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COLLEGIO DI PALERMO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) CIRAOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) PERRINO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore MICHELE PERRINO

Seduta del 06/12/2017

FATTO

La ricorrente è titolare di due carte di credito revolving rilasciate dalla resistente.

Entrata in difficoltà economica nel corso del 2013 e trovandosi in ritardo nel pagamento delle rate delle carte, le veniva proposto dall’intermediario un primo piano di rientro (costituito da n. 7 pagamenti rateali tramite assegni).

Successivamente, persistendo l’esposizione debitoria, le veniva proposto nel settembre 2015 un ulteriore piano di rientro, costituito da n. 95 cambiali da 60,00 € l’una, con scadenza mensile a partire dal 03.01.2016, che la stessa accettava.

Le predette cambiali, fino al momento della presentazione del ricorso, risultavano tutte correttamente adempiute alle scadenze.

Nel mese di ottobre del 2016, in seguito a una richiesta di mutuo presso un altro intermediario, veniva a conoscenza di essere stata segnalata come “cattivo pagatore”, nonostante la sottoscrizione degli effetti cambiari e il puntuale adempimento degli stessi.

La ricorrente chiedeva con plurimi reclami la cancellazione delle segnalazioni, in quanto illegittime; richiesta sempre riscontrate negativamente da parte dell’intermediario.

Chiedeva inoltre la produzione dell’estratto conto completo relativo alle due carte di credito, senza che l’intermediario producesse mai alcunché.

Su tali premesse, la ricorrente contesta l’illegittimità delle segnalazioni operate dall’intermediario innanzitutto in quanto lo stesso non ha inviato alla cliente il preavviso previsto dall’art. 4, comma 7 del Codice Deontologico per i SIC allegato al d. lgs. n.

196/2003. Cita sul punto diversi precedenti dei Collegi ABF, cui si rimanda.

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Inoltre, le segnalazioni operate presso la CR risulterebbero no illegittime in quanto effettuate successivamente all’accettazione da parte della Banca di un piano di rientro (sostanziatosi nella sottoscrizione da parte della ricorrente di n. 95 cambiali da € 60,00).

In particolare la ricorrente evidenzia come sia del tutto illegittimo il comportamento della Banca, ove questa decida di compiere una segnalazione “a sofferenza” presso la CR a prescindere da un’effettiva considerazione della situazione economica e finanziaria del proprio cliente.

Infatti, se risulta che quest’ultimo ha ancora una posizione di credibilità (disponendo di un patrimonio), la segnalazione “a sofferenza” è senza dubbio illegittima: pertanto, non può non ravvisarsi l’erroneità di una segnalazione “a sofferenza” successiva all’accettazione da parte dell’istituto di credito di un piano di rientro del debito, che risulta di per sé una garanzia idonea a scongiurare una posizione deficitaria.

Come si evince dalla documentazione allegata, il piano di rientro decorreva dal 03.01.2016 (scadenza della prima cambiale) e il pagamento degli effetti cambiari è sempre avvenuto regolarmente alle scadenze determinate, mentre la prima segnalazione “a sofferenza”

presso la CR risulta operata nel mese di maggio 2016.

L’intermediario si sarebbe in ogni caso comportato in modo contrario a correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

Conclusivamente, la ricorrente afferma che l’illegittimo comportamento della resistente ha provocato alla ricorrente un ingente danno, sia patrimoniale che extra patrimoniale. Il primo risulta quantificabile nella somma di € 100.000,00, corrispondente all’importo oggetto di domanda di mutuo presso un diverso intermediario, negato in ragione della segnalazione presente presso la CR. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la mancata cancellazione sta determinando un notevole danno all’immagine e alla reputazione economica della ricorrente, interessi da ritenersi costituzionalmente tutelati.

