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Documentazione idonea per la penalty protecion

Le imprese che intendono avvalersi del nuovo regime della Super deduzione dei costi di R&S possono indicare le informazioni necessarie per determinare la maggiorazione dei costi in un’apposita documentazione.

Capitolo 3 | Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

83 Il possesso di questa documentazione consente la cosiddetta “penalty protection”, ossia la disapplicazione delle sanzioni114 nel caso in cui – in sede di verifica - l’Agenzia delle Entrate operi una rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito. Ovviamente la disapplicazione delle sanzioni è riconosciuta solo se la documentazione è idonea a consentire all’Amministrazione finanziaria il riscontro della corretta maggiorazione.

La documentazione non assume rilievo per i controlli relativi al credito d’imposta R&S (vd.

Telefisco 15.6.2022, risposta n. 9, riportata nel box seguente).

Telefisco 15.6.2022 - Risposta n. 9 - Penalty protection non estendibile al credito d’imposta R&S

A seguito del cumulo tra il credito d'imposta ricerca e sviluppo (articolo 1, commi 198-209 della legge 160/2019 e successive modifiche) e la deduzione maggiorata del 110% dei costi su alcuni beni intangibili (Dl 146/2021, articolo 6), la documentazione idonea ad attivare la penalty protection per la deduzione del 110% (articolo 6, comma 6, Dl 146/2021) ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo?

La documentazione idonea ad attivare l'esimente sanzionatoria in caso di rettifica della maggiorazione del 110%, esimente prevista dall'articolo 6, comma 6 del Dl 146/2021, non ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo. Ciò in quanto l'articolo 6, al comma 6, fa esclusivo riferimento alle ipotesi di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire i soggetti che abbiano optato per il nuovo regime patent box. Per tale motivo, in virtù del principio di legalità che caratterizza il sistema sanzionatorio, si ritiene che non sia possibile estendere l'esimente sanzionatoria a fattispecie non espressamente previste.

La documentazione deve essere articolata in due sezioni:

• nella sezione A è necessario fornire le seguenti informazioni:

− struttura partecipativa (anche in relazione alle imprese associate) ed eventi straordinari;

− attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;

− attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;

− modello organizzativo dell’impresa;

− relazione tecnica;

− funzioni, rischi e beni dell’impresa;

• nella sezione B è necessario fornire le seguenti informazioni utili per quantificare la base di calcolo su cui applicare l’agevolazione:

− spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale,

114Si tratta della sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs. n. 471/97 che prevede una sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

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− variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Per maggiori dettagli si rinvia al box riportato in fondo al paragrafo.

Le Pmi possono predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

Il possesso della documentazione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia della maggiorazione.

In assenza di tale comunicazione, qualora la maggiorazione venga rettificata dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente non può beneficiare della disapplicazione delle sanzioni (DLgs. n. 471/97, art. 1, comma 2).

La documentazione deve essere redatta per ciascun periodo d’imposta per il quale l’impresa ha optato per la fruizione della maggiorazione.

La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale del beneficio con applicazione di interessi e sanzioni.

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale dell’agevolazione con applicazione di interessi e sanzioni.

In caso di verifica, la documentazione deve essere consegnata all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla relativa richiesta.

La documentazione è considerata idonea solo se fornisce agli organi di controllo gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione.

Documentazione idonea per la penalty protection – Provvedimento n. 48243/2022, par. 7

La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni:

i. Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione fa riferimento. Dovranno essere descritte in modo particolareggiato le operazioni che hanno comportato il trasferimento dei beni immateriali agevolabili e i criteri utilizzati per ripartire tra il dante causa e l’avente causa il beneficio spettante, nonché le spese potenzialmente oggetto del meccanismo premiale;

