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3.13 – ALCUNI QUESITI

I COORDINATORI PER LA SICUREZZA

3.13 – ALCUNI QUESITI

Quesito = nei casi 2 e 4 della tavola 2.3 [casi in cui il CSE deve redigere il PSC, comportandosi, di fatto, anche come CSP], quando il committente deve designare il CSE?

Risposta = nella fase di progettazione definitiva, come indicato nell’art. 90, comma 3, del D. Lgs. 81/08.

Quesito = durante un periodo di sospensione dei lavori ordinato dal direttore dei lavori, il CSE deve compiere visite in cantiere?

Risposta = no, a meno che siano presenti imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi incaricati dal direttore dei lavori di svolgere le attività necessarie a mantenere le

opere già eseguite in stato di sicurezza ed in condizioni tali da consentire la successiva ripresa dei lavori. Tuttavia, se il periodo di sospensione è lungo, è opportuno che il CSE, anche se non obbligatovi, compia visite periodiche unicamente per accertare che non esistano pericoli per terze persone (recinzione integra, manomissioni, eccetera).

Quesito = il CSE (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) deve “coordinare”. Qual è il significato di “coordinare”?

Risposta = nella sentenza 28197 del 9/7/2009 la Corte di Cassazione ha dato la seguente definizione: “coordinare significa collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente”.

Quesito = il CSE può avvalersi di collaboratori che lo aiutino nello svolgimento della sua attività?

Risposta = sì (in particolare, nel caso di cantieri in cui alcune imprese operano su più turni giornalieri), ma soltanto per compiti operativi di controllo e su indicazioni del CSE il quale conserva su di sé la responsabilità e le funzioni proprie del suo ruolo.

Deve essere precisato che, in forza dell’art. 299 del D. Lgs. 81/08, i suoi collaboratori che, in cantiere, danno disposizioni in maniera autonoma (ossia senza interpellare il CSE) sono di fatto dei “preposti”, responsabili quindi del loro operato.

Quesito = con riferimento al quesito precedente, i collaboratori del CSE devono essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di 120 ore per coordinatori della sicurezza?

Risposta = no, non è necessario dato che sono loro affidati unicamente compiti operativi su indicazione del CSE (verificare che un ponteggio sia regolare, che sia presente il pacchetto di medicazione, eccetera); naturalmente, il possesso dell’attestato costituisce un elemento qualificante.

Quesito = il CSP può coincidere col CSE?

Risposta = sì, anche se non obbligatorio; anzi, ciò è raccomandabile per evitare conflitti fra i due coordinatori.

Quesito = il coordinatore (sia CSP che CSE) può coincidere col committente?

Risposta = sì.

Quesito = il coordinatore (sia CSP che CSE) può coincidere col responsabile dei lavori?

Risposta = sì.

Quesito = il coordinatore (sia CSP che CSE) può coincidere col progettista e/o col direttore dei lavori?

Risposta = sì, purché ne abbia i titoli.

Quesito = il CSP, prima di redigere il PSC ed il fascicolo dell’opera, può proporre modifiche e/o integrazioni al progetto per renderlo più compatibile con le misure di sicurezza da attuare in cantiere (PSC) o durante le future manutenzioni (fascicolo)?

Risposta = sì, è un suo dovere professionale.

Quesito = con riferimento al quesito precedente, se il progettista (o i progettisti se più di uno) si rifiuta di accettare le modifiche e/o le integrazioni proposte, come si regola il CSP?

Risposta = il CSP deve interessare il committente (o il responsabile dei lavori) affinché questi si adoperi per far accogliere le sue proposte. È anche opportuno che il CSP ricordi al committente (o al responsabile dei lavori) che il D. Lgs. 81/08, art. 90, comma 2 [“Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b)”], anche se non prevede sanzioni, comporta però l’obbligo legale dell’osservanza.

Quesito = il committente (o il responsabile dei lavori) può designare due (o più) CSE in un medesimo cantiere?

Risposta = no, anche se l’intenzione del committente (o del responsabile dei lavori) potrebbe essere motivata, in un cantiere complesso, dal desiderio di designare un CSE particolarmente esperto in taluni settori di attività e un altro CSE particolarmente esperto negli altri settori di attività. Il D. Lgs. 81/08 riferendosi alla designazione del CSE usa sempre il singolare e mai il plurale.

