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Gli interessi morator

Passando poi alla «decorrenza degli interessi moratori» possiamo evidenziare una significativa novità introdotta rispetto dalla recente normativa del 2012. L'art. 4, Iº comma del D. Lgs. 192 del 2012 sancisce, diversamente dalla precedente disciplina195

, che gli interessi moratori decorrono senza la necessaria costituzione in mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Ed il IIº196 comma della medesima disposizione, proprio in merito ai termini

legali dai quali decorre la costituzione automatica, afferma nella lett. a)197

che non hanno effetto sulla decorrenza le richieste di integrazione o modifiche formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento.

Per quanrto attiene, in generale, il termine per il pagamento, essoè pari a trenta giorni e può essere calcolato in riferimento a diversi parametri, (i) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, oppure (ii) se quella non è certa o è anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, da quest'ultima data. Da precisare, altresì, che nei casi in cui la legge o il contratto prevedano la verifica o l'accettazione della conformità della merce o dei servizi il termine di pagamento si calcola dalla data di accettazione/verifica se la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è ricevuta dal debitore in un momento precedente. Qualora, invece, siamo dinanzi a norme di legge speciali specifiche pattuizioni che non dispongono diversamente, la durata delle procedure finalizzate ad accertare la conformità della prestazion non può essere superiore a trenta giorni dal momento in cui è avvenuta la consegna della merce o la prestazione del servizio. Un termine più lungo può invece essere concordato dalle parti solo

195 Il Iº comma dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 disponeva l'automatica decorrenza degli interessi moratori dal

giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e, nel successivo comma, precisava la non necessaria costituzione in mora.

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Detta disposizione è sostanzialmente identica a quella corrispondente (comma II°) del D.Lgs. del 2002.

197 La previsione contenuta nella lett. a) di cui al D. Lgs. 231 del 2002 non prevede, invece, l'esclusione

espressamente ed il patto sarà, in tal caso, da considerarsi valido purché non sia gravemente iniquo per il creditore. Detto accordo, tra l'altro, deve provarsi per iscritto.

La norma che fissa il termine di trenta giorni è derogabile posto che il termine stesso è dispositivo, ovvero ben possono essere concordati termini maggiori o minori. La deroga convenzionale sul termine del pagamento non è soggetta ad oneri di forma ai fini della validità, a meno che le parti non scelgano termini che superano i sessanta giorni. Dato che, in tale circostanza, la clausola o il patto intorno alla previsione di cui all'art 1282 c.c. operano in ragione del principio ricavabile dal IIIº comma dell'art. 1284 c.c..

Mentre è richiesta la forma scritta ad probationem con riferimento ad ogni patto o clausola che preveda un termine di pagamento inferiore a sessanta giorni, oppure compreso tra sessanta e trenta, o inferiore ancora a trenta nel caso in cui i termini risultino gravemente iniqui per il creditore.

Proseguendo nella lettura della norma, il D. Lgs. 192/2012, al IIIº comma dell'art. 4198, sottolinea come nelle transazioni commerciali tra imprese le parti

possono anche pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal secondo comma. Mentre, termini superiori a sessanta giorni devono essere espressamente pattuiti purché non risultino gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7 e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Il comma IVº della medesima disposizione è dedicato espressamente invece alle transazioni commerciali in cui ad essere debitore è una pubblica amministrazione; in tal caso, infatti, le parti possono pattuire in maniera espressa un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 solo quando ciò è giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ed in ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono comunque essere superiori a sessanta giorni. Anche in tale circostanza, la clausola relativa al termine necessita di essere provata per iscritto.

Il Vº comma della medesima disposizione, invece, prevede un raddoppio del termine per il pagamento:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di

198 Il IIIº e IVº comma dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 sono stati abrogati ad opera dell'art. 62 del D.L. n

trasparenza, di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Prosegue il VIº e penultimo comma sottolineando che quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, la stessa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla consegna della merce o della prestazione del servizio, a meno che le parti non lo abbiano espressamente - per iscritto - concordato e previsto nella documentazione di gara, e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7.

Il VIIº ed ultimo comma fa, infine, riferimento al pagamento dilazionato, facendo salva la facoltà delle parti di effettuare pagamenti a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal D. Lgs. del 1992 sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Proprio agli interessi moratori guarda l'art. 5199 del Decreto, dal quale si riscontra

in primis che gli stessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è invece consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. Il tasso di riferimento viene determinato, come più volte abbiamo ricordato, per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, nella data del 1º luglio di quell'anno. Infatti, il IIIº comma dell'art. 5200

stabilisce che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze a dare notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Sulla tematica degli interessi moratori in generale, dunque, occorre osservare che un sindacato su tale profilo (allorché gli interessi siano troppo bassi) può contrastare fenomeni di inadempimento intenzionale.

Si pensi, ad esempio, come i ritardi delle procedure di recupero sono spesso

199 Rispetto alla precedente previsione contenuta nel D. Lgs. 231, il D. Lgs. 192/2012 mette ordine non

accorpando in un'unica disposizione più nozioni. L'art. 5 del D. Lgs. 231 del 2002, infatti, così disponeva: «1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. 2. Il ministero dell'Economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare».

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causa di un aumento della liquidità dei debitori e di depauperamento delle risorse dei creditori, e pertanto, allo scopo di garantire la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali e arginare i ritardi, viene introdotto un saggio di interessi ex lege particolarmente alto per il debitore moroso, in modo da spingerlo ad un comportamento diligente ed a rispettare i termini di pagamento pattuiti201

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