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L’ambiente come valore costituzionale non definibile “a priori” e la necessaria integrazione degli interessi ambientali con gli altri valor

costituzionalmente protetti

La necessità del bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti permette di sottolineare che – al di là degli indirizzi restrittivi sulla definizione della materia “tutela dell’ambiente” elaborati dalla Corte costituzionale nella giurisprudenza più recente – resta centrale il riconoscimento dell’ambiente come “valore costituzionale” che la stessa Corte ha elaborato mediante lo strumento dell’interpretazione

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costituzionale99, attribuendo rilevanza giuridica ad un’istanza di tutela che si era andata via via avvertendo in modo sempre più forte all’interno della coscienza sociale.

La circostanza che la più recente giurisprudenza della Corte sia arrivata a definire l’ambiente come materia che contiene, al tempo stesso, un “oggetto” (inteso anche come bene immateriale) e un “fine” (inteso come esigenza che il legislatore ne garantisca un miglioramento della tutela)100 non esclude, infatti, la possibilità di un suo riconoscimento come valore “costituzionale”, poiché le rispettive nozioni si riferiscono a fenomeni giuridici diversi101, che possono coesistere tanto più che l’assolutizzazione dell’una o dell’altra interpretazione determinerebbe il venir meno di gran parte della loro utilità esplicativa e della loro capacità di risolvere i problemi concreti102.

99 In relazione alla tematica dell’interpretazione costituzionale (senza alcuna pretesa di completezza), si

può richiamare: R.ALEXY, voce Interpretazione giuridica, in Enc. sc. soc., vol. V, Ist. Enc. it, Roma, 1996, 68; G. AZZARITI, Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione, in AA.VV., L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo a cura di A. Palazzo, ESI, Napoli, 2001, 241;A. BALDASSARRE, Costituzione e teoria dei valori, in Pol. del dir., 1993, 654 ss.;A.BALDASSARRE E C. MEZZANOTTE,Presidente della Repubblica e maggioranza di governo, in AA.VV. La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, Giuffrè, Milano, 1985, 69 ss.; E.BETTI, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), Giuffrè, Milano, 1949; R.BIN, «Al cuor non si comanda». Valori, regole, argomenti e il "caso" nella motivazione delle sentenze costituzionali, in Aa.Vv., La motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale, Atti del seminario di Messina, 7-8 maggio 1993, a cura di A.RUGGERI, Torino, 1994, p. 323 segg.; R.BIN, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè,1992; A.CERRI, Il «principio» come fattore di orientamento interpretativo e come valore «privilegiato»: spunti ed ipotesi per una distinzione, in Giur. cost., 1987, p. 1806 segg.; A. D’ATENA, In tema di principi e valori costituzionali, in Giur. cost, 1997, 3065; L.GIANFORMAGGIO, L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata sui principi, in Riv. int. fil. dir., 1985, p. 65 segg.; M. LUCIANI, La Costituzione dei diritti e la Costituzione dei poteri. Notarelle brevi su un modello interpretativo ricorrente, in Studi in onore di V. Crisafulli, vol. II, Cedam, Padova, 1985;M.LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome dei valori, in AA.VV., La giustizia costituzionale a una svolta, R. ROMBOLI (a cura di), Giappichelli, Torino, 1991, 173; L. MENGONI, L’argomentazione in diritto costituzionale, in Id., Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Giuffrè, Milano, 1996, 126; F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995; F.MODUGNO, L’intepretazione giuridica, Wolters Kluwer, Cedam, Padova, 2015; F. MODUGNO, Fonti del diritto (gerarchia delle), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, p. 561 segg.; A.PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II ed., Cedam, Padova, 2002; A.PACE, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. cost., 2001, 60; A. PACE, La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici comuni, in Aa.Vv., Nuove dimensioni nei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile), Padova, 1990, p. 109 segg.; L.PALADIN, La questione del metodo nella storica costituzionale, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, n. 26, Giuffrè, Milano, 1997; C. PINELLI, Il dibattito sull’interpretazione costituzionale tra teoria e giurisprudenza, in Studi in onore di L. Paladin, vol. III, Jovene, Napoli, 2004, 1670 ss.;G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, 1992.

100 Per questa considerazione, v. P.MADDALENA, La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela

dell’ambiente, in Ambiente e Sviluppo, Ipsoa, 1, 2012, 12.

101 v. P.DELL’ANNO, La tutela dell’ambiente come “materia” e come valore costituzionale di solidarietà

ad elevata protezione, in Ambiente e Sviluppo, 7, 2009, 585.

