G A Z Z E T T A S E T T IM A N A L E
SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI
REDAZIONE: M. J . d e Jo h a n n i s — R. A. Mu r r a y — M. Pa n t a l e o n i
Anno XLI - Voi. XLV
Firenze-Roma, 23 Agosto 1914 j
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N. 2103
SOMMARIO: A proposito della discussa neutralità, J. — Il patriottismo degli zuccherieri, Rob ert oA. Mu r r a y.
— I provvedimenti del Governo e dei Comuni nell’attuale crisi economica. — La produzione mondiale del riso, Ugo Ca r r a r a. — L ’ incremento delle spese per la marina. — NOTE BIBLIOGRAFICHE - Il lavora a domicilio: Second
Congrès International du travati à domicile, Zurich, 8-9 septembre 1912. — Osca r Capocci, Industria a
domicilio e minimo obbligatorio di salario. — INFORMAZIONI: Il censimento del carbone in Italia. — Leva-
Iute estere e gli uffici postali. — Sessanta milioni di buoni del Tesoro. — Ufficio di traffico e trasporti ma rittimi. — Carbone sotto scarico nei porti italiani. — Credito straordinario francese. — Esportazione argentina. — Emissione di obbligazioni. — Il corso forzoso in Russia. — Lo sconto alla Banca d’Inghilterra. — 11 prezzo dello zucchero. — Il debito pubblico taliano ài 31 marzo 1914-. — RIVISTA ECONOMICA: Il moviménto marittimo nei porti cinesi. — 11 costo delle varie forme di assicurazione. — PROSPETTO QUOTAZIONI, VALORI, CAMBI, SCONTI E SITUAZIONI BANCARIE.
i proposi Élla discussa neutral.
Non ci sembra di essere in errore affermando che l ’opinione pubblica va ogni giorno più per dendo il senso della orientazione e della misura negli apprezzamenti e nei deliberati sulla posi zione del nostro paese di fronte agli avvenimenti internazionali.I recenti ordini del giorno approvati dai par titi repubblicano e riformista ci possono dare occasione ad alcune considerazioni
_ Constatiamo intanto che sono appena ¡corse quattro settimane dalla prime e principali di chiarazioni di guerra, dopo le quali avemmo le precipitose affermazioni dei partiti italiani, con tenenti chiare formule dovè si ribadiva l’obbligo dell’Italia di osservare i suoi doveri di alleata, pur tutelando principalmente i propri interessi. Non avrebbe quindi sorpreso, o potuto sorpren dere se, allora, cioè ancor pochi giorni fa, i dirigenti della cosa pubblica avessero ritenuto opportuno di chiamare il paese ad un’azione ritenuta (sia pure erróneamente) imprescindibile a tenore del patto di alleanza.
Intervenne invece la dichiarazione di neutra lità ed il paese, che evidentemente ignorava i termini e la portata della pattuizione contrat tuale, fu pronto a comprendere non essere in derogabilmente incluso l’obbligo di associare l’ Italia nel conflitto e si riconobbe senza diffi coltà. che la nostra posizione di neutri corri spondeva ad una giuridica intepretazione del patto concluso con le Potenze amiche. Dal lato morale anche, come dal lato giuridico, non si tardò ad ammettere che in sostanza i nostri impegni, data la forma ed il modo nel quale le Potenze amiche crederono di agire verso di noi nel grave momento decisivo, non escludevano una troppo stretta ed immediata necessità di aderire alla impresa aggressiva.
Tutto quanto però corrobora la adottata diret tiva della neutralità, si seppe, sollecitamente abbastanza, è vero, ma proprio quando già l’opi nione pubblica ed i consessi dei partiti si erano adattati e quasi predisposti ad una condotta r i tenuta inevitabile verso gli alleati.
Ciò dimostra all’evidenza, a nostro credere, la facile impulsività del . paese e la sua poten zialità a rapide e quasi immediate evoluzioni di pensiero. Il rivolgimento e, vorremmo dire, quasi la volubilità conseguente alla esuberanza sentimentale della nostra razza, va subendo però già un nuovo e quanto mai strano rimbalzo verso tendenze diametralmente opposte a quelle che venti giorni fa erano affermate come ine vitabilmente fatali.
Gli ordini del giorno che per primi abbiamo ricordati sono infatti pieni di francofilia e pa lesano un’ansia incontenuta di combattere al più presto a fianco della Francia.
Invero non si comprenderebbe un ulteriore accentuarsi di un simile indirizzo. Cessati gli impegni di alleati non rimane al paese ed al suo. governo che il dovere di tutelare T interesse della nazione tutta. Come possono i deliberanti di quegli ordini del giorno ritenere che l’inte resse dell’Italia sia realmente parallelo alla troppo facile e rapida sentimentalità verso la consorella latina?
530 L ’ ECONOMISTA 23 agosto 1914
Noi confessiamo che non sappiamo farci una ragione di tale subitaneo rivolgimento delle ten denze che puntano esclusivamente verso Trento e Trieste, e non ricordano, non pensano più a Nizza ed alla Savoia!
Crediamo fermamente che fra i popoli oggi belligeranti una sola nazione abbia ancora una parola d’onore che valga, una sola nazione che è noto, se vincitrice, farà la parte del leone, ma non sarà disconoscente dei minori che le porsero aiuto: T Inghilterra. Questa può essere per noi la sola amica, che senza alleanze, senza impegni, senza promesse, non vedrà certamente in una maggiore espansione italiana alcun pericolo, e sarà disposta a facilitare l’attuazione di alcune delle nostre aspirazioni al termine del conflitto; il quale, è d’uopo non dimenticarlo, ha per unico motivo e per sola base la lotta economica per la conquista dei mercati del mondo, fra la Ger mania ed Inghilterra. Se questa conseguirà il fine di eliminare una volta per sempre dalla lunga ed ardua competizione la oltracotante na zione tedesca, potrà per certo largheggiare coi popoli che non danno ombra alla sua secolare preponderanza mondiale.
Ora non vi ha dubbio che, come il mistero dei patti contenuti nella triplice alleanza stava nelle mani del Governo, al quale solo competeva di deliberare in conformità, così, le trattative che debbono avere corso e debbono rapida mente correre in questi giorni, anzi ogni giorno, fra le cancellerie delle potenze, non possono per ragioni ovvie non solo essere rivelate, ma nep pure esser fatte trapelare, e così non può l’opi nione pubblica coi deliberati sentimentali inter venire ad intralciare o cercare di deviare quelle trattative le quali possono eventualmente inclu dere i maggiori interessi della nazione.
Lasciamo dunque che il Governo che si è già mostrato saggio ed accorto, continui la sua via, e tragga dal mantenimento della neutralità o da quelle azioni che fossero dalle circostanze richieste, quei vantaggi per l ’Italia che tutli sono per desiderare.
Ma il paese mantenga contegno serio, di fiduciosa aspettativa degli ordini che verranno dall’alto, senza perdersi in dubbi ed in timori, senza lasciarsi vincere da sentimentalità che ren dono i popoli impulsivi, ma non forti, non equi, non opportunamente ponderati nelle conquiste del proprio tornaconto.
J.
Il patriottismo degli zuccherieri.
Il risveglio dello spirito di nazionalità al quale assistiamo in questo febbrile principio della grande conflagrazione europea, — ben mes so in evidenza dal Luzzatti in uno dei suoi a r ticoli del Corriere della Sera — ; non poteva non esser condiviso dai nostri benemeriti pro duttori di zucchero.
Ed ecco infatti apparire sui giornali questa patriottica lettera del presidente dell’Unione zuccheri, ai /ari sindaci delle città italiane.
Milano, 7 agosto 1914.
lll.m o Signor Sindaco.
Prendendo occasione della eccezionale situa zione odierna dei mercati, mi pregio significare alla S. V. che T industria zuecherificia nazionale, quantunque oggi aggravata del maggiore costo del carbone, del denaro e di quanto altro ne cessario al suo esercizio, ha creduto opportuno, nell’interesse generale, di mantenere il prezzo dello zucchero raffinato pilè a L. 132-133, e dello zucchero biondo n. 2, di usuale consumo, a L. 123 il quintale reso franco sul vagone delle raffinerie.