Quesito = il CSE può dare le dimissioni dal proprio incarico?

Risposta = sì; in genere ciò avviene per gravi problemi familiari o per gravi motivi di salute, ma potrebbe anche avvenire per contrasti col committente (o col responsabile dei lavori) se costui ostacola le sue decisioni o le sue proposte, se lo invita ad “essere meno severo” e così via. Il CSE che si dimette deve inviare la lettera di dimissioni al committente (o al responsabile dei lavori) invitandolo ad incaricare un altro CSE e ad inviare l’aggiornamento della notifica preliminare. Le sue responsabilità cessano al decorrere delle dimissioni, ad esempio 15 giorni dopo la data della lettera di dimissioni per dar modo al committente di incaricare un altro CSE.

Quesito = nel D. Lgs. 81/08, art. 92, comma 1, lettera e), è detto che il CSE deve contestare “le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1”.

Come si interpreta ciò? Il CSE si deve sostituire al datore di lavoro inadempiente? Il CSE deve compiere le verifiche che non ha fatto il datore di lavoro?

Risposta = la risposta, articolata, è comunque ricavabile dalla lettura dei citati articoli.

Il CSE certamente non deve sostituirsi al datore di lavoro (o al lavoratore autonomo).

Gli articoli in argomento parlano esplicitamente di obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94) e dei datori di lavoro (articoli 95, 96 e 97) e, quindi, il compito del CSE è

quello di verificare che tali obblighi siano stati assolti e lo può fare in occasione di ogni visita in cantiere (ad esempio il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate, art. 95, comma 1, lettera a), all’occorrenza (ad esempio la disposizione e l’accatastamento dei materiali, art. 96, comma 1, lettera c), una volta per tutte (ad esempio l’effettuazione dei controlli periodici delle attrezzature, art. 95, comma 1, lettera d; tale controllo lo fa chiedendo di esibirgli la relativa documentazione). I contenuti degli articoli di cui sopra riguardano vari aspetti, quasi sempre fra loro commisti, tutti comunque di competenza del CSE: aspetti legislativi (ad esempio, la redazione del POS, art. 96, comma 1, lettera g), aspetti organizzativi (ad esempio, l’ubicazione dei posti di lavoro, art. 95, comma 1, lettera b), aspetti di sicurezza sul lavoro (ad esempio, la manutenzione delle attrezzature, art. 95, comma 1, lettera d), aspetti logistici (ad esempio, la logistica di cantiere, art. 96, comma 1, lettera a).

Quesito = con riferimento alle azioni del CSE, che differenza c’è tra “sospensione dei lavori”, “allontanamento” e “risoluzione del contratto”?

Risposta = la sospensione dei lavori è temporanea e si riferisce alla singola lavorazione, mentre l’allontanamento determina l’assenza dell’impresa (o del lavoratore autonomo) dal cantiere ed è anch’esso un provvedimento temporaneo. La risoluzione del contratto è invece una misura risolutiva che pone termine all’operato in cantiere dell’impresa (o del lavoratore autonomo).

Quesito = il CSE può delegare una parte dei suoi compiti ad un’altra persona?

Risposta = la risposta è incerta ed i pareri al riguardo non sono unanimi. Il D. Lgs.

81/08 non ne fa cenno e quindi sembra che non sia vietato; in ogni caso, è necessario che il delegato sia in possesso degli stessi requisiti richiesti per il CSE e che la delega avvenga per iscritto con chiara indicazione dei compiti delegati e di quelli che rimangono in capo al CSE. Il contenuto della delega deve essere portato a conoscenza del committente (o del responsabile dei lavori) e dei direttori di cantiere e deve essere oggetto di un aggiornamento della notifica preliminare. È comunque opportuno che, in tal caso, vengano interpellati gli organismi di controllo territorialmente competenti.

Quesito = il coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori può subaffidare una parte della propria attività?

Risposta = nel settore dei lavori pubblici no, salvo che per prestazioni specifiche (ad esempio: la redazione grafica degli elaborati, eventuali sondaggi, rilievi, misurazioni); poiché le norme sui lavori pubblici sono un utile riferimento anche per i lavori privati, ciò è opportuno che valga anche per i lavori privati. La presente risposta vale anche per il progettista e per il direttore dei lavori [D. Lgs. 50/16, art.