Chiede quindi al Collegio di:

- accertare e dichiarare l’illegittimità della segnalazione ai SIC e ad ogni ulteriore elenco per mancanza dell’obbligo di preavviso e, per l’effetto, condannare la resistente alla conseguente cancellazione dai SIC e da ogni altro ulteriore elenco;

- in subordine, accertare e dichiarare l’illegittimità della segnalazione ai SIC e ad ogni ulteriore elenco perché avvenuta successivamente all’accettazione del piano di rientro con effetti cambiari tutti regolarmente pagati e conseguentemente condannare la resistente alla cancellazione;

- ordinare l’esibizione e la trasmissione di tutte le movimentazioni delle carte di credito revolving in relazione alle quali è maturata l’esposizione debitoria della ricorrente;

- condannare la resistente al risarcimento del danno di natura patrimoniale pari a € 100.000 o nella minor somma ritenuta di giustizia.

Costituitosi, l’intermediario obbietta che, con riferimento alle due carte di credito revolving intestate alla ricorrente, si sono registrati nel tempo plurimi ritardi nel pagamento delle rate. Pertanto, è stato necessario esperire le ordinarie attività volte al recupero del credito, innanzitutto tramite l’invio di solleciti. Ciononostante, la ricorrente ha perseverato nei suoi inadempimenti. Sono state dunque emesse due “dichiarazioni di decadenza dal beneficio del termine” (DBT), per il primo contratto il 6 maggio 2015 e per il secondo l’8 aprile 2015.

Successivamente entrambe le pratiche, in data 20.12.2016, sono state cedute a una società terza.

L’intermediario eccepisce che risulta irrilevante, nel caso di specie, che sia avvenuto o no l’invio di un formale preavviso di segnalazione, atteso che, in ragione dei plurimi contatti (anche telefonici) intervenuti tra le parti, la cliente era del tutto consapevole della sua esposizione debitoria e del conseguente stato di morosità. In particolare, la ricorrente aveva ricevuto anche diversi solleciti di pagamento e le due comunicazioni di decadenza

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dal beneficio del termine. Tali elementi denoterebbero una piena consapevolezza, in capo alla ricorrente stessa, della sua situazione finanziaria, risultando formalistico il richiedere ai fini della legittimità della segnalazione l’invio del formale preavviso.

L’intermediario sottolinea inoltre che la segnalazione presso la CR è avvenuta a seguito della decadenza dal beneficio del termine e, pertanto, è stata compiuta “a sofferenza”; in ogni caso, la stessa è stata compiuta in piena adesione alle indicazioni normative della circolare della Banca d’Italia n. 139/1991.

Fermo quanto sopra, precisa che, essendo intervenuta “la cessione delle pratiche a società terza”, i dati della ricorrente non saranno più oggetto di segnalazione da parte della resistente nelle sue future contribuzioni relative ai crediti a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e che, per quanto riguarda le segnalazioni SIC, quando riceverà la liberatoria che confermi i pagamenti della cliente e la chiusura definitiva delle posizioni, provvederà a rettificare i dati presenti presso tali Sistemi.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, l’intermediario rileva come la ricorrente non abbia fornito alcuna prova in merito al danno asseritamente subito, dovendosi pertanto rigettare la domanda, citando numerosi precedenti dei Collegi ABF nel senso dell’irrisarcibilità del danno da illegittima segnalazione presso i SIC in assenza di adeguata prova del pregiudizio sofferto. Con particolare riferimento all’asserito danno non patrimoniale “all’immagine”, l’intermediario evidenzia come la ricorrente non abbia fornito alcuna prova, nemmeno presuntiva, in relazione all’effettiva sussistenza della protestata reputazione di “buon pagatore”.

Chiede pertanto di respingere tutte le richieste avanzate con il ricorso.

DIRITTO

La ricorrente censura l’illegittimità della segnalazione del proprio nominativo presso le Banche Dati creditizie, con generico riguardo a segnalazioni sia presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati, sia presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR), la cui avvenuta effettuazione non è contestata quanto alle prime ed è documentata per le seconde dalla produzione agli atti di una visura CR.

