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COMUNE DI PEIO. Provincia di Trento VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 77 DEL

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COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 77 DEL 28.06.2019

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, EX ART. 13 DEL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670 ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

OGGETTO:

L'anno Duemiladiciannove, addì Ventotto, del mese di Giugno, alle ore 10:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Assente

DALPEZ ANGELO SINDACO

Presente

MORESCHINI PAOLO VICESINDACO

Presente

FRAMBA FRANCESCO ASSESSORE

Presente

MARINI VIVIANA ASSESSORE

Presente

PRETTI MAURO ASSESSORE

Presenti: n. 4 Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moreschini Paolo, nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pubblicata all'albo il 02.07.2019 per n. 10 giorni naturali consecutivi.

(2)

DELIBERA N° 77 DEL 28/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, EX ART. 13 DEL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670 ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Il Relatore comunica che:

1) l’art. 13 del Testo Unico delle Leggi Costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige approvato con D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972, prevede che “Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con Legge Provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse”; in alternativa, è prevista una corresponsione economica semestrale per l’energia non fornita, al compenso unitario determinato in base a quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo 13 ed in attesa della fissazione di tale compenso l’importo segue quanto previsto dall’articolo 24 comma 1 ter della Legge Provinciale n. 20 del 04 ottobre 2012;

2) la perdurante applicabilità di tale disposizione è stata espressamente ribadita dall’art. 2, comma XV, della Legge 14 novembre 1995 n. 481 e dall’art. 1, comma 833, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;

3) la Provincia Autonoma di Trento con Legge Provinciale 04 ottobre 2012, n. 20, art. 23, ha stabilito che l’APRIE eserciti le funzioni e le attività inerenti la gestione dell’energia elettrica, di cui al precedente punto 1), secondo un piano da lei predisposto annualmente ed approvato dalla Giunta Provinciale per destinare l’energia spettante ad alimentare attività pubbliche o di pubblico interesse;

4) il Comune di Peio è titolare di due derivazioni (C/13691 e C/12740) sottoposte agli obblighi di cui all’art. 13 del D.P.R. n.

670/72; l’energia di cui al punto 1), dovuta annualmente dal Comune di Peio alla PAT è pari a 1.309.458 kWh;

5) l’utenza, individuata ai sensi della predetta normativa alla quale può essere destinata l’energia elettrica di cui al punto 1), con i dati identificativi e la previsione annua di consumo, in base alla comunicazione della P.A.T. risulta essere:

con la possibilità in corso d’anno di aggiungere nuove utenze o di modificare la fornitura suddetta;

6) ai fini del computo dei consumi annui rientranti tra l’energia di diritto vengono conteggiati i prelievi di energia ex art. 13 dell’utenza riportata nella tabella di cui sopra effettuati nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno;

7) per la cessione di energia in oggetto si rende necessaria la stipula di una specifica convenzione, come previsto dall’art. 23 della Legge Provinciale n. 20 del 2012;

8) ai fini dell’attuazione dell’art. 13 del Testo Unico di cui al punto 1), l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito ARERA), con deliberazione n. 654/2015/R/eel, - art. 38 - Allegato A del Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) (2016-2019) prevede che “Sono a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i corrispettivi del servizio di trasporto ed ogni altro onere connesso all’energia elettrica ceduta gratuitamente alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 13, comma 1, del DPR n. 670/72”;

9) la disposizione di cui al punto 8) è stata reiterata con l’art. 38 Allegato A del TIT (2018-2019) dell’ARERA, approvata con deliberazione n. 922/2017/R/eel e modificata con deliberazioni 221/2018/R/eel e 318/2018/R/eel;

10) il Trader (Dolomiti Energia SpA con sede in Trento) svolge l’attività di vendita ai clienti liberi come risulta dall’elenco degli operatori pubblicato da ARERA;

11) il Trader, in qualità di fornitore di APRIE e mandatario dell’utenza riportata nella tabella di cui sopra, stipula con Terna S.p.A. il contratto per i servizi di dispacciamento come previsto dall’articolo 4 dell’allegato A alla deliberazione n. 111/06 e ss. mm. e ii.

dell’ARERA e, con il distributore competente, il contratto di trasporto necessario per la fornitura di energia elettrica alla stessa utenza;

12) per la disciplina del rapporto contrattuale la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per le Risorse Idriche e l’Energia - Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche ha trasmesso con nota di data 03 giugno 2019, prot. n. PAT/RFS173-2019-352625/17.3 assunta al protocollo del Comune di Peio nella stessa data al n. 3328, uno schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che disciplina la cessione dell’energia di diritto, in sostituzione dei due compensi semestrali per l’energia elettrica non ritirata, come prevista dall’art. 13 del D.P.R. n. 670 del 1972 sopra citato;

