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La difformità e disomogeneità informativa sul settore viticolo, che si è cercato di illustrare sia pure brevemente, impone un radicale ripensamento sulla qualità e sulla quantificazione delle variabili necessarie per più realistiche politiche nazionali e comunitarie da parte degli Enti riconosciuti ufficialmente produttori e responsabili nazionali. Pur rispettando quanto concordato in sede comunitaria circa il monitoraggio costante di tipo statistico sulle aziende vitivinicole operanti nel nostro Paese e sul relativo potenziale viticolo da parte Istat, in sede nazionale occorrerebbe definire preliminarmente quale sia la tecnica e metodologia statistica ufficiale per la conoscenza più realistica del comparto e successivamente verificare le informazioni sia statistiche che amministrative, per pervenire ad un unico dato finale da rendere disponibile per qualsiasi utilizzazione statistica, economica e politica. Da considerare, che l’Istat, in quanto produttore ufficiale delle statistiche in questione, ha l’obbligo di continuare senz’altro a realizzare quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di indagini di base ed intermedie sulle superfici viticole. Al riguardo, si fa presente che

Indagini strutturali Censimenti

Natura della

produzione viticola (Reg. CE 571/1988)

(Reg. CE

571/1988) 1166/2008) (Reg. CE 2003 2005 2007 2000 2010 Vite in complesso 774.553 726.881 761.480 717.334 664.296

Per uva da vino e da

tavola 770.086 721.160 758.554 715.521 663.005 - per uva da vino 706.573 677.112 712.452 675.545 625.700 a) Uva per la produzione

di vini Doc e Docg 293.801 265.112 295.594 233.605 320.859 b) Uva per la produzione

di altri vini 412.772 412.001 416.858 441.940 304.841 - Uva da tavola 63.512 44.048 46.102 39.976 37.305

l’Italia è obbligata a fornire ad Eurostat ogni anno le seguenti informazioni:

 a partire dall’anno 2010, le superfici in produzione e relativa produzione raccolta per vite in complesso, di cui per la produzione di uva da vino, distintamente per vini a denominazione di origine protetta, vini ad indicazione geografica protetta ed altri vini, e per la produzione di uva da tavola (Reg. CE 543/2009). La normativa comunitaria, inoltre, prevede che ogni tre anni, e per la prima volta entro l’1 ottobre 2011, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi. Tra i vari vincoli, inoltre, il regolamento suindicato stabilisce che gli Stati membri che effettuano indagini a campione a fini statistici adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati da fornire soddisfino non soltanto un prefissato grado di precisione con il coefficiente di variazione dei dati non superiore normalmente, a livello nazionale, al 3% della superficie coltivata, ma anche a garantire che, ove per tali dati si utilizzino fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini statistiche, la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche, informando in anticipo la Commissione e fornendo precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte;