Quanto specificamente alla CR, dalla Visura prodotta in atti (aggiornata al 30.11.2016) si evince che la ricorrente è stata segnalata “a sofferenza” da parte dell’intermediario a partire dal mese di maggio del 2016 e fino alla data dell’ultima rilevazione. La resistente, peraltro, ha specificato che, essendo stata ceduta la posizione ad altra società a far data dal dicembre 2016, la stessa, successivamente a tale data, non ha più operato segnalazioni relative alla posizione in considerazione.

La segnalazione a sofferenza presso la CR si riferisce, con tutta evidenza e come risulta incontestato tra le parti, all’esposizione debitoria maturata a carico della ricorrente con riguardo al mancato pagamento delle rate di due carte di credito revolving emesse dall’intermediario.

Non è disponibile documentazione atta a provare l’effettiva esposizione debitoria della ricorrente nei confronti dell’intermediario (la ricorrente d’altronde ha chiesto di condannare l’intermediario all’esibizione di tutti gli estratti conto relativi alle carte di credito in questione, richiesta avanzata anche in sede di reclamo e, a quanto consta, non soddisfatta). In ogni caso, si evidenzia che, nel mese di maggio del 2016, la ricorrente è stata segnalata “a sofferenza” per un importo “utilizzato” di € 9.813,00.

La ricorrente non contesta di aver maturato nel tempo dei ritardi nel pagamento delle rate delle carte di credito, ammettendo anzi pacificamente le sue difficoltà economiche.

Evidenzia d’altra parte come il comportamento dell’intermediario si sia rivelato

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contraddittorio: da un lato, questi ha concordato con la ricorrente un piano di rientro dall’esposizione debitoria, mentre successivamente l’ha comunque segnalata “a sofferenza”.

In effetti, dalla documentazione prodotto agli atti risulta che la ricorrente concordava con la resistente un piano di rientro, consistente nella sottoscrizione, in data 30.09.2015, di n. 95 cambiali da € 60,00, per un complessivo importo di € 5.700,00. In particolare, come si evince dalla ricevuta allegata dalla ricorrente, l’intermediario resistente agiva tramite un mandatario (società di recupero crediti), che accettava le 95 cambiali sottoscritte dalla ricorrente “in acconto sul maggiore dovuto”, dovendosi senza dubbio qualificare la sottoscrizione delle predette cambiali quale (pur parziale) “piano di rientro”

dall’esposizione debitoria.

Unitamente alla ricevuta, la ricorrente allega tutte le cambiali sottoscritte con scadenza dal 01.03.2016 al 03.03.2017, provando in tal modo di aver regolarmente adempiuto ai pagamenti concordati. E’ infatti evidente che il possesso del titolo in capo al debitore vale a fondare una presunzione, ancorché iuris tantum, di corretto adempimento dell’obbligazione, non giustificandosi di norma il possesso dell’effetto cambiario se non a seguito di restituzione per avvenuto pagamento nelle mani del presentatore dell’importo ivi indicato (cfr. in tal senso Cass., 3 giugno 2010, n. 13462).

L’intermediario risulterebbe dunque aver segnalato a sofferenza la ricorrente nonostante quest’ultima stesse correttamente adempiendo ai pagamenti previsti nel “piano di rientro”.

In particolare, si evidenzia che le cambiali risultano essere state sottoscritte in data 30.09.2015 e correttamente pagate fino al marzo 2017 (prima cambiale in scadenza a gennaio 2016), mentre la segnalazione presso la CR risulta operata a partire dal maggio 2016, in un periodo, dunque, per cui vi è prova che la ricorrente stesse correttamente corrispondendo gli importi per cui si era obbligata. In tal senso, risulta ingiustificata la segnalazione “a sofferenza”, nel momento in cui la cliente pareva dimostrare di essere nelle condizioni di rientrare – pur lentamente e alle favorevoli condizioni concordate - dall’esposizione debitoria.