31, comma 8].

Quesito = le visite in cantiere del CSE devono avvenire senza o con preavviso?

Risposta = le modalità al riguardo non sono normate e, quindi, ogni CSE può regolarsi come meglio crede. È comunque consigliabile operare così:

•in genere compiere visite senza preavviso;

•dare il preavviso nel caso si debbano esaminare problemi particolari col committente (o con un suo delegato) e/o col direttore di cantiere e/o con i capicantiere e/o con altre persone.

Quesito = poiché il CSE deve verificare la buona organizzazione del cantiere, in cosa consiste questa buona organizzazione?

Risposta = consiste nella idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori, nella chiarezza dei loro ruoli e delle loro competenze, nel rispetto delle gerarchie, nella correttezza delle procedure di lavoro, nei rapporti tra la committenza e la forza lavoro, nella correttezza e chiarezza della catena degli appalti e dei subappalti, nel rispetto dell’organigramma di cantiere, nelle modalità di comunicazione fra tutti i soggetti esecutori, nell’impiego di attrezzature di lavoro moderne ed efficienti, nella preparazione sostanziale e non formale dei lavoratori. Insomma, il coordinatore, sia nella fase di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, sia nella fase di esecuzione dei lavori, deve privilegiare la sostanza e non la forma, deve puntare sull’osservanza delle regole con intelligenza e non con inutili formalismi, deve capire che i pezzi di carta (certificazioni, attestati, dichiarazioni e così via) contano assai meno dell’organizzazione. È intuitivo che il compito del CSE qui indicato è più facile se anche il CSP, nella stesura del PSC, si è preoccupato di curare gli aspetti organizzativi, ad esempio fissando il senso di circolazione dei mezzi all’interno del cantiere, individuando le aree di deposito dei materiali, stabilendo regole per la gestione delle interferenze, imponendo che l’impianto elettrico a servizio del cantiere sia unico (realizzato a cura dell’impresa capocommessa, utilizzabile da tutti i soggetti esecutori, con rapporti regolati da un protocollo d’intesa) e così via.

Quesito = nel caso di cantieri in cui non è prevista la designazione del CSE (cantieri in cui opera una sola impresa esecutrice), sono previste verifiche sull’operato dell’impresa e degli eventuali lavoratori autonomi? Chi deve eseguire tali verifiche?

Risposta = secondo il D. Lgs. 81/08, art. 100, comma 6-bis, “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma bis e 3-ter. (omissis)”. Ne segue che il committente (o il responsabile dei lavori), anche per il tramite di propri collaboratori, deve verificare che

•l’impresa esecutrice applichi le misure generali di sicurezza previste dall’art. 15 del D. Lgs. 81/08;

•l’impresa esecutrice applichi le misure di sicurezza previste dagli articoli 96 e 97 del D. Lgs. 81/08 (accessi, recinzione, accatastamento dei materiali, eccetera).

Quesito = il costo dei due coordinatori, ossia il loro onorario, rientra nei costi della sicurezza?

Risposta = no. È un costo a carico del committente, escluso dal computo metrico dell’opera, non oggetto della gara d’appalto per l’esecuzione dell’opera e della successiva aggiudicazione.

Quesito = il committente (o il responsabile dei lavori) di un lavoro privato può assegnare l’incarico di coordinatore per la sicurezza al professionista che ha fatto l’offerta più bassa?

Risposta = sì. Il committente (o il responsabile dei lavori) tenga però presente che ad un’offerta eccessivamente bassa, corrisponderà necessariamente una prestazione di basso profilo (PSC scadente, poche visite in cantiere, eccetera); pertanto, nel caso di incidente grave o di contenzioso, potrebbe essere accusato di essere incorso nella

“culpa in eligendo”, ossia nella colpa di aver scelto male il coordinatore per la sicurezza (CSP e/o CSE).

Quesito = perché è necessario che i coordinatori, sia il CSP, sia il CSE, siano assicurati?