(3)

DELIBERA N° 77 DEL 28/06/2019

13) il Comune di Peio:

- paga per conto della P.A.T. in luogo del compenso per l’energia non ritirata relativa agli impianti idroelettrici di Maso di Castra e Maso di Contra;

-

il Comune di Peio sostiene gli oneri legati alla cessione della medesima energia, nei limiti del quantitativo di cui all’art. 13 del D.P.R. 670/1972;

- il Trader addebita al Concessionario un importo annuo pari a Euro 2.500,00 + Iva 22%, a copertura delle spese per la gestione di tutti gli adempimenti relativi alla fornitura dell’utenza.

Tutto ciò premesso invita la Giunta Comunale a deliberare in merito;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita ed approvata la relazione di cui sopra.

Condivisa la volontà di approvare lo schema di convenzione di cui sopra e conseguentemente di procedere alla fornitura dell’energia di diritto non ritirata dalla P.AT. all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beato de Tschiderer con sede in Via Piave, n. 108 - Trento.

Quantificato:

- l’onere relativo alla fornitura dell’energia in presunti Euro 44.000,00 Ivati corrispondenti al compenso per energia non ritirata anno 2018;

- l’onere relativo ai costi amministrativi a carico del Comune di Peio in Euro 2.500,00 + Iva 22%.

Accertata la disponibilità sul bilancio 2019/2021 - esercizio 2019:

- per presunti Euro 22.000,00 al capitolo 10011 - PCF U.1.04.01.02.002 - missione 17 - programma 1 (fornitura energia elettrica);

- per presunti Euro 22.000,00 al capitolo 20011 - PCF U.1.04.01.02.002 - missione 17 - programma 1 (fornitura energia elettrica);

- per Euro 1.525,00 al capitolo 10017 - PCF U.1.03.02.16.999 - missione 17 - programma 1 (servizi amministrativi);

- per Euro 1.525,00 al capitolo 20017 - PCF U.1.03.02.16.999 - missione 17 - programma 1 (servizi amministrativi).

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l’articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Dato atto che per quanto riguarda i costi di gestione al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari mentre non è soggetta a tracciabilità l’energia non ritirata in quanto trattasi di accordo tra pubbliche amministrazioni e non fornitura diretta al Comune (delibera ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017).

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 di data 25 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 16 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2019/2021 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 di data 16 aprile 2019 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2019.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell’articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

(4)

DELIBERA N° 77 DEL 28/06/2019

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avente decorrenza dal 01 luglio e scadenza al 31 dicembre 2019 con la possibilità di tacito rinnovo di anno in anno, per il quale si autorizza fin d’ora il Segretario Comunale ad assumere il relativo provvedimento di spesa.

2. Di autorizzare il legale rappresentante del Comune di Peio alla sua sottoscrizione.

3. Di assumere, per le motivazioni meglio specificate in premessa del presente atto, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento, sul bilancio 2019/2021 - esercizio 2019:

- attualmente a favore del Trader Dolomiti Energia SpA presunti Euro 22.000,00 al capitolo 10011 - PCF U.1.04.01.02.002 - missione 17 - programma 1 (fornitura energia elettrica);

- attualmente a favore del Trader Dolomiti Energia SpA presunti Euro 22.000,00 al capitolo 20011 - PCF U.1.04.01.02.002 - missione 17 - programma 1 (fornitura energia elettrica);

- attualmente a favore del Trader Dolomiti Energia SpA Euro 1.525,00 al capitolo 10017 - PCF U.1.03.02.16.999 - missione 17 - programma 1 (servizi amministrativi) - CIG: Z5929039F9;

- attualmente a favore del Trader Dolomiti Energia SpA Euro 1.525,00 al capitolo 20017 - PCF U.1.03.02.16.999 - missione 17 - programma 1 (servizi amministrativi) -CIG: Z5929039F9;

che presentano adeguata disponibilità.

4. Di precisare che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019.

5. Di specificare atto che per quanto riguarda i costi di gestione al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari mentre non è soggetta a tracciabilità l’energia non ritirata in quanto trattasi di accordo tra pubbliche amministrazioni e non fornitura diretta al Comune (delibera ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017).

6. Di dare atto che gli impegni assunti con la convenzione di cui al predetto punto 1. con il soggetto “Dolomiti Energia SpA”

producono i loro effetti fino alla data in cui la stessa svolge le funzioni di Trader nella commercializzazione dell’energia comunale e che gli impegni verranno eventualmente trasferiti al nuovo soggetto individuato quale Trader.