Come la S. V. rileverà, con questo l’industria rinuncia ai maggiori ricavi che potrebbero spet tarle, lieta come industria nazionale, di potere contribuire ad assicurare al consumatore la nor male e conveniente provvista della importante derrata.
Con la più perfetta considerazione della S. Y. Il Presidente: E. B ruzzone. Chi si fermasse alle apparenze non potrebbe che sentirsi in dovere di mandare un telegramma di felicitazione a questo egregio signore che '— bontà sua — non pensa altro che al benes
sere dei consumatori.
Se non che per coloro che sono stati un po’die- tro alla questione dello zucchero nei recenti di battiti fra liberisti e protezionisti, la cosa può arrecare un po’ di meraviglia. Si sa infatti che alla fine dell’esercizio finanziario 1912-13 l’in dustria zuccheriera si trovò con un grande stock
di prodotti, che aumentò ancora alla fine del 1913-14, tanto che si attuò la serrata dalla mag gior parte degli stabilimenti produttori.
Gran parte dello zucchero che oggi si vende, è prodotto quando carbone, denaro e altri coef ficienti della produzione non erano affatto rin carati. Il sig. Bruzzone è così già in fallo.
Ma ammettiamo pure che lo zucchero in ven dita sia stato di recente prodotto : anzi che sia prodotto proprio in questo momento. Di fronte al prezzo totale di L. 131-133 sta un’imposta di fabbricazione di L. 65,15 e all’altro di L. 123 un’imposta di L. 59,95: i produttori zuccherieri ricavano dunque L. 66,85-67,85 per il raffinato, L. 63,05 per il greggio. Orbene, parlare di un costo rispettivo di produzione di L. 50 e di L. 45,
costituisce u n ’ipotesi estrem am ente la ta ; di
modo che il patriottismo di questa gente si ri duce a intascarsi dei guadagni di L. 17-18 al quintale !
Perchè non avere almeno il pudore di non vantarsi delle proprie speculazioni 1 Se il sig. Bruzzone si fosse accontentato di sorvegliare e di far sorvegliare che i rivenditori al minuto non aggravassero ancora per lor conto il prezzo dello zucchero, si sarebbe meritato un po’ di di riconoscenza da parte dei consumatori. Ma voler passare per patriotta a parole, dopo aver fatto senza scrupoli il proprio interesse, è un po’ troppo.
Bastonate il consumatore e pòi lo beffate con false lacrime. Alle bastonate risponderà il mo vimento liberista, alle beffe rispondono i galan tuomini con una sola parola: Vergognatevi!
23 agosto 1914 L’ ECONOMISTA 531
J provvedimenti del Governo e dei Comuni
nell’ attuale crisi economica.
Continuiamo a riportare i provvedimenti e le disposizioni con le quali il governo cerca, nella maniera più larga, e con la più opportuna ener gia, di alleviare le conseguenze finanziarie ed economiche che derivano dall’attuale gravissima situazione internazionale.
E’ da riconoscere che essi tornano di vantag gio, non solo alla grande maggioranza dei cit tadini, ma all’economia generale del Paese, il quale da parte sua, con sicura fede e con fer mezza di propositi, deve secondare l’opera illu minata del Governo, affinchè possa essere nel miglior modo superata l’attuale crisi e ripresa la via verso la già avviala ascensione econo mica morale e civile.
Con le disposizioni dei giorni scorsi si prov vide ai più urgenti bisogni economici ed indu striali col divieto dell’esportazione di determi nate merci, alle necessità finanziarie più impel lenti impedendo il disordine nella circolazione e frenando il panico che sospingeva i depositanti ad assalire le banche; con le più recenti che andiamo ad enumerare si continua a provve dere alle esigenze del momento cercando ancora di ricondurre la vita della Nazione verso una linea di condotta quanto più possibile normale.
In data 13 corr. venne da S. M. il Re firmato il seguente:
Decreto per l’aumento della circolazione degli Istituti di emissione.
Veduto il testo unico della legge sugli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca, ap provato con regio decreto 28 aprile 1910. ri. 204 ;
Veduto il decreto legge 4 agosto corrente, n. 791, col quale il limite massimo normale della circolazione degli istituti di emissione è stato aumentato di un terzo ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Su proposta dei Ministri segretari di Stato per il Tesoro e A. I. C. ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. I. — Che decorrendo da oggi e sino a nuova disposizione, il limite normale della circolazione de gli istituti di emissione di cui all’art. 6 del testo unico di legge sugli istituti stessi, approvato con regio de creto 28 aprile 1910, n. 204, è ulteriormenie aumen tato di un terzo per ciascuno dei tre istituti;
su tale supplemento di circolazione gli istituti di emissione corrisponderanno al Tesoro il contributo dell’ 1 per cento in ragione di anno.
Art. 2. — 11 presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
A tale decreto l’A g en zia Stefani faceva se guire la seguente comunicazione :
In genere il pubblico attribuisce ai recenti pro-vvedimenti, coi quali si è aum entata la cir colazione bancaria, una portata più larga di quella che effettivamente essi non abbiano.
E’ noto che il limite massimo normale della circolazione degli -Istituii di emissione è stato accresciuto prima di un terzo e poi di un altro terzo. Tale aumento rappresentato da 300 m i lioni per ciascun terzo, ascende in complesso a 600 milioni.
In effetto, però, raumento del medio circo lante degli istituti di emissione si limita a 360 milioni, inquantochè, dovendosi, a termini di legge, garentire i nuovi 600 milioni con valuta metallica fino alla concorrenza del quaranta per cento, cioè per 240 milioni, occorre, per rendere libera a tale scopo una corrispondente somma di riserva, ridurre di 240 milioni la circolazione a piena copertura.
Sono quindi 360 milioni, coi quali si è par zialmente sistemata la circolazione degli Isti tuti di emissione determinata dalle esigenze di questo eccezionale momento.
Non deve d’altra parte preoccupare per la sua ripercussione sul corso dei cambi, il deliberato aumento della circolazione bancaria, aumento che risponde alle esigenze del momento ed è anzi inferiore alle insistenti richieste fatte al riguardo ed è validamente garentito, nella mi sura prescritta, dalle disposizioni in vigore.
In data 16 corrente venne firmato dal Re il seguente :
Decreto per la moratoria ed il rimborso dei depositi. Veduto il R. decreto 4 agosto 1914, n. 780, rite nuta la necessilà di graduali provvedimenti per ri condurre alle condizioni normali le funzioni del cre dito pubblico, sulla proposta del ministro segretario di Stato per l’agricoltura, industria e comn orcio, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro delTinterno, coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per grazia e giustizia, udito il Consiglio dei ministri abbiamo decretato e decretiamo:
La limitazione dei rimborsi.
Art. 1. - l'ermo il, disposto dell’art. 1 del R. de creto 4 agosto c. N. 760, le casse di risparmio ordi narie, i monti di pietà che ricevono depositi, gli isti tuti di credito e le banche per azioni, mutue, coope rative e le casse rurali sono autorizzate a limitare complessivamente i rimborsi per ogni singolo conto delle somme dovute alla data suddetta del 4 agosto per tutte le categorie di depositi e conti corienti esi gibili a tutto il ¿0 settembre prossimo nella misura del 5 per cento e col minimo di 50 lire a tutto il giorno 10 settembre e nella misura di un aliroSper cento dal giorno 15 dello stesso mese di settembre sempre col minimo di 50 lire a tutto il 30 settembre senza pregiudizio del rimborso nella misura com plessiva del 10 per cento. Tale facoltà di limitare i rimborsi è esclusa per i tre istituti di emissione che conservano l'obbligo di rimborsare interamente le somme ricevute a conto corrente.
Art. 2. — Le autorizzazioni di parziali rimborsi di depositi e conti correnti dei quali nel precedente articolo e le altre disposizioni del presente decreto e del precedènte del 4 agosto 1914 N. 760 sono estese alle altre ditte bancarie.
Le eccezioni.
