• Non ci sono risultati.

Tra le principali novità apportate dall’Organismo Italiano di Contabilità al principio 13, e indicate nel frontespizio della bozza rilasciata ad aprile 2012, risalta sicuramente quella relativa agli oneri finanziari. Prima di iniziare l’analisi delle novità a parere dello scrivente è bene prendere in considerazione quali erano le posizione previste dal documento del 2005 relativamente agli oneri finanziari. La riconduzione degli interessi al valore delle rimanenze è trattata, dal codice civile, nel già citato articolo 2426 ove si legge che “il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente

ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”. Dunque la possibilità di ricondurre il

costo degli oneri finanziari a quello di produzione delle rimanenze è contemplata sempre dall’articolo 2426 del codice civile, già considerato a proposito della capitalizzazione degli oneri finanziari delle immobilizzazioni materiali. Le condizioni poste dal legislatore per l’inclusione degli oneri finanziari tra i costi di produzione sono sostanzialmente due: la prima è che questi lo siano per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, la seconda è che possono esserlo esclusivamente per la quota che matura relativamente al periodo di fabbricazione o produzione. Infine deve essere riproposta la considerazione circa il fatto che il codice civile fornisce la sola indicazione generale che il costo di produzione “può comprendere”, se si verificano determinati presupposti, anche altri costi, tra cui gli oneri finanziari, e dunque dato che la norma non fornisce altre informazioni od approfondimenti a riguardo vi è un rinvio implicito alla dottrina ed ai principi contabili20.

Nella versione del 2005 del principio 13 gli oneri finanziari erano trattati in due distinti paragrafi.

Nel primo, ovvero il paragrafo D.III.C), si legge che “gli oneri finanziari

sono esclusi sia dal concetto di prezzo effettivo d’acquisto, sia da quello di oneri accessori”. Questo primo paragrafo forniva una considerazione

generale circa l’inclusione nel costo di acquisto degli oneri finanziari, inclusione che l’Organismo Italiano di Contabilità escludeva in maniera categorica, considerando evidentemente, e correttamente, gli oneri finanziari come costi da spesarsi nell’esercizio di sostenimento. La posizione appena descritta coincide, inoltre, con quella fiscale, infatti l’articolo 110 del Tuir “norme generali sulle valutazioni” al 1° comma,                                                                                                                

20Santesso E., Sostero U., I principi contabili per il bilancio di esercizio, Il sole 24 ore, Milano, 2011.

lettera b) riporta che “si comprendono nel costo anche gli oneri accessori

di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali”.

Proseguendo con la lettura del principio contabile 13 del 2005, e precisamente con il paragrafo D.III.f nella parte relativa alla definizione di costo di fabbricazione si nota che era riportato “per costo di fabbricazione

si intende il costo di acquisto […] più le spese industriali di produzione o trasformazione. Esso include tutti i costi diretti ed in costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto […] con gli stessi criteri possono essere aggiunti, nei casi e nelle condizioni previsti al paragrafo D.III.m, gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”. Dunque il divieto d’inclusione nel costo delle rimanenze degli

oneri finanziari nel principio contabile 13, nella versione del 2005, era previsto esclusivamente relativamente al costo di acquisto in quanto, nella definizione di costo di produzione, veniva riportata un’apertura circa la possibilità dell’aggiunta, tra i costi di produzione, di anche quelli finanziari alle condizioni previste in un paragrafo all’argomento dedicato, ovvero il numero D.III.m. Tale paragrafo riportava una riflessione circa la legittimità o no dell’inclusione tra i costi di produzione delle rimanenze anche degli oneri finanziari, era infatti riportato che “varie sono le teorie su cui si basa

l’esclusione degli oneri finanziari dalla valutazione delle rimanenze. Secondo una prima, tali oneri non possono costituire parte del costo delle rimanenze in quanto trattasi di oneri di natura ricorrente. Per di più esiste una difficoltà obiettiva nell’individuare quella parte dei predetti oneri realmente sostenuta per finanziare le rimanenze di magazzino”. Stando

