ABUSIVISMO EDILIZIO, ANALISI ED APPROFONDIMENT
2.4 ABUSIVISMO EDILIZIO CONNESSO AL RISCHIO SISMICO E A QUELLO IDROGEOLOGICO.
Uno degli aspetti oggi di maggior rilevanza nell'analisi del fenomeno dell’abusivismo, è la rischiosità della violazione di norme e disposizioni legate alla sicurezza. Fra queste, diverse norme vietano l'edificazione su suoli che non consentano un accettabile grado di sicurezza statica dell'eventuale edificato. È il caso ad esempio di aree soprastanti falde acquifere superficiali, zone franose o a rischio di smottamento, zone ad elevato rischio sismico.
L'abusivismo perpetrato su suoli non idonei alla fabbricazione non è pertanto solo la citata "scorciatoia procedurale" verso la realizzazione di un immobile, ma anche - come diversi casi della cronaca hanno mostrato - l'accensione di una fonte di grave pericolo.
Per quanto riguarda il rischio sismico sono state progressivamente aggiornate anche le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Ai fini di avere un quadro normativo sulla regolamentazione di tale materia, riportiamo di seguito le principali leggi:
L. 64/1974: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
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D.M. 40/1975 : Disposizioni concernenti l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di edifici nelle zone classificate sismiche.
D.M. LLPP 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche.
D.P.R. 380/2001 Capo IV (articoli 83-106) : Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Norme per le costruzioni in zone sismiche.
D.M.14 gennaio 2008 : Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC). 36
Consiglio Superiore dei lavori pubblici n. 617/2009 : Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
Sicuramente le norme più complete, vengono introdotte nel 2001 con il D.P.R. n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” 37
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In particolare, le costruzioni in zona sismica vengono affrontate dal Capo IV (articoli 83-106), dedicato a “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e norme per le costruzioni in zone sismiche”.
Il provvedimento normativo sopraenunciato stabilisce che tutte le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche sono disciplinate da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministero delle Infrastrutture, come del resto anche la
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definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità. Sono state poi aggiornate le norme tecniche per la costruzione di edifici nelle zone classificate sismiche, con l’approvazione del Testo Unico “Nuove norme tecniche per le costruzioni”38
, che è stato completamente sostituito dal successivo Decreto del Ministero delle infrastrutture “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC”39.
Questo provvedimento normativo, riorganizzando e concentrando in un unico testo – il più possibile coerente - tutta la normativa italiana preesistente relativa alla realizzazione delle costruzioni, definisce un nuovo quadro di riferimento per quanto riguarda, in particolare, la puntuale valutazione della pericolosità sismica del territorio nazionale e le esigenze di una moderna progettazione sismo-resistente delle costruzioni da realizzare o da ristrutturare.
Le nuove NTC si applicano indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di classificazione sismica in cui sono realizzate.
In particolare, le nuove NTC hanno introdotto una nuova metodologia sia per definire la pericolosità sismica di un sito, sia per definire le azioni sismiche di progetto per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti. Infatti, con l’entrata in vigore delle nuove norme, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore
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di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. La precedente classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane vigente solo a fini amministrativi.
Infine, per quanto riguarda l’applicazione delle nuove NTC, è stato previsto inizialmente un periodo transitorio di 18 mesi, prorogato più volte al fine di permettere una fase di sperimentazione delle norme tecniche stesse. Ma dopo il sisma in Abruzzo, l’entrata in vigore delle NTC è stata anticipata al 1 luglio 2009.40
Per concludere dobbiamo ricordare che negli ultimi anni lo Stato, attraverso diversi provvedimenti legislativi, ha stanziato fondi destinati alla prevenzione del rischio sismico.
Di particolare importanza è il “Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico” 41
che si occupa nel concreto del problema sismico, attraverso la creazione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le risorse del Fondo, finalizzate a realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale, ammontano a circa 963 milioni di euro in sette anni. La Protezione Civile, attraverso propri decreti, assegna poi i contributi alle Regioni sulla base dell’indice medio di rischio sismico, privilegiando le aree a maggiore pericolosità.
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articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 e convertito nella Legge n. 77/2009
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Per quanto riguarda,invece,le zone a rischio idrogeologico, innanzitutto precisiamo che con il termine “aree ad alta criticità idrogeologica” si individuano sia le aree a rischio – dove esistono persone ed insistono cose – sia le aree soggette a pericolosità – che prescindono dalla presenza di insediamenti – nelle quali si possono verificare alluvioni, frane o valanghe caratterizzate da livelli di grado “elevato” e “molto elevato”.
I dati elaborati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare a partire dai Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico, sono stati resi omogenei in funzione ai livelli di rischio e di pericolosità.
Si ha dunque un quadro nazionale relativo sia alla superficie complessiva delle aree ad alta criticità idrogeologica che alla superficie specifica dei territori soggetti a fenomeni di frana e di quelli potenzialmente alluvionabili.
I dati, pur partendo da un’analisi di livello comunale, vengono elaborati e resi disponibili a livello provinciale o regionale. La perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico e l’adozione di idonee misure di salvaguardia è stata portata avanti dalle Autorità di Bacino attraverso la redazione di Piani Straordinari la cui approvazione è avvenuta col Decreto Legge 180/1998.
Parallelamente le Autorità di Bacino hanno lavorato alla redazione dei “Piani stralcio d’Assetto Idrogeologico”(PAI) che contengono l’attività complessiva di pianificazione del bacino idrografico. Tali Piani, elaborati secondo la logica del Decreto Legge 180/1998, prevedono un quadro di priorità determinato
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da un’articolata definizione di livelli di rischio e pericolosità. Attualmente la quasi totalità del territorio italiano è coperta da PAI, fornendo un quadro conoscitivo dei dissesti e delle situazioni di squilibrio presenti nei bacini idrografici italiani.42 E’ chiaro,dunque, che ogni qual volta si costruisca senza rispettare le normative sulla sicurezza dal rischio sismico e idrogeologico, edificando cioè in zone a rischio, non solo si realizza un abuso edilizio ma si realizza anche la forte probabilità di cagionare gravi danni a cose e persone.
2.5 ABUSIVISMO EDILIZIO E CRIMINALITA’