Mass. 1996.

5 : Decisioni di questo tipo non erano rare, specie a cavallo tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90. Si direbbe che in quel momento storico alcuni giudici di merito, per liquidare il danno alla persona di lieve o media entità, avessero scelto la via minoris resistentiae, optando per una liquidazione omnicomprensiva di danno alla salute, danno morale, danno da invalidità. Per un esempio di tale tipo di decisione si veda, ex plurimis, Trib. Vercelli, 20-09-1985, in Arch.

circolaz., 1986, 402.

6 : Su questi temi sia consentito rinviare a ROSSETTI, Contributo iconoclastico al culto delle tabelle, in Dir. ed economia assicuraz., 1997, 471; Idem, Micropermanenti: microdanni o macroimposture?, in Riv. giur. circ. trasp., 1998, 393.

7 : ROSSETTI, La liquidazione e la personalizzazione del risarcimento del danno alla persona, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, 44, ma specialmente 58 e seguenti.

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corpore per un adulto, altro è accertare l’esistenza di postumi in un infante, il quale non può collaborare col medico legale né rendere interrogatorio libero;

altro è determinare il valore del punto di invalidità per un adulto, altro è determinare il medesimo valore per un infante.

Sulla scorta di queste osservazioni, si cercherà nelle pagine che seguono di fissare alcuni princìpi generali in merito al “cosa” ed al “come” del risarcimento del danno alla salute, nelle ipotesi in cui il soggetto leso sia un bambino.

2. Il danno biologico nel bambino: osservazioni generali.

L’esame del danno alla salute nel bambino richiede due precisazioni preliminari, una di carattere soggettivo, l’altra di carattere oggettivo, tutte e due finalizzate a delimitare il campo d’indagine.

Dal punto di vista soggettivo, deve osservarsi che quella di “bambino” non è nozione giuridica, né – a rigore – medico legale. Ad evitare ambiguità, con tale espressione si designeranno di seguito sia gli infanti (cioè coloro qui fari nequeunt); sia i fanciulli, cioè i soggetti alla soglia dell’età adolescenziale.

Ancorché molte delle osservazioni che seguiranno possano trovare applicazione anche con riferimenti agli adolescenti ed ai giovani adulti, nondimeno in questa sede si intenderanno per “bambini” i soggetti di età compresa tra 0 e 15 anni8.

Dal punto di vista oggettivo va osservato – sempre in via preliminare – che la lesione della salute del bambino, normalmente, è destinata a riflettersi sull’equilibrio psichico, relazionale ed economico della famiglia di appartenenza.

Il bambino, in quanto soggetto non autosufficiente, vive infatti all’interno di una comunità familiare, della quale costituisce un elemento essenziale. L’infermità del bambino, specie se grave, può incidere in modo significativo sulle relazioni

8 : Un addentellato normativo della distinzione può ravvisarsi nell’art. 1 l. 17.10.1967 n. 977 (recante “ Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”), secondo il quale, ai della disciplina del rapporto di lavoro, “per «fanciulli» si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per «adolescenti» si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti” (ma nello stesso senso, già in precedenza, si veda l’art. 3 l. 26.4.1934 n. 653, norma oggi abrogata dall’art. 27 della citata l. 977/’67).

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tra i genitori9; sull’equilibrio psichico o psicologico degli stessi; sulle loro sostanze. Questi ultimi tipi di danno, tuttavia, non costituiscono un danno del bambino, ma dei genitori. L’analisi dei danni c.d. “riflessi o di rimbalzo”10, subìti dai genitori (o più in generale dai congiunti) nel caso di lesioni alla salute del bambino, esula pertanto dall’argomento in esame.

Esula, infine, dall’argomento in esame, l’accertamento e la liquidazione del danno derivante dalla compromissione della futura capacità di lavoro e di guadagno del fanciullo, in quanto costituente un danno patrimoniale e non biologico.

3. La salute del bambino e la Costituzione.

La nostra Carta costituzionale ha adottato, nell’art. 3, una nozione di uguaglianza non formale, ma sostanziale. Uguaglianza sostanziale vuol dire che la legge tollera, ed anzi impone, disparità di trattamento dinanzi a disparità di situazioni. Adolescenti e fanciulli, da questo punto di vista, costituiscono una categoria “differenziata”, in quanto per natura più deboli, privi di redditi;

bisognosi di assistenza non solo materiale, ma anche e soprattutto spirituale e affettiva; incapaci di autodeterminarsi liberamente. La nostra Costituzione contiene una norma espressamente destinata (anche) ai fanciulli, cioè l’art. 31, comma 2, il quale stabilisce che la Repubblica “protegge (…) l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Tale norma non va però letta isolatamente, ma in combinato disposto con gli artt. 2, 29, 30, 31 comma primo, 32 e 34 cost.. L’esame organico di questo insieme di norme denota in modo chiaro come, nelle intenzioni del costituente, i fanciulli siano stati ritenuti meritevoli di una tutela differenziata e rafforzata. Ai fanciulli infati, proprio in quanto costituiscono una categoria di soggetti deboli, è

9 : Si veda su questo delicato argomento Francia, Importanza del rapporto madre-figlio nella valutazione del danno psichico del bambino leso, in Giornate di studio sul danno alla salute, Atti del convegno tenuto a Pisa il 12-13.5.1989, Padova 1990, 203-206.

