• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa del Consigliere Putzu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa del Consigliere Putzu:"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa del Consigliere Putzu:

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11

"Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura"

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 11/ 2004 “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”, con particolare riferimento alla composizione della Consulta per l’economia ittica, rispetto alla quale si propone un ampliamento e una flessibilizzazione della rappresentanza delle imprese e dei lavoratori.

Più in dettaglio, con le modifiche proposte all’articolo 6 i rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore pesca passano da 5 a un massimo di 7, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore acquacoltura passano da 1 a un massimo di 2 e i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali passano da 1 a un massimo di 2.

Viene inoltre formalizzata l’attribuzione alla Consulta delle funzioni che l’articolo 10 del d.lgs.

154/2004 assegna alle Commissioni consultive locali (non istituite nelle Marche), tenuto conto che la Consulta esercita già nella prassi tali funzioni. Si provvede infine ad abrogare la disposizione riguardante il rimborso ai componenti della Consulta, tenuto conto che nei fatti tale previsione non è stata mai attuata, dal momento che la legge regionale 20/1984 in materia di indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale non stabilisce alcun importo per i componenti di tale organismo.

L’articolo 2 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria: si tratta infatti di una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L’articolo 3 contiene la dichiarazione di urgenza.

Riferimenti

Documenti correlati

‘soggetti designati dalle Università marchigiane’; ciò in considerazione della natura giuridica dell’ERDIS, che è ente strumentale della Regione Marche ed ‘opera

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

“Costruzioni temporanee e provvisorie” (cui potrebbero assimilarsi le opere non definitive per le quali la legge regionale in esame non richiede la preventiva autorizzazione

la proposta di legge in esame è diretta a superare i rilievi critici formulati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare durante

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una