 a decorrere dall’1 gennaio 2012 ed a cadenza quinquennale, in attuazione del nuovo Reg. UE 1337/2011, abrogativo del citato Reg. CE 357/79, i dati sulle aziende viticole e relative superfici viticole in complesso, di cui in produzione e non (distintamente per vini Dop, Igp ed altri vini, e uve a duplice attitudine), nonché su quelle con superfici destinate alla produzione di materiale di propagazione della vite. Per tali informazioni sono previste due opzioni: trascurare tutte le aziende con superficie vitata inferiore a 0,20 ettari, la cui produzione è destinata esclusivamente o prevalentemente alla vendita. Nel caso in cui la superficie occupata da tali aziende è inferiore al 5% della superficie viticola totale, gli Stati membri possono innalzare la soglia in questione purché ciò non comporti l’esclusione di oltre il 5% in più della superficie viticola. Tali informazioni devono essere fornite a livello nazionale e regionale. Tuttavia, il regolamento in questione contiene una importante novità: le statistiche sulle superfici viticole diverse dall’uva da tavola sono fornite utilizzando i dati disponibili contenuti nello schedario viticolo di cui all’articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009. Ne consegue che l’Istat, pur mantenendo la propria indipendenza scientifica dal punto di vista metodologico e tecnico e prima di certificare le informazioni da fornire ad Eurostat, dovrà tenere conto della valenza statistica almeno dello schedario viticolo nazionale, visto che il Decreto Legislativo n.61/2010 ha modificato radicalmente la gestione del sistema vitivinicolo italiano al fine di adeguarlo alle più recenti richieste provenienti sia dalla Commissione UE, che è il principale erogatore di fondi a sostegno del comparto, sia dal mondo produttivo, che desidera una maggiore linearità e trasparenza dei flussi di informazioni e di aiuti, accompagnati da una riduzione degli impegni burocratici e dei relativi costi aziendali. Alla luce di queste considerazioni sono state introdotte alcune importanti novità sulla misurazione delle superfici viticole. In sintesi, in conformità alle richieste del Regolamento (CE) n. 1234/07 così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 e 555/08 recanti disposizioni relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del Regolamento (CE) n. 436/09 inerente lo schedario viticolo, Agea ha previsto i criteri e le metodologie per la misurazione e la documentazione degli impianti vitati nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (Sigc)1.

In sintesi, il Sistema Informativo Geografico (Gis) si avvale di immagini multispettrali telerilevate (da aereo e da satellite) ad altissima risoluzione ed è in grado di soddisfare i requisiti tecnici

richiesti dalla Commissione UE per garantire la qualità dei controlli operati dal Sigc. Il “progetto refresh” di Agea, basato su cicli triennali di aggiornamento delle foto aeree e dell’interpretazione dell’uso del suolo, consente di monitorare con costanza le colture di vigneto presenti sul territorio e di ottenere uno strato di foto interpretazione omogeneo dal punto di vista spazio-temporale.

In pratica, si tratta di una modalità di misurazione moderna che la Unione Europea ha imposto ormai per tutte le superfici agricole che ottengono contributi finanziari di origine comunitaria.

A partire dalla vendemmia 2011, sempre nello Schedario viticolo e sulla base delle superfici vitate inserite (iscritte), i produttori devono presentare per via informatica una dichiarazione unica di vendemmia e produzione2.

Note

1 Il Reg. (CE) n.1782/2003 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione

e controllo (Sigc) di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009. Nell’ambito del Sigc l’Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico (Gis) che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.

2 Al riguardo, con la circolare del 30 settembre 2011 (Dgu.2011.147) Agea ha

impartito le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione divino e/o mosto della campagna vitivinicola 2011/2012. In tale circolare, oltre a stabilire il campo di osservazione (corredato di apposite definizioni), alcuni adempimenti relativi al fascicolo aziendale e le tipologie di soggetti interessati, sono stati previsti i seguenti controlli delle superfici a vigneto:

 la dichiarazione di vendemmia viene sottoposta ad un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale. In particolare, la superficie di origine delle uve deve risultare minore o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo;

 il valore di superficie che viene considerato quale valore in dichiarazione è la superficie misurata sul Gis,

 il dichiarante può selezionare anche particelle in anomalia di eleggibilità parziale o anche totale (ovvero le particelle per le quali nel fascicolo il produttore dichiara la presenza di vigneto ma che non è riscontrato, in tutto od in parte, nel Gis) purché abbia richiesto la verifica del dato tecnico secondo le procedure in uso presso gli Organismi Pagatori. In questa eventualità, per le particelle oggetto di verifica del dato tecnico, nella dichiarazione può essere utilizzata, anziché la superficie Gis, la superficie indicata dallo stesso produttore nel fascicolo aziendale;

 gli allineamenti delle superfici vitate conseguenti le attività di verifica del dato tecnico possono essere operati direttamente dall’Amministrazione a valere sia sulla dichiarazione presentata che sul fascicolo aziendale.