7. Di prendere atto che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l’obbligo dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice Univoco Ufficio UF29CD e quale codice fiscale del Servizio di fatturazione elettronica il 00308670223.

8. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

(5)

DELIBERA N° 77 DEL 28/06/2019

9. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l’urgenza di provvedere in merito.

Visto l’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

(6)

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2

**********************

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to GASPERINI dott. ALBERTO Peio, 28/06/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

F.to PRETTI rag. TIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Peio, 28/06/2019

Importo Anno

Capitolo Articolo Esercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice

2019 10011 0 2019 22.000,00

U U.1.04.01.02.002 077GC/1

2019 20011 0 2019 22.000,00

U U.1.04.01.02.002 077GC/2

2019 10017 0 2019 1.525,00

U U.1.03.02.16.999 077GC/3

2019 20017 0 2019 1.525,00

U U.1.03.02.16.999 077GC/4

(7)

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Gasperini dott. Alberto IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Moreschini Paolo

IL VICESINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gasperini dott. Alberto

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 02/07/2019 al giorno 12/07/2019.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, immediatamente eseguibile.

Gasperini dott. Alberto IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE Peio, lì

Gasperini dott. Alberto

(8)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L’ENERGIA 1 / 7

Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l’energia

Il dirigente generale – Ing. Paolo Simonetti Comune di Peio Il sindaco – Sig. Angelo Dalpez Dolomiti Energia S.p.A.

Il legale rappresentante – dott. Marco Merler

N. DI RACCOLTA: 001/2019/CONV

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

,

EX ART

.13

DEL

D.P.R. 31/08/1972,

N

.670,

ALLA

P

ROVINCIA

A

UTONOMA DI

T

RENTO

. --- Tra

L’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia della Provincia Autonoma di Trento, con sede legale in Trento, piazza Fiera 3, P.IVA 00337460224, in seguito denominata per brevità APRIE, rappresentata dall’Ing. Paolo Simonetti, nato il 19/06/1962 a Trento, nella qualità di dirigente generale di detta agenzia. ---

e

Comune di Peio, con sede in Peio (TN) via G. Casarotti, 31, Codice Fiscale e Partita IVA 00308670223, in seguito denominata per brevità Concessionario, rappresentata dal Sig. Angelo Dalpez, nato il 23 dicembre 1949 a Malè (TN), nella qualità di Sindaco di detto Comune.---

e

Dolomiti Energia SpA, con sede legale in Trento, via Fersina, 23, Codice Fiscale e Partita IVA 01812630224, in seguito denominata per brevità Trader, rappresentata dal dott. Marco Merler, nato il 23/06/1965 a Trento, nella qualità di legale rappresentante di detta società. ---

premesso:

1) che l’art. 13 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con D.P.R. n. 670 del 31/08/1972, prevede che “Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle

S O G G E T T O A R E G IS T R A Z IO N E S O L O I N C A S O D 'U S O , a i se n si d el l' a rt . 1 , le tt er a B ), d el la p a rt e se co n d a d el la T a ri ff a a ll eg a ta a l D .P .R . 2 6 a p ri le 1 9 8 6 , n . 1 3 1 ( tr a tt a n d o si d i a tt i ch e ri g u a rd a n o c es si o n i d i b en i o p re st a zi o n i d i se rv iz i so g g et te a ll 'I .V .A .)

G419/RFG419-03/06/2019-0003328/A - Allegato Utente 3 (A03)

(9)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L’ENERGIA 2 / 7

Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l’energia

Il dirigente generale – Ing. Paolo Simonetti Comune di Peio Il sindaco – Sig. Angelo Dalpez Dolomiti Energia S.p.A.

Il legale rappresentante – dott. Marco Merler

province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di

utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza

nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con

modalità definite dalle stesse”; in alternativa, è prevista una corresponsione

economica semestrale per l’energia non fornita, al compenso unitario determinato

in base a quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo 13 ed in attesa della

fissazione di tale compenso l’importo segue quanto previsto dall’articolo 24

comma 1 ter della l.p. n. 20 del 04/10/2012;---

2) che la perdurante applicabilità di tale disposizione è stata espressamente

ribadita dall’art. 2, comma XV, della Legge 14 novembre 1995 n. 481 e dall’art.1,

comma 833, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;---

3) che la Provincia autonoma di Trento (in seguito PAT) con l.p. 4 ottobre 2012,

n. 20, art. 23, ha stabilito che APRIE eserciti le funzioni e le attività inerenti la

gestione dell’energia elettrica, di cui al precedente punto 1), secondo un piano da

lei predisposto annualmente ed approvato dalla Giunta Provinciale per destinare

l’energia spettante ad alimentare attività pubbliche o di pubblico interesse; ---