I Collegi ABF hanno avuto modo di pronunciarsi sul rapporto tra stipulazione di un piano di rientro del debito e successiva segnalazione a sofferenza presso la CR, generalmente sancendone l’illegittimità per mancata considerazione dell’effettivo stato di insolvenza del cliente con valutazione complessiva della sua situazione debitoria e finanziaria (Collegio ABF Roma, n. 5009/2016; n. 5964/2016; ABF Napoli, n. 4033/2016; ABF Bologna, n.

5355/2017)), nel momento in cui questi si manifestava capiente rispetto all’adempimento del piano di rientro concordato (Collegio ABF di Roma, dec. n. 10877/17; ABF Bari, n.

13118/2017; ABF Napoli, n. 2677/2016).

Parte ricorrente censura inoltre il comportamento della Banca nella parte in cui, prima di segnalare a sofferenza la posizione de qua, non ha inviato il prescritto preavviso di segnalazione.

L’invio del preavviso di segnalazione “negativa” è previsto, per i clienti consumatori, dalla normativa di riferimento: in particolare, l’art. 125, terzo comma, del TUB, stabilisce che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una Banca Dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina”. Tale disposizione viene altresì richiamata dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 e s.m.i., “Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”, Capitolo I, sez. I, par. 4.

La Banca resistente non ha fornito evidenza documentale dell’invio di tale preavviso di segnalazione, limitandosi ad eccepire di aver inviato plurimi solleciti di pagamento (contenenti il preavviso di segnalazione) e due comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine con riferimento alle carte di credito de quibus, rilevando che, in ragione di tali comunicazioni, la ricorrente risultava in ogni caso pienamente consapevole del suo stato

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di morosità, non risultando decisivo l’invio o meno del preavviso ai fini della legittimità della segnalazione.

Va al riguardo evidenziato che le anzidette comunicazioni di sollecito, pur effettivamente contenenti il preavviso di segnalazione, risalgono al 2011 e al 2013, mentre le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine risultano essere state inviate alla ricorrente (con raccomandate a/r) ad aprile e maggio del 2015, ben un anno prima della prima segnalazione a sofferenza presso la CR. In ogni caso, le comunicazioni contenenti il preavviso non contengono alcuna evidenza di effettivo invio e di ricezione da parte della ricorrente, che nega dal canto suo di aver ricevuto alcunché. In tal senso, tali comunicazioni non sono fondatamente ricollegabili, onde costituirne il preavviso, alla successiva segnalazione a sofferenza, intervenuta dopo un rilevante lasso di tempo e in un momento (successivo alla stipula del piano di rientro) in cui la cliente poteva nutrire una legittima aspettativa in ordine alla regolarità dei suoi rapporti con l’intermediario (dal momento che continuava a pagare le cambiali).

Ciò detto, serve evidenziare che i Collegi dell’ABF si sono pronunciati più volte nel senso di ritenere che, con riferimento alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, l’invio del preavviso di segnalazione, pur non costituendo condizione di legittimità della segnalazione stessa (Collegio ABF Napoli, n. 6314/2016), rilevi quale violazione dell’obbligo di buona fede esecutiva e possa condurre ad un obbligo di risarcimento del danno (Collegio ABF Roma, n. 5009/2016; n. 2704/2016; Collegio ABF Bologna, n. 5355/2017). Quanto alle segnalazioni effettuate presso i SIC, d’altra parte, il mancato invio del preavviso di segnalazione è sufficiente a determinarne l’illegittimità, e in ogni caso anche a qui a fondare l’obbligo a carico dell’intermediario di risarcimento dell’eventuale danno.

Per le suesposte ragioni, va in definitiva accolta la richiesta di condanna della resistente alla cancellazione, stante la loro illegittimità, delle segnalazioni effettuate in CR e ai SIC.

La ricorrente chiede il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 100.000,00 in relazione all’importo oggetto di domanda di mutuo presso altro intermediario, asseritamente rigettata per la presenza delle illegittime segnalazioni pregiudizievoli operate dalla resistente presso le Banche Dati. A tal fine, in allegato al ricorso viene prodotta esclusivamente una domanda di mutuo fatta dalla ricorrente a un diverso intermediario; mentre non sussiste alcuna comunicazione di diniego del credito, né altri elementi che inducano a ritenere che il mutuo sia stato rigettato per la presenza delle segnalazioni de quibus.

