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Certificazione delle attività agevolabili

Il Decreto Semplificazioni80 ha introdotto un’importante novità nell’ambito della disciplina del credito d’imposta R&S, Innovazione e Design. Le imprese, infatti, potranno richiedere una certificazione – rilasciata da soggetti abilitati inclusi in un apposito albo - che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di:

• ricerca e sviluppo;

• innovazione tecnologica;

• design e innovazione estetica;

• innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

La certificazione rappresenta un utile strumento di tutela per le imprese di fronte al rischio di eventuali contestazioni. Infatti - ferme restando le attività di controllo previste dall’art.

1, comma 207, della Legge n. 160/2019 - la certificazione produrrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.

La certificazione potrà essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo del credito d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

80 DL n. 73 del 21 giugno 2022, art. 23, commi da 2 a 8.

Capitolo 2 | Credito d’imposta R&S, innovazione e design

66 Un apposito DPCM, da adottare entro il 22 luglio 2022 su proposta del Mise e di concerto con il Mef, individuerà i requisiti dei soggetti (pubblici e privati) abilitati al rilascio della certificazione. I soggetti che verranno giudicati idonei saranno inseriti in un apposito albo dei certificatori tenuto dal Ministero dello sviluppo economico81.

Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca82.

I certificatori nel processo valutativo dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, nonché attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate e aggiornate.

Con lo stesso DPCM, inoltre, il Mise stabilirà:

• le regole di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori,

• le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione,

• nonché gli oneri a carico dei richiedenti che saranno parametrati ai costi della procedura.

2.5 RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL “VECCHIO” CREDITO D’IMPOSTA R&S

Il DL n. 146/202183, cosiddetto “collegato fiscale” alla Legge di bilancio 2022, ha introdotto una procedura di regolarizzazione per le imprese che hanno indebitamente compensato il “vecchio” credito d’imposta R&S disciplinato dall’art. 3 del DL n. 145/2013.

La procedura, che consiste nel riversamento spontaneo dell’agevolazione senza sanzioni e interessi, riguarda il credito d’imposta R&S:

• maturato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (dal 2015 al 2019 per i soggetti cosiddetti “solari”);

• compensato sino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) e non definitivamente accertato a tale data.

Ambito di applicazione della procedura

Possono accedere a tale procedura i soggetti che, agendo in buona fede, hanno commesso delle irregolarità nell’applicazione della disciplina e specificatamente:

• i soggetti che, nel periodo di vigenza della disciplina di cui all’art. 3 del DL n.

145/2013 (ossia dal 2015 al 2019 per i soggetti “solari”) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività (in tutto o in parte) non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;

81 Per la selezione dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione e per la creazione e gestione dell’albo dei certificatori, il Decreto mette a disposizione una somma di 307.000 euro per il 2022 e 614.000 euro per il 2023, che il Mise dovrà utilizzare per assumere, attraverso procedura di consultazione pubblica, un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale.

82Novità introdotta in fase di conversione in legge del Decreto Semplificazioni.

83 DL 21 ottobre 2021, n. 146, art. 5, commi 7-12.

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• i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (2017 per i soggetti “solari”), non hanno applicato correttamente la norma contenuta nel comma 1 bis dell’art. 3 del DL 145/2013 che prevedeva la possibilità per le imprese italiane di agevolare anche l’attività di R&S svolta per conto di committenti esteri (dell’UE, dello SEE o “white list”), purché tale attività fosse svolta direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia84;

• i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

• i soggetti che hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:

• condotte fraudolente,

• fattispecie oggettivamente e soggettivamente simulate,

• false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,

• nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

La condotta fraudolenta può essere sempre accertata dall’Amministrazione finanziaria successivamente all’adesione alla procedura, con conseguente decadenza dalla stessa.

La procedura non può essere utilizzata nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d‘imposta è stato già accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto).

La procedura, invece, è ammessa se l’indebita compensazione del credito d’imposta è stata già contestata con un atto istruttorio o è stata accertata con un atto recupero crediti o con un provvedimento impositivo non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. In tal caso il riversamento deve riguardare l’intero importo del credito d’imposta senza possibilità di avvalersi della rateazione (vd. par. “Modalità di riversamento del credito d’imposta”).

Modalità di accesso alla procedura

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare una richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, utilizzando l’apposito modello di comunicazione nel quale occorre specificare:

• il periodo (o i periodi) di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta;

• gli importi del credito d’imposta oggetto di riversamento spontaneo;

84 L’interpretazione autentica di questa norma è stata fornita dall’art. 1, c. 72, della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018).

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• tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di invio del modello di comunicazione sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 188987 del 1° giugno 2022.

Modalità di riversamento del credito d’imposta

L’importo del credito d’imposta oggetto di regolarizzazione deve essere riversato con il modello F24 Elide85:

• in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 (codice tributo 8170)

• oppure in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 (codice tributo 8171) e le successive entro il 16 dicembre 2023 (codice tributo 8172) e il 16 dicembre 2024 (codice tributo 8173).

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. La rateazione è esclusa se il credito riversato è oggetto di un atto di accertamento o constatazione.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17).

Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.

Perfezionamento della procedura e benefici

La procedura si perfeziona con l’integrale versamento dell’importo dovuto. In caso di rateizzazione, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (DPR 602/1973, art. 20) con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

Il corretto perfezionamento della procedura di riversamento comporta:

• lo stralcio integrale delle sanzioni amministrative (art. 13, commi 4 e 5, DLgs. n.

471/97) e degli interessi;

• l’esclusione della punibilità per il reato di indebita compensazione dei crediti d’imposta d’importo superiore a 50.000 euro (DLgs. n. 74/2000, art. 10 quater).

85 Vd. Risoluzione n. 34/2022.

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