Art. 3. — Sui depositi a risparmio e a conto cor rente di ogni specie devono essere eseguiti i rim borsi anche superiori ai limiti sopra indicati quando siano richiesti :
a) Per le mercedi agli operai in base agli stati
di paga settimanali e quindicinali e per l’ acquisto delle materie prime nel limite di quanto sia strema mente necessario alla continuazione dell’esercizio.
b) Per somma corrispondente alla rata del mese
di agosto corrente dell’imposta erariale e sovr.iimpo- ste comunali e provinciali in base alla Iscrizione nei
532 L’ ECONOMISTA 23 agosto 1914
Art. 4. — Non sono soggetti ad alcuna limitazione i pagamenti nè i rimborsi sui depositi a risparmio e a conto corrente di ogni specie esistenti presso qual siasi istituto cassa o banca e per qualunque titolo:
а) Per versamenti fatti posteriormente al 4 ago
sto 1914.
б) Per giacenze dipendenti dal servizio di cassa assunto per conto di enti morali.
Art. 5. — Le disposizioni di che ai precedenti ar ticoli 1 e 2 sono applicabili ai depositi a risparmio e a conto corrente il ricupero sia vincolato a deter minate scadenze nei limiti delle somme pattuite alle scadenze medesime.
40 giorni di proroga alle cambiali.
Art. 6. — Alle cambiali, le scadenze delle quali venne prorogata dal r. decreto 4 agosto 1914, e a quelle che verranno a scadere entro il 30 settembre 1914 è concessa la mora, in facoltà del debitore, di 40 giorni agli effetti del pagamento e delle esecu zioni cambiarie, purché alle rispettive scadenze venga sulle dette cambiali pagato un acconto non minore del 15 per cento deH'importo, più l’interesse in ra gione del 6 per cento ad anno per ciascun periodo di mora. Di tali pagamenti si darà quietanza sepa rata e ne sarà fatta annotazione sull’effeUo a firma della parte che riceve il versamento con indicazione della scadenza prorogata e del residuo dovuto re stando l'effetto a mani del portatore. Del pagamento stesso sarà dato avviso entro 4 giorni agli obbligati di regresso secondo le norme indicate neU'art. 317 del Codice di commercio. Quando non si tratti di rin novazione, le cambiali emesse con data 4 agosto e ol tre con scadenza entro il 30 settembre non godranno il beneficio della mora. Il termine utile per il pro testo delle cambiali scadenti entro i termini fissati dal presente decreto è esteso al quarto giorno non fe stivo dopo quello della scadenza, la proroga non im porta pagamento di tasse supplementari di bollo. Gli obbligati di regresso potranno fruire della proroga alle stesse condizioni dell'obbligato principale.
Anticipazioni e rimborsi.
Art. 7. — Le operazioni di anticipazione sulle fedi di deposito emesse da magazzini generali saranno prorogabili nei medesimi termini di cui all’ articolo precedente. 11 creditore avrà diritto di chiedere un acconto nella misura del 2.50 per cento oltre gli in teressi in ragione del 6 per cento all’anno.
Art. 8. — Le operazioni a termine su valori, i ri porti, le proroghe giornaliere, esclusi i prorogati pa gamenti degli Istituti di emissione alle stanze di com pensazione e i prestiti di titoli con scadenza dal primo agosto fino al 30 settembre 1914 sono prorogate di 32 giorni dalle rispettive scadenze mediante paga mento di un acconto sui prezzi delle contrattazioni e sull’ammontare dei riporti o su quello delle pro roghe giornaliere o dei prestiti di titoli. Il creditore avrà diritto di chiedere un acconto nella misura del 2.50 per cento. Gli interessi di mora saranno conteg giati al saggio del 6 per cento in ragione di anno. Per l’avvenuta chiusura delle Borse italiane alla data del primo agosto 1914 l'esecuzione coattiva in Borsa per operazioni a termini su valori per riporti e pro roghe giornaliere, con scadenza dal primo agosto 1914 in poi fino alla data della riapertura ufficiale delle Bórse stesse, si farà a partire dal quinto giorno non festivo dalla riapertura delle Borse non oltre i venti giorni successivi esclusi nel frattempo qualsiasi de cadenza o altro pregiudizio al creditore per difetto di esecuzione nei termini stabiliti dalle leggi e. regola menti vigenti.
Disposizioni varie.
Art. 9. — 1 debitori per cambiali domiciliati per il pagàmento presso gli Istituti, le Casse dì risparmio e le Banche indicate nei primi due articoli del pre
sente decreto e ad essi pervenuti prima del 4 agosto possono compensare il debito relativo col loro cre dito per deposito a risparmio e a conto corrente esi stenti presso i medesimi enti e le medesime banche o ditte bancarie.
Art. 10. — Gli assegni bancari tratti su alcuni degli enti delle banche o delle ditte considerate negli arti coli 1 e 2 del presente decreto, esclusi gli istituti di emissione, sono soggetti allo stesso trattamento di rim borso dei depositi a risparmio o a conto corrente, i vaglia cambiari e gli assegni circolari devono essere pagati per intero.
Art. 11. — I libretti delle casse postali di rispar mio intestati ai concorrenti possono essere in dei posito provvisorio per le aste pubbliche per lavor- e per somministrazioni allo Stato o agli enti pubblici locali. La parte di deposito richiesta dai bandi p>er le spese o tasse di contratto devono essere eseguite in denaro contante.
Con tale decreto è stato aumentato dal 5 al 10% il limite minimo pei rimborsi esistenti presso le Banche e gli altri istituti di credito; e si è anche disposto (le esigenze dello Stato non po tendo assolutamente consentire che fosse sospesa la esazione della rata in iscadenza delle impo ste dirette) che, sui depositi a risparmio e in conto corrente, gli istituti depositari provvedano al pagamento di codesta rata di imposta. T’ali istituti dovranno, inoltre, fornire ai depositanti le somme loro necessarie pel pagamento delle mercedi agli operai e per l ’acquisto delle ma terie prime, essendosi così saggiamente volato assicurare la continuità del lavoro presso i no stri stabilimenti industriali e la pronta retribu zione della mano d’opera.
Nello intento, poi, di facilitare il rifluire dei depositi presso Istituti di credito, dando a que sti il modo di esercitare con maggiore larghezza la loro alta funzione, il Decreto stabilisce che, sui depositi fatti posteriormente al 4 agosto, i rimborsi domandati abbiano a effettuarsi senza nessuna limitazione. L’affluire di nuovi depositi, unitamente ai provvedimenti dati per la circo lazione cartacea, farà sì che una più ingente quantità di numerario sia messa a disposizione del pubblico e varrà a controbilanciare gli effetti, che il panico insano, manifestatosi negli scorsi giorni, ha prodotto riducendo la circolazione in limiti inferiori alle necessità della vita, dei com merci, delle industrie.
Questo panico, del resto, già accenna a dimi nuire, ed è da confidare che la saggezza dei più varrà a persuadere i pavidi ed i meno onesti del dovere che essi hanno di non ostacolare, per paura o per ingorda speculazione, gli sforzi del Governo intesi a porre il Paese in condizioni tali da potersi avvantaggiare dei benefici della neutralità.
La moratoria è confermata a quelle cambiali che scoderanno dal 4 al 20 agosto, estesa a quelle che scadranno dal 20 agosto al 30 settembre, e negata (perchè non si abusi della concessione) a quelle formate ed emesse tra il 4 agosto e il 30 settembre, a meno che siano rinnovazioni.
L’ ECONOMISTA 533 23 agosto 1914
Il R. Decreto indica in che modo dovrà anno tarsi snll’effetto la minorazione e la proroga della scadenza senza spese di bollo, e darne notizia agli obbligati in regrèsso. Le obbligazioni di co storo sono rese più severe dal fatto che il prò testo (per il 15 per cento, deve intendersi, non pagato dall’accettante), è valido anche se tatto il quarto giorno non festivo dopo la scadenza. Ma gli obbligati in regresso potranno fruire an eli’essi della moratoria.
Infine la moratoria e estesa alle anticipazioni su fedi di deposito, per 40 giorni, a quelle su titoli, alle loro compre-vendite a termine, ai r i porti e alle proroghe in borsa per 32 giorni, contro pagamento del 2 e mezzo per cento, e dell’interesse commerciale legale e fissa un te r mine per le relative liquidazioni in borsa, quando le borse saranno riaperte.