Riferimenti bibliografici

Consiglio Cee (1979), Regulation (Eec) No 357/79 of 5 February 1979 on statistical surveys of areas under vines. (OJ L 54 of 5.3.1979, p. 124)

Consiglio Ue (2011), Regolamento (UE) n. 1337/2011 del 13 dicembre 2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il Regolamento (Cee) n. 357/79 del Consiglio e la Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 347 del 30.12.2011, p.7)

Commissione Cee (1979), Regulation (Eec) No 991/79 of 17 May 1979 setting out a schedule of tables and laying down the definitions relating to basic statistical surveys of areas under vines and repealing Regulations No 143 and No 26/64/ Eec. (OJ L 129 of 28.5.1979, p. 1)

Commissione Cee (1985), Regulation (Eec) No 2802/85 of 7 October 1985 amending Regulation (Eec) No 991/79 as regards the tables relating to basic statistical surveys of areas under vines. (OJ L 265 of 8.10.1985, p. 15)

Consiglio Cee (1998), Regulation (EC) No 2329/98 of 22 October 1998 amending Regulation (Eec) No 357/79 on statistical surveys of areas under vines. (OJ L 291 of 30.10.1998, p. 2)

Parlamento Europeo e al Consiglio in merito all’esperienza acquisita nelle indagini di base sulle superficie viticole (a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento (Cee) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 concernente le indagini statistiche sulle superficie viticole), Com(2003) 752 definitivo, Bruxelles, 2003

Mipaaf (2001), D.M. 16 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana dell’8 novembre 2001 n. 260, con il quale sono stati modificati i modelli di dichiarazione vitivinicola allegati al decreto 1 agosto 1995 e sono state completate le avvertenze generali e le istruzioni per la compilazione

Agea (2012), Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2012/2013 (Prot. N. Dgu.2012.873)

Agea (2009), Specifiche Tecniche Superfici vitate – Misurazione e documentazione nell’ambito del Sigc (Ver.1.0 ottobre 2009)

Istat (2000), 5° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istruzioni per la rilevazione, Roma

Istat (2010), 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istruzioni per la rilevazione, Roma

Regolamento UE n. 1166/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle indagini di struttura delle aziende agricole e sull’indagine sui metodi di produzione in agricoltura, che abroga il Regolamento del Consiglio n.571/88. G.U (UE) L321, 1 dicembre 2008, pagg.14-34

 Istat (2012), Banca dati I.Stat, www.Istat.it  Eurostat Datawarehouse : http://europa.eu

 Facebook (post 2010-2011): http://www.facebook.com/ pages/Censimento-Agricoltura

riserva di crisi.

La riforma tende ad assicurare il sostegno ai “veri” agricoltori, attraverso una definizione coattiva di “agricoltore attivo” che delimita il campo dei beneficiari degli aiuti e che gli Stati membri possono modificare solo in senso più restrittivo. Si intende così eliminare le posizioni di rendita create dal disaccoppiamento degli aiuti. Il pagamento unico lascia il posto a un nuovo sistema di pagamenti diretti la cui componente di base, implicitamente preposta al sostegno del reddito, deve essere distribuita in maniera più uniforme sulla superficie agricola di ciascuno Stato membro/regione. Le altre componenti dell’aiuto sono legate all’ottenimento di beni pubblici, soprattutto ambientali, attraverso l’adozione di pratiche agricole benefiche per ambiente e clima, e al possesso di determinati requisiti o al soddisfacimento di determinate condizioni. L’obiettivo è di giungere a una distribuzione più equa del sostegno tra Stati membri e tra agricoltori e di riequilibrare le risorse tra primo e secondo pilastro della Pac.

L’esame del contenuto della riforma di seguito riportato si basa sul testo consolidato dell'accordo raggiunto il 26 giugno.

Per chi volesse approfondire i singoli aspetti della riforma si consiglia di guardare il Rapporto sullo stato dell’agricoltura 2012 pubblicato dall’Inea e gli atti del workshop organizzato dal Gruppo 2013 della Coldiretti lo scorso 22 luglio.