CAPITOLO II – LA TUTELA PENALE CONTRO IL FENOMENO
2.2 I vari disegni di legge in materia
2.2.1 Il disegno di legge Carfagna–Alfano A.C 1140
hoc in materia di stalking, l’allora Ministro delle Pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna, ed il Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, collaborarono per promuovere un disegno di legge che predisponesse “Misure contro gli atti persecutori”.
La presentazione alla Camera dei Deputati avvenne il 2 luglio 2008 e i lavori parlamentari iniziarono il 20 gennaio 2009. Il disegno fu approvato il 29 gennaio e fu trasmesso il giorno
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successivo al Senato. La relazione illustrativa chiarisce come l’introduzione dell’art. 612-bis, sia la risposta concreta nella lotta contro la violenza, che viene perpetrata in particolare contro le donne, a fronte di un quadro normativo inidoneo a garantire un presidio cautelare e sanzionatorio efficace45. Si sottolinea poi,
come su 300 delitti commessi, la vittima sia nell’80% dei casi una donna e come nel 39% si possa parlare di “crimini annunciati” proprio perché compiuti dopo lunghi periodi di persecuzione.
Sottoposto all’esame del Consiglio dei ministri, il 23 febbraio 2009 fu approvato il decreto legge n.11/2009 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”46. Con tale decreto, entrato in vigore il 25 febbraio 2009 e convertito con legge 23 aprile 2009 n.3847, è stato introdotto, nel codice penale all’art. 612-bis, il nuovo reato di “Atti persecutori”, comunemente definito stalking. Tale articolo è stato recentemente modificato grazie al decreto-legge 14 agosto 201348, n. 93, convertito con legge 15 ottobre 2013 n. 11949.
45 F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e
civile, Casa Editrice La Tribuna, 2009, p. 192
46 Pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009.
47 La legge n. 38 del 2009, recante “ Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2009, n. 95.
48Testo pubblicato inGazzetta Ufficiale, n. 191 del 16 agosto 2013.
49 Il testo della l. 119/2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” è stato
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Come illustrato, la modifica al sistema penale avvenne attraverso la decretazione d’urgenza anche se, in realtà, non supportata dai presupposti che ne avrebbero reso legittimo il ricorso50: l’esigenza di garantire la sicurezza della collettività,
infatti, non era caratterizzata dalla straordinaria necessità ed urgenza51. Questo aspetto era anche dimostrato dal fatto che
dal 2004 il Parlamento dovette analizzare numerose proposte di legge in materia prima di arrivare all’approvazione del disegno AC 1440, per cui se vi fosse stata una straordinaria urgenza non si sarebbero dovuti attendere cinque anni. Si dubita, perciò, che ci si trovasse in un vero e proprio stato di emergenza tale da giustificare il ricorso a tale decretazione. Alcuni si sono chiesti, quindi, se il Governo non si fosse fatto trascinare dall’onda emotiva legata ai sempre più frequenti fatti di cronaca, nella scelta di privare il Parlamento della sua funzione di produzione normativa52.
La nuova norma, così come modificata dalla legge di conversione n.119/201353, all’art. 612–bis c.p., stabilisce che:
50 A. AGNESE, V. DE GIOIA, P.E. DE SIMONE, G. PULIATTI, C. ROTUNNO,
Violenza sessuale e stalking. Commento al d.l. 23.02.2009, n. 11 convertito con modifiche in L. 23.04.2009 n. 38, Experta, Forlì, 2009, p.
2.
51 Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29, in Foro it., 1996, I, 1157, secondo
cui a norma dell’art. 77 Cost., la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzo di un mezzo eccezionale quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, pena l’illegittimità costituzionale dello stesso.
52 A. BARBAZZA, E. GAZZETTA, Il nuovo reato di “atti persecutori”, in
www.altalex.com.
53 Oltre alla modifica dell’art. 612-bis e alle novità di cui daremo
conto nel prosieguo, il d.l. 93/2013 convertito con l. 119/2013 ha introdotto ulteriori misure nella lotta al fenomeno dello stalking. Si prevede, infatti che, indipendentemente dal reddito, la vittima di
stalking possa essere ammessa al gratuito patrocinio e, per un
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“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d' ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.
che le indagini preliminari non possano mai superare la durata di un anno. Si prevede, infine, che debba esser data priorità assoluta ai processi riguardanti, tra gli altri, i reati di stalking e che può esser fatto ricorso all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche.
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E’ opportuno sin da subito rilevare come la rubrica “Atti persecutori”, possa destare alcune perplessità. La persecuzione, infatti, nel diritto internazionale è considerata un crimine contro l’umanità. L’art. 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale54 recita a tal proposito che per
"persecuzione" s’intende “l’ intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività”. Rientra in tale crimine “ la persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale […]”. Emerge, dunque, come l’ambito dello stalking sia profondamente diverso e soprattutto estraneo a finalità discriminatorie55. Con tale rubrica, allora, il Legislatore probabilmente ha voluto sottolinearne la gravità, anche in virtù delle conseguenze psichiche che possono riversarsi sulla vittima che può sentirsi a tutti gli effetti perseguitata.