Si evidenzia al riguardo che i Collegi dell’ABF (cfr. Collegio di coordinamento, n.

3500/2012; Collegio di Roma, n. 4494/2013, n. 2248/2014, n. 2141/2015, n. 3953/2015;

Collegio Napoli, n. 3120/2015) hanno avuto occasione di ribadire più volte come non sia sufficiente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da segnalazione illegittima, la mera allegazione di dinieghi di credito provenienti da altri intermediari basati sulla presenza di segnalazioni presso le banche dati creditizie, incombendo sul ricorrente l’onere di provare il danno con maggiore analiticità.

Nel caso di specie, non risultando fornita una simile prova, né sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729, 1° comma, c.c., facciano presumere un danno patrimoniale per la ricorrente a causa della segnalazione a sofferenza della sua situazione debitoria, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ora in esame deve quindi essere rigettata.

Quanto al danno non patrimoniale, nel corpo del ricorso la ricorrente evidenzia come le segnalazioni le abbiano procurato un cospicuo danno all’immagine e alla reputazione economica di “buon pagatore”, senza però quantificare il pregiudizio sofferto né fornirne la prova.

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Al riguardo, serve evidenziare che, per consolidato indirizzo interpretativo, il risarcimento del danno di natura non patrimoniale conseguente a segnalazione illegittima non viene fatto discendere, in re ipsa, dalla segnalazione medesima, ma consegue alla lesione della reputazione di “buon pagatore” del ricorrente (Collegio ABF di coordinamento, n.

3500/2012), elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale (Collegio ABF Roma, n. 737/2017; ABF Napoli, n. 998/2017; ABF Milano, n. 1772/2013), purché sussista almeno un principio di prova in ordine all’effettività della protestata reputazione di “buon pagatore” del ricorrente.

In questo quadro e venendo al caso di specie, da una lettura della visura CR prodotta agli atti emerge che, in un contesto di diversi rapporti finanziari intercorsi con più intermediari, quelle operate dalla resistente sono le uniche segnalazioni negative di cui vi sia traccia. È dunque fondato sostenere che la ricorrente godesse della reputazione di “buon pagatore”, e che l’illegittima segnalazione le abbia perciò effettivamente arrecato pregiudizio, suscettibile di essere liquidato dal Collegio in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in euro 500.00.

La ricorrente chiede infine di ingiungere alla resistente l’esibizione di tutti gli estratti conto delle carte di credito revolving, in relazione alle quali è maturata l’esposizione debitoria della ricorrente, con domanda perciò qualificabile nei termini di una richiesta di documentazione bancaria ex art. 119, quarto comma, TUB. La richiesta della documentazione relativa all’esposizione debitoria maturata era stata peraltro avanzata anche in sede di reclamo e nelle diverse comunicazioni inviate alla resistente e prodotte in atti, non risultando mai esitata.

Può pertanto ritenersi che la Banca si è resa inadempiente rispetto all’obbligo di consegna della documentazione bancaria di cui all’art. 119, quarto comma, del TUB, essendo ormai ampiamente decorso il termine massimo di 90 giorni previsto per l’ostensione di quanto richiesto senza che risulti evidenza dell’avvenuta produzione documentale, neppure nel corso del presente procedimento. Dal che la condanna dell’intermediario, considerato che i contratti relativi alle carte di credito revolving sono stati stipulati nel 2005 e nel 2007, all’adempimento dell’obbligo di produzione documentale richiesta, nel limite di legge dei dieci anni a ritroso a decorrere dalla richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, ritenuta l’illegittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi e ai SIC, dichiara l’intermediario tenuto alla cancellazione delle stesse e al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato in € 500,00; dichiara altresì l’intermediario tenuto alla produzione della documentazione bancaria richiesta.

Respinge nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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