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In particolare il procedimento europeo di ingiunzione, disciplinato dal Regolamento CE n 1896/

Contro i ritardi di pagamento un rimedio giurisdizionale, oltre a quelli predisposti dalle normative in esame, è costituito anche dal procedimento europeo di ingiunzione, istituito dal Regolamento Ce n. 1896 del 2006228

ed applicato, nella maggior parte dei casi, nell'àmbito di rapporti civili e commerciali instauratisi tra soggetti di paesi diversi.

La ratio dell'istituto trova ancoraggio nell'esigenza di tutelare gli operatori civili e commerciali nei rapporti economici internazionali.

Questi ultimi, infatti, accanto allo strumento nazionale più efficace predisposto per la riscossione di crediti non contestati229

, potranno fare affidamento

227

F. BARTOLINI - A.M. BENEDETTI - M- GRONDONA - S. PAGLIANTINI - T. PASQUINO, La nuova disciplina dei

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Giappichelli, Torino, 2013, in particolare F. Bartolini, Il risarcimento delle spese di recupero, capitolo IV, p. 87.

228 In G.U.C.E. L. n. 399 del 30.12.2006. Sul Regolamento europeo di ingiunzione si vedano, tra tanti: G. BARRECA, Il decreto ingiuntivo europeo, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2010, pp. 2008 e ss., G. BIAVATI,

Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in Nuove leggi civili commentate, 2010, pp. 387 e ss.; A. CARRATTA (a cura di),

Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Milano, 2007, pp. 1 e ss.; D. MILAN, L'ingiunzione di pagamento

europea, in BONOMI (a cura di ), Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, pp. 293 e ss.. A. PROTOPISANI, L'ingiunzione europea di pagamento nell'ambito della tutela

sommaria in generale e dei modelli di procedimenti monitori in ispecie, in Giusto processo, 2009, pp. 181 e

ss., e A. ROMANO, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Milano, 2009. 229

sull'esistenza in ciascuno degli stati membri - ad eccezione della Danimarca - di una procedura finalizzata alla formazione di un'ingiunzione di pagamento che costituirà titolo esecutivo europeo.

Trattando l'aspetto procedurale del presente istituto appare inevitabile passarne brevemente in rassegna le peculiari specificità.

Il procedimento monitorio europeo ha carattere meramente facoltativo ed il credito per cui si chiede tutela dovrà essere di natura contrattuale; se del credito poi l'ingiunto contesta l'esistenza mediante opposizione, l'ingiunzione di pagamento verrà a mancare.

Oltre al fatto che il credito dovrà essere liquido ed esigibile, la controversia dovrà essere, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, transfrontaliera; ovvero, una delle parti deve avere il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello adito.

Per la procedura di ingiunzione, invece, è previsto l'utilizzo di formulari allegati al regolamento; infatti, il modulo A, ad esempio, dovrà essere compilato ogni qual volta si renda necessaria la proposizione della domanda di ingiunzione di pagamento europea.

A tal proposito il nostro ordinamento ha ribadito come le domande di ingiunzione di pagamento europeo che dovranno essere accettate sono unicamente quelle presentate su modulo cartaceo ed in lingua italiana.

Rispetto ai procedimenti monitori spuri, il procedimento de quo è caratterizzato dal fatto che in capo all'istante sussiste solo un onere di enunciazione dei mezzi di prova di cui dispone e non anche un obbligo di fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, con la conseguenza che la domanda di ingiunzione non dovrebbe considerarsi invalida nel caso di omessa indicazione di tali mezzi230

. Il Giudice potrà rifiutare la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo europeo vuoi per ragioni di rito vuoi per ragioni di carattere generale; in caso contrario - ovvero qualora i requisiti di rito si riterranno soddisfatti - l'Autorità Giurisdizionale emetterà un'ingiunzione di pagamento mediante la compilazione del modello E.

Il Ministero della Giustizia - con nota del 1° settembre 2010 - ha specificato come in Italia detta ingiunzione dovrà essere notificata all'ingiunto a cura della

n. 6 e n. 10.

230

Il Regolamento non fornisce espressamente l'indicazione di tali mezzi di prova. Tuttavia, dalla lettura del modulo A si desume che possono essere indicate le prove precostituite, quelle documentali, la testimonianza, l'ispezione e la perizia.

parte istante.

L'ingiunto potrà dunque proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio europeo ai sensi dell'art. 17 del Reg. 1896/2006, utilizzando il modulo F ed entro trenta giorni dal ricevimento della sua notifica.

Ad eccezione dei casi in cui l'istante abbia domandato l'estinzione del procedimento, in caso di opposizione il giudizio proseguirà dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di appartenenza, previa applicazione della lex

fori.

Nel nostro ordinamento giuridico ciò determinerà l'apertura di un procedimento a cognizione piena che terminerà con l'emanazione di una decisione destinata a circolare all'interno dello spazio giudiziario comune in forza del Reg. CE n. 44/2001231.

Infine, il provvedimento potrà trovare esecuzione negli altri Stati membri previo ottenimento dell'exequatur232.

CAPITOLOVI

ILFENOMENODEIRITARDIDIPAGAMENTO

231 Si tratta del Regolamento del Consiglio europeo del 22 dicembre 2000, avente ad oggetto la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Detto Regolamento, detto anche "Regolamento Bruxelles I" si inquadra nel processo di "comunitarizzazione" della cooperazione in materia civile sancito con il Trattato di Amsterdam contribuendo alla creazione di uno spazio giudiziario europeo civile, all'interno del quale la competenza è ripartita tra i diversi Stati membri secondo le regole comuni e le decisioni rese in uno Stato membro circolano sul territorio comunitario più facilmente di quelle rese all'esterno della Comunità europea. Il Regolamento si sostituisce alla convenzione di Bruxelles, sottoscritta il 27 settembre 1968 e successivamente estesa agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) in forza della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1998,

232 L'aexequatur (o delibazione) è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato

Paese, un provvedimento giudiziario emesso dall'Autorità giudiziaria di un altro Paese. In Italia il procedimento si svolge dinanzi alla Corte di Appello territorialmente competente e deve accertare che il procedimento straniero sia svolto con le regole del contraddittorio, che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato, che questa stessa sentenza non sia contraria ad un'altra pronuncia in Italia e che non contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

6.1. Uno sguardo d’insieme: i dati dell’Italia e degli altri Stati membri

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