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Le detrazioni edilizie per le imprese

In questo capitolo saranno approfondite le principali detrazioni spettanti per gli interventi edilizi sugli immobili (ecobonus, sismabonus e bonus facciate), anche alla luce delle recenti proroghe disposte con la Legge di bilancio 2022.

Prima di analizzare, in particolare, le agevolazioni riservate alle imprese, nella tabella che segue si riassumono le detrazioni spettanti sia ai soggetti IRPEF che IRES, con le relative finestre temporali agevolate, le aliquote di detrazione e i limiti di spesa applicabili.

Detrazioni per interventi edilizi dopo la Legge di Bilancio 2022

Fattispecie Momento di sostenimento

Tipologia di detrazione

Aliquote e limite massimo di spesa

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Art. 16-bis del TUIR

Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024

Detrazione IRPEF 50% 96.000 euro

Dal 1° gennaio 2025 la disciplina

è a regime

36% 48.000 euro

Capitolo 7 | Le detrazioni edilizie per le imprese

Detrazione IRPEF 50% Importo massimo di spesa

Capitolo 7 | Le detrazioni edilizie per le imprese

Capitolo 7 | Le detrazioni edilizie per le imprese

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7.1 INTERVENTI EDILIZI DI RISPARMIO ENERGETICO (ECO-BONUS)

La legge di bilancio 2007189 ha introdotto una specifica detrazione d'imposta valida ai fini IRPEF ed IRES, avente per oggetto la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione energetica di unità immobiliari, edifici esistenti (o su parti di edifici), di qualsiasi categoria catastale (immobili ad uso abitativo, a destinazione produttiva o commerciale).

Tale agevolazione, originariamente limitata temporalmente al solo periodo d’imposta 2007, è stata nel tempo prorogata ogni anno e, ad oggi, è valida per gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2024.

La detrazione per gli interventi di risparmio energetico interessa, in particolare, i seguenti ambiti:

• riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

• miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);

• installazione di pannelli solari;

• sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (es:

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; acquisto di generatori d’aria calda a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti);

• acquisto e la posa in opera di schermature solari;

• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;

• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

A regime la detrazione di imposta, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è pari al 36% delle spese sostenute e documentare su un importo massimo di spesa di 48.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Tuttavia, tale detrazione in via transitoria oltre ad essere stata prorogata nel tempo (attualmente fino al 31 dicembre 2024)190 è sempre stata potenziata e rimodulata a seconda della tipologia di intervento di riqualificazione energetica.

In particolare, la detrazione è stata maggiorata:

• fino al 5 giugno 2013 nella misura del 55%;

• dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024 nella misura del 65% (riqualificazione energetica globale ed interventi sull’involucro dell’edifici), con alcune eccezioni.

189Art.1, commi 344-349 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

190Art.1, commi 29 e 37 della Legge 30 dicembre 2021, n.234.

Capitolo 7 | Le detrazioni edilizie per le imprese

148 Per i lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali o singole unità immobiliari la detrazione è ridotta al 50% per le spese relative agli interventi di:

• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

• acquisto e posa in opera di schermature solari;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (prevista dal regolamento UE n.811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Nel caso di lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, sono state introdotte percentuali più elevate di detrazione se gli interventi realizzati raggiungono determinati indici di prestazione energetica. In questo caso, la detrazione può essere:

• del 70%, se l’intervento di riqualificazione interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

• del 75%, se l’intervento di riqualificazione è diretto a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (va conseguita almeno la qualità media indicata nel DM 26 giugno 2015).

Queste maggiori detrazioni valgono su un limite di spesa agevolabile di 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

A lora volta per gli interventi sulle parti comuni realizzati su edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3, e finalizzati alla riduzione del rischio sismico, le detrazioni del 70% e del 75% aumentano:

• dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore;

• dell’85% se i lavori effettuati comportano la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Infine, in aggiunta agli incentivi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica, l'art. 119 del DL n. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") ha previsto il potenziamento dell'aliquota della detrazione al 110% (c.d. superbonus) per determinate tipologie di interventi e solo per alcuni soggetti.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti:

• residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privatistica;

• titolari di qualsiasi tipologia di reddito;

Capitolo 7 | Le detrazioni edilizie per le imprese

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• che possiedono/detengono un immobile (appartenente a qualsiasi categoria catastale), oggetto di intervento edilizio, al momento di avvio dei lavori (o al momento di sostenimento della spesa se antecedente all’inizio dei lavori);

• che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

In particolare, dal punto di visto soggettivo sono ammessi all’agevolazione191 :

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

• le società semplici;

• le imprese famigliari;

• i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori) ed indivisa (in qualità di detentori previo consenso scritto da parte della cooperativa);

• le associazioni tra professionisti;

• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa: imprenditori individuali, società di persone (snc, sas), società di capitali (spa, sapa, srl) ed enti ad essi equiparati;

• gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società alla data del 31 dicembre 2013 ed aventi i requisiti della legislazione europea in materia di house providing.