10 : E’ opportuno al riguardo ricordare che di recente, con uno storico revirement, la Cassazione ha ammesso che i genitori di persona che abbia subìto gravi lesioni alla persona in conseguenza dell’altrui illecito hanno diritto al risarcimento del danno morale (Cass. 23.4.1998 n. 4186, in Assicurazioni, 1998, II, 2, 116, con nota di Tricoli, Del risarcimento del danno (morale o biologico?) ai prossimi congiunti del leso.

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stata apprestata dal costituente una particolare protezione, al pari di altre categorie “deboli”: si pensi ad esempio ai lavoratori dipendenti (art. 36 cost.), od agli inabili (art. 38 cost.).

Che la salute ed il benessere del bambino costituiscano valori costituzionalmente protetti emerge anche dalla giurisprudenza della Consulta.

Ad esempio, in tema di norme disciplinanti l’assenza dal lavoro della lavoratrice madre, la Corte costituzionale ha più volte affermato che tali norme mirano a tutelare non solo i diritti del genitore (madre o padre), ma anche “le esigenze di tutela del minore, al quale deve essere assicurata, nell'ambito della famiglia, quell'assistenza materiale ed affettiva che e' indispensabile per lo sviluppo della sua personalita'”11. La Consulta ha anche sostenuto che costituisce oggetto di tutela costituzionale “tutto il complesso rapporto che (…) si svolge tra madre e figlio; il quale rapporto deve essere protetto non solo per cio' che attiene ai bisogni piu' propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalita' del bambino”12; ovvero che ambedue i coniugi hanno non solo un diritto, ma anche un dovere all’assistenza del figlio13. E’ stato affermato, infine, che anche “il minore affetto da infermita' psichica e' prima di tutto un minore, e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione, ed assistito”14.

11 : Corte cost. 19-01-1987, n. 1, in Foro it., 1987, I, 313. La sentenza può leggersi anche in Corriere giur., 1987, 297, con nota di FELICETTI, Anche il padre ha diritto ad assentarsi dal lavoro per accudire il figlio; in Giust. civ., 1987, I, 68; in Giur. it., 1987, I, 1, 1320; in Nuove leggi civ., 1987, 427, con nota di SILVAGNA, Assistenza del figlio minore e diritti del padre lavoratore; in Dir. famiglia, 1987, 507.

Lo stesso principio è stato affermato anche da Corte costit., 24-03-1988, n. 332, in Foro it., 1989, I, 642, nonché in Giur. it., 1989, I, 1, 599; Corte costit., 19-10-1988, n. 972, in Foro it., 1988, I, 3165; Corte costit., 15-07-1991, n. 341, in Foro it., 1991, I, 2297.

12 : Corte costit., 08-02-1991, n. 61, in Foro it., 1991, I, 697; nonché in Giur. it., 1991, I, 1, 743; in Giust. civ., 1991, I, 1937; in Giur. costit., 1991, 444.

13 : Corte costit., 21-04-1993, n. 179, in Foro it., 1993, I, 1333; nonché in Corriere giur., 1993, 928, con nota di BARBERA, Le decisioni della consulta sulla parità uomo-donna; in Giust. civ., 1993, I, 1419; in Giur. it., 1993, I, 1, 2042; in Giust. civ., 1993, I, 2317 (solo massima), con nota di Bonamore, Il bambino centro della tutela biologica e giuridica dell'ordinamento (art. 2 cost.) in relazione all'eguale munus gravante sui procreanti e, in difetto, sulla collettività.

14 : Corte cost. 14.7.1998, n. 324 (la sentenza ha dichiarato incostituzionali le disposizioni degli artt. 206 e 222, commi quarto, primo e secondo, cod. pen., che prevedono, o quanto meno consentono, in determinate condizioni, nei confronti dei minori infermi di mente, anche quando

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La posizione differenziate e “rafforzata” dei diritti del minore può infine, desumersi anche dall’art. 10 cost.. L’Italia ha infatti aderito alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con l. 27.5.1991 n. 176, il cui art. 3, comma primo, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”15.

Da quanto esposto può trarsi un primo punto fermo dell’analisi. La salute di tutti gli individui è tutelata dalla nostra Costituzione (art. 32), ma la salute dei fanciulli gode di una tutela rafforzata. L’atto lesivo della salute di un fanciullo costituisce una violazione non soltanto dell’art. 32 cost., del quale la Consulta ha riconosciuto la Drittwirkung nei rapporti interprivati16, ma anche di altri principi costituzionalmente rilevanti: quelli di cui agli artt. 2 e 31 cost.; quello di

siano stati prosciolti per ragioni di eta', e senza alcuna differenziazione di trattamento rispetto agli adulti, l'applicazione, in via provvisoria o definitiva, della misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

15 : Particolarmente rilevante, ai fini che qui interessano, è anche l’art. 24 della convenzione, il quale stabilisce: “ 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;

b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo”.

