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2.9 – ALCUNI QUESITI

Quesito = è possibile frazionare un lavoro in più lavori fra loro in serie (lavoro 1 = scavi, lavoro 2 = fondazioni e murature, lavoro 3 = impianti, ecc….) e considerare quindi più cantieri in serie (cantiere 1 = scavi, cantiere 2 = fondazioni e murature, cantiere 3 = impianti, ecc…..) anziché un unico cantiere?

Risposta = no, perché l’opera deve essere giudicata nella sua interezza e non è frazionabile, a meno che fra un lavoro ed il successivo ci sia un’effettiva lunga e giustificata interruzione temporale o che la parte di opera realizzata sia strutturalmente autonoma e possa essere messa in esercizio. Il frazionamento dei lavori (ed anche degli appalti) non può essere l’alibi per eludere la normativa vigente.

[Si veda il D. Lgs. 81/08, art. 89, comma 1, lettera b)]

Quesito = c’è differenza tra le regole valevoli per i cantieri temporanei e quelle valevoli per i cantieri mobili?

Risposta = no.

Quesito = perché quando in un cantiere opera una sola impresa esecutrice non sono richiesti i due coordinatori?

Risposta = perché quando è presente una sola impresa, cade la necessità del

“coordinamento”; in tale caso la responsabilità della sicurezza nel cantiere è interamente a carico dell’impresa esecutrice.

Quesito = se in un cantiere, evidentemente modesto, operano unicamente lavoratori autonomi, in quale casistica si rientra?

Risposta = è un caso non citato dalla normativa vigente rientrante comunque fra quelli che non richiedono né la designazione dei coordinatori per la sicurezza, né la notifica preliminare.

Quesito = per la ristrutturazione di un appartamento in un condominio, il proprietario deve designare i due coordinatori?

Risposta = dipende. La designazione dei due coordinatori non è necessaria se la ristrutturazione è realizzata da una sola impresa; negli altri casi sì, tenendo presente quanto indicato nella tavola 2.3.

Quesito = le regole, meno pesanti, riguardanti i lavori non soggetti a permesso di costruire valgono soltanto per i lavori privati o anche per quelli pubblici?

Risposta = soltanto per i lavori privati.

Quesito = il caso di lavori non soggetti a permesso di costruire vale soltanto per i lavori privati o anche per quelli pubblici?

Risposta = soltanto per i lavori privati.

Quesito = concretamente, come avviene il passaggio dal caso 3 al caso 4 della tabella di cui alla tavola 2.3, ossia nel caso di cantieri in cui è inizialmente prevista una sola impresa rendendosi poi necessaria la presenza di un’altra impresa (o più di una)?

Risposta = nel momento in cui si decide (o si autorizza) la presenza di una seconda impresa, scatta l’obbligo di designare il CSE e di inviare la notifica preliminare, anche se l’entità presunta del cantiere è < 200 uominixgiorno. È evidente che ciò comporta l’assolvimento delle seguenti attività:

designazione del CSE,

redazione del PSC e del fascicolo tecnico a cura di detto CSE,

invio, a cura del committente (o del responsabile dei lavori), della notifica preliminare oppure invio dell’aggiornamento della notifica preliminare,

invio del PSC a tutte le imprese interessate, compresa quella originaria,

stipula del contratto d’appalto o autorizzazione al subappalto o comunicazione di subaffidamento,

prima riunione di coordinamento indetta dal CSE,

aggiornamento del POS dell’impresa originaria e relative incombenze,

redazione del POS da parte delle imprese diverse dalla originaria e relative incombenze,

eventuali altre incombenze.

È evidente che quanto sopra richiede qualche tempo (giorni o settimane) e che, pertanto, la seconda impresa (e le eventuali altre successive imprese) può iniziare i lavori di sua competenza soltanto dopo l’esecuzione delle attività sopra indicate. In altri termini, i lavori nel cantiere devono essere temporaneamente sospesi; tutt’al più può continuare ad operare unicamente l’impresa originaria.

Quesito = come deve essere interpretata la norma che non prevede la designazione dei due coordinatori (e, di conseguenza, neppure la redazione del PSC) nel caso di cantieri per lavori che richiedono un’esecuzione immediata e urgente?