Risposta = per i seguenti due motivi:

•l’art. 61 del D. Lgs. 81/08 impone al pubblico ministero l’obbligo, nel caso di procedimento penale, di informare l’INAIL affinché questa possa avvalersi della facoltà di “surroga”, ossia possa subentrare nel credito per il risarcimento dei danni al proprio assicurato (ossia l’indennizzo erogato) nel caso di danni procurati da terzi, cioè da persone diverse dal datore di lavoro. Fra i terzi figurano certamente il CSP e/o il CSE se i danni sono a loro imputabili;

•l’art. 3, comma 5, lettera e) della legge 148/11 impone l’obbligo al professionista (CSP e/o CSE) di stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della sua attività; ciò vale sia per i lavori pubblici, sia per i lavori privati.

Quesito = nei casi 2 e 4 della tavola 2.3 è prevista la sola designazione del CSE, il quale deve però redigere il PSC ed il fascicolo tecnico. Quale compenso gli spetta?

Risposta = poiché il CSE, in questi casi, agisce anche come CSP gli spettano i compensi sia come CSP, sia come CSE.

Quesito = in un cantiere operano più imprese fra loro “in serie”, ossia che non si incontrano mai (quando opera l’impresa 1, essa è l’unica presente in cantiere; poi interviene l’impresa 2 ed è anch’essa l’unica in cantiere e così via). Perché è obbligatorio designare i coordinatori?

Risposta = perché, sia pure in misura minore che nei cantieri in cui le imprese operano contemporaneamente, un po’ di coordinamento occorre; i rischi dovuti alla natura del cantiere, i rischi ambientali, le emergenze e così via sono comuni a tutte le imprese, anche se queste non si incontrano.

Quesito = se il CSE osserva una situazione che potrebbe giudicare di “pericolo grave ed imminente” (ad esempio un ponteggio privo di parapetti) ma che di fatto non lo è perché non sono presenti lavoratori (nell’esempio appena fatto sul ponteggio non vi è nessuno), può sospendere le lavorazioni invocando una situazione di “pericolo grave ed imminente”?

Risposta = in una simile evenienza deve ordinare per iscritto la regolarizzazione del ponteggio da effettuarsi prima della ripresa dei lavori sul ponteggio.

Quesito = il CSE può eseguire controlli sulla formazione del personale delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi?

Risposta = sì. Premesso che le imprese esecutrici devono allegare al proprio POS la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere, il CSE può chiedere chiarimenti sugli attestati comprovanti l’informazione e la formazione di cui sopra. Inoltre, il CSE dovendo verificare, durante le sue visite in cantiere, il grado di applicazione delle misure di salute e di sicurezza, può ravvisare carenze formative nel personale di un’impresa esecutrice e, allo scopo di rimediarvi, può agire con varie modalità:

•qualora non li possegga già, chiedere copia degli attestati di formazione;

•tenere personalmente, o per il tramite di un collaboratore, specifici incontri di formazione su particolari argomenti; a tali incontri, da tenere preferibilmente ma non necessariamente presso il cantiere, devono partecipare i lavoratori carenti individuati dal CSE i quali non possono rifiutarsi di partecipare;

•in alternativa all’alinea precedente, chiedere per iscritto all’impresa di far frequentare ai lavoratori carenti un corso su particolari argomenti e di inviargli la documentazione attestante ciò;

•informare il committente o il responsabile dei lavori.

Mutatis mutandi, quanto detto sopra è applicabile anche ai lavoratori autonomi.

Quesito = i controlli sulla formazione del personale delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi da parte del CSE con quali modalità deve avvenire?

Risposta = secondo un’interessante sentenza della Corte di Cassazione Penale (sezione 4, sentenza n. 27165 del 4/7/2016), il CSE è chiamato, anzitutto, a verificare documentalmente che gli obblighi formativi (e/o informativi) siano stati assolti dai datori di lavoro delle imprese coinvolte, in particolare nelle lavorazioni simultanee e interferenti. Ciò non vuol significare che il CSE debba basarsi unicamente sui documenti cartacei riguardanti la formazione dei lavoratori, ma, qualora riscontri, durante le sue visite in cantiere, carenze formative (e/o informative), deve certamente intervenire segnalando tali carenze al datore di lavoro, così come indicato nel quesito precedente. In altri termini, ancora una volta si ribadisce che il CSE non è tenuto ad una vigilanza costante in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni.

Mutatis mutandi, quanto detto sopra è applicabile anche ai lavoratori autonomi.

Quesito = quando il CSE, durante una visita in cantiere (o in un’altra occasione), fornisce disposizioni al capocantiere di un’impresa esecutrice o a un lavoratore autonomo, deve poi verificare l’attuazione delle citate disposizioni?