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cui agli artt. 3 e 24 della Convenzione di New York. Ciò non vuol dire, ovviamente, che la lesione della salute del fanciullo costituisca un illecito plurioffensivo, il quale dia luogo a tanti diritti al risarcimento quanti sono i beni costituzionalmente rilevanti lesi dall’atto illecito17. Tuttavia la posizione differenziata e “rafforzata” dei diritti del fanciullo, in tema di danno alla salute, deve tradursi in una posizione differenziata e “rafforzata” del relativo risarcimento. Questo, e non altro, è richiesto dall’esigenza di evitare sperequazioni e duplicazioni, di cui si è fatto cenno in precedenza.

4. Il danno biologico nel bambino: la nozione.

La lesione della salute subìta dal bambino, dal punto di vista ontologico, non è diversa da quella subìta da qualunque altra persona. Anche nel caso del bambino, pertanto, potrà parlarsi di lesione della salute soltanto in presenza di una lesione in corpore (intendendo con tale espressione sia la lesione fisica, sia quella psichica), suscettibile di una valutazione medico-legale18.

Anche per il fanciullo, al pari di ogni altro individuo, il danno biologico consiste in una perdita: per l’esattezza, esso consiste nella riduzione o nella soppressione di uno o più aspetti della qualità della vita del danneggiato, riduzione o soppressione che debbono essere causate da una compromissione dello stato di salute goduto prima del verificarsi del danno, e debbono essere valutate a prescindere da qualsiasi conseguenza patrimoniale sfavorevole.

Anche per il fanciullo, quello biologico costituisce un danno in senso tecnico, in quanto rappresenta una perdita di utilità. L’utilità perduta è costituita dall’interesse alla pienezza della vita ed alla completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale. Sussiste dunque un danno biologico ogni qual volta il fanciullo, dopo il fatto lesivo, non può continuare ad

16 : Santilli e Giusti, Salute - II) Tutela della salute - dir. civ., in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1991, XXVII, 7.

17 : Ed infatti non sembra che l’operazione ermeneutica che ha condotto la Corte a ritenere immediatamente risarcibile la lesione della salute in sé, in virtù del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 cost., possa essere ripetuta sic et simpliciter per qualsivoglia precetto costituzionale, creando per ogni illecito una categoria di danno.

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essere, apparire, comportarsi, giocare, vivere, come era, appariva, si comportava, giocava, viveva prima del prodursi del danno19.

5. L’accertamento del danno.

Alla luce di quanto esposto sin qui, emerge come l’accertamento del danno biologico nel fanciullo presenti problemi del tutto peculiari, sia di ordine soggettivo che di ordine oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, deve sottolinearsi come il danno in questione può attingere un soggetto non in grado di esprimersi (infante); un soggetto in grado di esprimersi ma non in grado di comprendere la sintomatologia avvertita; un soggetto in grado di esprimersi e di comprendere la sintomatologia avvertita, ma non in grado di spiegarla ad altri.

In tutti e tre questi casi, l’accertamento del danno rende particolarmente delicata l’opera del c.t.u., in quanto questi non può fare affidamento sul leso per la raccolta dei dati anamnestici e del comizio sintomatico. Da ciò derivano due importanti conseguenze: (a) tranne che nei casi in cui il danno sia assolutamente infinitesimo, è preferibile che il medico legale sia affiancato da un pediatra o da uno psicopediatra; (b) il medico legale dovrà prestare particolarissima attenzione alla certificazione medica ed alla storia clinica documentata delle lesioni e del loro decorso.

L’ausilio del pediatra o dello psicopediatra è necessario per la raccolta dei dati rilevanti. E’ stato infatti osservato che il bambino ha una percezione del tempo e dello spazio assai diversa rispetto ad un adulto. Per un fanciullo alto un metro e venti, ad esempio, l’investimento da parte di un autoveicolo largo due metri ed alto un metro e sessanta genera un turbamento psichico, anche solo

18 : Si ricordi l’insegnamento ormai consolidato della S.C., secondo cui “Se non c'è lesione della salute non c'è danno (biologico) risarcibile; se c'è lesione della salute il danno (biologico) si presume” (Cass. 6.5.1988 n. 3367, in Foro it. Mass., 1988).

19 : Si vedano le definizioni di danno biologico elaborate dalla giurisprudenza della S.C.: Cass.

9.12.1994 n. 10539, in Foro it. Mass. 1994; Cass. 10.3.1992 n. 2840, in foro it., 1993, I, 1960;

Cass. 9.5.1991, n. 5161, in Foro it. Mass., 1991.

