Fonti del diritto comunitario
• Diritto primario: trattati istitutivi; principi
generali del diritto enucleati ad opera della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
• Accordi internazionali della CEE
• Diritto derivato: direttive, regolamenti, regolamenti di applicazione,
raccomandazioni, decisioni di portata generale e individuale
• Accordi tra gli Stati membri
Principio di autonomia dell’ordinamento giuridico
comunitario
• Elaborato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 26/62 Van Gend –
Loos: “la Comunità economica europea
costituisce un ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del
quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al
quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini”
Trattati istitutivi
• Sono gli atti costitutivi della CECA (1952) e di CEE ed Euratom (1957) e il Trattato istitutivo dell’Unione europea (1992)
• Costituiscono il diritto comunitario primario
• Con le loro integrazioni e modifiche (in
particolare l’Atto Unico Europeo e i trattati sull’Unione europea), contengono i principi
giuridici e fondamentali concernenti gli obiettivi, l’organizzazione e la modalità di funzionamento della Comunità.
• Costituiscono il quadro giuridico costituzionale della CE
Principi generali del diritto comunitario
• Sono enucleati dalla Corte di Giustizia che, essendo l’unico ente abilitato
all’interpretazione delle norme
comunitarie, fa ricorso ai principi generali per colmare le lacune del sistema
comunitario
• Sono distinti in due categorie
Principi generali di diritto mutuati dai sistemi giuridici nazionali
• Essendo comuni ad ogni ordinamento giuridico rappresentano la base comune dell’ordinamento comunitario (certezza del diritto, proporzionalità dell’azione
amministrativa, affidamento dei terzi di buona fede …)
Principi generali propri del diritto comunitario
• Sono desumibili dalla natura e dalle finalità dell’organizzazione o ricavabili dai testi
scritti dell’ordinamento comunitario
(principio di leale cooperazione, principio della diretta efficacia del diritto comunitario
…)
Diritti fondamentali dell’uomo
• La Corte di Giustizia ha elaborato, a seguito di un percorso travagliato, il principio secondo il quale i diritti fondamentali dell’uomo devono essere tutelati come parte integrante dei principi generali
dell’ordinamento comunitario
• Un richiamo esplicito si ha solo nel Trattato di
Maastricht in cui si afferma che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione di Roma del 1950 sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, oltre che dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, come principi generali di diritto comunitario”
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
• Data l’inadeguatezza del quadro giuridico di riferimento comunitario nell’ambito della tutela dei diritti umani il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 decise di
procedere alla stesura di una Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione che è stata poi proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000
Contenuti
• La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
racchiude in un testo organico i diritti civili, politici, economici e sociali quali risultano in particolare dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, dal
Trattato sull’Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia
• È riservato uno spazio significativo anche ai cd.
Diritti di terza generazione (diritto all’ambiente, diritto dei consumatori, principi di bioetica,
protezione dei dati personali)
2009
Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007.
