• Non ci sono risultati.

L’ammonimento come misura di prevenzione

CAPITOLO II – LA TUTELA PENALE CONTRO IL FENOMENO

2.3 Il nuovo reato di atti persecutori

2.3.10 L’ammonimento come misura di prevenzione

penale l’istituto dell’ammonimento. Questo, già conosciuto, sotto il nome di “restraining order” negli Ordinamenti anglosassoni, è uno strumento preventivo di giustizia e consiste in un provvedimento emanato dall’autorità avente lo scopo di indurre lo stalker ad interrompere la serie di condotte vessatorie. Nel nostro Ordinamento è considerato come misura di prevenzione di natura amministrativa la cui adozione è affidata alla scelta della persona offesa. Tale istituto è ritenuto un’ innovazione fondamentale e un importante strumento per il contrasto al fenomeno dello stalking135 poiché risponde a una

duplice finalità: da un lato è idoneo ad avere un effetto deterrente per lo stalker, dall’altro rappresenta una forma di intervento anticipata rispetto a un provvedimento giurisdizionale. Sotto il primo profilo, dico “idoneo” perché potrebbe anche non assolvere questa sua funzione dissuasiva, potendo lo stalker continuare ugualmente, nonostante la diffida, a porre in essere comportamenti persecutori. A sostegno di ciò, come già detto, si prevede che in caso di inosservanza dell’ammonimento si possa procedere d’ufficio (comma 4 art. 8 d.l. 11/2009), venendo in tal modo meno la querela come condizione di procedibilità. Sotto il secondo profilo, non bisogna dimenticare che i tempi di un procedimento penale sono

135 A. CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore,

81

piuttosto lunghi, per cui occorre garantire alla vittima una qualche forma di tutela anticipata136.

Quanto alla procedura, essa è sufficientemente determinata dal Legislatore: la persona offesa, fino a quando non è proposta querela, può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. L’istanza di ammonimento, in mancanza di diverse diposizioni, può essere formulata in qualsiasi forma e se proposta oralmente, essa va verbalizzata per iscritto. Le autorità di pubblica sicurezza alle quali può essere fatta richiesta sono, secondo il TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, il prefetto e il questore. Rivestono tale qualifica il capo dell’ufficio di pubblica sicurezza e, ove questo ufficio manchi, il sindaco. Ad essi l’istante deve esporre i fatti: questi devono essere stati commessi, devono essere plurimi e reiterati e tali da costituire una manifestazione di intenti persecutori, cui è seguito, o sta per seguire uno dei tre eventi descritti dall’art. 612-bis c.p. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore (se non già presentata a lui in prima persona). Questo assume sommarie informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti e, se ritiene fondata l’istanza, convoca colui nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento e lo ammonisce oralmente inaudita altera parte invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Di ciò si redige processo verbale, trattandosi di un atto ufficiale: una copia è

136 Servizio studi del Senato, Ufficio Ricerche sulle questioni istituzionali

sulla giustizia e sulla cultura, Scheda di lettura, Disegno di legge A.S. n.

1505 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”, aprile 2009, n. 114, p. 64.

82

consegnata all’istante, l’altra è consegnata al soggetto ammonito.

Il questore può adottare provvedimenti in materia di armi e munizioni, quali ad esempio la revoca del porto richiesto dalla legge.

Presupposto essenziale per poter procedere alla richiesta di ammonimento è che non sia stata proposta querela. La presentazione di essa determina la decadenza dalla facoltà di chiedere l’intervento amministrativo, il quale ha proprio la finalità di evitare l’esercizio dell’azione penale. Occorre inoltre rilevare come ciò significhi che per poter procedere all’ammonimento, il reato di stalking debba essere procedibile a querela, escludendosi, così, tutte le ipotesi di perseguibilità d’ufficio137. Vi è però un altro lato della medaglia da analizzare. Infatti una volta formulata l’istanza si perde il diritto di poter scegliere se proporre o no successivamente querela. I fatti sono ormai noti e denunciati all’autorità e lo stalker prende coscienza di quali sono le intenzioni della vittima. Vengono così meno quelle esigenze di riservatezza che impongono che il reato di atti persecutori debba essere procedibile a querela di parte, per cui, a questo punto scatta la perseguibilità d’ufficio

137 B. LIBERALI, Il reato di atti persecutori, op. cit., pp. 73-74, secondo

cui “Questa scelta non pare priva di fondamento, poiché la

procedibilità d’ufficio ( con conseguente esclusione

dell’ammonimento) è prevista per casi giudicati più gravi e che giustificano l’esclusione di una scelta, in capo alla persona offesa, in ordine all’attivazione del procedimento penale”. In senso contrario si

veda F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e

civile, op. cit., p. 165, che ritiene, invece, che si tratti di “una limitazione notevole data la pluralità dei casi nei quali per gli atti persecutori è prevista la procedibilità d’ufficio; casi esclusi, nonostante la loro oggettiva maggiore gravità, dall’applicabilità di un istituto opportuno e potenzialmente efficace a scongiurare traguardi giudiziari”.

