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1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1.1. Ambito di applicazione materiale

La direttiva si basa sul principio dell'armonizzazione completa. Al fine di eliminare gli ostacoli nel mercato interno e rafforzare la certezza del diritto sia per i consumatori sia per le imprese essa istituisce un quadro normativo uniforme che armonizza le norme nazionali. Di conseguenza la direttiva stabilisce che gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle in essa definite, anche al fine di garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori, a meno che la direttiva stessa non lo preveda ( 4 ).

( 1 ) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

( 2 ) SWD(2016) 163 final.

( 3 ) Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).

( 4 ) Articolo 4 e considerando 5, 12 e 13 della direttiva.

La Corte ha confermato tale principio in varie sentenze. Ad esempio nella causa Total Belgium la Corte ha rilevato che la direttiva osta a un divieto generale nazionale di offerte congiunte ( 5 ). Nella causa Europamur Alimentación la Corte ha stabilito che la direttiva osta a un divieto generale nazionale di offrire in vendita o di vendere prodotti sottocosto ( 6 ).

Nella stessa causa la Corte ha altresì chiarito che tra le misure restrittive nazionali può figurare l'inversione dell'onere della prova ( 7 ).

A tale riguardo l'articolo 3, paragrafo 9, stabilisce un limite al carattere di armonizzazione completa della direttiva, indicando che «[i]n merito ai «servizi finanziari» (…) e ai beni immobili, gli Stati membri possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza». Di conseguenza in questi settori gli Stati membri possono imporre norme che vanno al di là delle disposizioni della direttiva, purché siano conformi alle altre normative dell'UE. Il modo in cui la direttiva si applica ai servizi finanziari e ai beni immobili è specificamente trattato al punto 4.4.

Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, modificato dalla direttiva (UE) 2019/2161, la direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni aggiuntive per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tuttavia tali disposizioni devono essere proporzionate, non discrimina­

torie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori. Il considerando 55 della direttiva (UE) 2019/2161 spiega che tali disposizioni non dovrebbero vietare il ricorso a tali canali di vendita e fornisce alcuni esempi non esaustivi di possibili misure nazionali.

L'articolo 3, paragrafo 6, impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate e ogni loro eventuale modifica successiva, affinché la Commissione possa rendere queste informazioni facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti su un apposito sito web ( 8 ).

Il considerando 14 della direttiva chiarisce che l'armonizzazione completa non osta a che gli Stati membri precisino nella legislazione nazionale le principali caratteristiche di particolari prodotti, qualora l'omissione di tale precisazione avesse importanza decisiva al momento dell'invito all'acquisto. Precisa altresì che la direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa dell'UE che attribuiscono espressamente agli Stati membri la scelta tra varie opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori nel settore delle pratiche commerciali.

Per quanto riguarda le informazioni ai consumatori il considerando 15 della direttiva spiega che gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione dell'UE, possono mantenere o introdurre obblighi di infor­

mazione più restrittivi conformemente alla normativa dell'UE per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori. Cfr. anche il punto 1.2.3, che illustra l'interazione con gli obblighi di informazione precontrattuale previsti dalla direttiva sui diritti dei consumatori.

1.1.1. Normativa nazionale che riguarda le pratiche commerciali ma che tutela interessi diversi dagli interessi economici dei consumatori

Articolo 1

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.

La direttiva non si applica alle norme nazionali dirette a proteggere interessi che non sono di natura economica.

Pertanto la direttiva non pregiudica la possibilità degli Stati membri di stabilire norme che disciplinino le pratiche commerciali per motivi di tutela della salute, della sicurezza o dell'ambiente.

Anche le disposizioni nazionali vigenti in materia di marketing e pubblicità, fondate su motivi di «buon gusto e decenza», non sono contemplate dalla direttiva. Secondo il considerando 7 «[l]a presente direttiva (…) non riguarda i requisiti giuridici inerenti al buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli Stati membri. (…) Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro territori per ragioni di buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche non limitano la libertà di scelta dei consumatori. (…)».

( 5 ) Sentenza del 23 aprile 2009, VTB-VAB NV/Total Belgium NV e Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV, cause riunite C-261/07 e C-299/07, punto 52. Cfr. anche sentenza dell'11 marzo 2010, Telekom. Polska, C-522/08.

( 6 ) Sentenza del 19 ottobre 2017, Europamur Alimentación, C-295/16.

( 7 ) Ibid., punto 42.

( 8 ) Le notifiche degli Stati membri saranno pubblicate sulle pagine web della Commissione riguardanti la direttiva sulle pratiche commerciali sleali al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/unfair- commercial-practices-directive_en.

Pertanto, nel contesto delle pratiche commerciali, la direttiva non si applica alle disposizioni nazionali che riguardano la protezione della dignità umana, la prevenzione delle discriminazioni basate sul sesso, sulla razza e sulla religione o la rappresentazione di nudità, violenza e comportamenti antisociali.