Revisione dei trattati
• Procedimento di revisione dei trattati (art. 48 Trattato UE): il potere di iniziativa è attribuito ad ogni Governo degli Stati membri e alla Commissione, i quali
presentano al Consiglio un progetto di revisione del
trattato. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, si pronuncia. In caso di parere favorevole il Consiglio convoca una conferenza intergovernativa composta dai rappresentanti dei
Governi degli Stati membri, la quale ha il compito di
stabilire di comune accordo le modifiche; perché queste entrino in vigore è poi necessaria la ratifica da parte di ogni Stato membro
Diritto comunitario derivato (art 288 TFUE)
– Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
La direttiva
• Secondo la previsione dell’art. 288 la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Vincoli
• Le direttive vincolano gli Stati ad approvare, secondo i procedimenti
disciplinati dall’ordinamento di ciascuno di essi, norme giuridiche di diritto interno che diano attuazione alla direttiva in coerenza con i principi e le finalità in essa indicati
Risultato
• All’esito di questo procedimento in
ciascuno Stato membro saranno vigenti norme di diritto interno non identiche nel loro contenuto, che tuttavia regolano la materia oggetto della direttiva in modo che a tutti i soggetti degli Stati membri siano
garantiti gli stessi diritti ed omogenei strumenti di protezione
Struttura
• Nel testo di ogni direttiva ci sono dei
“considerando” che precedono la parte
normativa vera e propria. In essi vengono indicate la ragione della direttiva e
l’obiettivo della medesima
Attuazione delle direttive
• Lo strumento della legge comunitaria
annuale al fine di assicurare il costante e tempestivo recepimento della normativa comunitaria è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 86 del
1989(c.d. legge La Pergola),
successivamente abrogata e sostituita dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Delega al Governo
• La legge 234 del 2012 prevede lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive
comunitarie, e la legge europea che contiene disposizioni volte più in generale a garantire
l'adeguamento dell'ordinamento interno all’ordinamento europeo. Il Governo dovrà presentare, entro il 28
febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea.
Adeguamento
• Disposizioni necessarie per adeguare
l’ordinamento italiano al diritto comunitario sono: la modificazione o abrogazione di
norme vigenti in contrasto con il diritto comunitario; l’approvazione delle norme necessarie a dare attuazione o ad
assicurare l’applicazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni
comunitarie
Obbligo degli Stati membri
• Gli Stati membri hanno l’obbligo giuridico di dare attuazione alle direttive
comunitarie. Le direttive fissano il termine entro il quale gli Stati devono adottare
tutte le misure a tal fine necessarie;
l’inosservanza di questo termine
costituisce inadempimento degli obblighi comunitari da parte dello Stato che non ha tempestivamente dato attuazione alla
direttiva
Inadempimento
• Dall’inadempimento derivano a carico dello Stato responsabile molteplici conseguenze
– Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)
– La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
– Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Inadempimento
• Sul piano dell’ordinamento interno dei singoli Stati membri, è necessario
distinguere tra il caso in cui la direttiva
inattuata nel termine nella stessa stabilito disciplina rapporti tra privati e lo Stato, e
quello in cui essa disciplina invece rapporti intercorrenti esclusivamente tra privati
Rapporti tra Stato e privati
• In questi rapporti vanno distinte le direttive c.d. self executing dalle direttive che contengono solo norme programmatiche. Per le prime, caratterizzate dal fatto che le norme in esse contenute sono sufficientemente concrete, precise ed incondizionate, nel senso che il loro contenuto non lascia alcun margine di
discrezionalità agli Stati nella loro attuazione e la
fattispecie ivi contemplata è determinata in tutti i suoi elementi, la regola è che, in caso di mancata
attuazione nel termine stabilito, esse sono immediatamente applicabili.
