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Applicazione dell'articolo 6 della direttiva alle asserzioni ambientali

4. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA IN SETTORI SPECIFICI

4.1. Sostenibilità

4.1.1. Asserzioni ambientali

4.1.1.3. Applicazione dell'articolo 6 della direttiva alle asserzioni ambientali

L'articolo 6 della direttiva implica che i consumatori devono potersi fidare delle asserzioni ambientali presentate dai professionisti. Di conseguenza, per non essere ingannevoli, tali asserzioni devono essere veritiere, non devono contenere informazioni false e devono essere presentate in modo chiaro, specifico, inequivocabile e accurato.

Un'asserzione ambientale può essere ingannevole qualora «contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera»

riguardo a uno degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a g).

Per esempio:

— Usare il termine «biodegradabile» per un prodotto che in realtà non lo è o per il quale non sono state effettuate prove ( 298 ).

— Presentare elettrodomestici quali ferri da stiro, aspirapolvere, macchine da caffè, come «rispettosi dell'ambiente» («ecologici»), sebbene le prove dimostrino che in molti casi non offrono prestazioni migliori di prodotti analoghi o laddove non siano stati sottoposti a prove ( 299 ).

— Presentare pneumatici come «ecologici» e promuoverne le prestazioni ambientali e l'impatto sul consumo di carburante, anche se le prove forniscono risultati contrastanti ( 300 ).

— Presentare stoviglie contenenti bambù come un'alternativa sostenibile, riciclabile ed ecologica alle materie plastiche, quando tali prodotti sono in realtà una combinazione di plastica, bambù (talvolta polvere di bambù) e resina di melamina e formaldeide, necessaria per produrre varie forme (piatti, ciotole ecc.) e gradi di rigidità ( 301 ).

Un'asserzione ambientale può essere ingannevole anche qualora «inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta» riguardo agli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a g).

Di conseguenza anche le immagini e la presentazione generale del prodotto (cioè le veste grafica, la scelta dei colori, le immagini, le figure, i suoni, i simboli o le etichette) dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata dell'entità dei benefici per l'ambiente e non dovrebbero enfatizzare eccessivamente i benefici ottenuti. Le asserzioni implicite possono, a seconda delle circostanze del caso, essere affiancate da immagini (ad es. alberi, foreste pluviali, acqua, animali) e colori (ad es. sfondi blu o verdi o testo) associati alla sostenibilità ambientale.

Le asserzioni ambientali possono essere ingannevoli se consistono in dichiarazioni vaghe e generiche di benefici ambientali senza un'adeguata dimostrazione del beneficio e senza l'indicazione dell'aspetto pertinente del prodotto a cui l'asserzione si riferisce. Esempi di tali asserzioni sono «rispettoso dell'ambiente», «ecocompatibile», «eco», «verde», «amico della natura», «ecologico», «sicuro per l'ambiente», «attento ai cambiamenti climatici», «a basso impatto ambientale», «senza inquinanti», «biodegradabile», «a emissioni zero», «attento delle emissioni di carbonio», «a ridotte emissioni di CO 2 » «neutro in termini di emissioni di carbonio», «a impatto climatico zero» e anche le asserzioni più ampie quali «consapevole» e

«responsabile».

( 298 ) Cfr., ad esempio, un parere scientifico del dicembre 2020 sulla biodegradabilità della plastica in ambiente aperto: https://ec.europa.

eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors/

biodegradability-plastics-open-environment_en.

( 299 ) Which?, Greenwashing claims investigated, agosto 2012.

( 300 ) Institut national de la Consommation, Les pneus verts tiennent ils leurs promesses ?, '60 millions de consommateurs edition n. 476, novembre 2012.

( 301 ) Cfr. anche l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), che stabilisce che l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non devono fuorviare i consumatori.

Tali asserzioni infondate potrebbero, in alcuni casi, dare ai consumatori l'impressione che un prodotto o un'attività di un professionista non abbia impatti negativi o abbia solo un impatto positivo sull'ambiente. Esse possono rientrare nell'am­

bito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, qualora possano ingannare il consumatore medio e indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Poiché termini come «consapevole» e «responsabile» possono riferirsi a numerosi aspetti, comprese le condizioni sociali o economiche, tali asserzioni, in quanto vaghe e ambigue, potrebbero essere considerate ingannevoli pur essendo idonee.