4) che il Concessionario è titolare di due derivazioni (C/13691 e C/12740)

sottoposte agli obblighi di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 670/72; l’energia di cui al

punto 1) delle premesse, dovuta annualmente dal Comune di Peio alla PAT, pari a

1.309.458 kWh, verrà nel seguito denominata “energia di diritto”; ---

5) che l’utenza, individuata ai sensi della predetta normativa alla quale può essere

destinata l’energia elettrica di cui al punto 1), con i dati identificativi e la

previsione annua di consumo è elencata nell’Allegato A; ---

6) che ai fini del computo dei consumi annui rientranti tra l’energia di diritto

vengono conteggiati i prelievi di energia ex art. 13 dell’utenza riportata

(10)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L’ENERGIA 3 / 7

Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l’energia

Il dirigente generale – Ing. Paolo Simonetti Comune di Peio Il sindaco – Sig. Angelo Dalpez Dolomiti Energia S.p.A.

Il legale rappresentante – dott. Marco Merler

nell’Allegato A effettuati nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno;-- 7) che per la cessione di energia in oggetto si rende necessaria la stipula di una specifica convenzione, come previsto dall’art. 23 della l.p. n. 20 del 2012; --- 8) che ai fini dell’attuazione dell’art. 13 del Testo Unico di cui al punto 1), l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito ARERA), con deliberazione n. 654/2015/R/eel, - art. 38 - Allegato A del Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) (2016-2019) prevede che “Sono a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i corrispettivi del servizio di trasporto ed ogni altro onere connesso all’energia elettrica ceduta gratuitamente alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 13, comma 1, del DPR n. 670/72”; --- 9) che la disposizione di cui al punto 8) è stata reiterata con l’art. 38 Allegato A del TIT (2018-2019) dell’ARERA, approvata con deliberazione n.

922/2017/R/eel e modificata con deliberazioni 221/2018/R/eel e 318/2018/R/eel; - 10) che il Trader svolge l’attività di vendita ai clienti liberi come risulta dall’elenco degli operatori pubblicato da ARERA; --- 11) che il Trader, in qualità di fornitore di APRIE e mandatario dell’utenza di cui all’Allegato A, stipula con Terna S.p.A. il contratto per i servizi di dispacciamento come previsto dall’articolo 4 dell’allegato A alla deliberazione n.

111/06 e ss. mm. e ii. dell’ARERA e, con il distributore competente, il contratto

di trasporto necessario per la fornitura di energia elettrica alla stessa utenza; ---

13) che con la presente convenzione viene disciplinata la cessione dell’energia di

diritto, in sostituzione dei due compensi semestrali per l’energia elettrica non

ritirara, come prevista dall’art. 13 del D.P.R. n. 670 del 1972 sopra citato; ---

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Ciò premesso, si stipula quanto segue

Le premesse e l’Allegato A formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. ---

Articolo 1 - Energia di diritto

Con decorrenza dal 1° luglio 2019, il Concessionario fornisce gratuitamente l’energia elettrica necessaria ad alimentare l’utenza di cui all’Allegato A, e sostiene gli oneri previsti dal successivo articolo 2 legati alla cessione della medesima energia, nei limiti del quantitativo di cui all’art. 13 del D.P.R.

670/1972. --- Mensilmente il Trader invierà ad APRIE ed al Concessionario copia della fattura riferita all’utenza in allegato A. --- L’energia annua non prelevata o ritirata in più rispetto all’energia di diritto, formerà oggetto di conguaglio con l’energia di diritto da ritirare nel successivo anno mediante semplice comunicazione tra APRIE ed il Concessionario in sostituzione dei due compensi semestrali per l’energia elettrica non ritirata, richiesti fino all’anno 2018. ---

Articolo 2 – Oneri

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Trader riceve i necessari mandati da parte dell’utenza di cui all’Allegato A per

stipulare i contratti di trasporto e dispacciamento necessari alla somministrazione

dell’energia elettrica e provvede agli adempimenti volti alla corretta gestione

della fornitura di energia elettrica ed in particolare all’attribuzione degli oneri

posti a carico rispettivamente del Concessionario e dell’utenza come specificato

di seguito. ---

Sono a carico del Concessionario il costo dell’energia necessaria per soddisfare il