Direttive self executing
• Se il Giudice nazionale accerta l’esistenza di un contrasto tra una norma di diritto
interno e la norma di una direttiva self
executing non attuata nel termine, dovrà applicare la disciplina della direttiva,
disapplicando ove occorra la norma dell’ordinamento interno con essa
incompatibile
Esempio (sent. 19 gennaio 1982)
• Era stata emanata una direttiva self
executing riguardante l’armonizzazione della cifra d’affari nei diversi Stati membri che concedeva ai privati una opzione per godere dell’esenzione dal pagamento
dell’imposta; il mancato recepimento della direttiva nell’ordinamento tedesco risultava penalizzante in quanto non consentiva di beneficiare di questa esenzione
Direttive contenenti norme programmatiche
• In questo caso le norme della direttiva sono incapaci di diretta applicazione e dunque i privati che hanno subito danno dalla loro mancata attuazione potranno solo agire nei confronti dello Stato
membro inadempiente per il risarcimento dei danni subiti conseguenti al mancato tempestivo recepimento della direttiva
Rapporti tra privati
• È escluso l’effetto orizzontale delle
direttive cioè una loro efficacia vincolante nei rapporti interprivati. Resta di fatto
l’obbligo dei Giudici nazionali di
interpretare e applicare la legislazione interna in conformità della direttiva
Interpretazione conforme al diritto comunitario
• Il giudice, nel caso di cui sopra, non potrà disapplicare la norma di diritto interno
incompatibile con la direttiva inattuata ma potrà scegliere, tra le possibili
interpretazioni della norma, quella più
conforme ai principi espressi nella direttiva comunitaria pur se ancora inattuata
Regolamenti
• Ai sensi dell’art. 288 TFUE “il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri”
Diretta applicabilità
• I regolamenti contengono norme giuridiche immediatamente vincolanti per tutti i
soggetti dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea in quanto
direttamente applicabili negli ordinamenti dei singoli Stati membri
Norme identiche
• Una volta entrato in vigore un regolamento comunitario in ciascuno Stato membro la materia sarà disciplinata da norme
identiche le quali attribuiscono ai cittadini degli Stati membri identici obblighi e diritti la cui inosservanza può essere fatta valere davanti ai giudici nazionali che
applicheranno direttamente le norme del regolamento
Entrata in vigore
• Completato il procedimento di formazione previsto dai trattati, i regolamenti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea ed entrano in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che non sia in essi diversamente stabilito
Disciplina uniforme
• I regolamenti rispondono ad esigenze primarie fondamentali del sistema
dell’Unione Europea (es. diritti di
circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE …) e in relazione alle quali è
maggiormente avvertita l’opportunità di assicurare una disciplina uniforme
all’interno del territorio dell’Unione
Atti a destinatario determinato
• Accanto a direttive e regolamenti che
hanno i caratteri di generalità e astrattezza propri delle norme giuridiche l’ordinamento comunitario prevede altri atti delle
Istituzioni comunitarie che sono rivolti a destinatari determinati per i quali essi hanno efficacia vincolante
Decisioni
• Previste dall’art. 249 TCE rappresentano lo strumento tipico per l’applicazione del diritto comunitario a fattispecie concrete
Portata individuale
• Le decisioni hanno portata individuale,
vincolano cioè solo i loro diretti destinatari:
Stati membri o altri soggetti
dell’ordinamento comunitario. Acquista
rilievo la motivazione, elemento essenziale al fine di evitare abusi da parte delle
istituzioni
Direttamente vincolanti
• Le decisioni sono direttamente vincolanti in tutti i loro elementi, hanno cioè effetto immediato per i destinatari da esse
designati, i quali hanno il dovere di
eseguirle in via diretta, senza necessità di atti di recezione a livello nazionale
Notificazione
• Completato il procedimento di formazione previsto dai trattati le decisioni sono
notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
• Sono in concreto lo strumento tipico per
l’autorizzazione o il divieto di specifici atti o attività da parte di singoli Stati membri
Raccomandazioni e pareri
• L’art. 249 TCE (288 TFUE) disciplina atti mediante i quali le Istituzioni comunitarie possono esprimere pareri o
raccomandazioni non vincolanti nei
confronti degli Stati membri e in certi casi anche dei cittadini comunitari
Raccomandazioni
• Esprimono l’indicazione di un
comportamento idoneo ad evitare
violazioni della normativa comunitaria, senza che da tale indicazione nasca un autonomo obbligo giuridico. In concreto lo scopo della raccomandazione è sollecitare il destinatario a tenere un determinato
comportamento giudicato più rispondente agli interessi comunitari
Pareri
• Esprimono la valutazione di determinate proposte, fatti o situazioni essi possono
essere momenti della sequenza che porta all’approvazione di norme giuridiche o la premessa per un ricorso alla Corte di
Giustizia
Procedura semplificata
• Le raccomandazioni e i pareri sono
adottati con procedura semplificata: l’atto infatti è adottato direttamente
dall’Istituzione comunitaria senza una
proposta preliminare della Commissione