Se si utilizzano asserzioni vaghe e ambigue, le spiegazioni devono essere sufficientemente dettagliate da impedire che l'asserzione possa essere interpretata in un modo diverso da quello inteso dal professionista.

Per esempio:

— L'affermazione che il noleggio di auto elettriche è «ecologico» può essere ritenuta ingannevole se non si forniscono informazioni per contestualizzarla. Segnatamente, se l'elettricità necessaria per ricaricare le auto non proviene da fonti di energia rinno­

vabile, il servizio di autonoleggio avrebbe comunque un impatto negativo sull'ambiente ( 302 ).

— I professionisti fanno sempre più spesso affermazioni sulla neutralità carbonica investendo in progetti che compensano le emissioni di CO 2 . Una società di noleggio auto, ad esempio, offre ai consumatori la possibilità di «guidare senza emissioni di CO 2 » scegliendo un'opzione che compensa le emissioni. Tale pratica può essere problematica se l'integrità ambientale dei crediti di carbonio sottostanti è bassa o se i crediti non sono contabilizzati in modo corretto, per cui non rappresentano riduzioni reali e ulteriori delle emissioni. Le dichiarazioni relative agli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere autentiche, solide, trasparenti, comunicate, monitorabili, verificabili, credibili, certificate, non dovrebbero pregiudicare l'azione di riduzione delle emissioni a breve termine nei settori responsabili di emissioni di gas a effetto serra, dovrebbero garantire l'addizionalità e assicurare una contabilità adeguata degli assorbimenti di carbonio negli inventari nazionali dei gas serra. Un'autorità nazionale per la tutela dei consumatori ha ritenuto, nei suoi orientamenti, che i consumatori debbano essere adeguatamente informati sul funzionamento delle misure che compensano le emissioni di CO 2 , come il numero di chilometri che sono interamente compensati, il modo in cui si ottiene tale compensazione e come e dove viene contabilizzata ( 303 ).

— Un organo giurisdizionale ha ritenuto che la commercializzazione di prodotti per la cura dei capelli e della pelle, nella quale il professionista aveva dichiarato che i suoi prodotti erano biologici con asserzioni quali «eco» e «biologico», fosse vaga e mancasse di spiegazioni chiare. L'organo giurisdizionale ha inoltre ritenuto che il solo simbolo grafico/logo/etichetta di un sistema di certificazione da parte di terzi non costituisca una spiegazione sufficientemente chiara di ciò che significa biologico e/o eco ( 304 ).

— Un professionista pubblicizzava la vendita di sacchetti di caramelle, affermando che per ogni sacchetto venduto avrebbe piantato un albero. Tuttavia il professionista aveva già deciso di piantare un determinato numero di alberi, indipendentemente dai sacchetti di caramelle venduti. Un organo giurisdizionale nazionale ha accolto il ricorso del mediatore competente, secondo il quale tale affermazione si qualificava come pubblicità ingannevole che sfruttava l'ingenuità dei consumatori sensibili alle problematiche ambientali ( 305 ).

Le asserzioni dovrebbero essere rivalutate e aggiornate secondo la necessità, alla luce degli sviluppi tecnologici e della comparsa di prodotti analoghi o di altre circostanze che possono incidere sull'esattezza o sulla pertinenza dell'asserzione.

Le asserzioni ambientali non dovrebbero riguardare un miglioramento rispetto a un prodotto del medesimo professionista o di un concorrente che non è più in commercio o che il professionista non vende più ai consumatori, a meno che tale miglioramento sia significativo e recente.

Se un professionista utilizza dichiarazioni ambientali nella denominazione dell'impresa, della marca, del prodotto ecc., e la denominazione è usata a fini di marketing, tali attività di marketing sono soggette agli stessi obblighi di motivazione applicabili ad altre asserzioni ambientali nelle comunicazioni commerciali, a meno che l'impresa possa dimostrare che la denominazione non ha connotazioni ambientali o che esisteva già prima. Tuttavia per essere contraria alla direttiva, una denominazione usata nelle attività di marketing deve ingannare il consumatore medio e potere indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

( 302 ) Jury de déontologie publicitaire (JDP), 26 June 2014.

( 303 ) ACM, Guidelines: Sustainability claims, 28 gennaio 2021, pag. 15.

( 304 ) Tribunale svedese per la proprietà intellettuale e il commercio PMT 697-20, Midsona, sentenza del 18 gennaio 2021.

( 305 ) MAO: 157/11, Tribunale del commercio di Helsinki, 8 aprile 2011.