alla versione del principio datata 2005, dunque, gli oneri finanziari non andavano considerati nel costo di produzione delle rimanenze per via della loro natura, di costi ricorrenti per la società, anche in considerazione della difficoltà di individuazione di quelli che concorrevano alla creazione delle rimanenze che di fatto rendevano l’operazione, come definita dal principio contabile, “arbitraria”. Lo stesso documento 13 richiamava, inoltre, una seconda teoria basata “sulla scelta delle fonti di

finanziamento” tale derivante “da un calcolo di convenienza” che veniva

illustrato come un problema di scelta tra “aumentare il capitale e

remunerarlo con un dividendo ovvero ricorrere al credito esterno pagando un interesse al finanziatore al posto del dividendo all’azionista”. Secondo

questa seconda teoria gli oneri finanziari sarebbero stati costi generati da una scelta del management della società di ricorrere al credito piuttosto dell’ottenimento di un maggior capitale e per questo motivo sarebbero una componente negativa di reddito. Dunque l’Organismo Italiano di Contabilità introduceva la possibilità, in determinati casi, della considerazione degli oneri finanziari unitamente al costo di produzione delle rimanenze riportando una considerazione del perché, normalmente, “gli oneri finanziari come regola generale vadano esclusi”. Come riportato tale considerazione poteva essere riassunta dal fatto che gli oneri finanziari sono da un lato costi di natura ricorrente e dall’altro possono essere, diversamente, considerati come oneri di periodo derivanti da scelte del management riguardanti l’approvvigionamento finanziario. Proseguendo con la lettura del paragrafo D.III.m del documento 13 infatti si legge che “in quei casi in cui un finanziamento è stato chiaramente

assunto a fonte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute si possono includere i relativi interessi passivi tra i costi limitatamente al periodo di produzione, semprechè l’onere degli interessi sia stato realmente sostenuto, il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo ed il fatto della capitalizzazione venga chiaramente esposto nella nota integrativa”.

Dunque l’OIC 13 nella sua versione del 2005 prevedeva come condizioni per poter ricomprendere gli oneri finanziari tra i costi di produzione delle rimanenze il fatto che questi fossero a fronte di prestiti specificatamente ottenuti per processi produttivi richiedenti vari anni prima del completamento della merce e la possibilità di vendita della stessa (a tale proposito il documento 13 nel paragrafo sopra citato indicava come esempio la produzione di liquore invecchiato che deve rimanere anni a

riposo in determinati recipienti prima di poter essere venduto) e che fossero relativi al solo periodo di produzione infine l’onere finanziario doveva essere sostenuto effettivamente. Era inoltre previsto che il costo di produzione comprensivo degli interessi dovesse essere sempre non superiore al valore di netto realizzo e che tale capitalizzazione di costi andasse chiaramente indicata in nota integrativa. Dunque si nota come il principio nella sua versione precedente, e tuttora valida, analogamente al caso relativo alle immobilizzazioni materiali trattate nel documento 16 prevedeva la sola ricomprensione degli oneri finanziari derivanti da finanziamenti conseguiti specificatamente per i processi produttivi di determinate merci da classificare successivamente come rimanenze, inoltre tali oneri dovevano essere esclusivamente riferiti al periodo di produzione, richiamando dunque il concetto di significatività contenuto nel principio contabile 16. Analizzate dunque le posizioni circa gli oneri finanziati contenute nel documento 13 del 2005 si può procedere, ora, alla comparazione con quanto previsto dalla nuova versione. Leggendo il frontespizio della bozza del documento 13 rilasciata ad aprile 2012 per essere valutata nella “sintesi dei principali commenti” si legge che “la

disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari è stata rivista con l’obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione. In analogia a quanto previsto per il principio OIC 16 è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodi di fabbricazione se la sua durata è significativa”. Dunque, almeno nelle intenzioni dell’Organismo

