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Capitalizzazione degli oneri finanziari

La maggiore novità, a parere di chi scrive, contenuta nel nuovo documento 16, rilasciato a fine 2011 per essere valutato e quindi al momento ancora passibile di modifiche, è quella riguardante gli oneri finanziari e la loro capitalizzazione.

L’articolo 2426 del codice civile al primo comma riporta che: “le

immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”.

E’ il codice civile, dunque, che prevede la possibilità, di includere nel costo di acquisto o produzione anche gli oneri finanziari. La genericità delle espressioni “può comprendere” e “possono essere aggiunti” esprime una facoltà, in ossequio con la normativa comunitaria e in particolare con la direttiva 78/660/CE, di capitalizzare gli oneri finanziari subordinata all’esistenza di determinati presupposti e dato che tali presupposti non sono contenuti nella norma civilistica vi è un implicito rinvio alla dottrina ed ai principi contabili. Nei principi contabili nazionali ed internazionali sono                                                                                                                

11 Santesso E., Sostero U., I principi contabili per il bilancio di esercizio, Il sole 24 ore, Milano,

dunque affrontate le due questioni: se la capitalizzazione degli oneri finanziari sia opportuna e quali siano le condizioni da rispettare per poter procedere alla capitalizzazione degli stessi. Date le novità apportate dal nuovo OIC 16 si ritiene sia corretto mostrare come l’argomento fosse trattato dal precedente documento evidenziandone le differenze ed evoluzioni e concludendo, infine, con un confronto con i principi internazionali ricordando che gli oneri finanziari sono trattati dallo IAS 23 ad essi interamente dedicato. Come già indicato, dunque, non vi è un obbligo di operare la capitalizzazione degli oneri finanzi, tale operazione, infatti, contrasta in linea di principio con l’unitarietà della gestione finanziaria all’interno dell’impresa. Sarebbe, inoltre, opportuno12 procedere alla capitalizzazione esclusivamente quando l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti per la fabbricazione del cespite risulti determinabile e l’operazione possa portare a ragionevoli risultati e questo ricordando che tali oneri una volta spesati a conto economico non possono più essere capitalizzati come oneri accessori. Operando un primo confronto tra la nuova e l’attuale versione dell’OIC 16 si nota immediatamente che l’intenzione principale che ha ispirato l’Organismo Italiano di Contabilità nella sua opera di rinnovamento è stata quella di offrire un differente approccio circa la definizione di oneri capitalizzabili e quella di adottare regole meno complesse per la capitalizzazione degli oneri finanziari specifici. Nella versione 2005 dell’OIC 16 leggiamo che “gli oneri finanziari

di solito costituiscono spese dell’esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell’esercizio in cui maturano” ed inoltre “va sottolineato che la capitalizzazione degli oneri finanziari non costituisce un mezzo di differimento di perdite e pertanto deve essere effettuata con oculatezza”

ed infine che “l’impresa deve effettuare uno studio da cui risulti che la

capitalizzazione degli interessi sostenuti è attuabile, in quanto si può ragionevolmente prevedere, sulla base degli elementi disponibili, che tale

                                                                                                               

12 Luciani v., Pozzoli M., “Capitalizzazione degli oneri finanziari nella bozza del nuovo OIC 16” in Contabilità e bilancio n.3 Febbraio 2012.

maggior costo potrà essere recuperato tramite flussi sufficienti di ricavi. Ovviamente tale studio, il cui approfondimento e formalizzazione dipenderanno dalla rilevanza degli oneri finanziari rispetto al bilancio dell’impresa, assume importanza determinante nel caso di imprese in situazioni di persistenza di perdite”. Nella versione ancora attuale dell’OIC