Per esempio:

Un organo giurisdizionale ha esaminato il marketing di un prodotto petrolifero affermando che il termine «ambiente» associato a

«plus» nella denominazione del prodotto dava l'impressione che esso presentasse vantaggi sotto il profilo ambientale, anche se i combustibili fossili sono sempre causa di danni all'ambiente. Al riguardo, l'organo giurisdizionale ha statuito che il termine

«ambiente» non poteva essere usato nella denominazione del prodotto ( 306 ).

Quando si valuta un'asserzione ambientale, occorre tenere conto dei principali impatti ambientali del prodotto durante il suo ciclo di vita, compresa la catena di approvvigionamento. Un'asserzione ambientale dovrebbe riguardare gli aspetti significativi del prodotto in termini di impatto ambientale.

Le industrie altamente inquinanti dovrebbero assicurarsi che le loro asserzioni ambientali siano precise in quanto relative, ad esempio «meno dannoso per l'ambiente» invece di «rispettoso dell'ambiente» (cfr. anche la sezione 4.1.1.7 sulle asserzioni ambientali comparative). In questo modo il consumatore medio può comprendere meglio qual è l'impatto relativo del prodotto. Un'asserzione ambientale dovrebbe sempre riguardare gli aspetti significativi del prodotto in termini di impatto ambientale totale nell'arco del suo ciclo di vita. Le industrie altamente inquinanti possono essere obbligate dagli organi giurisdizionali o dalle autorità a spiegare al consumatore nelle loro asserzioni ambientali che il prodotto ha un impatto globale negativo sull'ambiente.

Per esempio:

Un organismo di autodisciplina ha ritenuto che un'affermazione su un sito web che presentava il gas fossile come una «fonte di energia rispettosa dell'ambiente» fosse in violazione della normativa applicabile sulla pubblicità, in quanto la formulazione era espressa in termini troppo assoluti e non forniva spiegazioni o contestualizzazioni ( 307 ).

Le asserzioni devono inoltre essere chiare e inequivocabili riguardo a quali aspetti del prodotto o del suo ciclo di vita si riferiscono ( 308 ). Se un professionista presenta un'asserzione ambientale evidenziando soltanto uno dei vari impatti del prodotto sull'ambiente, l'asserzione può essere ingannevole ai sensi dell'articolo 6 o 7 della direttiva.

Inoltre i professionisti non dovrebbero distorcere le affermazioni sulla composizione del prodotto (comprese le materie prime), o sul suo uso, sul processo di fabbricazione, sul trasporto o sugli effetti a fine vita, ad esempio enfatizzando indebitamente l'importanza di aspetti positivi che in realtà sono solo marginali, o quando l'impatto ambientale complessivo risultante dal ciclo di vita del prodotto è negativo.

Per esempio:

— Un'asserzione quale «con l'utilizzo di energia rinnovabile al 100 %» può essere ingannevole se non specifica che l'energia rinnovabile è stata utilizzata solo durante una certa fase del ciclo di vita del prodotto. Per contro, un'asserzione quale «100 % materiale rinnovabile (accessori esclusi)» spiega quali componenti del prodotto non sono stati realizzati con materiali rinnovabili ( 309 ).

— Pubblicizzare un prodotto come contenente «cotone sostenibile» potrebbe essere ingannevole se l'origine del cotone non è tracciabile né distinta, nella catena di produzione, dal cotone convenzionale.

— Pubblicizzare un prodotto come l'erba sintetica come «rispettoso dell'ambiente» perché non ha bisogno di acqua, fertilizzanti o manutenzione durante la sua fase di utilizzo, potrebbe non giustificare l'asserzione se le fasi di produzione e di fine vita hanno un grave impatto negativo sull'ambiente.

— Informazioni ingannevoli sulle fonti di energia indicate nelle informazioni di fatturazione, come ad esempio informazioni astratte sul mix energetico nazionale o informazioni ingannevoli sull'impatto ambientale/sul contributo effettivo delle fonti di energia rinnovabile all'energia elettrica acquistata dal cliente finale (ad es., enfasi eccessiva sulla quota di energie rinnovabili).

I benefici asseriti non devono tradursi in un indebito trasferimento degli impatti, si deve cioè evitare di produrre o aumentare gli impatti negativi sull'ambiente in altre fasi del ciclo di vita del prodotto, a meno che i benefici totali netti per l'ambiente migliorino notevolmente, ad esempio in base a una valutazione del ciclo di vita e a metodi riconosciuti o generalmente approvati, applicabili al tipo di prodotto pertinente, e dovrebbero essere verificati da terzi.