Italiano di Contabilità, le novità consisterebbero in una riorganizzazione dei paragrafi riguardanti gli oneri finanziari avente lo scopo di chiarirne i concetti facilitandone conseguentemente l’applicazione e la possibilità di ricomprendere tra i costi delle rimanenze anche gli oneri finanziari derivanti da finanziamenti generici, ovviamente per la parte referente il periodo di fabbricazione. Nel nuovo principio 13 presentato in bozza gli oneri finanziari vengono nominati per la prima volta nel paragrafo 27 nella

sezione del documento relativa ai “costi non imputabili alle rimanenze” ove si legge che “oltre ai costi di produzione anomali, anche i costi generali ed

amministrativi, i costi di distribuzione e i costi di ricerca sono esclusi dalla valutazione delle rimanenze, mentre gli oneri finanziari possono essere inclusi esclusivamente nei casi previsti”, dunque dalla lettura di tale

paragrafo si deduce che gli oneri finanziari sono considerati tra i costi che di norma sarebbero da escludere dalla valutazione delle rimanenze, assieme quelli generali amministrativi, di distribuzione ed altri, anche se a determinate situazioni, richiamate in altro paragrafo ad esse dedicato, come eccezione è possibile che essi siano ricompresi in tale valutazione. Questa previsione nei concetti coincide con quella contenuta nella versione 2005 del principio precisamente al paragrafo D.III.c. Le eccezioni che prevedono la capitalizzazione degli oneri finanziari sono contenute nel nuovo paragrafo 31 “oneri finanziari” dove si legge che “nella

determinazione del costo delle rimanenze gli oneri finanziari, come regola generale, sono esclusi. La capitalizzazione degli oneri finanziari è effettuata, nei limiti applicabili alla specifica fattispecie, quando il tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto all’uso è significativo. Gli interessi relativi all’acquisizione ordinaria di beni sono normalmente esclusi dalla capitalizzazione, poiché il periodo di produzione è relativamente breve. Se la produzione di un bene avviene per stadi, gli interessi sono capitalizzabili per il periodo di produzione di ciascun stadio considerato separatamente dagli altri. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore recuperabile del bene”. La prima novità che risalta alla lettura del citato

paragrafo è che l’Organismo Italiano di Contabilità ha evitato di riproporre l’enunciazione delle teorie sulle quali si dovrebbe basare l’esclusione degli oneri dalla valutazione delle rimanenze. Si ritiene che quest’operazione sia stata effettuata in ossequio all’intenzione riportata in frontespizio, ovvero quello di rendere più agevole la comprensione dell’argomento da parte del lettore, e correttamente, si è evitato dunque di riportare una

riflessione sulle teorie su cui si basa l’esclusione, di norma, degli oneri finanziari dal calcolo del valore delle rimanenze di magazzino tanto più che le teorie erano riportate solo a titolo esemplificativo e fornivano una riflessione teorica sulla natura degli oneri finanziari che poco apportavano, se non rendere pesante la lettura del concetto, all’argomento in oggetto. Procedendo con l’analisi del paragrafo 31 rinnovato si nota che, correttamente, è stata riportata la norma generale circa l’esclusione degli oneri finanziari dalla determinazione del valore delle rimanenze di magazzino, concetto che non risulta più appesantito dalle questioni teoriche giù discusse circa la natura di tale tipologia di costi. Un’altra importante novità apportata dall’Organismo Italiano di contabilità è stata quella di prevedere direttamente il principio di significatività, analogamente a quanto previsto nel documento 16 circa la capitalizzazione degli oneri finanziari. Tale principio, inoltre, è riportato all’interno del nuovo documento 13 facendo riferimento alla significatività del periodo che compreso tra “il momento che intercorre tra l’esborso dei fondi al fornitore [

… ] e quando il bene è pronto all’uso”. Dunque si nota come nella nuova

versione dell’OIC 13 sembra sia stata prevista l’inclusione degli oneri finanziari anche nel costo delle rimanenze acquistate e non solo internamente prodotte. Considerando quanto era previsto nella versione 2005 del documento, ove al punto D.III.m si leggeva che “gli oneri

finanziari sono esclusi dal concetto di prezzo di acquisto sia da quello di oneri accessori”, la nuova versione apporta un’importante novità.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha deciso, quindi, di riorganizzare la sezione del principio riguardante l’inclusione degli oneri finanziari nel valore delle rimanenze riportando come concetto chiave per determinare l’eventuale inclusione quello di significatività, così com’è previsto nel documento 16 per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, ed ampliandolo ad entrambe le fattispecie di acquisizione delle rimanenze, ovvero l’acquisto e la produzione, superando l’esclusione della prima che era invece contenuta nelle versione del 2005. Si ritiene che l’inclusione sia