Risposta = secondo la sentenza del 23/1/2012 n. 2709 della Corte di Cassazione, l’esonero dalla elaborazione del PSC conseguente all’assenza di designazione dei due coordinatori si applica allorquando i lavori urgenti vanno non solo avviati ma anche completati; in altri termini, l’esonero vale nell’immediatezza ma decade nel caso in cui gli stessi lavori per qualunque motivo vengano sospesi o si protraggono nel tempo perché subentra la necessità di adottare in pieno tutte le cautele e tutte le garanzie di sicurezza previste dalle disposizioni legislative. La sentenza citata si riferisce al caso di lavori inizialmente giudicati urgenti per la messa in sicurezza di un edificio scolastico dal quale, nei giorni precedenti, erano caduti sulla strada calcinacci, pezzi di cornicione ed altro materiale; allo scopo era stato eretto un ponteggio (peraltro irregolare) per i primi interventi, ma i successivi lavori erano stati sospesi per la mancanza di fondi. Dopo alcuni mesi, in una giornata di forte vento, il ponteggio era crollato ferendo un pedone in transito e danneggiando alcune autovetture.

Quesito = qual è il significato dell’inciso “anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice” riferito al committente (D. Lgs. 81/08, art.90, comma 3)?

Risposta = l’inciso riguarda i casi in cui il committente esegue una parte dei lavori con proprio personale nei cui confronti ha il ruolo di datore di lavoro; naturalmente le altre parti del lavoro sono affidate ad altri soggetti esecutori. L’inciso significa che le regole della tavola 2.3 (nel caso specifico, la designazione o meno del CSP) devono essere osservate anche in questa situazione particolare; è, ad esempio, il caso di alcune aziende di servizi (A2A, Enel, eccetera) che, talvolta, eseguono una parte dei lavori col proprio personale.

Quesito = se in un cantiere operano un’impresa esecutrice ed alcuni lavoratori autonomi, ai fini degli obblighi della tabella “Casistica incombenze relative ai cantieri” (tavola 2.3) si devono conteggiare una o più imprese?

Risposta = nel caso prospettato si ha una sola impresa [caso 3 della tabella].

Quesito = nel caso di un cantiere in cui inizialmente non era prevista la designazione dei coordinatori (unica impresa), qualora compaiano altre imprese (caso 4 della tavola 2.3) e si renda quindi necessaria la redazione del PSC da parte del CSE, esso deve riguardare tutti i lavori oggetto del cantiere o soltanto quelli che sono ancora da eseguire al momento in cui è scattata l’esigenza di designare il CSE?

Risposta = soltanto quelli che sono ancora da eseguire al momento in cui è scattata l’esigenza di designare il CSE.

Quesito = nel calcolo dell’entità presunta del cantiere, come si valuta l’incidenza di manodopera?

Risposta = l’incidenza di manodopera può essere calcolata secondo le indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n° 37 del 26/7/2000 oppure reperita in manuali e testi o in diversi siti internet.

Quesito = nel calcolo dell’entità presunta del cantiere, come si valuta il costo orario della manodopera?

Risposta = reperiti su manuali e prezzari i costi unitari in €/h dei lavoratori (caposquadra, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio comune, eccetera) costituenti la squadra-tipo (ad esempio, un caposquadra, un operaio specializzato, un operaio qualificato, e due operai comuni), si calcola il costo orario di detta squadra come media ponderata dei costi orari di tutti i componenti la squadra. Ad esempio:

▪squadra costituita da un caposquadra (o preposto, in genere un operaio di IV livello), un operaio specializzato, un operaio qualificato e due operai comuni (manovali);

▪costo orario del caposquadra = 31,63 €/h,

▪costo orario dell’operaio specializzato = 30,05 €/h,

▪costo orario dell’operaio qualificato = 28,03 €/h,

▪costo orario dell’operaio comune = 25,39 €/h,

▪costo orario della squadra = 31,63 + 30,05 + 28,03 + 2x25,39 = 140,49 €/h.

Il costo medio ponderato della squadra è:

(31,63 + 30,05 + 28,03 + 2x25,39) / 5 = 28,10 €/operaio.

Quesito = poiché i prezzari utilizzati per la redazione del computo metrico possono essere diversi da regione a regione, può avvenire che il calcolo dell’entità presunta di due analoghi cantieri conduca ad un valore sopra la soglia di 200 uominixgiorno in una località e sotto la soglia in un’altra località. È ammissibile ciò?

Risposta = sì. Premesso che la differenza non sarà certamente rilevante, essa è dovuta ai diversi prezzi di mercato, da regione a regione, della manodopera, dei DPI, degli apprestamenti di sicurezza, eccetera. Al riguardo, fa comunque testo il computo metrico utilizzato dal committente (o dal responsabile dei lavori) per l’esecuzione dei lavori.

