3 7 LA COMPETENZA PER TERRITORIO, PROBLEMI INTERPRETAT
3.8 ALCUNE SIGNIFICATIVE RECENTI PRONUNCE IN MATERIA DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
3.8.1 APPROFONDIMENTO: ESEMPIO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA LEGATA AI CAMPEGGI, IL CASO SPECIFICO
DEL “CAMPING SEVEN STAR” DI LATINA
Dopo aver parlato di alcune recenti e significative pronunce in materia di lottizzazione, sembra opportuno scendere nello specifico, sottolineandone una quanto mai attuale, sia perché risale a qualche anno fa, tra il 2005 e il 2009, sia e soprattutto perché riguarda un argomento pragmatico.
Si tratta del campeggio “ Seven Star ” di Latina, nel quale, in seguito a sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato avvenuto nel 2005, gli accertamenti compiuti hanno messo in evidenza la permanenza di numerose "roulotte poggiate a terra coperte da strutture in ferro con telo ombreggiante" nonché di manufatti, in parte "realizzati in assenza del prescritto titolo abitativo"; tali roulotte, secondo il Tribunale di Latina, debbono essere qualificate come vere e proprie unità abitative.
L'insieme di questa realtà è stata dal Tribunale considerata tale da dimostrate l'esistenza di uno "stravolgimento dell'originaria struttura campeggistica, da precaria e temporanea in un insediamento abitativo stabile, sia per la permanenza nel tempo che per consistenza dei manufatti", con la conseguenza che le inopinate caratteristiche di stabilità dell'insediamento rendono inadeguate le opere strutturali ed i servizi esistenti, che debbono essere "proporzionati alla specifica capacità recettiva ed alla normale modalità di
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funzionamento di un campeggio", secondo quanto previsto dalla, legge regionale in tema di campeggi.85
Ritiene conclusivamente l'ordinanza, che la situazione di fatto verificata dal consulente del pubblico ministero, il quale aveva effettuato un ulteriore sopralluogo anche nel marzo del 2007, sia non compatibile con la destinazione dell'area a campeggio; infatti, non essendosi ancora messi in regola, il camping risultava avere , all’incirca, le stesse strutture ritenute abusive dal Tribunale di Latina due anni prima, ossia nel 2005. Tale discrasia risulterebbe confermata dall'esistenza di manufatti privi di autorizzazione ed in contrasto sia con le prescrizioni della strumentazione urbanistica sia in violazione della normativa regionale in tema di campeggi.
Con la conseguenza che la situazione di fatto, indicativa dell'esistenza di uno "stabile insediamento abitativo", appare riconducibile alle disposizioni in tema di lottizzazione abusiva. Appreso ciò, il legale rappresentante della "Roma Gest Srl", società titolare del campeggio "Seven Star" situato sul litorale di Latina, Sig. Spaccialbelli, ricorre tramite i propri difensori avverso l'ordinanza 30 luglio 2007 con cui il Tribunale di Latina in sede di riesame ha confermato il sequestro preventivo dell'area su cui insiste il campeggio e dei relativi immobili e annessi ordinato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina su istanza della locale Procura della Repubblica. Il sequestro è stato disposto in relazione all'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva prevista dall'art.44 del d.p.r. n° 380/2001.
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il riferimento è alla legge 3 maggio 1985, n.59 della Regione Lazio, pubblicata in G.U. n.4, Serie speciale n.3 del 1° febbraio 1986 - B.U. Lazio n.13, Suppl.ord. n.1 del 10 maggio 1985
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Secondo la complessa e diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, il sequestro preventivo sarebbe giustificato sulla base delle risultanze degli accertamenti in loco compiuti dalla polizia giudiziaria e della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero.
Dagli atti di indagine, infatti, emergerebbe che in esito ad una complessa vicenda amministrativa i responsabili del campeggio non solo non avrebbero rimosso del tutto le accertate situazioni di contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia, ma avrebbero dato corso alla trasformazione delle originarie ed essenziali caratteristiche del campeggio consentendo la creazione di vere e proprie unità abitative connotate di permanenza e stabilità; in tal modo avrebbero causato, in assenza di atti autorizzativi, una radicale e non temporanea trasformazione del territorio e così dato corso ad una vera e propria lottizzazione abusiva.
