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Fonti del diritto comunitario

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Academic year: 2021

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(1)

Fonti del diritto comunitario

• Diritto primario: trattati istitutivi; principi

generali del diritto enucleati ad opera della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

• Accordi internazionali della CEE

• Diritto derivato: direttive, regolamenti, regolamenti di applicazione,

raccomandazioni, decisioni di portata generale e individuale

• Accordi tra gli Stati membri

(2)

Principio di autonomia dell’ordinamento giuridico

comunitario

• Elaborato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 26/62 Van Gend –

Loos: “la Comunità economica europea

costituisce un ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del

quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al

quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini”

(3)

Trattati istitutivi

• Sono gli atti costitutivi della CECA (1952) e di CEE ed Euratom (1957) e il Trattato istitutivo dell’Unione europea (1992)

• Costituiscono il diritto comunitario primario

• Con le loro integrazioni e modifiche (in

particolare l’Atto Unico Europeo e i trattati sull’Unione europea), contengono i principi

giuridici e fondamentali concernenti gli obiettivi, l’organizzazione e la modalità di funzionamento della Comunità.

• Costituiscono il quadro giuridico costituzionale della CE

(4)

Principi generali del diritto comunitario

• Sono enucleati dalla Corte di Giustizia che, essendo l’unico ente abilitato

all’interpretazione delle norme

comunitarie, fa ricorso ai principi generali per colmare le lacune del sistema

comunitario

• Sono distinti in due categorie

(5)

Principi generali di diritto mutuati dai sistemi giuridici nazionali

• Essendo comuni ad ogni ordinamento giuridico rappresentano la base comune dell’ordinamento comunitario (certezza del diritto, proporzionalità dell’azione

amministrativa, affidamento dei terzi di buona fede …)

(6)

Principi generali propri del diritto comunitario

• Sono desumibili dalla natura e dalle finalità dell’organizzazione o ricavabili dai testi

scritti dell’ordinamento comunitario

(principio di leale cooperazione, principio della diretta efficacia del diritto comunitario

…)

(7)

Diritti fondamentali dell’uomo

• La Corte di Giustizia ha elaborato, a seguito di un percorso travagliato, il principio secondo il quale i diritti fondamentali dell’uomo devono essere tutelati come parte integrante dei principi generali

dell’ordinamento comunitario

• Un richiamo esplicito si ha solo nel Trattato di

Maastricht in cui si afferma che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla

Convenzione di Roma del 1950 sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, oltre che dalle tradizioni

costituzionali comuni degli Stati membri, come principi generali di diritto comunitario”

(8)

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

• Data l’inadeguatezza del quadro giuridico di riferimento comunitario nell’ambito della tutela dei diritti umani il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 decise di

procedere alla stesura di una Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione che è stata poi proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000

(9)

Contenuti

• La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

racchiude in un testo organico i diritti civili, politici, economici e sociali quali risultano in particolare dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, dal

Trattato sull’Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla

giurisprudenza della Corte di Giustizia

• È riservato uno spazio significativo anche ai cd.

Diritti di terza generazione (diritto all’ambiente, diritto dei consumatori, principi di bioetica,

protezione dei dati personali)

(10)

2009

Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007.

(11)

Revisione dei trattati

• Procedimento di revisione dei trattati (art. 48 Trattato UE): il potere di iniziativa è attribuito ad ogni Governo degli Stati membri e alla Commissione, i quali

presentano al Consiglio un progetto di revisione del

trattato. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, si pronuncia. In caso di parere favorevole il Consiglio convoca una conferenza intergovernativa composta dai rappresentanti dei

Governi degli Stati membri, la quale ha il compito di

stabilire di comune accordo le modifiche; perché queste entrino in vigore è poi necessaria la ratifica da parte di ogni Stato membro

(12)

Diritto comunitario derivato (art 288 TFUE)

– Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

(13)

La direttiva

• Secondo la previsione dell’art. 288 la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la

competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

(14)

Vincoli

• Le direttive vincolano gli Stati ad approvare, secondo i procedimenti

disciplinati dall’ordinamento di ciascuno di essi, norme giuridiche di diritto interno che diano attuazione alla direttiva in coerenza con i principi e le finalità in essa indicati