V era, stato qualche dubbio sul rimborso delle somme domandate con assegno bancario; ora il decreto dà tacolta di limitarlo come se fosse di somme depositate o tenute in conto corrente; nega la facoltà invece per gli assegni cambiari per gli istituti di emissione e per i vaglia cam biari e assegni circolari, che infatti sono emessi dietro versamento di valuta.
i»ue modi indica il decreto nei quali si può disporre del 90 per cento non realizzabile dei propri depositi e conti correnti. Primo, per com pensare con questo credito il debito rappresen tato da. una cambiale domiciliata presso la banca sulla quale si ha il conto corrente. Secondo, la cauzione provvisoria per le aste pubbliche; ma per questa possono essere adoperati soloi libretti delle casse postali di risparmio.
11 18 corrente in fine sono stati firmati que sti altri due decreti :
Decreto di emissione di nuovi biglietti di Stato. Art. 1. — Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere temporaneamente nuovi biglietti di Stato da I,. 10 e 5, oltre il limite fissato daU’art, 1° della legtre 9 luglio 1914, ii. 659.
11 Ministro del Tesoro è parimenti autorizzato ad emettere temporaneamente buoni di cassa a corso le gale del valore nominale di una lira e di due lire.
Art- 2- — L’emissione dei biglietti di Stato e dei buoni di Cassa di cui al precedente articolo non potrà concedere la somma di L. 250 milioni.
Art. 3. — 1 biglietti di Stato e i buoni di cassa autorizzati col presente decreto saranno per intero co perti e garantiti da un ugual valore di monete divi sionali italiane d’argento, immobilizzate nella tesore ria dello Stato con questa destinazione e compresovi il quantitativo di spezzati di argento non ancora co niato sul contingente assegnato dalle vigenti conven zioni monetarie internazionali della lega latina. A quest'ultimo effetto l’emissione dei biglietti di Slato e di buoni di Cassa avrà luogo anticipatamente fino alla concorrenza ed in rappresentanza di 46 milioni di mo nete divisionali d’argento che si ha facoltà di coniare nel periodo fino a tutto il 31 die. 1914, e che saranno ceniate e successivamente immobilizzate nelle tesore rie dello Stato.
La devoluzione al fondo di garanzia dei biglietti di Stato disposta dagli articoli il della legge 31 die, 1907, n. 804, e 6 della legge.24 die. 1908, n. 731, per l’avanzo delle rendite destinate al servizio dei debiti redimibili descritti nella tabella A annessa all'allegato
M della legge 22 luglio 1894, n. 339 è estesa alla ga
ranzia delle ammissioni stabilite col presente decreto.
Art. 4. — Le norme vigenti riguardanti i biglietti di Stato contenute nel regolamento approvato col R. D. ,31 ottobre 1896, n. 508 sono estese, in quanto sieno applicabili, ai buoni di cassa autorizzati col presente decreto.
I buoni di cassa che saranno ritirati dalla circola zione perchè logori ed inservibili, saranno trasmessi alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, che in cambio fornirà al Tesoro altri buoni di scorta, 1 emissione dei quali sarà autorizzata con decreti del Ministro del Tesoro, registrati alla Corte dei Conti, e secondo le norme della legge 23 maggio n. 512.
Art. 5. — Alla spesa occorrente per la fabbrica zione dei biglietti e dei buoni autorizzati dal presente decreto sarà provveduto con maggiori assegnazioni sul capitolo 138 del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro per l’esercizio finanziario 1914-1915 da auto rizzarsi con decreti del Ministero del Tesoro registrati alla Corte dei Conti.
Art. 6. — Con decreti del Ministro del Tesoro sa ranno determinati i tipi e le caratteristiche dei buoni di cassa autorizzati col presente decreto, nonché il reparto per tagli delle singole emissioni di biglietti di Stato e di buoni di cassa, e tutto quanto occorre per l’esecuzione del presente decreto.
II presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Decreto di anticipazioni sui titoli dello Stato. Art. 1. — Sino a nuova disposizione, il Ministro del Tesoro è autorizzato a chiedere ai tre Istilliti di emissione, indipendentemente dalle anticipazioni pre viste dall art. 25 del Testo unico di legge sugli Isti tuti medesimi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910 n. 204 e dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1910, n. 1346, una somministrazione di loro biglietti per la somma complessiva di 300 milioni, destinata a fronteggiare domande straordinarie di anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dello Stato, o su cartelle degli istituti esercenti il credito fondiario, presentate da Casse di risparmio ordinarie e da Monti di Pietà che ricevono depositi a risparmio.
Queste anticipazioni di operazioni ai detti Enti saranno fatte a mezzo dei tre Istituti di emissione, in base alle condizioni ed alle norme approvate con decreto dei Ministri di agricoltura, industria e com mercio e del tesoro, e con le guarentigie dello Stato per il caso di rischi e di' perdite eventuali, inten dendosi le operazioni stesse fatte per conto dello Stato nell’interesse pubblico.
I titoli sopra indicati saranno immobilizzati nelle Casse degli Istituti di emissione, a garenzia di ogni singola operazione,
II beneficio risultante da siffatte operazioni sarà accantonato per intero, con trasformazione in valuta metallica presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad ulteriore garenzia della circolazione di Stato.
Art. 2. — Il reparto della somma dei 300 milioni indicata nel precedente articolo, sarà argomento di una convenzione fra ia Banca d’Italia, il Banco di Napoli e il banco di Sicilia, nella quale convenzione, che sarà sempre comunicata al Ministro del Tesoro, saranno anche fissate le norme di ripartizione e di distribuzione delle operazioni fra i tre Istituti.
Art. 3. — La circolazione dei biglietti dipendente dalla somministrazione indicata al precedente articolo 1° non è soggetta a tassa di circolazione, e il R. Te soro, corrisponderà agli Istituti in ragione dei biglietti somministrati; un corrispettivo di centesimi 15 per ogni cento lire, a copertura delle spese di fabbrica zione e di emissione.
534 L' ECONOMISTA 23 agosto 1914
Art. 4. — La durata di ogni singola anticipazione j non potrà eccedere i mesi sei.
A misura che le Casse di risparmio e i Monti di Pietà rimborsassero le anticipazioni ricevute, sarà ri dotta la circolazione di una somma corrispondente di biglietti.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento pei estere convertito in legge.
Per aiutare le Casse di Risparmio e gli Isti tuti afflili a fare fronte a possibili esigenze del pubblico dei depositanti, il doverne ha emanato, dunque, un Decreto in forza del quale i tre Isti tuti di emissione dovranno somministrare, a richiesta del Ministro del Tesoro, una somma complessiva di 300 milioni destinata a fronteg giare domande straordinarie di anticipazioni, da parte delle dette Casse di Risparmio, su ti toli di Stato o garantiti dallo Stato o su car telle di Istituti esercenti il credito fondiario. È un nuovo provvedimento, destinato a met tere le Casse di Risparmio in condizione di fare fronte ai propri impegni verso i depositanti, ed a soddisfare alle difficoltà create alla circola zione dalla mania tesaurizzatrice manifestata dalla parte del pubblico finanziariamente più incosciente. Se si può sino a un certo punto, non giustificare, ma comprendere la tentazione alla, tesaurizzazione dell’oro in momenti come il presente, quella della carta moneta è infinita mente meno scusata.
Mediante tale provvedimento il Governo verrà a ritirare cartelle di Rendita, buoni del Te soro ecc., contro il versamento di carta moneta; — con questo risultato però, che mentre per la carta moneta così emessa esso non paga nessun interesse restano automaticamente sospesi gli interessi che lo Stato dovrebbe pagare sovra i suoi titoli ritirati. In altre parole: lo Stato gua dagnerà i coupons della Rendita, dei Buoni del Tesoro, delle Cartelle fondiarie ritirate contro la carta moneta; li guadagnerà perchè non avrà da pagarli, o meglio li pagherà a se stesso.
Non si guadagna da una parte senza perdere dall’altra, e la perdita ricadrà sul pubblico de gli allarmisti, che preferiscono di cambiare car telle redditizie contro carta moneta da chiudersi nei cassetti, e che non rende nulla.
