Schema di informativa generale sulle diverse tipologie di mutui offerti dalla Banca
Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società Cooperativa.
Sede legale ed amministrativa in Martignacco (Udine), via Cividina n. 9, cap 33035, Sito Internet: www.bccfc.it, e-mail: info@bccfc.it, Codice ABI 8637.1, Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 275.80, iscritta all'Albo delle Società Cooperative al nr. A159300, codice fiscale, partita IVA e nr. Iscrizione al Registro delle imprese di Udine: 00249930306, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA
(in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia – Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. 185/08)
La presente scheda ha lo scopo di informare i Clienti in merito alle diverse tipologie di mutuo finalizzato all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale offerte da questa Banca.
In particolare, attraverso il documento che segue, si avrà la possibilità di mettere a confronto i diversi prodotti, soprattutto per quanto concerne le rispettive caratteristiche, i rischi tipici, il tasso di interesse massimo, la durata minima e massima del mutuo, le modalità dell’ammortamento e la periodicità delle rate.
Per le condizioni economiche e contrattuali non espressamente indicate, si fa rinvio ai fogli informativi relativi a ciascuna tipologia di
mutuo, a disposizione nei locali aperti al pubblico della Banca.
TIPOLOGIA DI MUTUO RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
TASSO DI INTERESSE
VALORE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
TASSO PARI A: DURATA
IMPORTO RATA MENSILE
TAEG
10 anni € 1.187,02 8,054%
15 anni € 927,01 7,985%
20 anni € 805,59 7,950%
Mutuo
fondiario/ipotecario standard a tasso fisso
Impossibilità di beneficiare di eventuali variazioni, nell’ambito del mercato monetario, dei tassi al ribasso.
Tasso fisso pari a:
7,50 % 7,50 % 7,50 %
25 anni € 738,99 7,929%
10 anni € 1.076,86 5,754%
15 anni € 808,09 5,676%
20 anni € 678,32 5,640%
Mutuo
fondiario/ipotecario standard a tasso variabile
(parametro: Euribor)
Possibilità di aumento del tasso applicato, in conseguenza
dell’aumento del valore del parametro di riferimento.
Euribor 6 mesi + spread massimo di punti 5,00
(tasso minimo 3,6 %)
0,33 % 5,33%
25 anni € 603,98 5,619%
10 anni € 1.107,70 6,401%
15 anni € 841,16 6,332%
20 anni € 713,55 6,296%
Mutuo
fondiario/ipotecario standard a tasso variabile
(parametro BCE)
Possibilità di aumento del tasso applicato, in conseguenza
dell’aumento del valore del parametro di riferimento.
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE + spread massimo di punti 5,20
(tasso minimo 3,6 %)
0,75 % 5,95 %
25 anni € 641,25 6,274%
10 anni
€ 1.080,00 (concordata
per 5 anni)
5,745%
15 anni
€ 810,00 (concordata
per 5 anni)
5,678%
20 anni
€ 680,00 (concordata
per 5 anni)
5,642%
MUTUO PRIMA CASA
Mutuo fondiario a rate iniziali concordate a tasso variabile (parametro: Euribor)
Possibilità di aumento del tasso applicato, in conseguenza
dell’aumento del valore del parametro di riferimento.
Euribor 6 mesi + spread massimo di punti 5,00
(tasso minimo 3,6 %)
0,33 % 5,33%
25 anni € 604,00
5,620%
TABELLA DI CONFRONTO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI MUTUO:
TAEG: è calcolato prendendo a riferimento convenzionalmente un capitale di € 100.000,00
per 5 anni)
TIPOLOGIA DI MUTUO RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
TASSO DI INTERESSE
VALORE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
TASSO PARI A: DURATA
IMPORTO RATA MENSILE
TAEG
10 anni
€ 1.110,00 (concordata
per 5 anni)
6,402%
15 anni
€ 840,00 (concordata
per 5 anni)
6,332%
20 anni
€ 713,00 (concordata
per 5 anni)
6,297%
Mutuo
fondiario/ipotecario a rate iniziali concordate a tasso variabile (parametro BCE)
Possibilità di aumento del tasso applicato, in conseguenza
dell’aumento del valore del parametro di riferimento.
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE + spread massimo di punti 5,20
(tasso minimo 3,6 %)
0,75 % 5,95 %
25 anni
€ 641,00 (concordata
per 5 anni)
6,275%
10 anni
€ 1.080,00 (concordata
tra le parti)
5,745%
15 anni
€ 810,00 (concordata
tra le parti)
5,677%
20 anni
€ 680,00 (concordata
tra le parti)
5,614%
Mutuo
fondiario/ipotecario agile a tasso variabile (parametro: Euribor)
Possibilità di aumento del tasso applicato, in conseguenza
dell’aumento del valore del parametro di riferimento.
Euribor 6 mesi + spread massimo di punti 5,00
(tasso minimo 3,6 %)
0,33 % 5,33%
25 anni
€ 604,00 (concordata
tra le parti)
5,619%
10 anni
€ 1.110,00 (concordata
tra le parti)
6,402%
15 anni
€ 840,00 (concordata
tra le parti)
6,332%
20 anni
€ 713,00 (concordata
tra le parti)
6,296%
MUTUO PRIMA CASA
Mutuo
fondiario/ipotecario agile a tasso variabile (parametro BCE)
Possibilità di aumento del tasso applicato, in conseguenza
dell’aumento del valore del parametro di riferimento.
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE + spread massimo di punti 5,20
(tasso minimo 3,6 %)
0,75 % 5,95 %
25 anni
€ 641,00 (concordata
tra le parti)
6,274%
TIPOLOGIA DI MUTUO RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
TASSO DI INTERESSE
VALORE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
TASSO PARI A: DURATA
IMPORTO RATA MENSILE
TAEG
10 anni € 1.076,86 5,754%
15 anni € 808,09 5,676%
20 anni € 678,32 5,640%
Mutuo
fondiario/ipotecario con CAP
(parametro: Euribor)
Possibilità di aumento del tasso applicato, in conseguenza
dell’aumento del valore del parametro di riferimento.
Euribor 6 mesi + spread massimo di punti 5,00
(tasso: minimo 3,6 % massimo 10,00% )
0,33 % 5,33%
25 anni € 603,98 5,619%
10 anni € 1.107,70 6,401%
15 anni € 841,16 6,332%
20 anni € 713,55 6,296%
MUTUO PRIMA
CASA
Mutuo
fondiario/ipotecario con CAP
(parametro BCE)
Possibilità di aumento del tasso applicato, in conseguenza
dell’aumento del valore del parametro di riferimento.
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE + spread massimo di punti 5,20
(tasso: minimo 3,6 % massimo 10,00%)
0,75 % 5,95 %
25 anni € 641,25 6,274%
TABELLA DI CONFRONTO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI MUTUO:
TAEG: è calcolato prendendo a riferimento convenzionalmente un capitale di € 100.000,00
Estinzione anticipata
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso stabilito dal contratto senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse da quelle poc’anzi indicate, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore a 0,00 % calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche
Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.
Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario immediatamente dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:
• Lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale soc. coop. – Ufficio Reclami - via Cividina, n. 9 – 33035 – Martignacco (UD)
• In via informatica all’indirizzo e-mail della banca: info@bccfc.it
• Consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.
La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel.
06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.