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alla rievocazione mnemonica, diverso ed enormemente più traumatico rispetto a quello che il medesimo evento può produrre in un adulto20.

Qui sorge un enorme problema in tema di accertamento del danno alla salute. Posto che il medesimo evento traumatico può essere percepito in modo diverso da soggetti diversi; e che lesioni analoghe possono essere vissute con maggiore o minore sofferenze da individui diversi, nella valutazione del danno alla salute del bambino deve tenersi conto dell’oggettività della lesione, ovvero dell’importanza che ad essa attribuisce il leso? In altri termini, dinanzi ad una anchilosi in posizione sfavorevole del ginocchio, deve attribuirsi rilevanza alla percentuale di invalidità che per tale lesione è indicata in modo standard in uno qualsiasi dei barémes medico-legali, od alla circostanza che il bambino leso riconnette una esagerata importanza alla rinuncia ad un certo tipo di gioco, reso impossibile dall’invalidità? Ambedue le soluzioni presentano, in astratto, dei rischi. La stima del danno compiuta sulla base di elementi oggettivi ed estrinseci (il baréme medico legale) precluderebbe al tutto la possibilità di personalizzare il risarcimento, personalizzazione la cui necessità è stata affermata dalla Consulta, e costantemente ribadita dalla Suprema Corte. D’altro canto, stimare il danno alla salute non per quello che in realtà è, ma per quello che il danneggiato crede che sia, impedirebbe l’adozione di qualsiasi parametro standard di risarcimento; costringerebbe a liquidare in modo diverso il medesimo danno, a seconda che sia subìto dal fanciullo esuberante od ipocondriaco; darebbe la stura ad una serie di decisioni eterodosse e fors’anche di tentativi di speculazione.

Per venire a capo del problema è opportuno ricordare che il danno da lesione della salute costituisce, come già detto, una perdita: precisamente, esso si identifica in una perdita di valore umano, di esistenzialità21: nella definitiva

20 : Francia, op. cit., 205.

21 : Allorché, qui ed altrove nel testo, si fa riferimento alla “esistenzialità”, non è da vedere alcun nesso con la nozione, recentemente ed acutamente elaborata in dottrina, di “danno esistenziale”, una sorta di quartum genus di danno accanto al biologico, al patrimoniale ed al morale. Sulla nozione di “danno esistenziale” si vedano MONATERI, Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno e resp., 1999, 5; ZIVIZ, Alla scoperta del danno esistenziale, in Contratto e impr., 1994, 845. Per una critica di tale nozione si veda

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soppressione, o nella definitiva riduzione, di attività per l’avanti svolte, ed ora impedite o ridotte in conseguenza della subita menomazione psichica o fisica. E’

questa perdita che deve essere risarcita, e non l’immagine che di essa si sia costruita il danneggiato. Pertanto vi sarà danno biologico in caso di soppressione o riduzione di concrete attività esistenziali, anche se il danneggiato non vi dia peso o compensi la perdita con interessi alternativi. Non vi sarà, invece, danno biologico, ove il danneggiato, pur potendo continuare a svolgere le medesime attività svolte prima del sinistro, vi rinunci per propria scelta o per erronea convinzione di una perdurante infermità. E così, per fare un esempio, avrà subìto un danno biologico il fanciullo che, per effetto della lesione infertagli dall’altrui atto colposo, debba rinunciare ad andare in bicicletta, quand’anche il leso abbia compensato tale perdita con un altro gioco di tipo statico. Non avrà subìto, invece, alcun danno risarcibile il minore che, completamente guarito, rinunci ad andare in bicicletta per paura di subìre nuovamente una lesione personale (a meno che, ovviamente, tale timore non si traduca in uno spunto fobico od in una forma di ansia, e quindi in un danno biologico di tipo psichico, come tale certamente risarcibile).

Da ciò deriva un importante corollario che, per quanto ovvio, è opportuno ribadire: il danno alla salute subìto dall’infante, anche in tenerissima età, costituisce sempre un danno risarcibile. La circostanza che il soggetto leso non abbia ancora appreso a parlare, ovvero non abbia ancora acquisito una completa coscienza del sé, non riverbera alcun effetto sull’esistenza e sull’entità del danno. L’infante, dal momento della nascita, esiste come persona e, per ciò solo, gode di uno stato di salute suscettibile di essere vulnerato22.

Accanto all’ausilio di uno psicopediatra, come si è detto, nella fase di accertamento del danno il medico legale dovrà prestare particolare attenzione nell’esame critico della documentazione medica. Tale esame sarà tanto più necessario (rispetto alla normalità dei dati) per il riscontro ab externo dei dati

invece NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino 1996, 138 e seguenti;

286 e seguenti, 415.