( 306 ) Tribunale del commercio svedese, 1990:20 Norsk Hydro Olje AB.

( 307 ) Consiglio belga per l'Etica in pubblicità (JEP), Gas.be — décision de modification/arrêt, 21 maggio 2021.

( 308 ) Cfr. anche MDEC nel documento Compliance Criteria on Environmental Claims, par. 2.1.

( 309 ) Autorità ungherese garante della concorrenza, Green marketing — Guidance for undertakings from the Hungarian Competition Authority, 2020, pag. 5.

Per esempio:

Un fabbricante sostiene che il suo prodotto consuma poca acqua. Tuttavia, al tempo stesso, il prodotto consuma più energia di un prodotto analogo della stessa categoria, il che aumenta notevolmente l'impatto ambientale totale del prodotto. In tali circostanze, l'asserzione può essere ingannevole riguardo alla natura del prodotto (articolo 6, paragrafo 1, lettera a)) o alle sue caratteristiche principali (articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva).

I codici di condotta possono contenere impegni volontari in materia di protezione dell'ambiente o di «comportamento ecologico». Un consumatore medio si aspetterebbe che tali firmatari del codice vendano prodotti conformi a tale codice.

Un professionista che ha annunciato di essere vincolato a tale codice ma non lo rispetta può essere considerato ingannevole se l'adesione dichiarata al codice influisce o può influire sulla decisione di natura commerciale dei consu­

matori. Questa situazione è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva.

Per esempio:

Un professionista ha sottoscritto un codice di condotta che promuove l'uso sostenibile del legno ed esibisce il logo del codice sul proprio sito internet. Il codice di condotta contiene un impegno in forza del quale i firmatari non usano legno proveniente da foreste gestite in modo non sostenibile. Tuttavia emerge che i prodotti pubblicizzati sul sito contengono legno proveniente da una di tali foreste. In tali circostanze, l'asserzione può costituire una violazione dell'allegato I, punto 4), o essere ingannevole ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva.

Alcune pratiche commerciali ingannevoli riguardanti i codici di condotta sono considerate sleali di per sé ai sensi dell'allegato I della direttiva (cfr. sezione 4.1.1.6).

Non ci si aspetta che un consumatore medio conosca il significato o l'importanza dei vari codici di condotta, sistemi di etichettatura, certificazioni o loghi pubblici e privati. I professionisti dovrebbero informare i consumatori su tali elementi e sulle caratteristiche pertinenti in relazione alla dichiarazione in questione, indicando dove poter reperire tutte le informazioni sulla certificazione, tra cui anche se la certificazione è rilasciata da un terzo o meno. I professionisti dovrebbero anche garantire che i consumatori abbiano la possibilità di ricevere informazioni aggiuntive in modo accessibile e chiaro, ad es. mediante un link o una sezione informativa in prossimità dell'asserzione. Essi dovrebbero, ad esempio, informare i consumatori sui sistemi di certificazione privati di cui esibiscono il logo. In generale, non è sufficiente fare solo un breve riferimento a una certificazione di terzi.

Se un professionista o un settore sceglie di utilizzare sistemi di etichettatura, simboli o attestati privati a fini commerciali, questi devono essere applicati soltanto ai prodotti/servizi o ai professionisti che soddisfano i criteri fissati per poterli utilizzare. I criteri dovrebbero dimostrare chiari benefici per l'ambiente rispetto ai prodotti o professionisti concorrenti ed essere consultabili in modo agevole dai consumatori. In caso contrario, l'etichettatura potrebbe essere ingannevole. L'etichettatura potrebbe dover essere ulteriormente spiegata, in modo da evidenziarne il significato e i criteri più pertinenti (ad es., evidenziare se l'uso dell'acqua è il criterio più pertinente per un dato prodotto). I professionisti dovrebbero inoltre valutare la possibilità di una verifica da parte di terzi per assicurare la credibilità e la pertinenza dell'etichetta. Anche il significato o l'importanza dell'etichetta deve essere comunicato al consumatore in modo chiaro.

Infine, tali etichette non devono poter essere confuse con altre etichette, tra cui, per esempio, quelle dei sistemi di etichettatura ufficiali o dei sistemi dei concorrenti.