102 Sulla opportunità di non considerare in termini mutuamente esclusivi la concezione valoriale

dell’ambiente e quella di ambiente come “materia”, cfr. V. BONCINELLI E P.CARETTI, in La tutela dell’ambiente negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale pre e post riforma del Titolo V, in Giur. Cost., 2009, 5180 in cui gli autori sostengono che «Il dibattito sulla reale natura (concettuale) della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” – se sia cioè una vera e propria materia in senso “tecnico” ovvero un valore costituzionale – ricordi da vicino le discussioni sulla natura fisica della luce, che ha impegnato generazioni di scienziati a partire dalla fine del XVII secolo” e che “originava dalla

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La tutela dell’ambiente deve fare necessariamente riferimento alla dimensione meta-giuridica in cui si colloca la stessa nozione di ambiente e non può non proiettare contro lo schermo di un orizzonte valoriale, le scelte sulle modalità concrete con cui tenere conto degli altri interessi che con esso possono entrare in rapporto (di conflitto, di cooperazione o di irrilevanza).

La stessa emersione dell’interesse ambientale sul piano giuridico, che deriva dal formarsi di una coscienza ambientale di fronte ai rischi e ai pericoli connessi al modello occidentale di sviluppo, conferma che la nozione di ambiente deve essere ricondotta nell’ambito della tavola dei valori costituzionali.

La “stima” di tale valore deriva dai criteri propri dell’interpretazione costituzionale, che tendono ad adeguare le norme giuridiche all’apertura sociale. Come è stato sottolineato «i valori sono parte essenziale della cultura di un dato ambito sociale

e con essa si trasformano di continuo, stante la storicità della cultura e insieme la pluralità delle culture», di qui l’evidente sostrato di valori che è sotteso alle disposizioni

costituzionali che, al di là del dato letterale, è possibile trarre «dalla storia, da concezioni

etiche di giustizia ed equità, dal sentimento comune» e che dunque «si inseriscono in quel percorso di apertura delle costituzioni al sociale, ma anche alla morale, e in genere alle regole inespresse su cui si regge una collettività»103.

Il collegamento tra l’ambiente e il modello di sviluppo in cui si riconosce una determinata società occidentale non può non influire sulla ricerca continua di una definizione dell’ambiente come concetto “non definibile a priori”, ma frutto delle assunzioni di responsabilità della società e della politica104, sulla base di scelte, ancor prima che giuridiche, fondate su opzioni etiche e conoscenze scientifiche. Opzioni e conoscenze in continua evoluzione e aggiornamento nell’ambito della società complessa che fruisce delle risorse ambientali.

circostanza per cui le particelle elementari, come appunto il fotone, mostrano una duplice natura, sia corpuscolare che ondulatoria” […] “E proprio come nel caso della discussione intorno alla natura della luce, dove nessuna delle due teorie riusciva a dar conto, al tempo stesso, di tutti i fenomeni osservati, col risultato di finire per essere abbandonate a favore della teoria quantistica di Max Planck e Albert Einstein (che, in una certa misura, sintetizza e supera entrambe le precedenti teorie), così nel caso della protezione dell’ambiente, tanto la concezione finalistica dell’ambiente come valore costituzionale, quanto quella che vede nella protezione dell’ambiente una materia in “senso tecnico”, ove assolutizzate, non sembrano in grado di risolvere i numerosi problemi applicativi e interpretativi che la novella del Titolo V ha lasciato sul tappeto».

103 In questi termini, G.MORBIDELLI, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Scritti in onore

di Alberto Predieri, Milano, 1996, 1134-1138. Sul piano costituzionale, «considerare l’ambiente come un valore significa che esso non solo può formare oggetto di un diritto o di un principio per dirigere l’interpretazione delle leggi o dei trattati, ma che esso costituisce, proprio in quanto valore, uno degli elementi fondanti che caratterizzano la società in un dato periodo della storia e sul quale una società fonda la sua legittimazione» (così B.CARAVITA DI TORITTO, Diritto dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2005, 28). Nell’ambito di un ordinamento costituzionale il “valore”, infatti, può assolvere ad una pluralità di funzioni che non si riducono soltanto a quella di “standard” utilizzato per orientare la condotta sia delle istituzioni sia dei cittadini (le scelte degli individui così come della collettività d’altronde vengono sempre assunte in una prospettiva valoriale), ma comprendono anche tanto quella di strumento per risolvere i conflitti così quanto la stessa funzione di fattore di coesione di un gruppo sociale.

104 Sul tema dell’etica della responsabilità, si rinvia soprattutto al lavoro di H.JONAS, Il principio di

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La definizione dell’ambiente come valore costituzionale comporta l’utilizzo di un concetto elastico ed indeterminato, che sul piano giuridico può essere disciplinato soltanto mediante l’individuazione dei principi che possono condurre alla sua definizione.

Il concetto di valore può essere paragonato ad una “macchia emozionale”, per sottolineare la stretta connessione che esiste tra il valore e la dimensione intima della personalità: il valore presenta un distinto nucleo centrale, ma lascia indistinta l’area periferica; la società condivide gli obiettivi e i fini che il valore esprime, con un radicamento profondo, ma il valore interagisce in modo diversificato e da coordinare con i dati periferici del mondo reale105.

