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5.1 – IMPRESE ESECUTRICI

LAVORATORI AUTONOMI E VOLONTARI

5.1 – IMPRESE ESECUTRICI

Per impresa si intende, secondo il Codice Civile, un’attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi esercitata dall’imprenditore, il quale si avvale di un insieme di lavoratori che operano sotto la sua guida e che utilizzano sue attrezzature (macchine, utensili, ambienti, eccetera). Nel cantiere, per impresa esecutrice si intende un’impresa come sopra definita che concorre direttamente alla realizzazione dell’opera eseguendo scavi, fondazioni, murature, impianti, strade, eccetera; di conseguenza, non sono da intendersi come imprese esecutrici (non soggette quindi agli obblighi indicati nella tavola 2.3) le imprese che non concorrono alla realizzazione dell’opera o vi concorrono soltanto indirettamente (imprese finanziarie, imprese di consulenza, imprese che eseguono gli allacciamenti alle reti pubbliche di servizi, imprese che ritirano i rifiuti, imprese che eseguono le verifiche periodiche delle attrezzature, imprese di trasporti, eccetera). Un’importante precisazione è contenuta nell’art. 89 del D. Lgs. 81/08 ove per “impresa esecutrice” si definisce una “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”; in altri termini, un’impresa che si è aggiudicata un contratto ma, per realizzarlo, non impiega né proprio personale, né propri materiali, macchine ed attrezzature non può essere considerata “esecutrice” (è il caso di imprese che subappaltano tutto). Non ha alcuna rilevanza che le imprese esecutrici siano talvolta chiamate “ditte” o “aziende” o “cooperative” o “imprese artigiane” o in altro modo; ai fini dell’applicazione delle regole sui cantieri, esse sono comunque

“imprese esecutrici”.

In un’impresa esecutrice sono presenti le seguenti figure, già descritte nel capitolo 4:

 il datore di lavoro che è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori suoi dipendenti e che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa;

 il dirigente che è un soggetto particolarmente qualificato, incaricato di sovrintendere a settori operativi dell’impresa con ampie facoltà discrezionali, che svolge la propria funzione con notevole margine di autonomia operativa pur nell’ambito di direttive essenziali impartitegli dal datore di lavoro;

 il preposto che è un soggetto designato dall’impresa (dal datore di lavoro o dal dirigente) per curare una o più attività;

 il lavoratore che è il soggetto che presta il proprio lavoro alle dipendenze del datore di lavoro.

Essendo evidente che almeno il datore di lavoro ed almeno un lavoratore devono in ogni caso essere presenti in un’impresa esecutrice, è auspicabile che in essa siano presenti tutte le figure viste sopra; talvolta però, soprattutto nelle imprese di dimensioni medio-piccole, mancano i dirigenti e/o i preposti. Deve esser subito chiarito che, qualora i dirigenti ed i preposti non vengano individuati (o vengano individuati soltanto per alcune attività), le funzioni di dirigente e di preposto sono per ciò stesso affidate alla figura gerarchicamente superiore: in altri termini, le funzioni di un preposto assente sono ipso facto in capo al dirigente e, analogamente, le funzioni di un dirigente assente sono ipso facto in capo al datore di lavoro. Ciò che vale per le funzioni, vale anche per le responsabilità; in altri termini le responsabilità dei livelli non presenti vanno verso l’alto della struttura imprenditoriale e non verso il basso.

Poiché in cantiere ogni impresa esecutrice deve avere propri referenti responsabili, oltre che degli aspetti esecutivi dell’opera, anche della sicurezza e salute dei propri lavoratori dipendenti, ogni impresa deve designare un proprio direttore di cantiere (soltanto se è un’impresa affidataria) e un proprio capocantiere che ha il compito di assicurare l’attuazione del POS e l’attuazione, per quanto compete la sua impresa, del PSC; per ciò che concerne gli aspetti generali del cantiere egli si attiene alle scelte ed alle disposizioni impartite al riguardo dal proprio direttore di cantiere (o dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria). In caso di assenza prolungata dal cantiere, il capocantiere deve designare un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità, a sostituirlo temporaneamente. Il capocantiere è di fatto un preposto; poiché i preposti possono essere più di uno nella medesima impresa (preposto agli scavi, preposto alle fondazioni, eccetera), il capocantiere è, fra i preposti, il “primus inter pares”.