Quesito = a quale importo dei lavori corrispondono 200 uominixgiorno?

Risposta = non è possibile dare una risposta precisa perché l’importo dei lavori dipende dalla tipologia delle opere da realizzare, dalle attrezzature utilizzate, dall’incidenza della manodopera, dal costo orario della manodopera, eccetera.

Ipotizzando un costo orario della manodopera di 30 €/h (ossia 240 €/giorno) 200 uominixgiorno corrispondono a circa 240x200 = 48.000 € di manodopera; se l’incidenza della manodopera è del 30% (il resto è costituito da materiali,

attrezzature, noleggi, eccetera) l’importo dei lavori corrispondente a 200 uominixgiorno è approssimativamente pari a 48.000/0,3 = 160.000 €.

Quesito = se in un cantiere opera una sola impresa (caso 3 della tavola 2.3) e pertanto non è prevista la designazione dei due coordinatori, un committente particolarmente diligente e scrupoloso può comunque designarli?

Risposta = sì. Le regole esposte nel titolo IV del d. Lgs. 81/08 sono il minimo da attuare, ma nulla vieta di utilizzare regole più severe e più restrittive.

Quesito = in un cantiere in cui opera una sola impresa ed in cui sono presenti uno o più dei rischi di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81/08, è necessaria la designazione dei due coordinatori?

Risposta = no.

TAVOLA 2.1

(Prospetto relativo alle regole che deve applicare il committente).

Prospetto relativo alle regole che deve applicare il committente.

Ambiente domestico e sue pertinenze o diverso da “azienda”.

Cantiere temporaneo o mobile.

Azienda o ciclo produttivo aziendale.

Dove?

Lavori edili o di ingegneria

civile?

Servizi e/o forniture?

Nulla.

Titolo IV del D. Lgs. 81/08.

Art. 26 del D. Lgs. 81/08.

no

no

Lavori di cui all’art. 88, comma 2?

no

TAVOLA 2.2

(Esempi di calcolo dell’entità presunta del cantiere)

Voci Costo

Impermeabilizzazioni 17.662,89 45 7.948,30 20,40 390 49

Opere da fabbro e

Impianto idrosanitario 92.729,17 42 38.946,25 20,14 1.934 242

Impianto elettrico 66.235,59 45 29.806,01 20,40 1.461 183

Opere esterne e urbanizzazioni

81.806,77 38 31.086,57 26,33 1.181 148

Primo totale 928.851,14 389.693,54 17.101 2.138

Arrotondamento 499 62

TAVOLA 2.3

1 Cantieri per lavori pubblici in cui è prevista la presenza di più imprese, costruire di importo ≥ 100.000 € nei quali è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nel caso che il committente coincida con l’impresa esecutrice.

2 Cantieri per lavori privati di

importo < 100.000 € non soggetti a permesso di costruire ed in cui è prevista la presenza di più imprese,

4 Cantieri inizialmente rientranti nel caso 3 ma che, per la comparsa di altre imprese (subappalti,

subaffidamenti), ricadono nel caso 1 o 2.

qualsiasi No Art. 90,

comma 5

5 Cantieri per lavori che richiedono un’esecuzione immediata e urgente (imminenza di incidenti,

salvataggio, continuità di

erogazione di servizi, eccetera).

qualsiasi No No No No Sì/No Art. 100,

comma 6

Note:

a) il fascicolo non è necessario nel caso di lavori di ordinaria manutenzione;

b) ai lavoratori autonomi si applicano soltanto alcune delle incombenze di cui alla penultima colonna;

c) nei casi 2 e 4, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera vengono redatti dal CSE;

d) nel caso 5, data l’urgenza dei lavori, alcune incombenze a carico delle imprese sono di fatto impossibili (nel caso particolare del POS, si veda più avanti);

e) non sono qui riportate né le varianti relative al “Decreto palchi” per le quali si rinvia al testo del D.M. del 22/7/14, né quelle relative ai cantieri della protezione civile.

TAVOLA 2.4

(Diagramma di flusso delle tipologie di cantiere, esclusi sia i cantieri per spettacoli e manifestazioni fieristiche, sia i cantieri della protezione civile)

una più

Lavoro pubblico o

privato?

Una o più imprese?

Con permesso

di costruire?

no

pubblico

più

privato

una

sì CSP sì CSE

no CSP no CSE

no CSP sì CSE

Continua a rimanere

una sola

impresa? no

Una o più imprese?

Importo ≥ 100.000 €?

no

CAPITOLO 3