Altre numerose e provvide disposizioni sono state emanate dai vari Ministeri e dagli organi preposti a determinati rami di attività e di assi stenza.
Il Commissariato delTemigraziòne provvede con lodevole premura alla tutela dei nostri emi granti, il cui ritorno viene garantito eu accelerato per coloro ebe non possono assolutamente tro vare lavoro all’estero. Allo scopo di assicurare i mezzi sufficienti per le più urgenti necessità è stato il 18 corr. firmato dal Re il seguente de creto:
tolo 48 del bilancio del Fondo per l’emigrazione la somma di L. 500 000 per l'esercizio 1914-15;
Considerato che tale somma è assolutamente insuf ficiente ai bisogni urgenti e che pertanto è neces sario aumentare lo stanziamento stesso ;
Ritenuto che le entrate del Fondo per 1 emigra zione- previste per l'esercizio 1914-15 non sono ba stanti per sopperire ai nuovi bisogni e che pertanto si ritiene indispensabile un prelevamento dal fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti salvo a provvedere in seguito al relativo reintegro da parie del R. Governo ;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo 48 « Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi — ricerche dì emigranti nell’interesse delle famiglie — nel bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l’esercizio 1914-15 è poetato a lire ottocentomila.
Il Commissariato delTemigraziòne, di concerto con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, é autorizzato a prelevare tale somma dal Fondo in deposito, presso la Cassa stessa, provvedendo, ove sia necessario, anche alla vendita dei titoli di Statoe ga rantiti dallo Stato di proprietà del fondo per l’emi grazione.
Con decreti ministeriali s a r à provveduto per le ne cessarie modificazioni agli stanziamenti del bilancio. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
L’ufficio del Lavoro, per concorrere, per quanto è possibile, a diminuire Iti disoccupazione che, in seguito allo scoppio della guerra ed al con seguente ristagno degli affari e della produzione, va manifestandosi in Italia, ha intenzione di pubblicare con frequenza notizie esatte sull an damento del mercato del lavoro nel nostro Paese. Intanto ha distribuito alle Camere di Lavoro, alle Federazioni di mestiere, alle Associazioni industriali ed agrarie, alle Camere di Commer cio, agli Uffici Municipali del lavoro, alle Cat tedre Ambulanti di agricoltura, ai Comizi agrari, ai Segretariati di Emigrazione ed agli Uffici di collocamento una circolare con annesso questio nario contenente le seguenti domande:
Esiste in questo o in altri Comuni limitrofi della Provincia richiesta di mano d’opera agri cola o industriale?
2. Non esistendo attualmente richieste di mano d’opera forestiera, indicare se queste si preve dono fra breve tempo, in quale m isura e per
quali lavori.
3. Indicare se e per quali cause esiste disoc cupazione nell’agricoltura o nell’industria.
In tal modo TUfficio, pur non occupandosi di rettamente del collocamento dei singoli individui, fornirebbe agli enti, ai corpi locali, agli indu striali ed operai, elementi preziosi per effettuare lo spostamento della mano d’ opera esuberante da un centro all’altro.
Il Ministro delle Poste, poi, previ accordi col Ministro del Tesoro e con la Direzione Generale della Banca d’Italia, ha disposto che tutti gli uffici postali del Regno accettino valute estere senza limiti di somma per esser convertite in deposito a risparmio su libretti speciali.
Questa disposizione, per la quale la Direzione Generale dei risparmi verrà ad assumere un ■ Ritenuta la necessità di provvedere al rimpatrio
ed all’assistenza degli emigranti indigenti che inse guito alle attuali contingenze politiche sono costretti a ritornare in patria:
Considerato che tale incarico fu affidato dal Mi nistro degli affari esteri di concerto colla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Commissario dell’emi grazione;
23 agosto 1914 L ’ ECONOMISTA 535
nuovo servizio vero e proprio, rappresenta per gli emigranti, che sono stati costretti a rimpa triare, un non lieve beneficio : consente loro di sottrarsi all’ingordigia degli speculatori, di met tere le somme sotto la garanzia dello Stato e di disporre anche parzialmente di esse, chie dendo dei rimborsi che saranno effettuati in mo neta italiana.
I provvedimenti, infine, emanati dal Mini stero di A. I. e C. con lo scopo di riparare ed evitare i danni che le industrie ed i commerci risentono dalla grande guerra europea sono de gni del maggiore encomio. Riguardo alle con dizioni della marina mercantile il Governo ha dichiarato di avere assunto i rischi della navi gazione e ciò a garanzia degli armatori e nel l’interesse dei nostri traffici.
E’ degna di lode la fermezza dell’on. Cava sola nel richiedere, nell’interesse dei consuma tori e dell’ agricoltura nazionale, che il prezzo dello zuccherò fosse diminuito di lire cinque al quintale. Più lunga e difficile è stata la solu zione della crisi del carbone: ma anche questa è stata risoluta favorevolmente. Essendo venuta meno l’importazione del carbon fossile dall’In ghilterra per gli Stati belligeranti, l’occasione si è manifestata propizia per l ’importazione in Italia e negli altri Stati neutrali, e lo stesso Governo inglese si e mostrato disposto a favo rirla nell'interesse delle miniere e della popo lazione operaia.
Perciò, in dipendenza delle autorizzazioni date dal nostro Governo e delle pratiche svolte dal Governo stesso per ottenere dall’ Inghilterra il nulla osta all’ esportazione dei carboni diretti all’ Italia, l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha iniziato le operazioni occorrenti per far giungere fra breve ingenti quantità di carbone, provvedendo agli acquisti oltre che in America anche in Inghilterra.
In tal modo sarà provveduto ai bisogni più urgenti dei servizi pubblici e delle industrie, rendendo altresì possibile il rifornimento a prezzi giustamente proporzionati con le spese attuali d’acquisto e di trasporto.
La conclusione di queste trattative ha già re cato una rapida diminuzione sul rapido e cre- scenle aumento dei prezzi del carbone, verifica- tosi nei giorni scorsi. Viene infatti segnalato che nelle piazze d r Genova e Savona il prezzo del carbone tende a riavvicinarsi al normale. Anche dall’America i mercati italiani saranno riforniti di petrolio e di benzina e le garanzie ottenute sono già valse a far diminuire, anche per questo, i prezzi di tali generi già rapida mente aumentati.
Provvida, finalmente, è stata la resistenza da parte del Governo alle insistenze pervenute per la immediata riapertura delle borse.
Riaprire le borse nelle condizioni attuali si gnificherebbe mettere il mercato nelle mani dei ribassisti senza nessuna probabilità di resistenza. La resistenza contro il ribasso non potrebbe ve nire infatti che dalle facilità dei riporti e dalle disponibilità del denaro.
Ora, oggi le banche non fanno naturalmente riporti, mentre d’altra parte sarebbe assurdo aspettarsi che i compratori genuini agissero sul
mercato quando un decreto-legge impedisce loro di usare del denaro che hanno in deposito presso le banche.
La riapertura delle borse in tali condizioni non potrebbe avere, dunque, per effetto che una
débàcle iniziale causata dai ribassisti; debacle
certamente artificiale, ma che spaventando i detentori di titoli potrebbe spargere il panico e causare poi un vero disastro nell’economia nazionale.
*
* #
L’azione dello Stato, come dicemmo altra volta, è completata da quella accorta e sollecita dei Comuni.
Nei maggiori ed in parecchi anche di quelli minori si è cercato, con la pubblicazione perio dica del bollettino dei prezzi normali, con la vigilanza assidua sui magazzini, sui piccoli mer cati e sui negozi, di mantenere inalterato o quasi il prezzo dei generi di prima necessità.
Non v’ è nessuno, anche fra coloro che consi derano il calmiere un rimedio pericoloso in tempi normali, che non ne riconosca l’utilità in mo menti di gravità eccezionale, come questi. L parecchi Comuni l’ hanno infatti adottato con buoni risultati dal punto di vista di mantenere inalterati o quasi i generi di prima necessità.