(15)

Risultato

• All’esito di questo procedimento in

ciascuno Stato membro saranno vigenti norme di diritto interno non identiche nel loro contenuto, che tuttavia regolano la materia oggetto della direttiva in modo che a tutti i soggetti degli Stati membri siano

garantiti gli stessi diritti ed omogenei strumenti di protezione

(16)

Struttura

• Nel testo di ogni direttiva ci sono dei

“considerando” che precedono la parte

normativa vera e propria. In essi vengono indicate la ragione della direttiva e

l’obiettivo della medesima

(17)

Attuazione delle direttive

• Lo strumento della legge comunitaria

annuale al fine di assicurare il costante e tempestivo recepimento della normativa comunitaria è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 86 del

1989(c.d. legge La Pergola),

successivamente abrogata e sostituita dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

(18)

Delega al Governo

• La legge 234 del 2012 prevede lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive

comunitarie, e la legge europea che contiene disposizioni volte più in generale a garantire

l'adeguamento dell'ordinamento interno all’ordinamento europeo. Il Governo dovrà presentare, entro il 28

febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea.

(19)

Adeguamento

• Disposizioni necessarie per adeguare

l’ordinamento italiano al diritto comunitario sono: la modificazione o abrogazione di

norme vigenti in contrasto con il diritto comunitario; l’approvazione delle norme necessarie a dare attuazione o ad

assicurare l’applicazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni

comunitarie

(20)

Obbligo degli Stati membri

• Gli Stati membri hanno l’obbligo giuridico di dare attuazione alle direttive

comunitarie. Le direttive fissano il termine entro il quale gli Stati devono adottare

tutte le misure a tal fine necessarie;

l’inosservanza di questo termine

costituisce inadempimento degli obblighi comunitari da parte dello Stato che non ha tempestivamente dato attuazione alla

direttiva

(21)

Inadempimento

• Dall’inadempimento derivano a carico dello Stato responsabile molteplici conseguenze

– Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)

– La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

– Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale

parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

(22)

Inadempimento

• Sul piano dell’ordinamento interno dei singoli Stati membri, è necessario

distinguere tra il caso in cui la direttiva

inattuata nel termine nella stessa stabilito disciplina rapporti tra privati e lo Stato, e

quello in cui essa disciplina invece rapporti intercorrenti esclusivamente tra privati

(23)

Rapporti tra Stato e privati

• In questi rapporti vanno distinte le direttive c.d. self executing dalle direttive che contengono solo norme programmatiche. Per le prime, caratterizzate dal fatto che le norme in esse contenute sono sufficientemente concrete, precise ed incondizionate, nel senso che il loro contenuto non lascia alcun margine di

discrezionalità agli Stati nella loro attuazione e la

fattispecie ivi contemplata è determinata in tutti i suoi elementi, la regola è che, in caso di mancata

attuazione nel termine stabilito, esse sono immediatamente applicabili.

(24)

Direttive self executing

• Se il Giudice nazionale accerta l’esistenza di un contrasto tra una norma di diritto

interno e la norma di una direttiva self

executing non attuata nel termine, dovrà applicare la disciplina della direttiva,

disapplicando ove occorra la norma dell’ordinamento interno con essa

incompatibile

(25)

Esempio (sent. 19 gennaio 1982)

• Era stata emanata una direttiva self

executing riguardante l’armonizzazione della cifra d’affari nei diversi Stati membri che concedeva ai privati una opzione per godere dell’esenzione dal pagamento

dell’imposta; il mancato recepimento della direttiva nell’ordinamento tedesco risultava penalizzante in quanto non consentiva di beneficiare di questa esenzione

(26)

Direttive contenenti norme programmatiche

• In questo caso le norme della direttiva sono incapaci di diretta applicazione e dunque i privati che hanno subito danno dalla loro mancata attuazione potranno solo agire nei confronti dello Stato

membro inadempiente per il risarcimento dei danni subiti conseguenti al mancato tempestivo recepimento della direttiva

(27)