22 : In questo senso, se pure con riferimento al diritto al risarcimento del danno morale, si vedano Trib. Spoleto, 07-06-1996, in Rass. giur. umbra, 1996, 665; Trib. Terni, 15-12-1995, in

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raccolti nel corso dell’anamnesi, quanto minore è la possibilità di raccogliere informazioni direttamente dal leso. Con il che non si vuol certo affermare, si badi, che nel caso di lesioni ad un soggetto adulto il medico legale possa valutare “allegramente” la documentazione medica fornita dalla parte. Si vuole semplicemente affermare che nel caso dell’adulto le dichiarazioni da questi rese al c.t.u., le quali non costituiscono prova in senso tecnico, possano essere valutate ex art. 2727 c.c. unitamente ai certificati del medico curante, ed assieme a questi ultimi fornire al giudice una prova presuntiva ex art. 2729 c.c..

Nel caso del fanciullo, invece, quella parte della documentazione medica che non fa piena prova (ad esempio, perché non proveniente da strutture pubbliche, oppure priva di data, oppure priva di sottoscrizione, oppure di contenuto incerto), costituendo un mero indizio, non potrà essere utilizzata ai fini della valutazione del danno (e quindi della liquidazione di esso) se non corroborata aliunde.

L’accertamento del danno alla salute del fanciullo presenta poi varie difficoltà di ordine oggettivo. Secondo la nozione comunemente accolta, la quale costituisce ormai “diritto vivente”23, il danno alla salute costituisce una perdita di esistenzialità (di “valore umano”, secondo una significativa espressione adottata dalla Corte di cassazione). Questa perdita di esistenzialità, per convenzione medico legale, viene usualmente definita “invalidità”, e misurata in punti percentuali, ipotizzando pari a 100 la efficienza psicofisica di un individuo normale24. Al fine di prestare un ausilio operativo all’operatore pratico, la scienza medico legale ha messo a punto delle guide, ovvero dei barémes nei quali viene fornita una indicazione orientativa sul grado di invalidità che,

Rass. giur. umbra, 1996, 664: secondo ambedue le decisioni “non è affatto provato che il minore non percepisca la sofferenza delle sue condizioni minorate”.

23 : Sulla nozione di “diritto vivente” si vedano, per tutti, MORELLI, Il «diritto vivente» nella giurisprudenza della corte costituzionale, in Giust. civ., 1995, II, 169; MENEGHELLI, Breve nota sulla tanto diffusa nozione di diritto vivente, in Giur. costit., 1994, 2305; PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente», Milano, 1994, passim; SANTORO PASSARELLI, A proposito del «diritto vivente», in Iustitia, 1993, 54; DIDONE, Considerazioni minime sulla dottrina costituzionale del diritto vivente, in Rass. dir. civ., 1991, 290; MENGONI, Diritto vivente, Digesto civ., Torino, 1990, vol. VI, 445; ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, in Giur. costit., 1986, I, 1148.

24 : Per tutti, si veda Gerin, La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità civile, Milano 1973, 39.

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normalmente, residua ad ogni singola lesione. Nella maggior parte dei barémes più diffusi ed accreditati le singole percentuali di invalidità non vengono differenziate per fasce di età (né, forse, ciò sarebbe scientificamente possibile).

Tuttavia è evidente che, definito il danno alla salute in termini di “perdita” di esistenzialità, esso quasi mai può essere identico o simile, a parità di lesioni e di postumi, per un fanciullo e per un adulto: altra infatti è l’esistenzialità dell’adulto, altra è l’esistenzialità del fanciullo. Per l’infante non costituiscono perdite oggettivamente apprezzabili (purché, ovviamente, limitate nel tempo) la soppressa possibilità di andare a teatro o di leggere il giornale; analogamente, per l’adulto non costituisce una perdita oggettivamente apprezzabile la soppressa possibilità di giocare a moscacieca. Con ciò si vuole dire che il medico legale, chiamato a determinare il grado percentuale di invalidità permanente residuato alle lesioni, deve più che mai adattare l’indicazione del baréme al caso concreto, dando compiuta motivazione della eventuale variazione del grado concreto di i.p. rispetto all’indicazione tabellare. Così, per fare un esempio, una lieve anchilosi dell’articolazione del ginocchio, valutabile intorno al 5% di i.p.

nell’adulto, deve essere opportunamente aumentata nel fanciullo, allorché tale postumo precluda al danneggiato la possibilità di partecipare ai giochi di gruppo usuali per i fanciulli. Si rammenti infatti che la dimensione ludica è un aspetto essenziale della psiche del fanciullo, e la già ricordata Convenzione di New York del 20.11.1989 ha sancito un vero e proprio “diritto al gioco” del fanciullo stesso25. La riduzione o la soppressione della possibilità di giocare costituisce dunque un aspetto essenziale del danno biologico nel fanciullo, che deve essere adeguatamente valutato dal medico legale, opportunamente adeguando al caso concreto l’indicazione orientativa fornita dal baréme adottato.

6. La liquidazione del danno.

25 : Stabilisce infatti l’art. 31, comma primo, della Convenzione, che “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”.