Rileva il ricorrente, come prima motivazione su cui si basa il ricorso, che il procedimento in cui sono stati svolti gli atti di indagine86 nel 2005, vedeva l'iscrizione come persona soggetta ad indagine della sola Sig.ra Cadoni Giuseppina in relazione alle violazioni riguardanti lottizzazione abusiva e costruzione senza permesso.
Le ipotesi di reato avanzate dalla procura della Repubblica riguardavano, dunque, presunte edificazioni eseguite senza autorizzazione in area soggetta a vincolo paesaggistico. Successivamente alla iscrizione dell'unica indagata, il pubblico ministero non avrebbe richiesto al
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giudice alcuna proroga del termine come previsto dall'art.406 c.p.p., con la conseguenza che tutti gli atti di indagine compiuti in epoca successiva sono travolti da radicale inutilizzabilità, ai sensi dell'art.407, comma terzo c.p.p.
Tale dovrebbe essere la sorte della consulenza che il pubblico ministero ha disposto in data 26 febbraio 2007 e la cui relazione è stata depositata il 10 luglio 2007. Da quanto esposto discenderebbe che la misura cautelare è fondata esclusivamente su un atto d'indagine inutilizzabile e che erroneamente il Tribunale di Latina ha omesso di disporre il suo annullamento.
Con secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza del "fumus" di reato. Lamenta, infatti, violazione e difetto di motivazione87 .
Rileva, in particolare, che l'esistenza di una lottizzazione abusiva non è stata mai presa in considerazione dallo stesso pubblico ministero nel corso delle indagini compiute nel 2005 e che analoga valutazione è stata compiuta dalle autorità amministrative più volte intervenute, con la conseguenza che appare davvero assurdo che tale ipotesi venga avanzata dopo che il ricorrente ha provveduto a dare corso alla demolizione delle opere non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia.
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con riferimento agli artt.30 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e art.1 della legge regionale Lazio n.34 del 1974.
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Con terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art.321 c.p.p. per assenza del requisito del "periculum in mora". Lo stesso ricorrente afferma che si è proceduto ad effettuare la demolizione delle opere abusive e che non permangono strutture di campeggio in situazione di inamovibilità, così che non vi sono ragioni attuali di pericolo e la misura cautelare è carente nei suoi presupposti.
La Corte di Cassazione si è pronunciata ritenendo infondati tutti e tre i motivi di ricorso:
Con riferimento al primo motivo relativo ai termini di iscrizione,dove il ricorrente aveva affermato che si sarebbe in presenza di un esempio paradigmatico di violazione del divieto di utilizzazione degli atti di indagine, dato che il pubblico ministero non aveva richiesto proroga dei termini, tutti gli atti di indagine compiuti in epoca successiva sarebbero dovuti essere travolti da radicale inutilizzabilità.
La Corte, al contrario, afferma che il calcolo dei termini di durata delle indagini non deve avere come unico riferimento la data della prima iscrizione nel registro, bensì dovrà essere riferito alla data della singola autonoma iscrizione.
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Ancora, la Corte ritiene che nel caso in esame non sussistano i prospettati
presupposti per l'annullamento
dell'ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha congruamente motivato le ragioni che escludono la irregolarità della iscrizione, e l'accertamento tecnico in contestazione è stato disposto dal pubblico ministero ed effettuato anteriormente alla data in cui è stata per la prima volta disposta l'iscrizione del ricorrente.
Infine, la Corte approfitta per sottolineare che va rilevato che nel caso in esame il pubblico ministero ha ipotizzato un complesso di condotte in parte significativa diverse rispetto a quelle oggetto della indagine iniziale. Ciò che oggi viene ipotizzato a carico del ricorrente non è solo la realizzazione di singoli abusi edilizi, partitamene identificabili e giuridicamente rilevanti, ma la realizzazione di una vera e propria lottizzazione attraverso quegli interventi ed ulteriori costruzioni nonché, condotta mai contestata prima, attraverso la trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in vere e proprie unità abitative permanenti.
