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L’adempimento e le sue diverse articolazioni: adempimento tempestivo e adempimento tardivo

Prima di soffermarci sull’aspetto «patologico» del rapporto obbligatorio occorre effettuare una breve premessa sull’adempimento quale naturale modo di estinzione delle obbligazioni.

L’adempimento, infatti, consiste nella esatta realizzazione della prestazione dovuta; si parla, a tal proposito, di «esatto adempimento»112

proprio per descrivere la condotta del debitore idonea a soddisfare l’interesse del creditore – realizzando così il programma di cui al rapporto obbligatorio ed estinguendo conseguentemente l’obbligazione.

Il concetto di «adempimento» non va però confuso con quello di «soddisfacimento del credito» posto che l’esatta esecuzione della prestazione

109

S. PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1981, p. 69, ad avviso del quale il diritto

soggettivo è un potere riconosciuto al singolo per la realizzazione di un suo interesse.

110

B. DONATI, Interesse e attività giuridica. Contributo alla teoria filosofica del diritto come fenomeno,

Zanichelli, Bologna, 1909, pp. 97 e ss..

111

G. ROMANO, Interessi del debitore e adempimento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 44. 112

Sulla nozione di esatto adempimento connessa con quella di interesse del creditore numerosa è la giurisprudenza di legittimità: si veda, ad esempio, tra le più importanti Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 28057 del 2011, ove nell'individuazione dell'esatto adempimento si ritiene che il giudice debba effettuare una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti, alla luce dei fatti e delle prove inerenti il processo. Detta valutazione è rimessa all'esame del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune d vizi logici o giuridici.

Tanto che la pronuncia si sofferma ad esaminare anche il caso in cui nei contratti sia apposta l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum": in queste circostanze il giudice dovrà riferirsi ai principi di buona fede e correttezza, ex art. 1375 c.c. e valutare, dunque, se la condotta della parte inadempiente - avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto - abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso e abbia, perciò, legittimato - causalmente e proporzionalmente - la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.

Sempre sul concetto di adempimento/inadempimento si pronuncia la Cass. Civ., sez. II, sent. 28647 del 2011, ove si afferma espressamente che non è richiesta la costituzone in mora del debitore ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, posto che è sufficiente il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.

dedotta nell’obbligazione da parte del debitore costituisce sì adempimento dell’obbligazione, ma quest’ultimo può essere raggiunto anche mediante ulteriori diversi accadimenti. Si pensi ad esempio all’adempimento del terzo di cui all’art. 1180113

c.c..

Quando si parla di «adempimento», gli aspetti sui quali dobbiamo interrogarci sono molteplici: anzitutto viene in considerazione la natura giuridica.

Da un lato vi è chi ritiene esso configuri un «atto dovuto»; dall’altro vi è chi lo considera un mero «atto negoziale».

In merito poi alle modalità oggettive dell’adempimento, le stesse rappresentano le regole disciplinanti in concreto l’esecuzione della prestazione in dipendenza dell’oggetto di essa. Fondamentale importanza assumono il principio di correttezza e buona fede nonché quello della «diligenza del buon padre di famiglia» che il debitore deve utilizzare.

L’elemento soggettivo delle obbligazioni, invece, prende in considerazione la figura del debitore, del creditore nonché degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel fenomeno in esame.

Venendo adesso al profilo patologico del rapporto obbligatorio, l'inadempimento114

si verifica nei casi in cui il debitore non esegue la prestazione dovuta, oppure la esegue in modo tardivo oppure, infine, l'esecuzione è inesatta per causa a lui non imputabile.

L’inadempimento imputabile – riconducibile cioè alla condotta del debitore – può assumere differenti connotazioni: può configurarsi in inadempimento definitivo o assoluto; in inadempimento relativo ( qualora l’esecuzione della prestazione viene effettuata in ritardo ) oppure, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, in inadempimento inesatto115

.

113 In merito a questa previsione si è pronunciata - di recente - la Cassazione civ., con la sentenza 2207 del

2013, ove viene attribuita una precisa rilevanza all'interesse del terzo, estesa anche all'ipotesi in cui il debitore abbia fatto opposizione. Secondo la sentenza, infatti, il rifiuto del creditore dell'adempimento da parte del terzo in presenza di opposizione del debitore non può essere contrario a buona fede, dovendo essere sempre improntato al principio di correttezza. Con la conseguenza che il giudice può entrare nel merito di detta circostanza ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore - anche in relazione alla legittimità o meno delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione - che abbia così impedito allo stesso terzo di pagare in sostituzione del debitore, estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti assunti come vantati nei confronti del medesimo debitore.

114 Sull'inadempimento si vedano:

C.M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ.,

a cura di Scialoja - Branca, Bologna, Roma, 1979, p. 50; C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p. 82; M. TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t. 2, Torino, 1999, p. 1485; M. ROSSETTI, La risoluzione per inadempimento, in Il diritto nella giurisprudenza, a

cura di P. Cendon, I contratti in generale, vol. XIII, Torino, 2000, p. 78; BIGLIAZZI GERI – BRECCIA –

BUSNELLI, Istituzioni di diritto civile, tomo 3, Genova, 1989, p. 141; L. PICARDI, In tema di adempimento

tardivo e risoluzione del contratto, in Giur. It, 1994, I, 1, p. 24.

115 Si pensi alla prestazione eseguita che differisce qualitativamente da quella dovuta (ad esempio un'opera

L’inadempimento assoluto si realizza quando la prestazione non è stata eseguita ed ormai non potrà essere più avere luogo o perché l’esecuzione della prestazione è divenuta materialmente impossibile, O, ancora, perché - decorso il termine essenziale entro il quale il debitore era chiamato ad adempiere - non sussiste più un interesse del creditore alla prestazione ovvero lo stesso creditore ha agito per ottenere la risoluzione del contratto da cui scaturiva l'obbligazione rimasta inadempiuta.

Con la specificità che, in questo ultimo caso, l'inadempimento conduce soltanto al risarcimento del danno, da commisurarsi all’utilità che la prestazione esattamente eseguita avrebbe comportato per il creditore.

L’inadempimento si dirà, invece, relativo allorquando il debitore non ha ancora eseguito la prestazione ma l’adempimento, seppur in ritardo, può essere effettuato. Ecco perché, a tal proposito, emerge evidente la distinzione tra mora e semplice ritardo non qualificato; quest'ultimo, non essendo giustificato da alcun elemento, comporta l’obbligo di risarcire il danno concernente il pregiudizio per il differimento dell’esecuzione della prestazione, rimanendo pur sempre dovuta la prestazione originaria ( c.d. perpetuatio obligationis ).

2.4. Segue: configurabilità del ritardo nell’adempimento e sua incidenza

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