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Adempimenti documentali

I soggetti beneficiari del credito d’imposta devono conservare, pena la decadenza dall’agevolazione, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Indicazione in fattura della norma agevolativa

Le fatture (sia d’acconto che di saldo) e gli altri documenti41 relativi all’acquisizione dei beni agevolati (sia “ordinari” sia “Industria 4.0”) devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili:

• art. 1, commi da 1054 a 1058 ter, Legge n. 178/2020 per gli investimenti effettuati nell’ambito della disciplina contenuta nella Legge di bilancio 2021, post Legge di bilancio 202242;

• art. 1, commi da 1054 a 1058, Legge n. 178/2020 per gli investimenti effettuati nell’ambito della disciplina contenuta nella Legge di bilancio 2021, ante Legge di bilancio 2022;

• art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019 per gli investimenti effettuati nell’ambito della disciplina contenuta nella Legge di bilancio 202043.

41In attesa che l’Amministrazione finanziaria chiarisca cosa debba intendersi per “altri documenti”, si ritiene opportuno inserire il riferimento normativo anche, a titolo esemplificativo, negli ordini, nei contratti, nei bonifici, nei documenti di trasporto (vd. risposta a interpello n. 270/2022).

42Legge n. 178/2020, art. 1, comma 1062. Prima che entrasse in vigore la Legge di bilancio 2022, i beni agevolabili ai sensi della Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) erano ricompresi nei commi 1054 – 1058 dell’art. 1. La Legge di bilancio 2022, prorogando l’agevolazione fino al 2025, ha inserito i nuovi commi 1057 bis (investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2023 - 2025), 1058 bis e 1058 ter (investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2024 – 2025).

43Legge n. 160/2019, art. 1, comma 195.

Credito d'imposta beni materiali e

immateriali “ordinari” – Legge n. 178/2020

Sì (solo beni “ordinari"

immateriali)

6935 (ris. 3/2021)

Credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e altre attività innovative – Legge n. 160/2019

Sì (a partire dal 2021) 6938 (ris.13/2021)

Credito d’imposta R&S – Maggiorazione per le regioni del Mezzogiorno – DL n.

34/2020, art. 244, co. 1

No 6939 (ris.13/2021)

Credito d’imposta R&S – Maggiorazione per le regioni terremotate del Centro Italia – DL n. 34/2020, art. 244, co. 1

No 6940 (ris.13/2021)

Credito d’imposta per la formazione 4.0 – Legge n. 205/2017, Legge n. 145/2018

Sì (a partire dal 2021) 6897 (ris. 6/2019)

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

30 L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte agli interpelli n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione.

In caso di documenti già emessi, che siano sprovvisti della corretta indicazione normativa, è possibile procedere alla loro regolarizzazione, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte sopra citate.

In particolare, nel caso di fatture cartacee, l’acquirente riporta il riferimento alle norme agevolative sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Nel caso di fatture elettroniche, l’acquirente può stampare la fattura apponendovi in modo indelebile il riferimento normativo e conservarla ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/72 oppure, in alternativa, può realizzare un’integrazione elettronica, da unire alla fattura originale e conservare insieme alla stessa, e inviare tale documento sottoforma di autofattura allo SDI secondo le modalità previste per l’inversione contabile (circolare n. 14/2019).

Perizia, attestato di conformità, autodichiarazione

Per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, le imprese devono acquisire un’apposita documentazione attestante che i beni hanno le caratteristiche tecniche per essere inclusi negli allegati A o B della Legge n. 232/2016 e che sono «interconnessi».

Per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro, è necessario produrre una perizia asseverata44, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Tali documenti devono attestare che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Con riferimento al settore agricolo, il Decreto Sostegni ter45 ha stabilito che la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, l’impresa può produrre, anziché la perizia asseverata o l’attestato di conformità, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000.

44 La disciplina contenuta nella Legge di bilancio 2020 prevede una perizia semplice anziché asseverata. Si ricorda che nella perizia semplice il professionista attesta una situazione di fatto, mentre nella perizia asseverata fa un’assunzione di responsabilità in ordine alla certezza e alla veridicità di quanto da lui sottoscritto, rispondendo penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali.

45Art. 10 ter del DL n. 4/2022, convertito nella Legge n. 25/2022.

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

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Comunicazione al Mise

Le imprese che beneficiano del credito d’imposta per i beni “Industria 4.0” degli allegati A e B effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, utilizzando l’apposito modello pubblicato con il Decreto direttoriale del 6 ottobre 2021.

Il modello, firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa, va trasmesso all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Per gli investimenti rientranti nell’ambito di applicazione della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), il modello andava trasmesso entro il 31.12.2021. Per gli investimenti che invece ricadono nell’ambito di applicazione della Legge di bilancio 2021 (Legge n.