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85 ii. Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate:

tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più schede che diano chiara evidenza della natura di investitore, secondo quanto previsto al punto xii delle Definizioni del presente provvedimento, assunto dall’impresa e delle eventuali operazioni intercorse con le imprese associate, con indicazione delle principali funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti. Dovranno, inoltre, essere individuati eventuali progetti di ricerca, aventi ad oggetto le medesime attività e risultati, svolti internamente all’impresa, ovvero avvalendosi di terzi indipendenti o di altre società del gruppo, identificando i beni immateriali, oggetto di privativa industriale ovvero giuridicamente tutelati, eventualmente realizzati grazie a tali attività e la loro ripartizione all’interno del gruppo;

iii. Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti: tali informazioni possono essere fornite con una relazione che descriva l’oggetto del contratto, le clausole contrattuali volte a ripartire il rischio di insuccesso tra soggetto committente e commissionario, nonché gli elementi utili a verificare la natura di investitore del committente come sopra definito;

iv. Modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse articolazioni aziendali impegnate nello svolgimento delle attività rilevanti (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del numero di risorse umane e materiali assegnate, e delle strutture (unità, uffici, reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti; tali informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle attività svolte da ciascuna articolazione aziendale;

v. Relazione tecnica: la relazione tecnica deve illustrare, anche in riferimento al meccanismo premiale, le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione, con particolare riferimento alle incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare. Inoltre, la relazione deve descrivere le attività rilevanti svolte dall’impresa, con separata indicazione e analisi di quelle direttamente collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali di cui al punto 2. Tale relazione, nel caso di attività rilevanti organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività rilevanti o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività rilevanti siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività rilevanti e deve essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa commissionaria, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

vi. Funzioni, rischi e beni dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte, dei beni immateriali direttamente impiegati nei diversi processi aziendali e dei rischi assunti. In caso di utilizzo

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86 indiretto del bene, deve essere allegata una copia del contratto di concessione in uso, precisando se il concessionario appartiene al medesimo gruppo del soggetto concedente;

La Sezione B contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:

i. Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: tali informazioni possono essere fornite tramite schede, anche desunte dalla contabilità analitica, intestate ai singoli beni immateriali. In tali schede vanno indicate le spese, di cui ai precedenti punti 4 e 6, direttamente attribuibili al bene immateriale e quelle indirettamente riferibili allo stesso, specificando la chiave, fisica o numeraria, di allocazione. Ricorrendo il caso di cui al punto 2.1, lett. d), la scheda può essere intestata a più di un bene immateriale. La scheda deve, inoltre, contenere le informazioni utili a riconciliare le singole voci di spesa con i conti di mastro che le riguardano e con il bilancio di verifica. In caso di società obbligate a pubblicare il bilancio di esercizio nel registro delle imprese, la riconciliazione deve essere effettuata anche tra quest’ultimo e il bilancio di verifica. Se il contribuente utilizza una contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri di individuazione dei conti gestionali riferibili alle predette spese, riconciliati con la contabilità generale. Infine, con riguardo alle singole voci di spesa deve essere disponibile la seguente documentazione, da allegare a ciascuna scheda:

a. costo del personale impiegato in attività rilevanti: fogli presenza nominativi riportanti, per ciascun giorno del periodo di imposta, le ore impiegate nelle attività rilevanti, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività rilevanti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal prestatore di lavoro. Inoltre, per ogni lavoratore devono essere precisate le mansioni svolte e le conoscenze specifiche di cui è in possesso che gli consentono di partecipare allo svolgimento delle attività rilevanti;

b. costi promiscui: per i beni, il personale e i servizi utilizzati solo in parte per lo svolgimento delle attività rilevanti, deve essere predisposta, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività rilevanti che individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, idoneo a misurare il loro utilizzo nello svolgimento delle attività rilevanti. Per il costo del personale, tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal prestatore di lavoro.

ii. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione: il contribuente deve individuare in un apposito prospetto le singole variazioni fiscali riconducibili a ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione, anche tenendo conto del vincolo di complementarietà. Il dato complessivo deve essere riconciliato con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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