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Beni immateriali agevolabili

L’opzione per il nuovo regime della Super deduzione dei costi di R&S consente di maggiorare del 110% le spese sostenute dall’investitore per lo svolgimento delle cosiddette “attività rilevanti” (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design, tutela legale, vd. par. successivo) relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa101:

a. software protetto da copyright;

b. brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

c. disegni e modelli giuridicamente tutelati;

d. due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

I beni immateriali possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa. Per utilizzo diretto e indiretto dei beni, si intende rispettivamente:

• l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso;

• la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.

Per la definizione dei beni immateriali e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni

100 Vd. procedure concorsuali previste dal Regio Decreto n. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al DLgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali.

101La versione originaria del DL n. 146/2021 faceva rientrare nell’ambito dei beni agevolabili anche i marchi e il know how, che sono stati poi esclusi dalla Legge di bilancio 2022.

Capitolo 3 | Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

75 internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Attività rilevanti

Le spese “super deducibili” sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riguardanti la creazione, lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili (software, brevetti, disegni e modelli).

Tali attività sono definite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.2.2022

“attività rilevanti”. Per la loro individuazione, l’Agenzia rinvia alle definizioni fornite dal Mise nel Decreto del 26.5.2020 con riferimento alla disciplina del credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design102. Pertanto, per attività rilevanti si intendono:

a. le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 2);

b. le attività di innovazione tecnologica (art. 3);

c. le attività di design e ideazione estetica (art. 4);

d. le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Per le definizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Mise 26.5.2020 si rinvia al capitolo “Credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design”.

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati in Italia, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Rientrano tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati:

• con università,

• enti di ricerca,

• organismi equiparati,

• società diverse dalle “imprese associate” ossia società diverse da quelle con cui sussiste una relazione di controllo103.

In presenza di tali contratti, occorre rispettare le seguenti regole:

• i commissionari indipendenti, nello svolgimento delle attività commissionate, non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente;

102Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), art. 1, commi 198 - 209.

103 Le imprese con cui sussiste una relazione di controllo sono società, anche residenti che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Per verificare l’esistenza di una relazione di controllo si tiene conto anche delle partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari (art. 5, comma 5, TUIR).

Capitolo 3 | Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

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• le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale;

• il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio - tecnico e finanziario - di insuccesso sia posto a carico dell’investitore;

• il commissionario, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente in Italia, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Spese agevolabili

La base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% è costituita dalle seguenti spese, sostenute per la creazione, lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili:

a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti.

Per i lavoratori dipendenti assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;

b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolabili (vd. par.

“Attività rilevanti”);

c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività agevolabili;

d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività agevolabili;

e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

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