Ad esempio la Corte ha chiarito che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali non si applica a una disposizione nazionale che vieta a un professionista di aprire il proprio esercizio commerciale sette giorni su sette, obbligan­

dolo quindi a scegliere un giorno di chiusura settimanale, poiché tale disposizione specifica non persegue finalità relative alla tutela dei consumatori ( 9 ).

La Corte ha inoltre chiarito che la direttiva non osta a una disposizione nazionale che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall'altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici ( 10 ).

Le disposizioni nazionali che mirano a tutelare gli interessi economici dei consumatori, anche se unitamente ad altri interessi, rientrano invece nell'ambito di applicazione della direttiva.

Per quanto riguarda le disposizioni nazionali che vietano le vendite accompagnate da premi, la Corte ha chiarito che la direttiva osta a un divieto generale nazionale di vendite accompagnate da premi che miri ad assicurare la tutela dei consumatori e persegua anche altri obiettivi (ad esempio il pluralismo dei mezzi di informazione) ( 11 ).

Per quanto riguarda le disposizioni nazionali che consentono l'annuncio di una vendita di liquidazione soltanto se è autorizzata dall'autorità amministrativa del distretto competente, la Corte ha rilevato che il giudice del rinvio aveva implicitamente ammesso che la disposizione in causa era finalizzata alla tutela dei consumatori e non esclusivamente a quella dei concorrenti e degli altri operatori del mercato. La direttiva era pertanto applicabile ( 12 ).

1.1.2. Pratiche commerciali connesse a un'operazione tra imprese o che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti Considerando 6

La presente direttiva (…) non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, confor­

memente alla normativa comunitaria (...).

Le pratiche commerciali da impresa a impresa (B2B, business-to-business) sono escluse dall'ambito di applica­

zione della direttiva e sono in parte disciplinate dalla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla pubblicità ingannevole e comparativa ( 13 ). Inoltre la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali ( 14 ) disciplina i rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Nell'am­

bito del diritto nazionale gli Stati membri possono tuttavia estendere la protezione garantita dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali anche alle pratiche commerciali B2B.

Una disposizione nazionale è esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva se, come sostenuto dal giudice del rinvio, mira unicamente a disciplinare le relazioni fra concorrenti e non persegue finalità attinenti alla tutela dei consumatori ( 15 ).

Soltanto le disposizioni nazionali che proteggono unicamente gli interessi dei concorrenti sono escluse dall'am­

bito di applicazione della direttiva. Qualora le disposizioni nazionali disciplinino una pratica con il duplice scopo di tutelare i consumatori e i concorrenti, tali disposizioni sono contemplate dalla direttiva.

Per quanto riguarda la distinzione tra interessi dei consumatori e interessi dei concorrenti, la Corte ha ritenuto che:

«39 (…) come risulta dal sesto ‘considerando’ [della direttiva], sono escluse da detto ambito di applicazione soltanto le normative nazionali relative alle pratiche commerciali sleali che ledono ‘unicamente’ gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra professionisti.

40 (…) ciò evidentemente non accade nel caso delle disposizioni nazionali [che] sono espressamente dirett[e] alla tutela dei consumatori e non esclusivamente a quella dei concorrenti e degli altri attori sul mercato» ( 16 ).

( 9 ) Sentenza del 4 ottobre 2012, Pelckmans Turnhout NV, C-559/11.

( 10 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Luc Vanderborght, C-339/15.

( 11 ) Sentenza del 9 novembre 2010, Mediaprint, C-540/08.

( 12 ) Sentenza del 17 gennaio 2013, Köck, C-206/11, punto 31.

( 13 ) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

( 14 ) Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

( 15 ) Sentenza del 15 dicembre 2011, Inno, C-126/11, punto 29.

( 16 ) Sentenza del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08.

Spetta alle autorità e agli organi giurisdizionali nazionali decidere se una disposizione nazionale sia diretta alla tutela degli interessi economici dei consumatori.

La Corte ha osservato quanto segue:

«29 Pertanto, spetta al giudice del rinvio e non alla Corte stabilire se le disposizioni nazionali (...) [concernenti gli annunci di riduzione di prezzo rivolti al consumatore] perseguano effettivamente finalità dirette alla tutela dei consumatori al fine di verificare se siffatte disposizioni possano rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (…)» ( 17 ).

La Corte ha anche stabilito che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali osta ad una disposizione nazionale che vieta le vendite sottocosto solo nei limiti in cui tale disposizione mira a tutelare i consumatori ( 18 ).

Per quanto riguarda le norme nazionali che vietano le riduzioni di prezzi durante i periodi precedenti ai saldi, la Corte ha chiarito che tale divieto non è compatibile con la direttiva se mira a tutelare gli interessi economici dei consumatori ( 19 ).

1.2. Interazione tra la direttiva e altre normative dell'UE