• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Biancani

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Biancani"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Biancani

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012 N. 31

“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA”,

COSÌ COME MODIFICAT A DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 29

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame è diretta a superare i rilievi critici formulati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare durante la fase di esame governativo compiuto, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, con riferimento alla legge regionale 9 luglio 2020, n. 29 recante "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31(Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua)".

Il suddetto Dicastero aveva infatti eccepito una lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione in quanto l'articolo 2, comma 3, della l.r. 29/2020, inserendo il comma 3 bis nell'articolo 2 della l.r. 31/2012, poneva a carico della Giunta regionale l'onere di aggiornare le linee guida per l'approvazione dei progetti generali di gestione (PGG) dei corsi d'acqua, approvate dall'Assemblea legislativa regionale, con la DACR n. 100/2014, senza tenere conto "del sistema istituzionale di governance della risorsa idrica delineato dal legislatore statale in recepimento della normativa europea di settore".

In particolare la legge regionale 29/2020 non prevedeva, in contrasto con gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006, che nel procedimento di approvazione ed aggiornamento dei PGG intervenisse l'Autorità di bacino distrettuale che costituisce organo di intesa e concertazione delle scelte di pianificazione tra le istituzioni interessate alla difesa e tutela, uso e governo delle risorse del sistema territoriale-acqua e suolo, in linea con lo sviluppo sostenibile sociale, economico ed ambientale.

La proposta di legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 prevede espressamente che la Giunta regionale proceda ad aggiornare le linee guida per l'elaborazione dei PGG solo dopo aver acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente, oltre a quello della Commissione assembleare interessata.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Riferimenti

Documenti correlati

“Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale” anche allo scopo di avviare il percorso per la realizzazione di un corso-concorso unico regionale per l’accesso al

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

“Costruzioni temporanee e provvisorie” (cui potrebbero assimilarsi le opere non definitive per le quali la legge regionale in esame non richiede la preventiva autorizzazione

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

Partendo dalla circostanza che le patologie oncologiche richiedono cure tempestive, intensive e continuative, con la presente proposta di legge si intende riconoscere il