Altri Comuni si sono anche preoccupati di stu diare una forma pratica per fronteggiare il rialzo artificioso del prezzo del grano. La Giunta comunale di Milano ha all’ uopo recentemente stabilito di acquistare, in varie località, del grano per la cifra di mezzo milione, con riserva di portare l’acquisto ad un milione se le esi genze del calmiere lo renderanno necessario. Ed anche-il municipio di Roma ha acquistato per oltre un milione di grano, sufficiente per più di un mese al consumo locale. Tale quantità di grano sarà bastevole ad esercitare un’azione di calmiere sui prezzi del grano stesso quando si accennassero aumenti.
Si lamentano in parecchie città ingiustificati aumenti dei fitti delle case da parte di esosi proprietari. Sarebbe necessario che fossero, da parte del Governo e dei Comuni, tutelati con opportuni provvedimenti, i diritti degl’ inquilini colpiti.
La produzione mondiale del riso.
Quasi senza tema d’errare si può asserire che dopo il frumento il cereale più importante è il riso.
11 sig. Karl Bachmann, in uno studio speciale da lui fatto sul riso, fa ascendere a 640 milioni gli individui che sulla superficie della terra si ci bano esclusivamente o prevalentemente di esso, senza contare poi il consumo considerevole che ne fanno gli altri popoli pei quali il riso è cibo di secondaria importanza.
536 L’ ECONOMISTA 23 agosto 1914
ma si è estesa altresì a quelle della zona tem perata.
Le grandi regioni prodottici di riso in ordine d’importanza sono: l’ India Inglese, la Cina, il Giappone, il Siam, l'Indo-Gina, Gtava, l’ Italia, gli Stati Uniti, Ceylan, le Filippine, la Spagna, Madagascar, ecc.
Facciamo seguire alcune cifre che esprimono con sufficiente approssimazione il movimento com merciale del liso nei diversi paesi produttori nel mondo nell’anno 1912.
L a produzione del riso nel 1913.
R egione
Asia Africa America
Australia e Oceania Europa (solo Italia
e Spagna) Im p o rta zio n e (lire) 500.125.000 67.390.000 112.200.000 11.500.000 E sp o rta z io n e (lire) 643.819.000 4.150.000 4.400.000 1.850.000 320,000.000 25.700.000 1.011.215.000 679.919.000 ciò che rappresenta, mantenendosi per prudenza al disotto della cifra media matematica, un mo vimento commerciale del riso nel mondo di circa un miliardo e 500 milioni di lire all’anno.
Riferendoci poi particolarmente all’ Italia pos siamo aggiungere i dati seguenti per il qua driennio 1909-1912:
Produzione del riso nel quadriennio 1909-912
LUOGO DI PRODUZIONE Superficie c o ltiva ta (m edia del q ua drie nn io ) Produzione assoluta (m edia del q ua drie nn io ) Produzione re la tiva per e tta ro Indice di pioduzione tota le ettari quintali quintali Novara . . . . . . 66.000 1.939.425 29.4' 42.3 P a v i a ... 34.112 1.221.700 35.8 26.7 Milano... 15.025 513.925 34.2 11.2 Bologna . . . . 4.460 163.075 36.5 3.6 Rovigo... 6.500 162.550 25.0 3.6 Mantova . . . . 4.205 158.350 37.6 3.5 Verona... 5.680 148.175 26.1 3.2 Altre provinole . . 8.447 272.850 32.3 5.9 Totale Regno 144.429 4.580.050 31.7 100.0 Ugo Ca r r a r a.
L’incremento delle spese per la Marina.
che talune spese ppr la Marina militare già at tribuite alla parte ordinaria vennero negli eser cizi stessi imputati alla parte straordinaria, in dipendenza di apposite disposizioni legislative.
Infatti la legge 13 giugno 1901, n. 258, men tre consolidava la spesa in 123 milioni pel 1900-901 ed in 121 milioni per gli altri eser cizi fino al 1905-906, segnava per gli esercizi stessi una quota di essa per la riproduzione dei naviglio alla parte straordinaria del bilancio e che nei precedenti esercizi veniva inscritta nella parte ordinaria.
Successivamente la legge 2 luglio 1905, n. 320, la quale consolidò il bilancio dal 1904-905 al 1966-917 nella seguente misura:
Esercizio 1904-905 . . . . milioni 125
» 1905-906 . . . . » 126
» 1906-907 . . . . » 133
» 1907-908 . . . . » 133
Esercizi dal 1908-09al 1916-17 » 134 concorse ad aumentare lo assegnazioni alla parte ordinaria e di quella straordinaria.
Con detta legge si iniziò un programma or ganico di rinnovamento del naviglio e nello stesso tempo, con altre leggi, si autorizzò la r a diazione di un rilevante numero di navi che per vetustà o per altre cause non presentavano un sufficiente valore bellico.
La legge 28 maggio 1908, n. 212, che approvò lo stato di previsione per ¡’esercizio 1908-909, portò l’aumento di milioni 13,30 nella parte or dinaria del bilancio da erogarsi per un mag giore allenamento della flotta, per un graduale aumento della forza organica del Corpo Reale Equipaggi e per un maggiore impulso alle nuove costruzioni navali.
Nell’esercizio 1909-910 la predetta cifra con solidata fu modificata dalla legge 27 giugno 1910, n. 384, la quale stabiliva la somma annua da inscriversi in bilancio per la costruzione di navi e di materiali per la marina militare nella mi sura che segue cumulativamente per la parte ordinaria e straordinaria: Esercizio 1909-910. . . . » 1910-911. . . . » 1911-912. . \ . » 1912-913. . . . Eserc. dal 1915-16 al 1916-17 milioni 52,37 '» 60,00 » 70,00 » 70,00 » 80,00 Inoltre la legge 2 luglio 1.911, n. 630, nel pro rogare lo stanziamento di 80 milioni agli eser cizi 1916-17 e 1917-18, stabilì che la spesa or dinaria annua per la riproduzione e la manu tenzione del naviglio non dovesse eccedere la somma di 60 milioni e portò inoltre, pure alla parte ordinaria di bilancio, l'aum ento delle somme appresso indicate per ciascuno degli eser cizi finanziari dal 1910-11 al 1917-18 p e r i vari servizi della marina m ilitare:
Dalla monografia della Ragioneria generale dello Stato sull’andamento dei bilanci italiani dal 1862 si rileva che la spesa effettiva ordinaria pel Ministero della Marina, presenta nel quin dicennio dal 1898-99 al 1912-13, un continuo incremento. Vero è che in qualche esercizio del- l’indicato periodo si nota una diminuzione ri spetto al precedente, ma ciò è dovuto al fatto
23 agosto 1914 L’ ECONOMISTA 537
assegnazione di milioni 6,50 in aggiunta della somma complessiva di spese effettive consolidate per l'anniento della forza del Corpo Reale Equi paggi, per gli armamenti navali, per i combu stibili ed i materiali di consumo e di munizio namento, per i servizi semaforici, radiotelegra fici ed aereonautici e per la manutenzione del naviglio.
Detta somma venne iscritta nello stato di pre visione dell’ esercizio 1912-13. A cominciare dal 1913-14 la maggiore spesa per le causali suin dicate, venne, in forza deH’accennata legge, de terminata con lo st ilo di previsione dei Mini stero della Marina.
Infine, per quanto ciò non interessi ninno degli esercizi del periodo suindicato, è opportuno ram mentare che con la legge 15 maggio 1913, n. 428, venne elevata a milioni 80 la spesa ordinaria annuale per la riproduzione e la manutenzione del naviglio e che col disegno di legge concer nente lo stato di previsione della spesa del Mi nistero della Marina per l ’esercizio 1914-15, si è proposto di aumentare la spesa stessa a 90 milioni e di consentire che con le spese annuali di bilancio la detta somma venga gradualmente aumentata fino a raggiungere 120 milioni nel l’esercizio 1917-18, quale stanziamento sarà da ripetersi negli esercizi successivi.
Méntre con le leggi sopra citate si forniscono i mezzi per la ricostruzione della nostra flotta, altri provvedimenti quasi tutti concernenti gli organici del personale, furono approvati dal Par lamento. Notevoli sono quelli riguardanti : i mi litari del C. R. E. (legge 24 marzo 1907, n. 135), i corpi militari della Regia Marina (legge 14 luglio 1907, n. 407), gli ufficiali (legge 2 luglio 19Ò8, n. 316), i contabili e il personale subal terno (legge 5 luglio 1908, n. 318), il personale macchinista (legge 13 luglio 1910, n. 430), i sot tufficiali e i sottocapi del C. R. E. (legge 2 lu glio 1911, n. 621).
