L’ultima modifica riscontrata nella bozza del nuovo Principio contabile 18 è quella contenuta all’interno dei paragrafi 37 e 38.
Il contenuto dei paragrafi citati rappresenta una novità assoluta, non essendo in alcun modo trattato nella precedente versione del documento. Tale novità consiste, nel dettaglio, in due rinvii ad altri principi contabili, anch’essi inclusi nell’operazione di rinnovamento, che trattano specificatamente alcune tipologie di risconti o ratei. I rimandi contenuti in questi paragrafi sono stati operati per indicare dove è spiegata la disciplina dei singoli argomenti specifici. Il punto 37 è intitolato “plusvalenze derivanti da operazioni di vendita di beni e concomitante
retro locazione in leasing finanziario” e tratta, dunque, le operazione
cosiddette di “sale and leaseback” previste all’ultimo comma dell’articolo 2425 bis del codice civile dove è riportato che “le plusvalenze derivanti da
operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. Secondo il
paragrafo 37 tali plusvalenze, in ossequio al dettato civilistico, sono da iscriversi tra i risconti passivi in modo che “l’imputazione graduale del
risconto passivo nel conto economico” avvenga “in base alla durate del contratto di leasing” inoltre è previsto che “nel raro caso in cui emerga una minusvalenza dovuta ad un prezzo di vendita del bene retrolocato inferiore a quello di mercato alla data dell’operazione la quale nel contempo sia compensata dal pagamento di canoni anch’essi inferiori a quelli di mercato, detta minusvalenza è iscritta tra i risconti attivi, e la sua imputazione a conto economico avviene in proporzione ai canoni stessi” e
per finire “entrambe le fattispecie sono disciplinate all’OIC 12 al quale si
Il successivo paragrafo 38 “contributi pubblici” considera, diversamente, il caso dei contributi pubblici e della loro valorizzazione a bilancio, così come già visti all’interno del presente lavoro nel capitolo dedicato al principio contabile OIC 16 sulle immobilizzazioni. Secondo tale paragrafo, dunque, “i contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni
materiali, ove non si segua il metodo alternativo di portarli a riduzione del costo stesso, sono imputati al conto economico tra gli altri ricavi e proventi (voce A5), e per la quota non di competenza (l’ammontare non correlato ai costi) sono rinviati agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di un risconto passivo”. Analogamente a quanto previsto nel OIC 16 si legge,
inoltre, che “negli esercizi successivi, il risconto passivo è imputato a conto
economico in proporzione delle alle quote di ammortamento della parte di costo coperta dal contributo medesimo” ed infine “la tematica dei contributi pubblici è disciplinata esaustivamente nell’OIC 16 a cui si rinvia”.
Esaminando il paragrafo si nota come anche in questo caso venga considerata legittima la possibilità, ritenuta scorretta da chi scrive, di contabilizzare dei contributi pubblici in maniera alternativa a quella della creazione del risconto, come diminuzione del prezzo degli investimenti per cui sono stati erogati. Per la trattazione del tema si rimanda al capitolo sull’OIC 16. Mentre il resto il paragrafo si ritiene che spieghi in maniera chiara e sintetica l’argomento.
L’inserimento di questa sezione formata da due paragrafi nella nuova versione del principio OIC 18 a parere di chi scrive è stata efficacemente apportata con lo scopo di introdurre la tematica circa due importanti casi di ratei e risconti. Gli argomenti nei due punti sono, infatti, introdotti e spiegati in maniera chiara e sintetica, aumentando la completezza del principio stesso. Inoltre, sempre a parere di chi scrive, il diretto rinvio ai principi che trattano in maniera più approfondita le questioni facilita la ricerca delle informazioni conferendo un senso di unità all’insieme dei principi stessi, da considerarsi come interconnessi tra loro e non come singole trattazioni di differenti argomenti.
BIBLIOGRAFIA
Testi
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