83

espressamente prevista dal decreto legge in caso di reiterazione delle condotte a seguito di ammonimento.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, lo stesso art. 8, comma III, del decreto legge prevede che la pena per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito. Tale aggravante si fonda sul maggior disvalore degli atti persecutori perpetrati138. Lo stalker, infatti, in

questi casi è maggiormente colpevole poiché, nonostante sia stato avvisato dell’intervento penale che susciterà l’ulteriore compimento di determinati atti ed essendo cosciente delle reazioni che ha prodotto il suo comportamento sulla vittima, continua ostinatamente a porre in essere azioni persecutorie, mostrando assoluta indifferenza e noncuranza circa le conseguenze della sua condotta. Nonostante la formulazione dell’articolo sembri consentire di applicare l’aggravante anche nel caso in cui la vittima di stalking sia persona diversa da quella che aveva ottenuto in precedenza l’ammonimento, la dottrina ritiene, che per il rispetto del principio di offensività, la vittima debba essere la stessa139. Laddove non si ritenesse necessaria l’identità della persona offesa, si finirebbe per punire esclusivamente l’indole criminale dello stalker, piuttosto che l’oggettivo disvalore del fatto140.

Facendo un passo indietro e ritornando all’esposizione dei fatti ad opera dell’istante, può accadere che questi integrino, di per sé, gli estremi di reati procedibili d’ufficio. Le conclusioni a cui giungiamo sono diverse a seconda che ci si riferisca a reati che

138 A.M. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e

promozione mediatica, op. cit., p. 233.

139 Vedi retro, par. 2.3.9, p. 77, nt. 131.

140 A.M. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e

84

possono essere assorbiti in quello di atti persecutori e quelli che invece, per loro natura e gravità, non possono esserlo. Tra i primi rientrano le minacce gravi e le molestie. Queste possono costituire anche singoli illeciti oppure essere comprese nella struttura del reato di stalking laddove assumano un certo grado di intensità seriale tale da poter provocare un determinato evento. In questo caso, se la vittima non vuole sporgere querela, ma rende noti i fatti all’autorità unicamente allo scopo di ammonire il colpevole, quest’ultima è esonerata dal dovere di dare notizia del reato all’autorità giudiziaria posto che su tale dovere prevale l’interesse a far cessare l’attività persecutoria. Ciò induce ad affermare che l’istanza di ammonimento sterilizza la procedibilità d’ufficio dei fatti commessi fino a tale momento141. Ci sono, invece, reati che per loro natura o gravità non vengono assorbiti in quello di atti persecutori, come ad esempio il reato di lesione all’integrità fisica e la violenza sessuale. Una volta ricevuta la notizia di questo genere di fatti, nelle ipotesi perseguibili d’ufficio, l’autorità di pubblica sicurezza, anche contro la volontà della vittima, deve darne comunicazione all’autorità giudiziaria. Questa circostanza può far sì che molte vittime desistano dal presentare l’istanza in questione.

Per quanto riguarda la possibilità di impugnazione del provvedimento del questore, in analogia con quanto stabilito dall’art. 6 del TU delle Leggi di Pubblica Sicurezza, esso potrà essere ricorribile per via gerarchica entro dieci giorni da quando se ne è avuta notizia o impugnato davanti al TAR competente. Ugualmente, potrà essere impugnato il provvedimento con cui il questore vieta l’ammonimento. Per quanto concerne i vizi, se

141 F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e

85

nel corso del processo per atti persecutori (instaurato se l’ammonimento non ha prodotto gli effetti sperati, per cui sono continuate le condotte vessatorie) viene contestata la validità del provvedimento, il giudice penale dovrà limitarsi a valutare la conformità dell’atto alle disposizioni di legge, trattandosi di atto amministrativo e quindi discrezionale.

Durante i lavori parlamentari alcuni si mostrarono perplessi all’introduzione di questo istituto, sostenendo che esso dovesse avere natura giurisdizionale in quanto limitativo della libertà dell’ammonito. A ciò si replicò adducendo il carattere scarso di tale limitazione e ricordando come l’ammonimento consistesse in un semplice invito a tenere una condotta conforme alle legge, non un’ imposizione142. Ciò che effettivamente, però, lasciava dei dubbi era l’assoluta mancanza di contraddittorio nel rilascio del provvedimento. La dottrina, a questo proposito, ritiene che, dovendo il questore convocare personalmente il colpevole per ammonirlo, questo può rilasciare spontaneamente delle dichiarazioni che potrebbero indurre l’autorità a revocare l’ammonimento143. Si tratta però di una possibilità non garantita dall’Ordinamento e ciò fa dubitare sul rispetto del principio della presunzione d’innocenza144.

142 A.CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore,

op. cit., p. 54.

143 PARODI C., Stalking e tutela penale, op. cit., p. 115.

144 A.M. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e

86

2.3.11 Le misure cautelari: il divieto di avvicinamento