16, dunque, vi è una presunzione secondo la quale gli oneri finanziari sostenuti per la produzione o acquisizione di beni strumentali sono solitamente considerati di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti e conseguentemente la loro capitalizzazione sarebbe quasi un’“eccezione” al trattamento contabile ordinario, ovvero il transito degli stessi a conto economico. Inoltre l’Organismo Italiano di Contabilità evidenziava come la capitalizzazione degli oneri finanziari non potesse essere in alcun modo utilizzata come metodo di differimento delle perdite e subordinava quindi l’operazione all’effettuazione di uno studio che dimostrasse la sostenibilità della scelta, sostenibilità intesa come capacità futura di recupero dei costi finanziari che si intendeva capitalizzare. La nuova versione del documento 16 tratta la capitalizzazione degli oneri finanziari a partire dal paragrafo 37 ove si legge che “gli oneri finanziari sono imputati alla voce C.17 “interessi

ed altri oneri” del conto economico dell’esercizio in cui maturano. La voce C.17 comprende gli interessi capitalizzati che trovano per tale importo contropartita nella voce A.4 “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, in linea con le voci previste dal Codice Civile e con la previsione di un conto economico per natura disciplinata dal legislatore del codice”,

confrontando tale versione con la precedente si nota subito che non vi è più la presunzione che gli oneri finanziari vadano considerati di competenza dell’esercizio e inoltre è stato eliminato l’obbligo di effettuare degli studi dettagliati e formalizzati per determinare la sostenibilità della capitalizzazione di tali oneri, scelta quest’ultima condivisibile nell’ottica della riduzione dei costi amministrativi correlata alla predisposizione dei bilanci di esercizio. Nella nuova versione si affronta subito la rappresentazione a bilancio della capitalizzazione richiamando quanto

disposto dal Documento interpretativo 1 del Principio Contabile 12 “classificazione a conto economico di costi e dei ricavi” ed è infatti precisato che oneri finanziari capitalizzati non devono essere stornati dalla voce C.17 del conto economico bensì confluiscono nel valore della produzione. Riguardo alla fattispecie di capitalizzazione la versione del documento 16 ancora in vigore prevede che possano essere “rimandati” gli oneri finanziari sostenuti per la “acquisizione (acquisto e produzione)” di immobilizzazioni materiali mentre nel documento presentato in consultazione si fa riferimento esclusivamente alla “costruzione” del cespite anche se si ritiene che la capitalizzazione nell’ipotesi di acquisto sul mercato sia contemplata, in particolari circostanze di cui si parlerà, anche nella nuova bozza. Proseguendo con il confronto tra le due versioni del principio contabile bisogna analizzare le condizioni richieste affinché si possa procedere con la capitalizzazione degli oneri finanziari. La versione 2005 dell’OIC 16 prevedeva che la capitalizzazione si riferisse “agli

interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per l’acquisizione di immobilizzazioni”, che il finanziamento dovesse essere “realmente utilizzato per l’acquisizione dei cespiti”, che “il tasso di interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione” fosse “quello dell’interesse realmente sostenuto per il finanziamento” ed infine che “il valore del cespite inclusivo dell’interesse non“ potesse “superare il valore recuperabile tramite l’uso”. Il nuovo paragrafo 39, diversamente, prevede

che “la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riguardo agli

oneri effettivamente sostenuti oggettivamente determinabili, nella misura in cui non comportano il superamento del limite del valore recuperabile del bene. L’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l’ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari percepiti, sostenuti durante quell’esercizio”. Le

principali differenze tra le due versioni constano nel fatto che nel nuovo documento non si fa più riferimento al fatto che gli oneri capitalizzabili debbano riguardare finanziamenti specificatamente sostenuti per

