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Uso dell'indicazione «gratuito» — Punto 20

3. LA LISTA NERA DELLE PRATICHE COMMERCIALI (ALLEGATO I)

3.4. Uso dell'indicazione «gratuito» — Punto 20

Descrivere un prodotto come «gratuito», «senza oneri» o simili se il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto all'inevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare l'articolo.

Il divieto si basa sull'idea che il consumatore si aspetti che l'indicazione «gratuito» corrisponda al significato reale del termine, cioè di ricevere qualcosa senza versare denaro in contropartita. Ciò significa che un'offerta può essere definita gratuita soltanto se i consumatori si limitano a pagare:

— il costo minimo inevitabile di rispondere alla pratica commerciale (per es. le tariffe postali pubbliche in vigore, il costo della telefonata calcolato in base alla tariffa standard nazionale indicata o il costo minimo inevitabile di invio di un sms);

— il costo effettivo/reale della spedizione o consegna;

— il costo del viaggio, comprensivo di spese accessorie, eventualmente sostenuto dal consumatore per ritirare l'articolo offerto.

Di conseguenza i professionisti non possono addebitare spese di imballaggio, gestione o amministrazione di un prodotto commercializzato come gratuito. Quando propongono offerte «gratuite», i professionisti devono inoltre precisare in tutto il materiale promozionale gli eventuali costi inevitabili a carico del consumatore suindicati.

Stabilire se la pratica commerciale sia sleale è più complesso quando l'indicazione «gratuito» è impiegata nelle offerte congiunte, che sono offerte commerciali riguardanti più di un prodotto o servizio. Le offerte congiunte di solito consistono in promozioni condizionate all'acquisto o in offerte cumulative. Alcuni principi dei quali le autorità nazionali possono tenere conto quando valutano le offerte congiunte, in gran parte già contenuti in alcuni codici che disciplinano la pubblicità, sono:

— i professionisti non devono tentare di ricuperare i costi sostenuti riducendo la qualità o la composizione o alzando il prezzo di qualsiasi prodotto che deve essere acquistato quale condizione per ricevere un articolo distinto e gratuito;

— i professionisti non devono definire «gratuito» un singolo elemento di un'offerta cumulativa, se il costo di tale elemento è incluso nel prezzo dell'offerta stessa.

( 254 ) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

( 255 ) 2S-17, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Vilnius), 4.7.2011.

Per esempio:

— In un'offerta congiunta comprendente un telefono mobile e un abbonamento, un operatore di telecomunicazioni pubblicizzava il prezzo di «0 kr». Tuttavia, allorché i consumatori aderivano all'offerta, le quote mensili dell'abbonamento aumentavano. Un organo giurisdizionale ha ritenuto che tale pratica rientrasse nell'ambito di applicazione dell'allegato I, punto 20), della direttiva ( 256 ).

— Riguardo a un'offerta di «credito gratuito», un'autorità per la tutela dei consumatori ha concluso che la pratica rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato I, punto 20), della direttiva se, per ottenere il prestito, il consumatore può essere tenuto a stipulare un contratto di assicurazione del credito con costi aggiuntivi.

Il divieto non impedisce ai professionisti di impiegare l'indicazione «gratuito» nelle promozioni condizionate all'acqui­

sto, cioè quando i clienti sono tenuti ad acquistare altri articoli (ad es. le offerte del tipo «due al prezzo di uno»), purché:

— sia indicato in modo chiaro che i consumatori devono sostenere tutti i costi;

— la qualità o la composizione degli articoli pagati non sia ridotta; e

— il prezzo degli articoli pagati non sia stato alzato per ricuperare il costo di fornitura dell'articolo gratuito.

Per esempio:

Un professionista aveva lanciato una campagna promozionale su internet e sui quotidiani nella quale offriva due pneumatici gratuiti se ne acquistavano due nuovi. In realtà il prezzo dei due pneumatici indicato nella promozione era pari al doppio del prezzo di vendita applicato in precedenza. Un'autorità nazionale ha stabilito che tale promozione condizionata all'acquisto era vietata ai sensi dell'allegato I, punto 20) ( 257 ).