A queste maggiori assegnazioni occorre : g giungere la spesa di L. 300.000 per l’esercizio delle stazioni radio-telegrafiche nel Benadir e nell’ Eritrea (leggi 14 luglio 1907, n. 505 e 23 giugno 1910, n. 349) nonché gli effetti finanziari della riduzione a tre anni della ferma degli in scritti della leva militare marittima (legge 18 luglio 1911, n. 765) che negli esercizi 1911-12 e 1912-13 raggiunsero rispettivamente la somma di milioni 1,14 e 1,23.
Nell’esercizio 1910-11, in base al disposto della legge 2 gennaio 1910, n. 2, venne effettuato il passaggio dal bilancio del Ministero delle Poste e Telegrafi a quello della Marina della spesa di milioni 12,68 per i servizi marittimi sovven zionati e per l'ispettorato dei servizi medesimi. Nei due esercizi successivi in seguito a modi ficazioni apportate in dette sovvenzioni, la spesa si elevò sino a raggiungere nell’esercizio 1912-13, la somma di milioni 15.22.
Di seguito altre leggi hanno accresciuto l’onere per i servizi marittimi, tantoché la spesa di pre visione del Ministero della Marina per l’eser cizio 1914-15 presenta, per la marina mercan tile, un’assegnazione complessiva di circa 35 mi lioni.
Infine nell’esercizio 1911-12, per effetto dei |
Decreti Reali 18 luglio 1911, n. 811, e 6 ago sto 1911, n. 1166, in applicazione della citata legge ir. 2 del 1910, fu trasportata nella parte ordinaria la spesa di milioni 1,42 per i servizi dei fari e dei segnalamenti marittimi, già stan ziata nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.
Nel periodo che si considera influiscono sugli accertamenti delle spese ordinarie le assegna zioni per i compensi di costruzione e premi di navigazione 1 quali subirono variazioni in dipeli denza del Regio decreto 17 luglio 1900, n. 220, convertito dalla legge 16 maggio 1901, n. 176 (che limita l’applicazione delle disposizioni con tenute nella legge 23 luglio 1896, n. 318) e dell;i. legge 13 maggio 1901, n. 176, che fissò, per detto titolo, e per gii esercizi dal 1901 al 1902 in poi, una spesa non superiore ad 8 milioni all’anno, mentre, in precedenza la spesa ebbe a raggiungere gli 11 milioni. Con la legge del 13 luglio 1911, n. 745 la spesa in parola venne ridotta a milioni 6,20.
La, legge 23 giugno 1913, n. 484 inoltre sta bilì un compenso di navigazione alle navi di carico nazionale con un maggiore onere di mi lioni 2,30.
n o
TE BIBLIOGRAFICHE
Il lavor o a d omi ci li o.
La questione del la voro a domicilio, della sua organizzazione, delle riforme necessarie a repri merne gli abusi ed a renderne possibile la prò lezione, mentre costituisce oggetto di studi da parte degli economisti, sì che una letteratura scientitìca ricchissima si è sull’argomento ve nuta formando in tutti i paesi civili, è stata in questi ultimi anni portata dinnanzi al pubblico da una serie di esposizioni speci lli e di con gressi.
La prima esposizione fu quella di Berlino del marzo 1904, la seconda di Londra del maggio dello slesso anno. Ne seguirono molte altre, i cui risultati servirono non solo a commuovere l’opinione pubblica, ma ancora a determinare da parte dei governi un’azione illuminata e con tinua.
L ’ultima esposizione del lavoro a domicilio, quella di Bruxelles, che si tenne dal giugno al l’ottobre del 1910, dette luogo al primo Con gresso internazionale del lavoro a domicilio; congresso al quale, quantunque quasi improv visato, furono rappresentate nove nazioni a mez zo di 250 congressisti, e che riuscì a riunire do conienti interessanti ed nn ricco materiale da formare oggetto di particolari studi. Merito prin cipale fu però quello di aver messi a contatto tutti colorò che isolatamente e quindi con poca efficacia si erano fino allora preoccupati di que sto doloroso problema, i quali furono poi gli stessi che si incaricarono di preparare il se condo Congresso, che si tenne con gran successo a Zurigo l’8 settembre 1912.
538 L'ECONOMISTA 23 agosto 1914
cilio ha recentemente pubblicati gli atti di tale Congresso in un grosso volume che può vera mente considerarsi una miniera preziosa di do cumenti e di notizie (Second Congrès In te rn a
tional dii travail à domicile — Zurich, 8 -9 septemhre 1 9 1 2 — Misch et Thron, Bruxelles,
1913, p. 1040).
All’ordine del giorno del Congresso erano le seguenti questioni :
a) Confronto dei diversi progetti di legge
attualmente in discussione per la regolamenta- rizzazione del lavoro a domicilio. Organizzazione delle tariffe e dei salari.
b) Organizzazione d ell’ispezione dal punto
di vista igienico e da quello delle disposizioni legali.
c) Organizzazione professionale e contratto
collettivo.
d) Azione dei consumatori.
Al fine di mantenere la chiarezza e la coe sione fra i lavori del Congresso, ciascuna delle questioni fu esaminata da una sezione speciale e lo stesso criterio è stato adottato per la pub blicazione dei verbali del Congresso stesso ; dal quale unanime è sortita la conclusione che i ri medi necessari a sollevare la dolorosa condizione dei lavoratori a domicilio, debbono ricercarsi in un’azione ufficiale strettamente collegata con l’ azione privata. 1 provvedimenti legislativi, cioè, allo stato delle cose non bastano, e po tranno avere effetto soltanto quando saranno accompagnati da una salda organizzazione delle forze individuali.
Esaminiamo brevemente i risultati pratici del Congresso.
Dal punto di vista legislativo (Sez. A) la disposizione essenziale da consacrarsi in ogni progetto relativo al lavoro a domicilio fu rico nosciuta essere quella del mìnimo di salario : « Voilà la réforme vitale que nons devons avoir à coeur de faire voter au plus tòt, en songeant que chaque jour de relard dans son établisse- ment sera un jour de plus de souffranee et d’angoisse pour les travailleurs qui pàtissent de la situation aetuelle ».
Fu osservato, però,essere conveniente che l’ap plicazione pratica del minimo salario venisse fatta gradatamente nell’interesse stesso dell’in dustria. E si riconobbe ancora l’opportunità di lasciare che la legge di ogni Stato determinasse, a seconda delle proprie condizioni, le industrie da sottoporsi alla regola del minimo di salario. L’esperienza delle colonie australiane e recen temente dell’ Inghilterra insegna, infatti, che co minciando da un numero ristretto di indu strie e in primo luogo da quelle poco complicate, più lentamente, ma più sicuramente trionfa il principio della riforma, la cui estensione, poi non troverà più alcun serio ostacolo.
La composizione dei comitati, incaricati di sta bilire la misura del salario, ha importanza re lativa. Il sistema più raccomandato è quello che si fonda sul principio elettivo; ma nulla si op pone a che la nomina venga f tta dal governo. La legislazione dello Stato di Vittoria ha adot tato la nomina governativa; in Inghilterra una parte notevole dei membri è designata dal Mi nistro. Nel Belgio si affidano le funzioni dei
Comitati ai Consigli dell’industria e del lavoro. E il Congresso, infatti, stabiliva che la legge potesse investire delle funzioni di comitato dei salari, anche quei consigli professionali già esi stenti che dessero affidamento di competenza ed equanimità nella determinazione del salario. Il Comitato cosi costituito è incaricato di esami nare ogni domanda relativa ai salari della pro fessione pei- la quale è stato creato; domanda che può essere fatta da uno dei membri del Co mitato, dal Consiglio di ispezione del lavoro dalle unioni professionali, da tutte le persone interessate. Anche senza attendere una speciale richiesta, il Comitato è tenuto a determinare di ufficio il salario minimo che deve per ogni ora ricevere un operaio di capacità media, l’er fis sare tale salario, il comitato terrà conto di quello minimo guadagnato da un operaio di media ca pacità nelle fabbriche della regione, le quali pro ducono lo stesso articolo o articoli analoghi, aumentato delle spese messe a carico dell’oph- raio. Il salario così stabilito dovrà essere pagato all’operaio senza alcuna deduzione per la re tri buzione degli imprenditori o sub-imprenditori. Ogni organizzazione professionale ed ogni per sona interessata possono segnalare al Comifato che il salario impiegato è inferiore al salario minimo fissato per quella data professione. Con tro le decisioni del Comitato, potrà essere, dal Ministro competente, dall’ispettore del lavoro, dai sindacati o da qualsiasi altro che ne abbia il diritto, essere interposto appello, dinnanzi ad una Commissione di appello, nominata dal Mi nistro e composta sulle medesime basi del Co mitato.