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Con riferimento al secondo motivo si contesta la sussistenza del "fumus" di reato. Anche questo motivo è infondato e deve essere respinto.
Afferma la parte ricorrente che la stessa destinazione delle strutture a campeggio escluderebbe in radice ed in via di principio la possibilità che venga posta in essere una condotta lottizzatoria. Il campeggio è per sua natura destinato ad ospitare strutture temporanee ed è dotato per questo di servizi e opere comuni, anche stabili, che rispondono a tale logica. Il complesso di queste strutture ed opere non può in alcun modo comportare quella trasformazione permanente e radicale del territorio che costituisce l'essenza e la ragione del reato ipotizzato dal pubblico ministero.
La Corte invece ha ritenuto sussistere il reato di lottizzazione abusiva in presenza della realizzazione di un campeggio in zona agricola e al di fuori delle previsioni degli strumenti urbanistici.
Tale condotta è stata ritenuta integrare il reato in questione quando le consistenti dimensioni del campeggio, il corrispondente numero di ospiti e la presenza di infrastrutture destinate a servizi lascino intendere la realizzazione di un
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insediamento duraturo all'interno dell'assetto territoriale preesistente.
Con riferimento al terzo ed ultimo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto infondato quanto affermato dal ricorrente, giacchè, il consulente del pubblico ministero, effettuando un ulteriore accertamento al campeggio nel marzo 2007, ha rinvenuto che, a distanza di due anni dal primo sopralluogo ad opera del Corpo Forestale dello Stato, la situazione era rimasta pressocchè la stessa.
Ciò detto, una volta che la Corte di Cassazione ebbe accertato che la decisione del tribunale del riesame era coerente con le risultanze probatorie esposte, e ritenendo sussistente il “fumus” del reato di lottizzazione abusiva, si pronunciò affermando che l'ordinanza del Tribunale di Latina impugnata dal legale della “Roma Gest Srl”, aveva correttamente motivato le ragioni che legittimano l'emanazione del sequestro preventivo. Di conseguenza, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La vicenda del camping “Seven Star”, tuttavia, si è definitivamente conclusa più tardi, precisamente nel 2010, davanti al collegio presieduto dal giudice Lucia Aielli.
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Per il proprietario del campeggio, il pm Ramona Bruognolo aveva chiesto l’assoluzione, mentre il giudice oltre ad aver confermato la confisca, ha anche disposto per il proprietario una condanna per lottizzazione abusiva a nove mesi di reclusione, pena sospesa in quanto la difesa ha provato che l’odierno proprietario aveva acquistato il camping nel 2005 da un precedente proprietario; la difesa sottolineava che il 2005 era l’anno a cui risalivano gli accertamenti della Forestale, che rilevavano gli abusi edilizi.
In particolare, sotto accusa era un piazzola che, secondo la difesa fu realizzata prima dell’acquisto dell’attuale proprietario.
Quindi, riepilogando, il campeggio "Seven Star" è stato sequestrato dalla Forestale nel 2007 , in seguito ad accertamenti avvenuti nel 2005 e ripetuti nel 2007 (l’amministrazione comunale aveva inviato la notifica di regolarizzazione delle situazioni abusive, che in realtà nel 2007 non erano ancora state sanate); il Legale della "Roma Ges Srl", titolare del camping "Seven Star", fece ricorso alla Corte Cassazione; tale ricorso non fu accolto e fu ritenuta congrua la confisca.
Nel 2010, infine, si è concluso il processo, con la conferma della confisca del camping e con l’ulteriore condanna a nove mesi per il proprietario del campeggio, causa lottizzazione abusiva, pena che tuttavia è stata sospesa.
Potremmo definire questa sentenza come una “spada di Damocle” per i campeggi, molti dei quali, col passare degli anni dalla loro costruzione, sono divenuti strutture
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sempre più complesse, sempre più stabili, sempre più simili a vere e proprie unità abitative, violando così la definizione di “campeggio”, rischiando in tal modo di esser chiusi e confiscati, se non si fossero messi in regola attraverso la richiesta di condono e attraverso il ripristino del campeggio nel suo significato originario.
3.8.2 LA CASSAZIONE DEL 24.01.2014 A PROPOSITO