A questo punto, occorre precisare un aspetto. Tutte le imprese che operano in un cantiere concorrono direttamente o indirettamente all’esecuzione dell’opera; devono tutte redigere il POS? No, occorre fare alcune distinzioni. Nel cantiere operano, ad esempio, anche:

 le società distributrici di pubblici servizi (elettricità, gas, acqua, eccetera) che accedono al cantiere per eseguire gli allacciamenti di loro competenza; esse operano con proprio personale oppure mediante loro imprese appaltatrici; per il loro caso si veda il capitolo 10.1;

 i fornitori che accedono al cantiere unicamente per consegnare o ritirare materiali e/o attrezzature (ferri d’armatura, mattoni, calcestruzzo, rottami, rifiuti, eccetera).

Esse non sono imprese esecutrici che concorrono direttamente all’esecuzione delle opere; vi concorrono soltanto indirettamente. Naturalmente sono tenute ad osservare le misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ad attenersi alle eventuali misure di coordinamento indicate nel PSC o disposte dal soggetto che ha loro commissionato l’intervento; è compito di chi li ha chiamati ad operare nel cantiere metterli al corrente delle disposizioni contenute nel PSC (se del caso dando loro un estratto del piano): ad esempio, se nel piano è detto che gli automezzi si devono muovere a passo d’uomo nel cantiere, ciò vale anche per le società ed i fornitori di cui sopra. Tali imprese sono tenute a segnalare il loro prossimo arrivo nel cantiere e ad osservare le norme di sicurezza previste dalle norme legislative vigenti, in particolare per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico e di transito all’interno del cantiere.

L’assistenza alle stesse, quando necessaria, deve essere effettuata dal soggetto che ha loro ordinato o richiesto la prestazione oppure dall’impresa capocommessa per tutte (vedasi più avanti). E’ evidente che non concorrono direttamente all’esecuzione dell’opera, esentate dall’obbligo di redazione del POS, quelle imprese o società che non hanno necessità di accedere al cantiere o che accedono all’area dell’opera dopo che tutti i lavori sono stati ultimati e che detta area è stata riconsegnata al committente: ad esempio le imprese di pulizia incaricate della pulizia delle opere realizzate oppure le società incaricate di eseguire un servizio fotografico oppure le imprese di giardinaggio incaricate di piantumare le aree verdi, ovviamente purché esse operino dopo la riconsegna dell’area al committente37. Le suddette imprese o società sono assoggettate alle regole previste dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08.

È utile ricordare che più imprese possono raggrupparsi e costituire

•un “raggruppamento temporaneo”, ossia un insieme di imprese costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto, mediante presentazione di una unica offerta;

•un “consorzio”, con o senza personalità giuridica, analogo, per quanto concerne i cantieri, al precedente;

•una cooperativa di imprese (o imprese cooperative) costituita da imprese di dimensioni piccole e medie che si aggregano formando un’alleanza temporanea.

Per quanto attiene ai lavori da eseguirsi in un cantiere, ogni impresa appartenente ad uno dei raggruppamenti di cui sopra mantiene la propria identità; pertanto è sottoposta alla verifica, da parte del committente, della sua idoneità tecnico-professionale e deve redigere il proprio POS.

37 È chiaro che se esse intervengono a cantiere ancora attivo o comunque prima della riconsegna delle aree al committente, sono assimilate alle “imprese esecutrici” e, pertanto, soggette alle regole del titolo IV del D. Lgs. 81/08, fra cui l’obbligo di redazione del POS.