La principale caratteristica distintiva di una promozione condizionata all'acquisto è che l'articolo definito «gratuito» deve essere effettivamente separato e aggiuntivo rispetto all'articolo o agli articoli che il cliente deve pagare. Di conseguenza in tali promozioni condizionate all'acquisto i professionisti devono essere in grado di dimostrare:

— che l'articolo gratuito è effettivamente aggiuntivo rispetto all'articolo (agli articoli) normalmente venduto al prezzo indicato o che l'articolo gratuito è effettivamente separabile dall'articolo (dagli articoli) pagato;

— che forniscono l'articolo «gratuito» con l'articolo o gli articoli pagati soltanto se il consumatore soddisfa le condizioni della promozione; e

— che i consumatori sono consapevoli del prezzo individuale dell'articolo o degli articoli che pagano e che tale prezzo rimane identico con o senza l'articolo gratuito.

Per esempio:

— L'affermazione «carta murale gratuita con l'acquisto del quotidiano il giovedì» è legittima se gli altri giorni il quotidiano è venduto allo stesso prezzo senza una carta murale.

— L'affermazione «assicurazione di viaggio gratuita per i clienti che prenotano la vacanza online» è legittima se ai clienti che prenotano lo stesso viaggio telefonicamente è applicato lo stesso prezzo ma non viene offerta l'assicurazione gratuita.

— L'affermazione che i consumatori possono ottenere un «abbonamento gratuito a un servizio di streaming per un certo numero di mesi» insieme all'acquisto di un bene, ad esempio un televisore, è legittima se il consumatore non è tenuto a pagare per tale abbonamento e il prezzo del bene non è aumentato per via dell'aggiunta dell'abbonamento.

L'allegato I, punto 20), vieta l'uso dell'indicazione «gratuito» per descrivere un singolo elemento di un'offerta cumulativa se il costo di tale elemento è incluso nel prezzo dell'offerta. Una «offerta cumulativa» in questo caso significa una combinazione predeterminata di caratteristiche offerte per un prezzo unico e inclusivo, quando i clienti non possono operare una vera e propria scelta sul numero di elementi dell'offerta che ricevono per il prezzo indicato.

( 256 ) Sentenze riunite Dnr B 2/11 e B 3/11 del Marknadsdomstolen, 11 maggio 2012.

( 257 ) 2S-27, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Vilnius), 11 novembre 2010.

Per esempio:

Se un'autovettura è pubblicizzata con i sedili di pelle, l'aria condizionata e un sistema multimediale a un prezzo standard di 10 000 EUR, tale combinazione di caratteristiche costituisce un'offerta cumulativa. Il consumatore paga un prezzo globale per l'autovettura così come viene pubblicizzata. Qualora una qualsiasi delle caratteristiche pubblicizzate fosse eliminata, la qualità e la composizione dell'autovettura per la quale il cliente paga 10 000 EUR sarebbero ridotte. Al fine di dichiarare che il sistema multimediale è gratuito e che i 10 000 EUR si riferiscono agli altri elementi, il professionista deve dimostrare: a) che le condizioni di una promozione condizionata all'acquisto sono soddisfatte, oppure b) che il sistema multimediale è una nuova caratteristica aggiuntiva e che il prezzo dell'autovettura non è aumentato.

Tuttavia i professionisti talvolta aggiungono nuovi elementi alle offerte cumulative esistenti senza aumentare il prezzo complessivo dell'offerta o ridurre la qualità o la composizione degli elementi inclusi nella stessa. In tali circostanze, è verosimile che i consumatori considerino l'elemento inserito nell'offerta come elemento supplementare rispetto all'offerta preesistente per un certo periodo successivo alla sua introduzione. Tuttavia se il prezzo di un'offerta cumulativa aumenta o la qualità o composizione vengono ridotte in seguito all'aggiunta di un nuovo elemento, il nuovo elemento non può essere definito «gratuito».