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La liquidazione del danno alla salute nel bambino presenta problemi del tutto particolari e complessi, in quanto “la visione e l’apprezzamento degli effetti viene a dovere essere completamente proiettata nel futuro”26. E’ stato inoltre osservato che talune menomazioni generano nel fanciullo effetti assai più devastanti di quelli che la medesima menomazione produrrebbe nell’adulto27, mentre - per contro - menomazioni che nell’adulto si presentano indubbiamente grave, nel fanciullo possono essere più agevolmente compensate28.

Le lesioni dell’adulto e le lesioni del fanciullo, se pure riguardanti il medesimo distretto corporeo, non sono perciò sempre comparabili. Si è già visto in che modo il medico legale deve tenere conto di tale eterogeneità, e cioè opportunamente adattando il grado di i.p. suggerito dal baréme cui il medico stesso ha fatto riferimento. Occorre ora esaminare in che modo la peculiare condizione del minore deve essere “pesata” nel momento in cui il giudice è chiamato a stabilire l’equivalente monetario della lesione della salute. E’

opportuno ricordare a questo riguardo che il risarcimento del danno alla salute, quale che sia l’età del danneggiato, deve avvenire in base ad un criterio che, se pur equitativamente scelto dal giudice, deve soddisfare due esigenze:

uniformità di base da un lato (e cioè parità di risarcimento a parità di danno), adeguata personalizzazione rispetto al caso concreto dall’altro29.

26 : In questi termini si esprimeva già Giolla, Valutazione del danno alla persona nella responsabilità civile, Milano 1967, 272. L’illustre autore comunque, come la maggioranza della dottrina e l’unanimità della giurisprudenza degli anni ’60, non concepiva l’autonoma risarcibilità del danno alla salute, sicché il risarcimento della menomazione organico-funzionale del fanciullo si riduceva all’individuazione della quantità di reddito che sarebbe stato perduto dal leso negli anni a venire.

27 : Giolla, op. cit., 274, il quale fa l’esempio della castrazione.

28 : Si pensi all’ipotesi della perdita nel fanciullo di un elemento dentario che doveva essere ancora cambiato.

29 : Le due esigenze sono state autorevolmente ribadite da Corte cost. 184/86, cit., la quale ha affermato che il criterio adottato per il risarcimento del danno alla salute deve “risultare rispondente da un lato ad un'uniformita' pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non puo' essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: e', infatti, la lesione, in se' e per se' considerata, che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario ex artt. 32 Cost. e 2043 c.c.) e dall'altro ad elasticita' e flessibilita', per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attivita' della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato”.

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Il principio dell’uniformità pecuniaria di base è adeguatamente soddisfatto attraverso l’adozione di una opportuna funzione matematica di crescita del valore monetario del singolo punto di invalidità30. Attraverso questo sistema, infatti (c.d. calcul au point), l’equivalente pecuniario di ogni singolo punto d’invalidità, equitativamente determinato, viene modificato secondo una prestabilita curva algebrica, in funzione crescente rispetto al crescere dell’invalidità; ed in funzione decrescente rispetto al crescere delle lesioni. Ma come garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento, nel caso di lesioni della salute di un fanciullo? Al giudice si presentano in questi casi due rischi opposti, ambedue parimenti perniciosi: da un lato, rifuggire da ogni tentativo di personalizzazione, applicando meccanicamente al caso di specie il valore risultante dalla moltiplicazione del valore di punto per il grado di invalidità permanente; dall’altro, vanificare il calcolo a punto, apportando tante e tali personalizzazioni, anche in via equitativa, da rendere privo di significato il riferimento ad una uniformità pecuniaria di base.

Secondo la Corte di cassazione, la personalizzazione del risarcimento deve avvenire mediante adattamenti quantitativi (cioè aumentando o riducendo quanto risulterebbe dall’applicazione del parametro uniforme), ovvero qualitativi, cioè ricorrendo all’integrazione del parametro uniforme con l’applicazione di un ulteriore parametro, non uniforme31.

30 : La giurisprudenza di legittimità è ormai fermissima, da tempo, sulla impossibilità di liquidare il danno alla salute facendo ricorso al criterio di cui all’art. 4 l. 26.2.1977 n. 39 (triplo della pensione sociale). In tal senso si vedano Cass. 27.10.1998 n. 10693, inedita; Cass., sez. III, 18- 07-1997, n. 6632, inedita; Cass. 18 settembre 1995 n. 9828, inedita; Cass. 16 settembre 1995 n. 9772, inedita; Cass. 15 settembre 1995 n. 9725, inedita; Cass., sez. III, 13-05-1995, 5271, in Arc. circolaz. 1996, 20; Cass., sez. III, 09-12-1994, n. 10539; Cass. civ. 13 gennaio 1993 n.

357, in Foro it., 1993, I, 1897, con nota di DE MARZO, nonché in Corriere giur., 1993, 303, con nota di CARBONE, Criteri di risarcimento del danno biologico, ed in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1993, 7; Cass., sez. III, 02-06-1992, n. 6692, in Foro it., 1993, I, 1953.