l’acquisizione dei cespiti, permettendo dunque la capitalizzazione anche di oneri finanziari derivanti da finanziamenti generici, inoltre non è più richiesto espressamente che il finanziamento sia stato realmente utilizzato per l’acquisizione dell’immobilizzazione in oggetto e questo, si ritiene giustamente, perché si tratta di un concetto pacifico la cui enunciazione risulta superflua. E’ fornita, invece, nel nuovo documento 16 la prescrizione secondo cui non possono essere capitalizzati nell’esercizio oneri finanziari maggiori rispetto a quelli sostenuti, al netto degli eventuali proventi. Sostanzialmente l’Organismo Italiano di Contabilità prevede quattro condizioni che devono essere verificate per procedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari: questi devono essere effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, non devono comportare che il valore del bene per la cui acquisizione sono stati sostenuti sia superiore al valore recuperabile dello stesso ed infine devono essere determinati al netto degli eventuali proventi finanziari percepiti. Tali condizioni sono previste per permettere di addivenire ad una corretta capitalizzazione degli oneri finanziari. In particolare si ritiene che la precisazione secondo cui l’iscrizione non deve far superare il valore recuperabile del bene sia stata mantenuta per evitare che venissero riportati a bilancio valori di costo non rappresentativi della corretta consistenza dei relativi cespiti, la condizione di “oggettiva determinabilità” dell’onere finanziario è prevista, diversamente, per la capitalizzazione degli oneri finanziari derivanti da finanziamenti generici per il calcolo dei quali valori sono previste delle precisazioni specifiche all’interno del documento. Tale possibilità è a parere di chi scrive una delle maggiori novità introdotte dalla revisione del principio 16. Circa il periodo di maturazione degli oneri finanziari oggetto di capitalizzazione l’Organismo Italiano di Contabilità ha confermato i principi contenuti nella versione precedente ovvero che “gli interessi capitalizzabili

sono quelli maturati durante il periodo di costruzione. Tale termine viene qui usato per designare il periodo che va dall’esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi relativi cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto

per l’uso; tale periodo include anche il tempo montaggio e messa a punto. Se scioperi, inefficienza od altre cause protraggono la costruzione oltre il periodo normale, gli oneri finanziari non possono essere capitalizzati ma costituiscono costi del periodo in cui sono stati sostenuti”, la nuova

versione, se non per qualche variazione di termine non significativa, coincide quasi completamente con quella riportata prevedendo dunque la capitalizzazione dei soli oneri finanziari che siano stati sostenuti durante il periodo di costruzione del bene e sospendendo la stessa, invece, quando tale sviluppo è interrotto prevedendo che gli oneri del periodo di sospensione transitino per il conto economico come costi relativi all’esercizio in cui sono stati sostenuti. Come per il periodo di maturazione anche per la significatività del periodo di costruzione non sono stati apportati particolari cambiamenti dall’Organismo Italiano di Contabilità, nel nuovo paragrafo 39 al punto c) si legge, infatti, che “il tempo che trascorre

tra l’esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il cespite è pronto per l’uso è significativo. Gli interessi relativi all’acquisizione ordinaria di cespiti sono normalmente esclusi dalla capitalizzazione poiché il periodo di costruzione è relativamente breve. Se la costruzione di un cespite avviene per stadi, gli interessi sono capitalizzabili per il periodo di costruzione di ciascuno stadio considerato separatemene dagli altri”. Anche in questo

caso, dunque, è stata confermata la regola generale secondo cui i beni che giustificano una capitalizzazione sono individuati negli elementi patrimoniali che richiedono un periodo di costruzione significativo. La capitalizzazione riguarda principalmente, quindi, i cespiti in costruzione poiché per i beni acquistati sul mercato il lasso temporale intercorrente tra l’uscita finanziaria e il momento in cui l’immobilizzazione può essere utilizzata è normalmente esiguo o comunque non significativo. Nel caso in cui lo fosse, diversamente, da una lettura del nuovo documento 16 si evince che, come in precedenza, continua ad esser ammessa la capitalizzazione degli oneri finanziari acquisiti anche per via ordinaria. Si ritiene vada nuovamente rilevato che stante a quanto riportato dal nuovo

paragrafo 38 dove il dettato “gli oneri finanziari sostenuti per la loro

produzione” poteva essere intrepretato con il fatto che l’Organismo Italiano

di Contabilità avesse preso una posizione volta ad escludere la possibilità di capitalizzazione per quegli oneri finanziari utilizzati per l’acquisizione in maniera differente dalla produzione, diversamente il punto C. del paragrafo 39 ha mantenuto la possibilità, come precedentemente indicato, di poter capitalizzare anche gli oneri finanziari in presenza di significatività del tempo trascorso dall’esborso finanziario ed il momento in cui il bene è utilizzabile nel processo produttivo dall’impresa, a tale riguardo è ritenuto che l’unico caso in cui sussistano le condizioni per capitalizzare gli oneri finanziari relativi a beni acquistati da terzi sia quello in cui vi è stato un esborso in un momento precedente a quello in cui il bene è entrato in funzione, ovvero solitamente quando viene dato un anticipo al fornitore del bene in oggetto13 il che corrisponderebbe all’ipotesi, prevista dal codice civile, di finanziamento della produzione presso terzi.