Risposta = sì. Se le sue disposizioni non vengono attuate deve esigerne il rispetto.

Una disposizione data ma non attuata equivale ad un’assenza di disposizioni ed il CSE, in caso di incidente od infortunio, potrebbe essere chiamato a risponderne.

Quesito = qual è il campo di responsabilità del CSE?

Risposta = il CSE non deve sostituirsi né al datore di lavoro di un’impresa, né ai suoi collaboratori (dirigenti e preposti), né al lavoratore autonomo. Il CSE non è un ufficiale di polizia giudiziaria aggiunto e neppure una sorta di sceriffo di cantiere che deve tenere tutto sotto controllo.

Quesito = i due coordinatori (CSP e CSE ognuno per la propria area di competenza) devono essere anche un po’ psicologi?

Risposta = sì; essi, oltre a tutto quanto indicato nel presente capitolo 3, devono29:

•prevenire i conflitti e stimolare alla collaborazione tutti i soggetti coinvolti instaurando un dialogo costruttivo;

•qualora nascano conflitti o malintesi con altri soggetti (committente, direttore dei lavori, datori di lavoro, altri), far valere la propria competenza senza arrendersi o accettare supinamente decisioni altrui che non condividono;

•evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere i rischi per gli operatori;

•utilizzare i margini di discrezionalità offerti dalla normativa per meglio assolvere alla propria funzione;

•individuare e trasmettere a tutti gli operatori la corretta percezione del rischio in cantiere;

•comunicare sempre (a voce o per iscritto) in maniera chiara e precisa verificando, per quanto possibile, la corretta e completa ricezione di quanto comunicato;

•ricordare che non basta dare disposizioni ma verificare che esse vengano attuate;

•tener conto che il cantiere è una realtà in continuo mutamento e che, pertanto, ogni situazione necessità di uno studio personale.

Quesito = cosa s’intende per “interferenza”?

Risposta = per “interferenza” s’intende un contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse, compresi i lavoratori autonomi, in quanto operanti nella medesima area di lavoro.

29 Queste raccomandazioni di carattere psicologico sono state ricavate da una docenza tenuta dalla dott.ssa Claudia Fabris, esperta in sicurezza del lavoro, durante un corso d’aggiornamento.

TAVOLA 3.1

(Diagramma di flusso dei compiti del CSP)

No

No

Richiesta (dal committente)

Offerta Lettera offerta

Incarico

Riunione con comm./prog.

Fine

Sopralluogo

Tutto OK?

Lettera incarico

Documentazione

Redazione PSC

Redazione fascicolo

Trasmissione PSC+fascicolo

(con lettera)

TAVOLA 3.2

(Elenco imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere)

IEA = impresa esecutrice affidataria IES = impresa esecutrice subappaltatrice o subaffidataria LA = lavoratore autonomo

Nominativo Attività Appalto o

subappalto o

subaffida-mento ricevuto da

Data Consegna

POS

Data giudizio idoneità

POS

Note

Note:

 (1) =

 (2) =

 (3) =

TAVOLA 3.3

(Diagramma di flusso dei compiti del CSE)

No

No

(continua alla pagina seguente)

Richiesta (dal committente)

Offerta Lettera offerta

Incarico

Riunione con coord. prog.

Fine

Sopralluogo area cantiere

Lettera incarico

Documentazione PSC + fascicolo

Riunione di avvio

Verbale riunione

POS imprese

Lettera richiesta modifica POS Verifica

idoneità POS

Altri documenti

Nota: le azioni comprese nell’area delimitata dalla freccia bidirezionale rossa sono, o possono essere, ripetitive (ad esempio, le riunioni di coordinamento possono essere più di una) e possono svolgersi anche con un ordine temporale diverso da quello del diagramma (ad esempio, le azioni di competenza del CSE possono avvenire prima o dopo l’eventuale modifica del PSC).

Sopralluoghi Rapporti di visita, ecc.

Event. azioni coordinatore

Riunioni di coordin.

Eventuale modifica

PSC e/o fascicolo

Lettere, proposte

Verbali, lettere sollecito.

PSC

Fascicolo

Fine lavori Rapporto finale

TAVOLA 3.4

(Facsimile di verbale della prima riunione di coordinamento)

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO