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COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA

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Academic year: 2022

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(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54

O G G E T T O

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE.

ATEM “VERONA 2 – PIANURE VERONESI”. ULTERIORI ADEMPIMENTI AI SENSI DEL DM N. 226/2011.

L’anno 2014 addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

1) PASSARIN VINCENZINO SINDACO 2) NALIN ALESSIA MARTINA ASSESSORE 3) OCCHIALI ENRICO ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il DR. SILVANO FOCACCIA in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________

Deliberazione meramente esecutiva

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari Pres. Ass.

giust.

Ass.

Ingiust.

X X

X

COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA

PROVINCIA DI VERONA

____________________

(2)

Oggetto: Servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale. ATEM “Verona 2 – PianureVeronesi”. Ulteriori adempimenti ai sensi del DM n. 226/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con contratto stipulato in data 19/12/2005, il Comune di Boschi Sant’Anna ha concesso alla società Gritti Gas Rete S.r.l. con sede in Via Carducci n. 2, Lodi, il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas;

Atteso:

• che con il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell’ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;

• che l’art. 14 del D.Lgs n. 164/00 citato ha stabilito che l’attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione.

• che allo scopo di favorire l’esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l’art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire “i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas” ed un secondo destinato a determinare “ gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio”, nonché “misure per l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”;

• che, dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l’adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l’affidamento del servizio su base d’ambito;

Atteso che il Comune di Boschi Sant’Anna appartiene all’ambito territoriale minimo (ATEM) denominato “Verona 2 – Pianure Veronesi”, unitamente ad altri 48 Comuni;

Considerato che il Comune di Villafranca di Verona è stato individuato come stazione appaltante della procedura di gara, giusto decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 05.12.2013, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DM 226/2011 e dell’art. 4, comma 3, del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 98/2013;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 31/12/2013 ad oggetto “Servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale. Attivazione procedura per il nuovo affidamento del servizio su base dell'ATEM "Verona 2 – Pianure Veronesi". Disposizioni.”, trasmessa al Comune di Villafranca di Verona quale stazione appaltante unica, si è provveduto ad avviare, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento per la definizione del rapporto in essere con l’attuale Concessionario Gritti Gas Rete S.r.l. con sede in Via Carducci n. 2, Lodi, allo scopo di addivenire alla formalizzazione dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale tramite gara d’ambito al nuovo concessionario, precisando, altresì, che fino al subentro del nuovo gestore d’ambito, il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale continuerà ad essere garantito dalla società Gritti Gas Rete S.r.l.;

Rilevato, inoltre, che:

(3)

• ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del DL 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e dell’art’ 15, comma 5 del DL 23/12/2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, il termine fissato per la pubblicazione del bando di gara d’ambito ATEM VR 2 – Pianure Veronesi, scade l’11.04.2015;

• il mancato rispetto del suddetto termine determina l’applicazione della conseguente sanzione economica stabilita nei confronti dei Comuni inadempienti dall’art. 4 del DL 69/2013, che prevede:

“(5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.)”;

• il D.M. 226/2011, all’articolo 8, prevede la copertura completa degli oneri relativi alla gara unica per ATEM quale una tantum a carico del gestore subentrante, secondo criteri e limiti già definiti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la delibera 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012;

• le norme citate prevedono che il corrispettivo sia ripartito in due quote, una a copertura delle funzioni centralizzate d’ambito e una a copertura delle funzioni locali in capo al singolo Comune;

• la quota di copertura delle funzioni locali spettante al Comune di Boschi Sant’Anna, determinata in applicazione dei criteri di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la delibera 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012, è presuntivamente pari ad euro 1.372,00 (diconsi euro milletrecentosettantadue/00);

• ogni Comune è tenuto ad individuare il RUP incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dal Decreto 12.11.2011, n. 226 e dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, nonché a collaborare con la Stazione appaltante dell’ATEM VR 2 – Pianure Veronesi nell’attuazione delle procedure necessarie per addivenire alla gara per l’individuazione del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale nel medesimo ambito;