178/2020), il modello va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti e pertanto:

• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020, l’invio andava effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e quindi entro il 30.11.2021;

• per gli investimenti effettuati nel 2021, l’invio va fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2021 ossia entro il 30.11.2022;

• per gli investimenti effettuati nel 2022, l’invio andrà effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 (30.11.2023) e così via per gli investimenti effettuati negli anni successivi.

L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati in esso indicati sono acquisiti dal Mise al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Norma agevolativa Termine di invio del modello (“soggetti solari”) Legge di bilancio 2020 (Legge n.

160/2019)

31.12.2021

Legge di bilancio 2021 (Legge n.

178/2020)

Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020

30.11.2021

Investimenti effettuati nel 2021 30.11.2022

Investimenti effettuati nel 2022 30.11.2023

ecc.

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

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Recapture

La disciplina del credito d’imposta beni strumentali prevede una disposizione antielusiva che ha la finalità di escludere dall’agevolazione gli investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d’imposta. Questa disposizione si concretizza nel cosiddetto meccanismo di “recapture” – vale a dire restituzione dell’agevolazione – che si applica nel caso in cui il bene non viene mantenuto nell’economia dell’impresa per un periodo minimo, cosiddetto “periodo di sorveglianza”46.

Il “recapture” scatta se l’impresa, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o di interconnessione, cede a titolo oneroso il bene agevolato (sia ordinario sia 4.0) o lo trasferisce a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto47. In tali circostanze:

il credito d’imposta deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dalla base di calcolo dell’agevolazione il costo del bene ceduto o trasferito,

il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si sono verificate la cessione a titolo oneroso o la destinazione all’estero, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il meccanismo del recapture riguarda sia i beni ordinari sia i beni 4.0.

Ipotesi di disapplicazione del recapture

In caso di beni materiali 4.0 (allegato A), l’impresa non è soggetta al meccanismo del recapture (e non deve quindi ricalcolare/riversare il credito d’imposta), se effettua un

“investimento sostitutivo”, ossia se:

• sostituisce il bene ceduto o destinato all’estero con un altro bene tecnologicamente equivalente o superiore,

• attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione con le stesse modalità previste per l’investimento originario (perizia, attestato di conformità o dichiarazione del rappresentante legale, vd. sopra)48.

46Circolare n. 9/2021, par. 7.1.

47 Il recapture scatta, quindi, se il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa o dall’esercizio dell’arte o professione. Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa o dall’esercizio dell’arte o professione, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione del recapture e quindi la rideterminazione dell’agevolazione (circolare n. 9/2021, par. 7.2).

48Si tratta delle regole sui cosiddetti “investimenti sostitutivi” già previste dalla disciplina dell’iper ammortamento (Legge n. 205/2017, art. 1, commi 35 e 36).

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

33 Le due condizioni sopra riportate (sostituzione e attestazione) devono verificarsi nello stesso periodo di cessione o trasferimento del bene. Se il nuovo bene ha un costo inferiore a quello del bene ceduto o trasferito, il credito d’imposta originariamente calcolato deve essere ridotto.

Il meccanismo di recapture non si applica, inoltre, nel caso in cui il bene sia solo momentaneamente delocalizzato all’estero, rimanendo di appartenenza della struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale (vd. risposte agli interpelli n. 14/2020, n. 259/2021, n. 829/2021).

Recapture e leasing

In caso di beni acquisiti mediante leasing, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” sono assimilabili alle fattispecie di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni acquisiti in proprietà49. In tali ipotesi occorre, quindi, ridurre il credito d’imposta, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo che per il leasing è rappresentato dal costo sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto del bene.

Il credito d’imposta non va invece rideterminato se, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà in seguito al riscatto viene successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back (circolare n. 9/2021, par. 7.2).

Anche per i beni acquisiti mediante leasing, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sugli “investimenti sostitutivi” (disapplicazione del recapture in caso di sostituzione del bene 4.0 con un altro tecnologicamente equivalente o superiore e relativa attestazione).

Il recapture nella Legge di bilancio 2020

Il meccanismo del recapture è previsto anche nella Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 193, della Legge n. 160/2019) ed è analogo a quello contemplato dalla Legge di bilancio 202150.

49 Vd. anche Circolare di Assilea del 30.9.2021 che ritiene ragionevole effettuare la seguente distinzione: 1) per i contratti di leasing che prevedono l'opzione di riscatto al terzo o al quarto anno, il mancato esercizio del riscatto al termine della locazione finanziaria non dovrebbe determinare alcun recapture poiché, in questo caso, i beni agevolati sono rimasti nell’economia dell’impresa per tutta la durata del periodo di sorveglianza; 2) al contrario, per i contratti di leasing che prevedono – ad esempio - l'opzione di riscatto alla fine del primo anno o a metà del secondo, il mancato esercizio del riscatto dovrebbe determinare il recapture del credito poiché, in questo caso, i beni agevolati non sono rimasti nell’economia dell’impresa per tutta la durata del periodo di sorveglianza. In sostanza secondo Assilea il recapture dovrebbe interessare solo quei contratti - molto brevi – che prevedono l’esercizio del riscatto nel periodo di sorveglianza. Sul punto occorre un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

50L’art. 1, comma 193, della Legge di bilancio 2020 prevede l’applicazione del recapture se il bene viene ceduto o delocalizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di

“effettuazione dell'investimento”. L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2020, ha precisato che il riferimento letterale alla “effettuazione dell'investimento”, anziché all’entrata in

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

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Il recpature nell’iper ammortamento

Il recapture previsto dalla disciplina dell’iper ammortamento è declinato con regole diverse da quelle sopra viste per il credito d’imposta beni strumentali.

