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L’allegazione dei fatti.

SEGUE: CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, ONERE DI ALLEGAZIONE ED ONERE DELLA PROVA

2. L’allegazione dei fatti.

Prima ancora di capire come un fatto possa essere provato è indispensabile stabilire quali debbano essere i fatti da allegare e che formano oggetto di prova. E naturalmente il punto di riferimento per qualsiasi analisi deve essere rappresentato da una della norme-cardine (si potrebbe dire : la norma-cardine) del sistema, che è l’art. 2697 c.c.: “Chi

41 Cfr. COMOGLIO, Le prove civili, cit., p. 31, che riconduce alla medesima categoria

anche il giudicato.

42 E che questo sia frutto di una precisa scelta programmatica lo si ricava

dall’interpretazione “autentica” contenuta nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Re sul Codice di Procedura Civile (n. 6, 5° cpv.).

43 Per esempio, nel progetto di riforma elaborato nel 1977 dalla Commissione Liebman,

era stato autorevolmente proposto di ricondurre tale disciplina integralmente nel codice processuale, restituendo così alla materia una “unità di luogo” in favore della quale militano argomenti sistematici altrettanto ragionevoli.

44 Ecco perché, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la violazione

delle norme in materia di onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei mezzi di prova attiene al diritto sostanziale e integra un error in iudicando ex art. 360, n. 3 c.p.c. (e non un error in procedendo ex art. 360, 4° comma, c.p.c.).

vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione di fonda”.

A una prima lettura, sembra potersi concludere che i fatti da provare in giudizio siano quei fatti giuridici che vengono affermati: a) dall’attore45, quale presupposto per dimostrare un fatto costitutivo del diritto da lui azionato; b) dal convenuto46, quale presupposto per dimostrare un fatto modificativo o estintivo del diritto azionato dall’attore. Ma qualche ulteriore precisazione è necessaria.

Poiché si tratta di “fatti”, la categoria deve limitarsi a eventi storici accaduti nel passato, il cui verificarsi possa essere rigorosamente dimostrato in giudizio. Non possono (né debbono) dunque essere oggetto di prova ulteriori elementi pur decisivi ai fini della sentenza come le “norme di legge” o i “principi di diritto” (cfr. art. 118, 2° comma, disp. att. c.p.c.)47.

45 Precisiamo qui una volta per tutte che le nozioni di “attore” e “convenuto” non si

riferiscono alla veste formale acquisita strutturalmente nel processo in funzione delle modalità di instaurazione iniziale dello stesso, ma allo specifico ruolo (di promotore o di destinatario) che le parti assumono con riferimento a una data domanda fra le molte che astrattamente possono coesistere nel processo: è del tutto fisiologico che il convenuto (originario) possa proporre domande nei confronti dell’attore (originario), o che una domanda possa essere proposta da (o indirizzata contro) una parte intervenuta o terza chiamata, e così via. Vi potranno dunque essere nel processo “attori” e “convenuti” diversi e ulteriori rispetto alle parti attrici e convenute ab origine e potranno perfino aversi parti che allo stesso tempo (ancorché naturalmente con riferimento a domande diverse) rivestano la qualità di “attore” e di “convenuto”.

46 Vedi nota precedente.

47 In applicazione del basilare (e del tutto logico) principio “iura novit curia”: le parti

possono avere un onere di collaborare con il giudice alla ricerca delle fonti normative applicabili (soprattutto quando queste non siano di agevole reperimento e vi sia il rischio che il giudice concretamente le ignori), ma mai un vero e proprio onus probandi.

Questi eventi debbono essere anche giuridicamente rilevanti48, nel senso che dalla loro dimostrazione deve potersi acquisire un elemento che (da solo o in combinazione con altri elementi) sia idoneo a produrre l’integrazione della fattispecie giuridica costitutiva, modificativa o estintiva del diritto azionato. Non vi sarebbe alcun motivo di ammettere la prova di un fatto che non risponda a questi requisiti.

Naturalmente, proprio perché il processo civile è certamente un processo a puro impulso di parte quanto meno per ciò che riguarda la formulazione delle domande, deve anche trattarsi di fatti allegati (quanto meno implicitamente) dalla parte: non avrebbe senso dedicare l’attività istruttoria alla dimostrazione di fatti che (pur costituendo eventi storici dotati di astratta rilevanza giuridica) non concorrano ad integrare alcuna delle fattispecie poste dall’attore alla base della domanda (o dal convenuto alla base di un’eccezione)49.

Infine, perché abbia senso porsi il problema della prova di un fatto, questo deve esser obiettivamente controverso50. Non è qui il caso di approfondire la (complessa) analisi della nozione di “fatto controverso” in

48 Cfr. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2012, II, pp. 78-79. È

bene sottolineare che ci riferiamo qui alla rilevanza dei fatti, e non del mezzo di prova che vorrebbe dimostrare quei fatti: è ben possibile che un fatto sia giuridicamente rilevante (nel senso precisato nel testo) e ciò nonostante il giudice non ammetta la prova richiesta dalla parte perché irrilevante (nel senso che essa, per come è stata formulata, non consentirebbe comunque di provare il fatto).

49 In definitiva l’onere di allegazione, pur non essendo espressamente stabilito dalla

legge, si ricava proprio della disciplina dell’onere della prova: se l’allegazione integra una condizione ineludibile per individuare un fatto da provare, l’omessa allegazione impedisce la prova e implica dunque la soccombenza della parte (quanto meno su quel fatto specifico).

senso tecnico per stabilire a quali condizioni un fatto possa considerarsi pacifico pur in assenza di un esplicito riconoscimento della parte avversaria51. Quel che ci preme sottolineare è che non vi è alcuna ragione di provare un fatto incontroverso, perché l’istruttoria ha il solo scopo di superare i contrasti fra le parti in ordine al verificarsi o meno di un determinato evento storico: qualora le parti convengano sull’accadimento di quell’evento, lo stesso potrà senz’altro essere posto dal giudice alla base della sua decisione.