Considerato, inoltre, che, per previsione normativa del DM n. 226/2011, i Comuni appartenenti all’ambito hanno la facoltà di delegare alcune attività alla stazione appaltante unica ed in particolare:

a. le attività di reperimento presso il gestore uscente delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall’art. 2, comma 6, del DM n. 226/2011, b. la valutazione della rete, riconoscendo, in caso di delega di tale attività, al Comune di Villafranca di

Verona quale stazione appaltante la corrispondente quota di copertura dei costi delle funzioni locali attribuiti al Comune delegante, come definita nella citata delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012;

Dato atto che, con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, da adottarsi a seguito dell’acquisizione delle necessarie informazioni da parte dei vari soggetti gestori e prima della pubblicazione del bando di gara, verrà approvato lo schema della Convenzione finalizzata a disciplinare nello specifico:

• i compiti della stazione appaltante unica secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4 e seguenti del DM 226/2011;

• un Cronoprogramma di massima delle attività da svolgere;

• le modalità costitutive e di funzionamento di un Organismo di Coordinamento Consultivo rappresentativo delle diverse realtà territoriali presenti nell’ambito chiamato a coadiuvare la stazione appaltante nella fase preparatoria della gara;

• le modalità costitutive e di funzionamento del Comitato di Monitoraggio di cui al comma 5, dell’art.

2, del DM 226/2011;

Visti:

• D.Lgs. 164/2000

• D.Lgs. 267/2000

• DL 159/2007 convertito con modificazioni dalla L. 222/2007

• DM 226/2011

(4)

• D.M. 19.01.2011

• D.M. 18.10.2011

• Delibera AEEG 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012

• DL n. 69/2013

• DL n. 145/2013

D E L I B E R A

1. di approvare quanto premesso e motivato in narrativa come parte integrante e sostanziale del presenta atto;

2. di individuare quale Responsabile del procedimento il geom. Luca Magri, Responsabile dell’Area Tecnica, incaricandolo di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dal Decreto 12.11.2011, n. 226 e dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, nonché a collaborare con la Stazione appaltante dell’ATEM VR 2 – Pianure Veronesi nell’attuazione delle procedure necessarie per addivenire alla gara per l’individuazione del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale nel medesimo ambito;

3. Di delegare al Comune di Villafranca di Verona, nella sua qualità di capofila:

le attività di reperimento presso il gestore uscente delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall’art. 2, comma 6, del DM n.226/2011;

la valutazione della rete, demandando allo stesso Comune di Villafranca di Verona l’espletamento delle eventuali procedure accessorie, inclusa quella finalizzata all’individuazione di eventuali prestatori di servizi per il supporto tecnico e giuridico necessario, riconoscendo allo stesso Comune di Villafranca di Verona quale stazione appaltante la corrispondente quota di copertura dei costi delle funzioni locali attribuiti al Comune di Boschi Sant’Anna (VR) dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, presuntivamente pari ad euro 1.372,00 (diconsi euro milletrecentosettantadue/00);

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi, dando atto della necessità di dare tempestivo riscontro al Comune di Villafranca di Verona per rispettare i tempi per l’attivazione della procedura individuati dal legislatore nazionale.

(5)

SETTORE: UFFICIO TECNICO

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale. ATEM

“Verona 2 –PianureVeronesi”. Ulteriori adempimenti ai sensi del DM n. 226/2011.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

sfavorevole Il Responsabile del Servizio ... F.to MAGRI Geon LUCA data parere: 31/07/2014

In ordine alla regolarità contabile:

favorevole

sfavorevole Il Responsabile del Servizio ... F.to SARTORI Dr.ssa PATRIZIA

data parere: 31/07/2014

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):

favorevole

sfavorevole Il Responsabile del Servizio ...

data parere:

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

(6)

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE f.to VINCENZINO PASSARIN f.to DR. SILVANO FOCACCIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. reg. 420

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 27/11/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì 27/11/2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO Alessandra Guerzoni

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