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La mora debendi alla luce della rilevanza dell’interesse creditorio e del termine di adempimento

Anteriormente all’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale, l’interesse del creditore assumeva fondamentale rilievo nell’àmbito della disciplina del rapporto obbligatorio.

Aspetto sul quale un significativo mutamento si verificò quando «il nuovo

quadro normativo successivo al 1948 impose […] un capovolgimento dell’approccio ermeneutico alla disciplina obbligatoria99

».

Con la conseguenza che attualmente l'enunciato dell'art. 1174 c.c. dovrebbe essere riletto alla luce dei valori dell’uguaglianza sostanziale e della solidarietà tra i soggetti, che impongono a livello normativo una relativizzazione del vincolo obbligatorio100

e che la successiva disposizione di cui all’art. 1175101

c.c. costituisce perciò esplicazione del principio di solidarietà caratteristico della disciplina dell’obbligazione.

98

In merito alla prova del maggior danno si vedano: Cass., S.U., sentenza n. 2368/1986; Cass., sentenza n. 2013/1990; Cass., sentenza n. 2780/1997 e Cass., sentenza n. 1878/1997.

Si vedano: A. DIMAJO, Obbligazioni pecuniarie, in Enc. Dir. XXIX, Milano, 1979; M.C. BIANCA, Diritto civile

IV, L'obbligazione, Milano, 1990 iNZITARI, Moneta e valuta, in Tratt. Galgano, Padova, 1983; INZITARI,

Obbligazioni pecuniarie, in Comm. cod. civ, a cura di Scialoja - Bianca, Bologna - Roma, 2011

99

P. PERLINGERI, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, pp. 95 e ss.. 100P. PERLINGERI, Le obbligazioni tra vecchi e nuovi dogmi, in Rass. dir. civ., 1989, p. 39.

101 La norma in esame impone al debitore ed al creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza.

Detto dovere è stato introdotto con il codice civile del 1942 ma, anteriormente alla riforma del 1944, era ancorato al principio della "solidarietà corporativa", sul quale si sono soffermati: S. PUGLIATTI,

L'ordinamento corporativo e il codice civile, in Riv. dir. comm., 1942, p. 374 e sul quale è avvenuta una

importante riforma con il D. Lgs. 287 del 1944 che ne ha soppresso il richiamo all'interno della previsione normativa. Con ciò sottolineando come la norma sin dall'origine doveva essere concepita quale espressione del principio di buona fede (A. DIMAJO, La buona fede correttiva di regole contrattuali, in Corr. giur., 2000 e G. ALPA, La completezza del contratto: buona fede ed equità, in (a cura di) Mazzamuto, Il contratto e le

Disciplina che, dunque, proprio per la preminenza assunta dall’interesse creditorio non può che essere esaminata nella sua dinamicità; ovvero come una materia che nasce, vive, si modifica e si estingue.

L’obbligazione, infatti, concretizza «la cooperazione ed un certo suo modo di

essere, sostituisce la subordinazione ed il creditore diventa titolare di obblighi generici o specifici di cooperazione all’adempimento del debitore […]102

».

«Il rapporto obbligatorio non sopravvive più nella sola prospettiva del favor

creditoris103

» perché «è proprio l’interesse allora, la nuova chiave di lettura per

lo studio dell’obbligazione e l’unico elemento capace di rifondare i singoli concetti conformemente alla realtà socio-normativa, in funzione servente a questa, così da poter comprendere ed esaltare le particolarità e le diversità tra gli istituti coinvolti nella complessa vicenda obbligatoria104

».

Nell’esaminare la nozione di «interesse» appare doveroso perciò dapprima ricordarne l’evoluzione normativa.

Kelsen105

riteneva che il «diritto» fosse un insieme di comandi e non un fenomeno della vita associativa.

Egli, dunque, non aderiva all’orientamento – che in tempi recenti si faceva invece strada – secondo il quale il diritto soggettivo costituiva manifestazione della potestà personale di volere106

, bensì concepiva il rapporto giuridico come relazione tra soggetto ed ordinamento.

In quel periodo, infatti, si fronteggiavano su detto argomento autorevoli giuristi: da una parte vi era chi concepiva il diritto soggettivo come potere giuridico («il

diritto soggettivo è un potere giuridico che si dirige verso altri uomini»107

); dall’altra vi era chi riteneva fondamentale «l’utilità che la cosa o il bene

rappresenta per l’individuo: tale sarebbe la soggettivazione del bene che si traduce in interesse108

».

Con il proseguio degli anni non sono poi mancati i tentativi di definire

102P. PERLINGERI, Profili di diritto civile, Esi, 1994, p. 186. 103

L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, I, Le Fonti, Giuffré, 1948, pp. 55 e ss.. 104P. PERLINGIERI, Profili di diritto civile, cit., p. 183.

105

H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Edizioni di Comunità, Milano, 1952.

106 In tal senso si esprime: B. WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, trad. it., Di Fadda e Bensa, Torino, 1925-

1926; nella nostra dottrina: F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Cedam, Padova, 1931, p. 47; A. E. CAMMARATA, Formalismo e sapere giuridico, Giuffré, Milano, 1963, pp. 345 e ss., e L. MENGONI,

L'oggetto dell'obbligazione, in Jus, 1952, pp. 166 e ss..

107

D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Unione Tipografico – editrice torinese,

Torino, 1958.

108 In Italia si diffonde una tesi intermedia per la quale il concetto di diritto soggettivo deve ritenersi

integrato da due elementi: la signoria della volontà e l'interesse garantito. E la volontà astratta viene riconosciuta e tutelata in quanto mezzo indispensabile al raggiungimento di un fine. In tal senso G. JELLINEK,

l’interesse con il valore che un bene assume per un certo soggetto109

; oppure con la nozione di «bisogno» o «desiderio»110

.

Orientamento quest’ultimo che non è scevro di critiche posto che l’interesse non può non essere esaminato nella sua accezione normativa e dato che la sua evoluzione non può non considerare gli interessi quali categorie socialmente rilevanti ed in concorso tra loro.

«Nell’attuazione del rapporto obbligatorio l’interesse meritevole diventa il

criterio normativo di conformazione della condotta dovuta o autorizzata. Esso, in definitiva, non è fonte, bensì criterio di determinazione della regola vincolante nel caso concreto111

».

2.3. L’adempimento e le sue diverse articolazioni: adempimento tempestivo

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