31 : In questo si veda Cass. sez. III, 18-02-1993, n. 2008, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1993, 790, la quale ha stabilito che “il risarcimento del c.d. danno biologico (o alla salute) deve essere correlato al danno specifico della sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali, psico-fisici, eliminati o ridotti e valutato, quando sia impossibile o eccessivamente onerosa per il debitore la reintegrazione in forma specifica nella forma congeniale all'interesse non patrimoniale leso (ad esempio ricostituzione di un requisito somatico), in una prospettiva compensativa, per equivalente, del predetto pregiudizio non patrimoniale, determinabile equitativamente attraverso la personalizzazione (nel caso concreto) quantitativa (con aumenti o diminuzioni) e qualitativa (con scelta tipologica diversa), di parametri uniformi di individuazione, per la generalità delle persone fisiche, dell'equivalente patrimoniale del valore umano perduto.

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Questo parametro non uniforme deve garantire la massima rispondenza possibile del risarcimento all’entità del danno concreto, danno che, come si è già detto, consiste nella somma delle funzionalità esistenziali perdute dal soggetto leso. Ne consegue che la personalizzazione della liquidazione del danno deve fondarsi sull’analisi del numero e del tipo di queste funzionalità perdute, in conseguenza del sinistro32.

Deve tuttavia riconoscersi che, nella prevalente prassi giudiziaria, la personalizzazione del danno biologico secondo i parametri indicati dalla Corte di cassazione resta ancora un obiettivo da raggiungere, piuttosto che un risultato acquisito. Infatti, tra i suddetti parametri, alcuni (come l’età o la gravità delle lesioni) vengono utilizzati nel calcolo della liquidazione del danno secondo il procedimento uniforme di cui si è già detto. Altri (le attività extralavorative svolte, l’ambiente familiare, quello sociale, ecc.), non entrano nel computo della liquidazione se non in modo confusamente emotivo; e talora addirittura non sono neppure portati all’attenzione del giudice, al quale nulla viene detto circa il genere di vita che conduceva il danneggiato prima del sinistro.

Questo stato di cose probabilmente deriva da un habitus mentale nel contempo un po’ pigro ed un po’ obsoleto, secondo il quale la misura del danno alla salute è demandata al medico legale, dal cui responso si ritiene inutile o pericoloso allontanarsi. Ne discende che, sovente, la liquidazione del danno alla salute segue un iter assolutamente meccanico e predeterminato: il medico legale determina il grado di invalidità permanente; il giudice monetizza tale percentuale applicando un criterio sempre uguale. In questo tipo di operazione liquidatoria non vi è spazio per l’introduzione di adeguati criteri che tengano conto delle circostanze del caso concreto: e l’unica operazione di personalizzazione si riduce alla scelta del valore del punto percentuale di invalidità tra un minimo ed un massimo. Il che, sia ben chiaro, costituisce pur

32 : Tra gli elementi di cui il giudice di merito deve tenere conto per personalizzare il risarcimento la Corte di cassazione indica la gravità delle lesioni, la durata della malattia, l’età, le attività svolte, le condizioni sociali e familiari: si vedano in questo senso, ex multis, Cass.

21.3.1986 n. 2012, in Riv. infortuni, 1986, II, 186; Cass. 4.9.1990 n. 9118, in Foro it. Rep.

1990, voce Danni civili, n. 177; Cass. 18.2.1993 n. 2008, cit.; Cass. 1.12.1994 n. 10269, in Riv.

giur. circolaz. e trasp., 1995, 332; Cass. 9.12.1994 n. 10539, in Foro it. Rep. 1994, voce Danni

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sempre una personalizzazione della liquidazione, ma una personalizzazione compiuta al di fuori di criteri sufficientemente oggettivi e, soprattutto, costanti.

Ne derivano due conseguenze negative: a) il motivo per il quale il giudice ha scelto un determinato valore di punto, pur potendo scegliere tra valori maggiori o minori, resta sovente inesplicato33; b) il giudice, scegliendo di volta in volta il valore di punto da adottare nel caso concreto, perde per così dire la “memoria storica” delle proprie decisioni, per cui a distanza di tempo potrebbe liquidare danni uguali in modo diverso.

Si badi che il problema che qui si affronta (come tener conto del quantum di esistenzialità perduta dal danneggiato ai fini della liquidazione del danno) è problema del tutto autonomo rispetto a quello della quantificazione in punti percentuali della riduzione della complessiva integrità psicofisica. Infatti il medico legale, nel quantificare la compromissione della salute, fa riferimento in genere a barémes o comunque a metodiche astratte, che tengono conto di un uomo medio, un uomo ipostatizzato, un uomo avulso dal contesto nel quale vive e lavora. Se dunque giustamente il medico legale, il quale deve valutare e non risarcire, può fare riferimento ad una tabella astratta, il giudice, il quale deve non solo valutare ma anche risarcire, non può arrestarsi alla valutazione del danno in astratto, ma deve considerare le conseguenze che esso ha concretamente arrecato.