I costi iniziali una tantum sostenuti, per esempio, per acquistare o installare un'attrezzatura, non negano l'affer­

mazione che i prodotti o servizi forniti senza abbonamento siano «gratuiti» ai sensi dell'allegato I, punto 20). Per esempio, i canali televisivi digitali in chiaro sono disponibili soltanto per i clienti che dispongono della necessaria attrezzatura digitale di ricezione; analogamente, le offerte cumulative riguardanti le telefonate sono disponibili soltanto per i clienti che dispongono di una linea telefonica.

Del pari, i diritti di connessione da corrispondere a una terza parte per l'attivazione di un servizio internet non negano l'affermazione che il servizio internet sia gratuito, purché i diritti di connessione non siano stati alzati per ricuperare il costo di fornitura del servizio internet gratuito. I professionisti devono sempre informare adeguatamente i consu­

matori in merito alle condizioni applicate per tali costi iniziali.

I prodotti presentati come «gratuiti» sono particolarmente diffusi nel settore online. Tuttavia molti di questi servizi raccolgono dati personali degli utenti quali l'identità e l'indirizzo di posta elettronica. Un aspetto importante è che nella direttiva rientrano tutte le pratiche commerciali riguardanti prodotti «gratuiti» e non è richiesto il pagamento con denaro come condizione per la sua applicazione. Le pratiche basate sui dati comportano un'interazione tra la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati e la direttiva. Il valore economico delle informazioni relative alle preferenze dei consumatori, ai dati personali e ad altri contenuti generati dagli utenti è sempre più riconosciuto. La commercializ­

zazione di tali prodotti come «gratuiti» senza spiegare adeguatamente ai consumatori il modo in cui saranno utilizzati i dati relativi alle loro preferenze, i dati personali e i contenuti generati dagli utenti può essere considerata una pratica ingannevole che si aggiunge a eventuali violazioni della normativa in materia di protezione dei dati.

Inoltre la direttiva (UE) 2019/770 ( 258 ) si applica ai contratti in cui sono forniti contenuti digitali o prestati servizi digitali ai consumatori e questi ultimi forniscono o si impegnano a fornire dati personali. La direttiva sul contenuto digitale si applica indipendentemente dal fatto che i dati personali siano forniti al professionista al momento della conclusione di un contratto o in un momento successivo, per esempio quando il consumatore presta il consenso al trattamento dei dati personali. A seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161, anche la direttiva sui diritti dei consu­

matori si applica (a partire dal 28 maggio 2022) ai contratti per la fornitura di servizi e contenuti digitali in cui i consumatori forniscono o si impegnano a fornire dati personali.

Per esempio:

— Un'autorità per la tutela dei consumatori ha sanzionato una piattaforma online per informazioni ingannevoli ai sensi dell'articolo 6 della direttiva per aver dichiarato che il suo servizio era «gratuito» o «senza spese», perché la società ricavava le sue entrate dall'analisi dei dati privati degli utenti e dalla fornitura di tali informazioni a professionisti terzi ( 259 ).

— Un'autorità per la tutela dei consumatori ha sanzionato una piattaforma online per aver indotto con l'inganno gli utenti (ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali) a registrarsi e non aver comunicato loro immedia­

tamente e adeguatamente durante la creazione dell'account che i dati forniti sarebbero stati utilizzati a fini commerciali e, più in generale, che il servizio aveva finalità remunerative, sottolineando invece la natura gratuita dello stesso ( 260 ).

( 258 ) «Direttiva sul contenuto digitale».

( 259 ) Vj-85/2016/189 Facebook Ireland Ltd, 16 dicembre 2019.

( 260 ) AGCM, PS11112 — Facebook, 29 novembre 2018.

3.5. Rivendita di biglietti per eventi acquistati con strumenti automatizzati — Punto 23 bis