• Non ci sono risultati.

Definizione di impianto di riscaldamento

Definizione di impianto di riscaldamento

Come specificato nella FAQ n. 9/D della Guida Enea, per "impianto di riscaldamento"

(funzionante o non funzionante) bisogna fare riferimento alla definizione contenuta nell'art. 2 del DLgs.n.192/2005, come modificato dal DLgs. n. 48/2020, in base alla quale per “impianto termico” si deve intendere: “un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Sono considerati impianti di riscaldamento anche le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini, purché fissi.

Interventi oggetto di agevolazione

Le tipologie di interventi che consentono di ottenere un risparmio energetico e che consentono di beneficiare dell'ecobonus sono quelli individuati dall’art.1, commi. 344 - 347 della Legge di bilancio 2007, dal DM del 19 febbraio 2007 (come modificato dal decreto 7 aprile 2008), dall’art. 16, comma 1 del DL n. 63/2013 e dal DM n.159844/2020.

204Circolare n. 21/2010 e Guida della Agenzia delle Entrate al risparmio energetico del marzo 2019.

205Risoluzione n. 215/2009 e circolare n. 19/2020.

Capitolo 7 | Le detrazioni edilizie per le imprese

154 In particolare, gli interventi agevolabili sono i seguenti:

• riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;

• interventi sull’involucro degli edifici;

• installazione di pannelli solari;

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

• acquisto e posa in opera delle schermature solari;

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative;

• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

• acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

A. Riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

Norma Interventi agevolabili Aliquota

Comma 344 Legge n. 296/2006206

Interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20%

rispetto ai valori limite indicati nell’Allegato A del DM 11.3.2008

65%

Si tratta degli interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dall'Allegato A del DM 11 marzo 2008.

I parametri cui occorre far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori;

successivamente all’effettuazione degli interventi agevolati, invece, è richiesta la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), ai sensi dell’art. 7 del DM 6 agosto 2020.

206Art.1, comma 344 della Legge n. 296/2006 e art. 2 comma 1 lett. a) del DM 6.8.2020.

Capitolo 7 | Le detrazioni edilizie per le imprese

155 La norma non stabilisce quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, in quanto l’intervento è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.

Pertanto, vi rientrano tutti gli interventi, o insieme di interventi che aumentano, nei termini richiesti, l'efficienza energetica dell'edificio esistente o dell’unità immobiliare esistente.

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro e l’aliquota della detrazione è il 65%, mentre il limite massimo di spesa è 153.846,15 euro.

Se effettuati su un complesso condominiale, la detrazione va riferita all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono. In tal caso, quindi, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di 100.000 euro, tra i soggetti interessati.

Rientrano in questo tipo di intervento, a titolo esemplificativo la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e trigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione.

Esempi di interventi Ammontare massimo della

detrazione

• interventi di coibentazione dell’involucro opaco

impianti di cogenerazione e rigenerazione

impianti geotermici

100.000 euro

Inoltre, sono comprese tra le spese detraibili oltre a quelle direttamente attinenti l 'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa in opera di materiale coibente, installazione di impianti di climatizzazione, ecc.), anche le opere murarie connesse e le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica207.

Non rientrano invece le spese sostenute per l'installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici ma alla produzione di energia "pulita"208.

207Circolare n.36/2007, par. 5.

208Circolare n.19/2020, pag. 320.

Capitolo 7 | Le detrazioni edilizie per le imprese

156

B. Interventi sull’involucro degli edifici

Norma Interventi agevolabili Aliquota

Comma 345 Legge n. 296/2006209

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K

50/65%

Si tratta di interventi eseguiti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), o/e strutture verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K210.

In particolare, rientrano in tale definizione:

• gli interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali e/o delle