A questo punto è possibile tirare le fila di quanto si è venuti dicendo sin qui.

Si è detto che il fanciullo, secondo la nostra Carta costituzionale e secondo la convenzione di New York del 1989, gode di una tutela privilegiata e

“rafforzata”. Si è anche visto come sia la Costituzione (nell’interpretazione della Corte costituzionale), sia la Convenzione di New York, obbligano lo Stato a garantire e tutelare il diritto del minore al gioco, all’educazione, alla serenità

civili, n. 172; Cass. 4.3.1995 n. 2515, in Foro it. Rep. 1995, voce Danni civili, n. 133; Cass.

18.9.1995 n. 9828, in Foro it. Rep. 1995, voce Danni civili, n. 249.

33: Nello scorrere le decisioni di merito, si rileva che il capo di sentenza dedicato alla liquidazione del danno biologico è introdotto quasi sempre dall’espressione “tenuto conto di”, seguita da un elenco più o meno generico di parametri (età, condizione sociali, attitudini, ecc.). Codesta resta spesso una motivazione apparente, in quanto non è dato sapere né quali fossero le “attitudini, condizioni sociali, ecc.”, delle quali si sarebbe tenuto conto, né donde il giudice le abbia ricavate, atteso che nel giudizio per il risarcimento del danno alla persona - specie ove tale

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dell’ambiente familiare. Si è detto, infine, che per “personalizzare” il risarcimento del danno alla salute il giudice deve tenere conto del quantum di esistenzialità, ovvero di funzioni vitali, perduta dal leso.

Ne consegue pertanto che il giudice, al fine di adeguatamente stimare il danno alla salute del fanciullo, deve tenere conto adeguatamente dell’incidenza riflessa che la lesione ha avuto sull’attività scolastica del fanciullo; sulla sua attività ludica; sulla sua serena partecipazione alla vita familiare.

E’ possibile in altri termini affermare che il diritto del minore all’istruzione, al gioco ed alla famiglia, in virtù del combinato disposto da un lato degli artt. 2, 10 e 31 comma secondo cost., e dall’altro degli artt. 24 e 31 della Convenzione di New York, costituiscano lo statuto differenziato e rafforzato del fanciullo ed, accanto all’art. 32 cost., entrino a far parte del nucleo centrale della fattispecie astratta “illecito civile” ex art. 2043 c.c., quando vittima dell’illecito sia un fanciullo. I diritti del minore sanciti dalla Convenzione di New York sono infatti così strettamente embricati tra loro, che non è possibile considerarli separatamente: la lesione di uno di essi riverbererà effetti necessariamente sugli altri: ed infatti è di solare evidenza che una rilevante lesione in un fanciullo non solo comprometterà la sua salute, ma gli precludere di partecipare ai giochi connaturali alla sua età, di frequentare convenientemente la scuola, di vivere serenamente nel proprio ambiente familiare. Dunque la lesione della salute nel fanciullo, ove accertata, produrrà per ciò solo la lesione del diritto al gioco, all’educazione ed alla serenità dell’ambiente familiare: lesioni che, da questo punto di vista, possono essere considerate danni-evento, e non danni- conseguenza. Naturalmente le rivenienze della lesioni della salute sui diritti testé menzionati possono essere anche prossime allo zero, come nel caso di microlesioni. Ciò non toglie tuttavia che, a livello concettuale, gioco, scuola e famiglia possano essere considerati le diverse sfaccettature di un unicum inscindibile, costituito dalla pienezza del diritto alla salute del fanciullo.

Da ciò derivano importanti conseguenze non solo sostanziali, ma anche processuali. Se si ammette che la lesione o la soppressione del gioco,

danno non sia ingente - di tutto si parla fuorché delle condizioni di vita e delle attitudini del soggetto danneggiato.

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dell’attività scolastica o dell’ambiente familiare costituiscano il nucleo centrale dell’illecito, costituiscano cioè danni-evento e non danni-conseguenza, deve di necessità ammettersi che di esse il giudice debba tenere conto anche d’ufficio, in assenza di istanze o sollecitazioni di parte. Inoltre, anche in assenza di istanze di parte, il giudice potrà tenere conto degli elementi suddetti ricorrendo al fatto notorio (art. 115 c.p.c.), ed alla presunzione semplice (art. 2727 c.c.).

Ove si condividano questi concetti, sarà possibile al giudice opportunamente personalizzare il risarcimento del danno al fanciullo, “appesantendo” il valore del punto di invalidità in funzione dei parametri appena indicati. In questo modo, potrà essere rispettata concretamente, e non attraverso vuote formule (del tipo “tenuto conto (…), si stima equo”), la quadruplice esigenza indicata dalla Consulta: evitare sperequazioni; evitare duplicazioni; garantire uniformità pecuniaria di base; personalizzare adeguatamente il risarcimento.

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