Il diritto intercetta il valore e le costringe a tradursi in classi di concetti, in classi di operazioni certe, in modelli concettuali comprensibili e applicabili, e cioè in norme. Ma la norma intercetta il valore attraverso i principi, secondo uno schema nel quale il valore (che rappresenta una percezione personale storicamente determinata e condivisa da una determinata collettività di riferimento) mediante i principi (che lo concettualizzato e ne predispongono le posizioni deontiche) diventa norma (con l’attualizzazione del suo contenuto)106.

La definizione in concreto del valore passa quindi attraverso il riconoscimento dei principi diretti alla sua tutela, a livello costituzionale, e alla successiva elaborazione effettuata dal legislatore e dalla giurisprudenza mediante l’attuazione del bilanciamento con gli altri valori definiti dalla Costituzione, che si traduce nell’atto normativo.

Come rilevato da N. Hartmann, infatti, per acquisire la conoscenza di un terminato valore (e ciò vale chiaramente anche per il valore “ambiente”) occorre porlo in relazione con gli altri valori riconosciuti dalla percezione sociale, perché soltanto attraverso un momento di “sintesi” può emergerne in modo completo il reale significato. E infatti «In quanto […] l’antiteticità dei valori si estende per gradi in tutto il regno del

105 v. G.LIMONE, Lo statuto teorico dei principi tra norme e valori, in D.AMIRANTE (a cura di), La forza

normativa dei principi, Padova, Cedam, 2006, 41 e ss. Sul tema di rapporto tra “regola” e “principio”, L. GIANFORMAGGIO precisa che «una regola è una norma la cui applicazione ha, quale fase centrale ed assolutamente determinante l’esito dell’argomentazione, la sussunzione di un concetto di specie (fattispecie concreta) sotto un concetto di genere (fattispecie astratta); un principio è una norma la cui applicazione non ha, quale fase centrale ed assolutamente determinante l’esito dell’argomentazione, la sussunzione di un concetto di specie (fattispecie concreta) sotto un concetto di genere (fattispecie astratta)» e per quanto riguarda l’applicazione precisa che «applicare un principio è diverso dall’applicare una regola in quanto l’applicazione di un principio comporta pure sempre l’applicazione di un altro principio che si assume con quello concorrente e rilevante nella situazione specifica, talché la conclusione dell’argomentazione discende dalla considerazione in cui sono stati tenuti, nella situazione specifica, entrambi i principi» (L.GIANFORMAGGIO, L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata sui principi, in Riv. int. fil. dir., 1985, citazioni rispettivamente a pag. 71 e 91). L’analisi della differenze concettuali tra “diritti” e “principi” è oggetto dell’ elaborazione teorica di R.DOWRKING esposta in I diritti presi sul serio (Bologna, Il Mulino, 2010).

106 Cfr. G.LIMONE, Lo statuto teorico dei principi tra norme e valori, cit, 43. L’autore inoltre precisa che

«se il valore interroga il diritto sui criteri della giustificazione, il diritto interroga il valore sui criteri dell’attuazione. Il punto comune d’incontro è, appunto, il principio. Che si pone, quindi, come il valore al varco della concettualizzazione. E al varco dell’applicazione. E preso così tanto sul serio da essere perentoriamente interrogato su come tradursi in ragione applicativa. Se la norma, attraverso il principio, secolarizza il valore, il valore, attraverso il principio, la pensa».

56 valore, ne deriva la conseguenza che senz’altro non esistono valori isolati, che piuttosto ogni valore solo in sintesi con gli altri perviene al suo pieno significato, e infine, in sintesi con tutti»107.

Rispetto agli altri valori costituzionali, l’ambiente presenta in modo accentuato il «carattere polisenso, polivalente, intrinsecamente composito»108, e come tale non risulta determinabile “a priori”; con la conseguente necessità di ricercarne la definizione sul piano programmatorio cioè della individuazione degli obiettivi piuttosto che su quello della imposizione dei precetti109.

Infatti – dato il carattere relazionale del concetto di ambiente – la determinazione del valore dipende da scelte discrezionali che di volta in volta vengono effettuate dal legislatore e dall’amministrazione, sulla base di valutazioni che debbono tener conto sia dello sviluppo delle conoscenze scientifiche sia della percezione sia della individuazione degli interessi ambientali effettuati dalla collettività110.

Le incertezze scientifiche e gli elementi soggettivi e anche emozionali che determinano tali valutazioni non permettono di definire a priori i contenuti degli oggetti da tutelare.

Il valore ambiente diviene perciò il risultato di quella serie di valutazioni e ponderazioni che collettivamente e democraticamente devono essere svolte e che sono il frutto delle complesse operazioni di bilanciamento del valore ambiente con gli altri valori riconosciuti nell’ordinamento costituzionale.

Se l’ambiente si pone come un valore trasversale rispetto a tutti gli altri valore e al tempo stesso il suo contenuto viene definito soltanto a seguito del corretto svolgimento delle operazioni di bilanciamento, diventa quindi essenziale precisare quali siano i criteri e le modalità del bilanciamento e verificare i risultati che in concreto è possibile perseguire con tali operazioni nei singoli settori della disciplina ambientale.