APPALTI, SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI
6.5 – ALCUNI QUESITI
Quesito = affinché un contratto sia considerato subappalto, le due condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/16 (importo dei lavori e incidenza della manodopera) devono essere presenti entrambe o è sufficiente che ne sussista una sola delle due?
Risposta = devono essere presenti entrambe.
Quesito = i contratti che, secondo quanto indicato nell’art. 105 del D. Lgs. 50/16, non sono definibili subappalti come si possono chiamare?
Risposta = possono essere chiamati subcontratti (dizione però generica, valevole anche per i subappalti) o subaffidamenti.
Quesito = i subaffidamenti devono essere autorizzati dal committente (o dal responsabile dei lavori)?
Risposta = formalmente no, ma di fatto sì, o quantomeno il committente (o il responsabile dei lavori) deve esserne informato (D. Lgs. 50/16, art. 105) perché l’importo dei subaffidamenti incide sulla quota subappaltabile del 40% della categoria prevalente e, quindi, egli ne deve essere a conoscenza.
Quesito = i subaffidamenti devono essere comunicati al CSE?
Risposta = sì; i subaffidamenti sono, di fatto, prestazioni eseguite da imprese esecutrici e/o da lavoratori autonomi, ossia soggetti di cui, secondo le indicazioni contenute nel titolo IV del D. Lgs. 81/08, il CSE si deve occupare.
Quesito = un’impresa appaltatrice, dovendo subappaltare un’attività con soglia superiore a quella indicata nel D. Lgs. 50/16, art. 105, comma 2 (ossia un subappalto a tutti gli effetti), anziché fare un subappalto (che deve essere autorizzato dal committente), esegue una serie di subaffidamenti tutti con soglia inferiore a quella di cui sopra, evitando così di chiedere l’autorizzazione del committente. È un comportamento lecito?
Risposta = no, è una modalità per aggirare la norma sui subappalti e deve essere contrastata.
Quesito = i subaffidatari devono redigere il POS?
Risposta = sì, se sono imprese esecutrici.
Quesito = cosa sono i lavori in economia?
Risposta = i lavori in economia sono una particolare modalità di esecuzione dei lavori pubblici; si definiscono lavori in economia i lavori curati direttamente dalla stazione appaltante (per il tramite del rappresentante unico del procedimento) mediante una di queste due forme:
•esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, ossia con personale proprio;
•esecuzione dei lavori a mezzo di cottimo fiduciario, ossia mediante imprese e/o lavoratori autonomi scelti in base ad un rapporto di fiducia.
I lavori in economia sono possibili quando è consentito derogare dalle procedure per le gare pubbliche; in pratica in questi casi:
•lavori di manutenzione o riparazione di opere o impianti resisi necessari per eventi imprevedibili;
•interventi non programmabili in materia di sicurezza pubblica;
•lavori che si rendono necessari per la redazione del progetto (ad esempio, gli scavi di saggio, i rilievi e simili);
•lavori per l’esecuzione in danno, ossia lavori che si rendono necessari per completare opere od impianti in conseguenza della risoluzione dei contratti.
I lavori in economia nel settore privato sono gestiti direttamente dal proprietario. In ogni caso i soggetti esecutori (imprese e/o lavoratori autonomi) cui vengono affidati lavori in economia sono soggetti alle regole del titolo IV.
Quesito = un lavoratore autonomo può subappaltare una parte del lavoro affidatogli?
Risposta = poiché l’art. 2222 del Codice Civile recita che il lavoratore autonomo svolge la propria prestazione “con lavoro prevalentemente proprio”, l’interpretazione comunemente data dai giuristi è che un lavoratore autonomo non può subappaltare, totalmente o parzialmente, il lavoro affidatogli; gli verrebbe meno, infatti, la condizione di “lavoro prevalentemente proprio” e finirebbe con l’avere sotto di sé o comunque coordinare/guidare/assistere altri lavoratori, cosa non conforme alla definizione di lavoratore autonomo che non può avere lavoratori alle proprie dipendenze; va da sé che ciò vale anche per i subaffidamenti.
Quesito = i lavori in economia sono soggetti alle regole del titolo IV del D. Lgs.
81/08?
Risposta = sì, se si è in presenza di un cantiere; in caso contrario sono soggetti alle regole dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08.
Quesito = come si liquidano i lavori in economia nel settore pubblico?
Risposta = nel settore pubblico, secondo l’art. 179 del D. Lgs. 50/16 i lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità con queste modalità:
•per quanto riguarda i materiali con i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta;
•per quanto riguarda la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Quesito = come si liquidano i lavori in economia nel settore privato?
Risposta = nel settore privato i lavori in economia sono gestiti direttamente dal proprietario; ovviamente, nulla vieta di applicare ai lavori in economia nel settore privato le modalità viste nel quesito precedente.
TAVOLA 6.1
(Schema degli appalti. dei subappalti e dei subaffidamenti nel caso di appalto unico)
(e così via) Note:
il soggetto 1 è l’affidatario (o aggiudicatario) del contratto d’appalto unico; è quasi sempre un’impresa esecutrice e quasi mai un lavoratore autonomo (quest’ultimo non può subappaltare);
i soggetti 2, 3 e 4 sono subappaltatori; possono essere imprese esecutrici o lavoratori autonomi (i lavoratori autonomi non possono però subappaltare);
i soggetti da 5 a 10 sono subappaltatori o subaffidatari; possono essere imprese esecutrici o lavoratori autonomi;
l’appalto al soggetto 1 è eseguito dal committente o dal responsabile dei lavori;
il subappalto o il subaffidamento al soggetto 5 è eseguito dal soggetto 2, il subappalto o il subaffidamento soggetti 6 e 7 è eseguito dal soggetto 3, eccetera;
se le lavorazioni appaltate (o subappaltate o subaffidate) richiedono una particolare abilitazione (abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, iscrizione nell’albo delle imprese addette al recupero dell’amianto, eccetera), l’appaltatore (o il subappaltatore o il subaffidatario) deve possedere tale abilitazione;
i subappalti devono essere autorizzati dal committente o dal responsabile dei lavori.
1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
TAVOLA 6.2
(Schema degli appalti, dei subappalti e dei subaffidamenti nel caso di appalto non unico)
(e così via) Note:
i soggetti 1, 2 e 3 sono affidatari (o aggiudicatari) dei contratti d’appalto; sono quasi sempre imprese esecutrici e quasi mai lavoratori autonomi (questi ultimi non possono subappaltare);
i soggetti da 4 a 11 sono subappaltatori o subaffidatari; possono essere imprese esecutrici o lavoratori autonomi (i lavoratori autonomi non possono però subappaltare);
il subappalto (o il subaffidamento) al soggetto 4 è eseguito dal soggetto 1, il subappalto (o il sub affidamento) ai soggetti 5 e 6 è eseguito dal soggetto 2, eccetera;
il subappalto (o il subaffidamento) ai soggetti 10 e 11 è eseguito dal soggetto 7;
se le lavorazioni appaltate (o subappaltate o subaffidate) richiedono una particolare abilitazione (abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, iscrizione nell’albo delle imprese addette al recupero dell’amianto, eccetera), l’appaltatore (o il subappaltatore o il subaffidatario) deve possedere tale abilitazione;
i subappalti devono essere autorizzati dal committente o dal responsabile dei lavori.
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