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fabbisogno dell’utenza di cui all’allegato A valorizzato al Prezzo Unico Nazionale (P.U.N.) in particolare le spese per la materia energia, scomponibile in quota fissa e quota energia con prezzo a fasce orarie, perdite di rete e dispacciamento, le spese per il trasporto e la gestione del contatore suddivise in quota fissa, quota potenza e quota energia suddivisa per fasce, le spese per oneri di sistema scomponibili in quota fissa, quota potenza e quota energia ad esclusione di ciò che rimane a carico dell’utenza e sotto esplicato.--- Inoltre il Trader addebita al Concessionario un importo pari a euro 2.500 annui, a copertura delle spese per la gestione di tutti gli adempimenti relativi alla fornitura dell’utenza di cui all’allegato A. ---

ONERI A CARICO DELL’ UTENZA

Rimane a carico dell’utenza specificata nell’allegato A, e sono addebitate dal Trader, unitamente all’IVA relativa, le imposte alla voce accisa, le eventuali penalità per i superi di energia reattiva, l’eventuale corrispettivo tariffario specifico per i mancati adeguamenti del punto di consegna ai requisiti tecnici previsti da ARERA, i contributi di allacciamento per aumenti di potenza sulle forniture esistenti, gli oneri di sbilanciamento quantificabili in misura forfetaria pari a 0,225 cent / kWh ed il prezzo di cessione dovuto dall’utenza ad APRIE ai sensi del piano di cessione dell’energia in parola approvato annualmente dalla Giunta della PAT, che verrà a propria volta fatturato da APRIE al Trader, per l’importo indicato nell’Allegato A e periodicamente aggiornato da APRIE. ---

Articolo 3 - Nuove forniture e modifica delle forniture esistenti

Eventuali nuove utenze rientranti tra quelle di cui al punto 5 delle premesse

potranno essere aggiunte nell’Allegato A anche nel corso di ogni anno di durata

della Convenzione, fatto salvo il limite massimo costituito dall’energia di diritto. -

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Le modifiche di forniture esistenti o l’attivazione di nuove forniture dovranno essere comunicate per iscritto da APRIE al Concessionario ed al Trader fornendo tutti i dati previsti.---

Articolo 4 - Decorrenza e durata

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° luglio 2019 e scade il 31 dicembre 2019. Successivamente la convenzione si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno con facoltà di disdetta per ciascuna delle Parti da comunicare mediante lettera raccomandata a.r. o pec agli altri due firmatari almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza o dei successivi termini di proroga. Il termine ultimo di durata della convenzione resta comunque fissato alla data di scadenza delle concessioni di cui al punto 4 delle premesse.---

Articolo 5 – Modifica della normativa e dei parametri economici

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall’ARERA ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che dovessero apportare modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico ovvero i relativi provvedimenti tariffari, i principali parametri di riferimento su cui si basa la presente convenzione dovessero subire delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali APRIE il Concessionario ed il Trader si sono impegnati a stipulare la presente Convenzione, le stesse rinegozieranno nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 60 (sessanta) giorni dall’emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà ad APRIE, al Concessionario ed al Trader di risolvere di diritto la presente Convenzione, con effetto dal 90° giorno successivo alla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati. ---

Articolo 6 - Controversie

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Eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno demandate ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali il primo nominato dall'APRIE, il secondo nominato dal Concessionario ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato in accordo da APRIE ed il Concessionario o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.---

Articolo 7 - Imposte

Il presente atto è da considerarsi esente dall’imposta di bollo in base all’art. 16 della Tabella all. B) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m. trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali, l'imposta I.V.A. sulle singole prestazioni grava sul rispettivo destinatario.--- Agli effetti fiscali le parti dichiarano che tutte le prestazioni disciplinate dalla presente convenzione sono soggette all'imposta I.V.A. e pertanto la convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art.1, lett. b), della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131 e successive modifiche. --- Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.--- Trento, in data _______________

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COMUNE DI PEIO - Il Sindaco - sig. Angelo Dalpez –

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

- Il legale rappresentante – dott. Marco Merler -

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Allegato A

n. Intestatario utenza Indirizzo CAP Comune Distributore

Potenza disponibile

(kW)

Consumi annui

previsti (kWh) Codice PoD Tipologia utenza

Prezzo cessione

2019

1

Azienda pubblica di servizi alla

persona Beato de Tschiderer Via Piave, 108 38122 TRENTO SET Distribuzione SpA 419,84 1.309.458 IT221E00681888 MT 4,7 cent€/kWh

Il dirigente generale - Ing. Paolo Simonetti Il sindaco - Sig. Angelo Dalpez Il legale rappresentante - dott. Marco Merler

COMUNE DI PEIO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

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G419/RFG419-03/06/2019-0003328/A - Allegato Utente 4 (A04)

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