Rapporti tra privati

• È escluso l’effetto orizzontale delle

direttive cioè una loro efficacia vincolante nei rapporti interprivati. Resta di fatto

l’obbligo dei Giudici nazionali di

interpretare e applicare la legislazione interna in conformità della direttiva

(28)

Interpretazione conforme al diritto comunitario

• Il giudice, nel caso di cui sopra, non potrà disapplicare la norma di diritto interno

incompatibile con la direttiva inattuata ma potrà scegliere, tra le possibili

interpretazioni della norma, quella più

conforme ai principi espressi nella direttiva comunitaria pur se ancora inattuata

(29)

Regolamenti

• Ai sensi dell’art. 288 TFUE “il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente

applicabile in ciascuno degli Stati membri”

(30)

Diretta applicabilità

• I regolamenti contengono norme giuridiche immediatamente vincolanti per tutti i

soggetti dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea in quanto

direttamente applicabili negli ordinamenti dei singoli Stati membri

(31)

Norme identiche

• Una volta entrato in vigore un regolamento comunitario in ciascuno Stato membro la materia sarà disciplinata da norme

identiche le quali attribuiscono ai cittadini degli Stati membri identici obblighi e diritti la cui inosservanza può essere fatta valere davanti ai giudici nazionali che

applicheranno direttamente le norme del regolamento

(32)

Entrata in vigore

• Completato il procedimento di formazione previsto dai trattati, i regolamenti sono

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea ed entrano in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo

alla loro pubblicazione, salvo che non sia in essi diversamente stabilito

(33)

Disciplina uniforme

• I regolamenti rispondono ad esigenze primarie fondamentali del sistema

dell’Unione Europea (es. diritti di

circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE …) e in relazione alle quali è

maggiormente avvertita l’opportunità di assicurare una disciplina uniforme

all’interno del territorio dell’Unione

(34)

Atti a destinatario determinato

• Accanto a direttive e regolamenti che

hanno i caratteri di generalità e astrattezza propri delle norme giuridiche l’ordinamento comunitario prevede altri atti delle

Istituzioni comunitarie che sono rivolti a destinatari determinati per i quali essi hanno efficacia vincolante

(35)

Decisioni

• Previste dall’art. 249 TCE rappresentano lo strumento tipico per l’applicazione del diritto comunitario a fattispecie concrete

(36)

Portata individuale

• Le decisioni hanno portata individuale,

vincolano cioè solo i loro diretti destinatari:

Stati membri o altri soggetti

dell’ordinamento comunitario. Acquista

rilievo la motivazione, elemento essenziale al fine di evitare abusi da parte delle

istituzioni

(37)

Direttamente vincolanti

• Le decisioni sono direttamente vincolanti in tutti i loro elementi, hanno cioè effetto immediato per i destinatari da esse

designati, i quali hanno il dovere di

eseguirle in via diretta, senza necessità di atti di recezione a livello nazionale

(38)

Notificazione

• Completato il procedimento di formazione previsto dai trattati le decisioni sono

notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

• Sono in concreto lo strumento tipico per

l’autorizzazione o il divieto di specifici atti o attività da parte di singoli Stati membri

(39)

Raccomandazioni e pareri

• L’art. 249 TCE (288 TFUE) disciplina atti mediante i quali le Istituzioni comunitarie possono esprimere pareri o

raccomandazioni non vincolanti nei

confronti degli Stati membri e in certi casi anche dei cittadini comunitari

(40)

Raccomandazioni

• Esprimono l’indicazione di un

comportamento idoneo ad evitare

violazioni della normativa comunitaria, senza che da tale indicazione nasca un autonomo obbligo giuridico. In concreto lo scopo della raccomandazione è sollecitare il destinatario a tenere un determinato

comportamento giudicato più rispondente agli interessi comunitari

(41)

Pareri

• Esprimono la valutazione di determinate proposte, fatti o situazioni essi possono

essere momenti della sequenza che porta all’approvazione di norme giuridiche o la premessa per un ricorso alla Corte di

Giustizia

(42)

Procedura semplificata

• Le raccomandazioni e i pareri sono

adottati con procedura semplificata: l’atto infatti è adottato direttamente

dall’Istituzione comunitaria senza una

proposta preliminare della Commissione

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