stata operata correttamente in quanto subordinata alla verifica della significatività dell’operazione e in considerazione di quanto lo stesso nuovo paragrafo 31 prevede, quindi nello specifico che “gli interessi relativi

all’acquisizione ordinaria di beni sono normalmente esclusi dalla capitalizzazione poiché il periodo di produzione è relativamente breve” il

che concorda con quanto già visto circa le immobilizzazioni materiali ovvero per la natura dell’operazione stessa gli oneri finanziari sono normalmente costi di periodo che sono da considerare estranei agli oneri collegati alle rimanenze, tuttavia, in particolari casi, come quelli degli anticipi ai fornitori, l’Organismo Italiano di Contabilità prevede la possibilità della loro capitalizzazione. Proseguendo con l’analisi del paragrafo 31 del nuovo principio contabile 13 si nota che viene riportata la previsione secondo la quale i beni che subiscono un processo produttivo articolato per stadi richiedono una capitalizzazione degli oneri finanziari ad essi riferiti operata singolarmente per ciascuno stadio di produzione. Questa proposizione è l’evoluzione di quanto prevedeva il documento 13 nella versione del 2005 ed è quella che contiene, a parere di chi scrive, la maggiore novità riguardante gli oneri finanziari considerati nell’ambito della valutazione delle rimanenze. L’Organismo Italiano di Contabilità ha infatti eliminato la condizione, prevista dal documento 13 tutt’ora valido, di inclusione degli oneri finanziari esclusivamente “assunti a fronte di

specifiche voci” e dunque riclassificabili come finanziamenti specifici,

aprendo di fatto alla possibilità di capitalizzare ogni tipo di onere finanziario, specificatamente o genericamente conseguito, prevedendo come condizione il fatto che facciano riferimento ad un periodo di produzione o di acquisto significativo. Analogamente a quanto operato per le immobilizzazioni materiali, dunque, la bozza del principio 13 rinnovato prevede anche per le rimanenze di magazzino la capitalizzazione degli oneri finanziari dei finanziamenti genericamente conseguiti superando il limite dell’utilizzo dei soli derivanti da quelli specificatamente accesi. Il parere di chi scrive è che tale scelta, considerando quanto riportato

riguardo le immobilizzazioni, sia corretta per il mantenimento di una interpretazione unica del medesimo concetto. A supporto di tale decisione, inoltre, intervengono i principi contabili internazionali nello IAS 23 “oneri finanziari” a cui lo IAS 2 sulle rimanenze rimanda che prevede, analogamente a quanto riportato per le immobilizzazioni materiali, che si debbano capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione, in quanto facenti parte del costo del bene stesso, prevedendo dunque la capitalizzazione sia degli oneri derivanti da finanziamenti di scopo che da quelli generici, senza prescrivere differenze di trattamento a seconda della natura degli stessi. Va considerato, per terminare l’esamina delle novità apportate al documento 13 sugli oneri finanziari e le rimanenze, la posizione del legislatore fiscale sulla riconduzione di tali costi al valore delle stesse. Il TUIR all’articolo 110 c., lett b) prevede che nel costo di fabbricazione possono essere ricondotti anche costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto anche se, nel caso degli oneri finanziari, è previsto un unico caso in cui questa possibilità è permessa, ovvero quello relativo agli immobili alla cui produzione è diretta l’attività d’impresa e dunque per essere più specifici le rimanenze di immobili per le imprese edili, e questo nonostante il codice civile preveda la capitalizzazione di tali oneri non limitata in base alla natura del bene. Concludendo l’Organismo Italiano di Contabilità nella revisione del principio 13 dedicato nella parte dedicata agli oneri finanziari, a parere di chi scrive, ha scelto di operare una revisione atta alla semplificazione dei concetti enunciati, eliminando le considerazioni e inutili e aprendo la possibilità di capitalizzazione, così come aveva fatto relativamente alle immobilizzazioni materiali del principio OIC 16, anche agli oneri derivanti da finanziamenti generici, distaccandosi così ancora maggiormente da quanto riportato dal legislatore fiscale, evidentemente considerando la norma prevista nel Tuir non corretta per il rispetto dei principi di redazione del bilancio di esercizio.