È stato il DL n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”51, a introdurre l’obbligo di restituzione dell’iper ammortamento fruito nel caso in cui, durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, il bene agevolato venga ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Nell’ambito dell’iper ammortamento, il recapture si applica solo agli investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A della Legge n. 232/2016), effettuati successivamente al 14 luglio 2018, ossia successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018.

In caso di beni acquisiti con contratto di leasing, la cessione del bene durante il periodo di fruizione dell’iper ammortamento fa scattare il recapture, analogamente a quanto avviene per i beni acquistati in proprietà. Il periodo sorveglianza per i beni in leasing coincide con il “teorico” periodo di fruizione dell’iper ammortamento, calcolato – come avviene per l’acquisto in proprietà - mediante l’applicazione del coefficiente previsto dal Decreto 31 dicembre 1988 (risposta ad interpello n. 826/2021).

Il recupero delle maggiorazioni complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta avviene, in un’unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso una variazione in aumento da effettuare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione o la delocalizzazione del bene agevolato.

Il recapture non opera nel caso di investimenti sostitutivi, ossia se il bene 4.0 ceduto (o delocalizzato) viene sostituito con un altro bene tecnologicamente equivalente o superiore e se l’effettuazione del nuovo investimento viene attestata con le modalità previste dalla disciplina agevolativa dell’iper ammortamento (perizia, attestato di conformità o dichiarazione del rappresentante legale)52.

Recapture e operazioni straordinarie

Con riferimento ai beni che vengono trasferiti nell’ambito di operazioni di conferimento o cessione d’azienda, l’Agenzia delle Entrate nella circ. 9/2021 (par. 5.6) ha ribadito quanto già affermato nella circolare n. 8/2019 (par. 2.3). In sostanza, in tali circostanze, l’avente causa (soggetto conferitario o cessionario) continua a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa (soggetto conferente o cedente), secondo le regole

funzione o all’interconnessione, cui si ricollega il perfezionamento del diritto al credito d'imposta, deve imputarsi a un mero difetto di coordinamento formale. Pertanto, l’Agenzia ha affermato che, nonostante la formulazione letterale della norma, il periodo di sorveglianza decorre dall’entrata in funzione o interconnessione del bene.

51DL n. 87/2018, art. 7. Circolare n. 8/2019, par. 2.3.

52 Si tratta delle disposizioni sui cosiddetti “investimenti sostitutivi” (Legge n. 205/2017, art. 1, commi 35 e 36).

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

35 originariamente determinate in capo a quest’ultimo e non trova, quindi, applicazione il meccanismo del recapture che scatta solo in caso di cessione del singolo bene.

Resta ferma la possibilità di trasferire la titolarità del credito d’imposta nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione straordinaria, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati come, ad esempio, nei casi di fusione (circ. 38/2002) e scissione (ris. 143/2003).

Recapture – Riepilogo

Iper ammortamento Credito d'imposta beni strumentali

Quando si applica il recapture

- Cessione del bene a titolo oneroso

- Destinazione del bene a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (“delocalizzazione”)

Beni soggetti a recapture

Solo i beni materiali 4.0 (allegato A, Legge n. 232/2016) acquisiti dopo il 14 luglio 2018

Tutti i beni agevolabili (ordinari e 4.0)

Periodo di sorveglianza

Coincide con il periodo di fruizione dell’iper ammortamento (calcolato periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione o la delocalizzazione del bene agevolato

Il maggior credito eventualmente già compensato deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica la cessione (o delocalizzazione),

- Sostituzione del bene 4.0 ceduto (o delocalizzato) con un altro tecnologicamente equivalente o superiore (Legge n. 205/2017, art. 1, commi 35 e 36)

- Momentanea delocalizzazione all’estero (vd. risposte agli interpelli n. 14/2020, 259/2021, 829/2021)

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

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Allegato A, Legge n. 232/2016 - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

• macchine utensili per asportazione,

• macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

• macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime

• macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

• macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio,

• macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

• robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

• macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,

• macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

• macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),

• magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

• controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),

• interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,

• integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

• interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

• rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

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• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo,

• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” i seguenti:

• dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

• sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

• altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

• sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

• dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

• sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),

• sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e

Capitolo 1 | Credito d’imposta beni strumentali

38 dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

• strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

• componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

• filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e

• filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e