Le deliberazioni dei Comitati avranno forza di legge, nella propria circoscrizione, dopo trenta giorni dalla loro pubblicazione, a meno che non sia stato interposto appello. Esse resteranno, in fine, in vigore, come anche le decisioni dell-' Commissione di appello, per due anni a partire dal giorno della loro applicazione.
La violazione di tali disposizioni costituisce un delitto e darà luogo ad una pena distinta. Un articolo addizionale lascia ad ogni legisla zione il compito di determinare quali leggi spe ciali, (legge sul contratto di lavoro, lavoro delle donne e dei fanciulli, riposo fesivo, ecc.) saranno applicabili ai lavoratori a domicilio.
Ques*o schema di progetto di legge, riportato in sunto e votato dal Congresso, mentre riporta molte disposizioni delle leggi finora esistenti, e cioè quella dello stato di Vittoria del 28 lu glio 1896 successivamente modificata nel 1903 e 1905, della Nuova Zelanda del 31 agosto 1894, dell’Inghilterra del 20 ottobre 1909, della Ger mania del 20 dicembre 1911, altre ne aggiunge e modifica, sì da costituire il migliore esemplare di legislazione per quelli Stati che volessero adottare la regola del minimo di salario nelle loro industrie a domicilio.
legis-23 agosto 1914 L’ ECONOMISTA 539
lativa sapientemente organizzata con quella pri [ vaia. E ’ necessario, a tale scopo, che una pro paganda metodica, continua, trasformi l’opinione pubblica, ed avvicini il giorno in cui lo Stato sarà posto in grado di combattere la piaga del lavoro a domicilio, piena di abbiezioni e di miserie.
La Sezione B, incaricata di esaminare la que stione dell'organizzazione e dell’ispezione del lavoro a domicilio dal punto di vista igienico, dopo avere studiati e paragonati fra di loro i diversi metodi usati nei vari paesi, riconobbe come necessarie le seguenti misure: anzitutto inchieste metodiche, ufficiali o private, col prin cipale scopo pratico di stabilire una lista quanto più possibile completa, degli operai a domicilio in ogni Comune; e poi disposizioni atte a pro teggere i lavoratori ed i consumatori. Quelle destinate alla protezione dei lavoratori possono riassumersi nella proibizione dei lavori cheespon- o-ono gli operai a gravi intossicazioni, nell’auto rizzazione da parte dell’ ispettore sanitario al l’uso di ogni motore destili ¡to all industria a domicilio, e nell’estensione ai lavoratori a do micilio delle varie leggi protettrici e delle as sicurazioni sociali. Nell’interesse dei consumatori, poi, dovrebbe essere interdetta la fabbricazione e manipolazione di derrate alimentari, resa ob bligatoria la dichiarazione di malattie conta giose, praticata la disinfezione dei tessuti e ve stiti confezionati a domicilio o di altri prodotti industriali. Un corpo di ispezione ufficiale orga nizzato stabilmente, e composto di medici, ope rai ed operaie, dovrebbe essere rivolto ad otte nere che il lavoro a domicilio venisse eseguilo nelle pituperfette condizioni igieniche dal punto di vista degli alloggi, dell’alimentazione, dell as sistenza.
Alla Sezione C era stato affidato il compito di studiare l’organizzazione professionale del lavoro a domicilio. Per avviso unanime di co loro che conoscono le vere condizioni dei lavo ratori a domicilio, è l’insufficienza dei salari la vera sorgente di tutti i mali.
Ma i salari si avviliscono principalmente per l’ influenza disastrosa della concorrenza e per le condizioni speciali di isolamento nelle quali si trova tale specie di industria. Mentre la coe sione e lo spirito di solidarietà professionale danno i migliori mezzi agli operai delle fabbri che di lottare con esito favorevole, per il mi glioramento delle condizioni economiche, la di sorganizzazione dei lavoratori a domicilio, la estrema divergenza dei loro interessi individuali, la diffidenza reciproca, la mancanza d’ iniziativa, di qualsiasi mutua intesa, sono invece le cause che portano ad una sorda e tremenda lotta fra i 1 .voratori a domicilio, abbassandone sempre piu il livello morale ed economico.
Nè l’azione legislativa in favore di un minimo legale di salario potrebbe raggiungere il suo scopo, ove il lavoro a domicilio continuasse a prodursi in tale stato di disorganizzazione e di contrasti. L 'unione professionale non solo darà modo all’azione legislativa di esercitarsi in ma niera proficua, ma sarà la migliore via di ri sveglio per le molteplici attività individuali ora disperse ed avvilite. L’organizzazione professio
nale, indipendentemente dalla sua funzione an- siliatrice in favore dell’.organismo legislativo del minimo di salario, è destinata a sviluppare un’attività speciale con la conclusione di con
(ratti collettivi. Ed il contratto collettivo intro
durrà un nuove elemento di progresso nelle re lazioni fra imprenditore e lavoratore: « il est d’ailleurs démontré. que partout oh les travail- leurs à domicile se sont organisés on a constate un relèvement très sensible des salaires minima. Et par là le eontrat collectif prend le pas à son tour sur l’action légale: il en devient le guide et le précurseur ».
La 3a Sezione del Congresso dunque ricono sceva:
a) che uno dei più efficaci rimedi perche
l'azione legale potesse provvedere a limitare gli abusi del lavoro a domicilio, fosse il suo coordinamento con l’azione corporativa;
b) la necessità, per migliorare la condizione
economica degli operai e delle operaie, di una forte organizzazione professionale.
Faceva voti, perciò, che la legislazione:
а) sopprimesse ogni ostacolo alla formazione
di organismi professionali;
б) provocasse la collaborazione di tali or ganismi per la costituzione di comitati di salari;
c) riconoscesse la validità giuridica dei con
tra tti collettivi conchìnsi sotto l'auspicio delle unioni professionali, rendendone obbligatorie le condizioni per tutti i lavoratori esercitanti lo stesso mestiere nella medesim circoscrizione territoriale.
La Sezione D, incaricata di determinare l’azio ne dei consumatori nella lotta per la riforma del lavoro a domicilio, attribuiva ad essi l’ob bligo di apportare un concorso efficace alla dii- fusione dei principi proclamati nel Congresso a mezzo di conferenze, della stampa quotidiana, di pubblicazioni, di esposizioni. Non vi è opera più saggia e proficua di quella rivolta a con vincere la coscienza popolare c h e la garanzia di
un salario minimo è condizione essenziale per il miglioramento economico e morale dell’ope raio. E’ necessario, infine, che i compratori re clamino un controllo delle condizioni sanitarie del lavoro mediante ispezioni al domicilio del l’operaio, specie quando si tra tti della fabbrica zione di merci che possono trasm ettere germi di malattie infettive. Le leghe sociali di com
pratori, che con profitto funzionano nella Sviz
zera, sono il miglior mezzo dato ai consumatori per esercitare ed esigere questo controllo.
Il Congresso di Zurigo segna un passo avan zato nella determinazione dei rimedi in favore del lavoro a domicilio ; ed il volume che ne raccoglie gli atti e le discussioni è la guida più ricca, più completa, più organica per coloro che deside- derano conoscere e studiare tutti gli aspetti del grave e delicato problema.
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Non meno che in altri Stati, in Italia sono assai tristi e dolorose le condizioni del lavoro a domicilio.