Partecipazione alle attività del Consiglio giudiziario in sostituzione dei membri di diritto.
(Risposta a quesito del 12 febbraio 2014)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 febbraio 2014, ha adottato la seguente delibera:
“Con nota pervenuta il 29 maggio 2013, il Presidente della Corte di appello di … trasmetteva i quesiti formulati dal Consiglio giudiziario “in ordine alla partecipazione continuativa dei vicari alla adunanze del Consiglio giudiziario e la facoltà degli stessi ad intervenire”.
In particolare, il Consiglio giudiziario chiedeva di conoscere:
1) “se le funzioni del Presidente della Corte e Procuratore generale possono essere delegate anche ad altri magistrati diversi dal Presidente Vicario e dall’Avvocato generale”;
2) “ se a tutte le sedute del Consiglio giudiziario possano partecipare i sostituti anche in presenza del titolare e, se, in caso positivo, abbiano o meno diritto di parola (essendo escluso, ovviamente, quello di voto)”.
L’art. 9 D.Lvo. 25/2006 (“Istituzione del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari..”), come modificato dalla legge 111/07, al c. 3 ter prevede che “In caso si mancanza o impedimento i membri di diritto del Consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni”: è dunque escluso che si possa avere una sostituzione del membro di diritto per effetto di una “delega” da parte del “titolare”, incardinato nell’ufficio e non impedito.
Riferita al Presidente di Corte e al Procuratore generale, la nozione di “impedimento o mancanza”, richiamata dal c. 3 ter cit., come presupposto per la sostituzione dei membri di diritto da parte “di chi ne esercita la funzioni” rimanda agli artt. 108 e 109 dell’Ord. giud. “Supplenza dei magistrati della Corte di appello”, “Supplenza di magistrati del pubblico ministero”: per il Presidente di Corte, è prevista la supplenza da parte del magistrato designato a tale scopo e, in mancanza di designazione, da parte del più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla Corte o alla sezione; l’art. 109 Ord. giud. stabilisce che in caso di mancanza o di impedimento del Procuratore generale regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano.
Pertanto è solo ai soggetti indicati dalle citate norme che può essere riconosciuto il diritto di partecipare alle attività del Consiglio giudiziario in sostituzione dei membri di diritto.
Peraltro, al di fuori dei casi di impedimento o mancanza di questi ultimi, impropria appare la partecipazione alle sedute dei “sostituti”.
Il richiamo alle citate disposizioni, che disciplinano la supplenza o vicarietà rispettivamente del Presidente di Corte di appello e del Procuratore generale, consente invero di escludere una contemporanea partecipazione al Consiglio giudiziario del membro di diritto e del
“sostituto” che, individuato in base agli artt. 108 e 109 OG, può presenziare solo se manca o è impedito il componente “sostituito”.
Escluse tali ipotesi, resta ferma la possibile presenza dei magistrati in qualità di “terzi”, eventualmente prevista in sede di autoregolamentazione, alle condizioni e nei limiti desumibili dalla normativa primaria.
Tutto ciò premesso, il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito nei seguenti termini:
1) in caso di “impedimento o mancanza”, il Presidente di Corte e il Procuratore generale sono sostituti da parte “ di chi ne esercita le funzioni” individuati ai sensi degli artt. 108 e 109 dell’Ord.
giud. ;
2) in presenza dei membri di diritto indicati sub 1), non è configurabile la partecipazione di magistrati dello stesso ufficio in qualità di “sostituti.”