Come già segnalato la più grande novità presente all’interno dell’OIC 16 rinnovato che segna una netta frattura rispetto alla versione precedente è il fatto che è stata eliminata la previsione secondo cui gli oneri finanziari possono concorrere alla formazione del valore contabile dei cespiti esclusivamente in presenza di un contratto di finanziamento stipulato specificatamente per l’acquisizione di quel bene. Come conseguenza di questo sostanziale cambiamento l’Organismo Italiano di Contabilità è dovuto intervenire sulle regole riguardanti il calcolo degli oneri finanziari, tale variazione ha coinvolto anche il metodo di valorizzazione utilizzato per gli oneri dei finanziamenti stipulati specificatamente. Nel nuovo paragrafo 39 al punto d) si legge che “nella misura in cui i fondi sono presi a prestito

specificatamente per finanziare la costruzione di un bene, e quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante

                                                                                                               

l’esercizio, dedotto ogni provento derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi” la differenza, anche riguardo i finanziamenti

specificatamente conseguiti, appare immediatamente riscontrabile se confrontiamo quanto veniva riportato nel precedente documento 16 al paragrafo D.V. d) che riportava “Il tasso di interesse da utilizzarsi per la

capitalizzazione è quello dell’interesse realmente sostenuto per il finanziamento a medio e lungo termine utilizzato per il pagamento delle immobilizzazioni materiali. Nel caso i finanziamenti a medio e lungo termine abbiano tassi diversi può essere appropriato usare la media ponderata dei tassi per il periodo di costruzione indicato. Sebbene nel caso in cui vengano utilizzati finanziamenti a breve sia accettabile usare il tasso dell’interesse realmente sostenuto è più appropriato utilizzare il tasso del mercato per il finanziamenti a medio lungo termine, se minore di quello a breve, e considerare la differenza un costo di esercizio. Ciò in quanto l’utilizzo di finanziamenti a breve per investimenti a lungo è un elemento di squilibrio finanziario”. Per quanto riguarda il finanziamento di

scopo l’attuale versione, ovvero quella rilasciata nel 2005, prevedeva che fosse eseguita una sorta di normalizzazione dei tassi di finanziamento prescrivendo che questi venissero verificati a seconda dei casi, difatti qualora fossero presenti tassi diversi per più finanziamenti a lungo e medio termine si riportava la possibilità di provvedere al calcolo della media ponderata per ottenere il tasso da prendere a riferimento, diversamente nel caso in cui fossero presenti soltanto finanziamenti a breve termine si manteneva la possibilità di utilizzare il tasso realmente sostenuto, illustrando tuttavia come metodo più corretto quello di prendere a riferimento il tasso di mercato dei finanziamenti a medio e lungo termine, se minore, spesando l’eventuale differenza nel conto economico dell’esercizio di competenza. Diversamente la proposta contenuta nella bozza del nuovo OIC 16 prevede di basare la capitalizzazione degli interessi sugli oneri effettivamente sostenuti per il finanziamento in oggetto nell’esercizio di riferimento, tralasciando la raccomandazione di procedere

al calcolo degli oneri finanziari partendo dai tassi che in condizioni normali sarebbero stati applicati al finanziamento. La scelta è ritenuta adeguata14

poiché tiene in considerazione eventuali necessità di sostentamento di nuovi oneri finanziari e, inoltre, viene così evitato alla società di effettuare calcoli gravosi e che portano a risultati non sempre condivisibili. Per quanto riguarda i finanziamenti genericamente conseguiti, dato che non era prevista la loro capitalizzazione nella versione del documento 16 datata 2005, possiamo solo analizzare quanto è previsto dalla bozza del 2011 che tratta l’argomento sempre al paragrafo 39 al punto e) dove si è riportato che “nella misura in cui si rende necessario ottenere ulteriori fondi

