• Non ci sono risultati.

(1)Partecipazione alle attività del Consiglio giudiziario in sostituzione dei membri di diritto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Partecipazione alle attività del Consiglio giudiziario in sostituzione dei membri di diritto"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Partecipazione alle attività del Consiglio giudiziario in sostituzione dei membri di diritto.

(Risposta a quesito del 12 febbraio 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 febbraio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“Con nota pervenuta il 29 maggio 2013, il Presidente della Corte di appello di … trasmetteva i quesiti formulati dal Consiglio giudiziario “in ordine alla partecipazione continuativa dei vicari alla adunanze del Consiglio giudiziario e la facoltà degli stessi ad intervenire”.

In particolare, il Consiglio giudiziario chiedeva di conoscere:

1) “se le funzioni del Presidente della Corte e Procuratore generale possono essere delegate anche ad altri magistrati diversi dal Presidente Vicario e dall’Avvocato generale”;

2) “ se a tutte le sedute del Consiglio giudiziario possano partecipare i sostituti anche in presenza del titolare e, se, in caso positivo, abbiano o meno diritto di parola (essendo escluso, ovviamente, quello di voto)”.

L’art. 9 D.Lvo. 25/2006 (“Istituzione del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari..”), come modificato dalla legge 111/07, al c. 3 ter prevede che “In caso si mancanza o impedimento i membri di diritto del Consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni”: è dunque escluso che si possa avere una sostituzione del membro di diritto per effetto di una “delega” da parte del “titolare”, incardinato nell’ufficio e non impedito.

Riferita al Presidente di Corte e al Procuratore generale, la nozione di “impedimento o mancanza”, richiamata dal c. 3 ter cit., come presupposto per la sostituzione dei membri di diritto da parte “di chi ne esercita la funzioni” rimanda agli artt. 108 e 109 dell’Ord. giud. “Supplenza dei magistrati della Corte di appello”, “Supplenza di magistrati del pubblico ministero”: per il Presidente di Corte, è prevista la supplenza da parte del magistrato designato a tale scopo e, in mancanza di designazione, da parte del più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla Corte o alla sezione; l’art. 109 Ord. giud. stabilisce che in caso di mancanza o di impedimento del Procuratore generale regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano.

Pertanto è solo ai soggetti indicati dalle citate norme che può essere riconosciuto il diritto di partecipare alle attività del Consiglio giudiziario in sostituzione dei membri di diritto.

Peraltro, al di fuori dei casi di impedimento o mancanza di questi ultimi, impropria appare la partecipazione alle sedute dei “sostituti”.

Il richiamo alle citate disposizioni, che disciplinano la supplenza o vicarietà rispettivamente del Presidente di Corte di appello e del Procuratore generale, consente invero di escludere una contemporanea partecipazione al Consiglio giudiziario del membro di diritto e del

“sostituto” che, individuato in base agli artt. 108 e 109 OG, può presenziare solo se manca o è impedito il componente “sostituito”.

Escluse tali ipotesi, resta ferma la possibile presenza dei magistrati in qualità di “terzi”, eventualmente prevista in sede di autoregolamentazione, alle condizioni e nei limiti desumibili dalla normativa primaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

1) in caso di “impedimento o mancanza”, il Presidente di Corte e il Procuratore generale sono sostituti da parte “ di chi ne esercita le funzioni” individuati ai sensi degli artt. 108 e 109 dell’Ord.

giud. ;

2) in presenza dei membri di diritto indicati sub 1), non è configurabile la partecipazione di magistrati dello stesso ufficio in qualità di “sostituti.”

Riferimenti

Documenti correlati

- nella citata nota si rappresenta che potrebbero ostare all’immediata indizione di nuove elezioni le stesse ragioni connesse al rischio epidemiologica per

Esame delle ricadute sul ruolo di componente del Consiglio giudiziario a seguito della nomina ad Assessore per il turismo, sport e tempo libero del Comune capoluogo del distretto.

…, il quale nel rappresentare che un magistrato eletto nel settore giudicante quale componente del Consiglio giudiziario di ..., con decorrenza dal 2 febbraio 2009 ha cessato di

- ritenuto che non vi sono ragioni per modificare la nuova disciplina, e che, pertanto, presso la Corte di appello e la Procura generale presso la Corte di appello debbono

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, essendo stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e

in Verdei casi in cui la proposta ministeriale è condivisa dal CG ma non sembra condivisibile sulla base delle iscrizioni pro-capite(indicatore US<proposta min.); in Blui casi

25 del 2006 “il Consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte di appello è composto dal Presidente della corte di appello, dal Procuratore generale presso

Con nota del 19 settembre 2016 la dott.ssa …, in servizio presso la Procura della Repubblica di … quale Sostituto Procuratore della Repubblica, eletta quale