presi a prestito genericamente, l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili sulle immobilizzazioni in corso è determinato applicando un tasso di capitalizzazione ai costi contenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l’esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatemene”. Il

nuovo principio 16 sembra far esclusivo riferimento alla fattispecie della coesistenza di finanziamenti di scopo e di finanziamenti generici anche se non essendo riportato un divieto espresso di ricorrere solamente a tale metodologia di finanziamento sembra che di fatto consenta la capitalizzazione degli oneri finanziari anche quando l’impresa non ricorra a prestiti specifici ma solo a quelli di tipo generico. Circa il valore capitalizzabile è prescritto che questo venga ottenuto applicando un tasso corrispondente alle media ponderata degli oneri finanziari calcolati al netto di eventuali proventi finanziari ottenuti da investimenti temporanei dei fondi ottenuti a prestito, ovviamente gli oneri devono essere relativi a finanziamenti in essere nell’esercizio di riferimento e diversi da finanziamenti specifici. Sempre nel proseguo del punto e) del paragrafo 39 del documento 16 “rivisto” è riportato un esempio di metodologia di calcolo degli “interessi capitalizzabili su di un’immobilizzazione in corso di                                                                                                                

14 Luciani v., Pozzoli M., “Capitalizzazione degli oneri finanziari nella bozza del nuovo OIC 16” in Contabilità e bilancio n.3 Febbraio 2012.

costruzione”, tale esempio è fornito per permettere a chi redige il bilancio

di avere un modello di riferimento per il calcolo di tali interessi, difatti il metodo riportato non è l’unico utilizzabile in quanto è previsto che “sono

utilizzabili altri procedimenti di calcolo sempreché conducano sostanzialmente agli stessi risultati”. Il metodo in oggetto è riassumibile in

alcuni passaggi, il primo consiste nello stabilire l’importo del costo di costruzione oggetto della capitalizzazione, a tal fine è previsto che occorre “calcolare la media ponderata dei costi sostenuti alla luce dei pagamenti

effettuati”, la media va calcolata a seconda dei costi sostenuti nei vari mesi

e questo perché “i costi sostenuti all’inizio dell’esercizio hanno un periodo

di capitalizzazione maggiore”, il secondo passaggio consiste nello stabilire

gli oneri finanziari capitalizzabili, partendo prima a considerare gli oneri dei finanziamenti di scopo e successivamente quelli degli altri generici applicando il tasso risultante dalla “media ponderata dei relativi oneri

finanziari”, come già riportato sono utilizzabili altri metodi ma che devono

produrre risultati analoghi a quello riassunto nell’OIC 16.

Per concludere l’analisi delle novità riguardanti la capitalizzazione degli oneri finanziari e capirne le motivazioni è necessario, a parere di chi scrive, fare un’analisi di come tale argomento è trattato dai principi contabili internazionali e più precisamente nello IAS 23 “oneri finanziari”. Tale principio internazionale al paragrafo 8 afferma che “l’azienda deve

capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene in quanto parte del costo del bene stesso” e “gli oneri imputabili al bene son quegli oneri che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene”, da tale enunciato si nota immediatamente come la

posizione a riguardo degli oneri finanziari contenuta nei principi internazionali sia molto più decisa rispetto a quella del principio 16 nazionale in quanto la capitalizzazione viene considerata obbligatoria qualora gli oneri finanziari siano direttamente imputabili alla acquisizione da parte della società di un bene ammortizzabile. Il principio contabile

nazionale, come già visto, nella sua versione del 2005 definiva diversamente la capitalizzazione di tali oneri che era considerata come un’eccezione alla normale trattazione, ovvero quella dell’inserimento di questi costi finanziari come di competenza dell’esercizio in cui venivano sostenuti. Alla luce di queste considerazioni possiamo dunque notare che il nuovo OIC 16 nella parte in cui tratta la capitalizzazione degli oneri finanziari sia stato rinnovato prendendo a riferimento i dettami del principio IAS 23, infatti la versione rinnovata non considera più tale capitalizzazione