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La clausola di riserva e il concorso con altri reati

CAPITOLO II – LA TUTELA PENALE CONTRO IL FENOMENO

2.3 Il nuovo reato di atti persecutori

2.3.1 La clausola di riserva e il concorso con altri reati

prevista dall’originario disegno di legge A.C. 1440, fu inizialmente soppressa dalla Commissione Giustizia della Camera e successivamente fu reintrodotta in sede di approvazione finale grazie all’accoglimento del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali. Questa, nel resoconto sommario della seduta del 10 dicembre 2008 affermò come la reintroduzione dell’inciso sarebbe stata finalizzata ad evitare che uno stesso fatto, qualora integrasse contemporaneamente le fattispecie di atti persecutori e di altro reato più grave, fosse sanzionato con una pena eccessivamente dura e sproporzionata. L’Onorevole Federico Palomba, vicepresidente della Commissione Giustizia, nella sua relazione sul tema così replicò: “[…] In realtà, tale preoccupazione appare infondata non tenendo conto della reale gravità del fenomeno, che come tale merita una risposta sanzionatoria specifica ed adeguata. La Commissione Giustizia ha soppresso l’inciso al fine di rimettere ai principi generali in materia di concorso apparente di norme la questione dei rapporti tra il reato di atti persecutori e gli altri reati che potrebbero essere commessi dallo stalker nei confronti della vittima. In sostanza, eliminando la clausola, si è voluto evitare il rischio di non considerare come ipotesi di concorso di reati il caso in cui, ad esempio, tra gli atti reiterati ve ne siano alcuni riconducibili al reato di violenza sessuale.58” L’Onorevole continua, dicendo che non sarebbe corretto che la

persecutori, op. cit., p. 65; F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti

persecutori nel diritto penale e civile, op. cit., p. 98; F. MANTOVANI, Diritto penale – Parte speciale. Delitti contro la persona, I, Cedam,

Padova 2013, p. 344.

58 F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e

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condotta di stalking venisse assorbita in quella della violenza sessuale, “in quanto si tratta di condotte che coinvolgono beni giuridici diversi e che esprimono ciascuna un disvalore meritevole di una specifica e differenziata risposta sanzionatoria: del resto, come potrebbero un bacio sulla guancia o una pacca sul sedere (per menzionare alcune delle ipotesi che vengono ricondotte dalla giurisprudenza maggioritaria alla nozione di atti sessuali) avere l’effetto “magico” di “cancellare” mesi o anni di vessazioni e di tortura psicologica, ovvero di “atti persecutori”? La verità è che lo stalking è un reato abituale proprio, che si sostanzia in un comportamento reiterato e assillante, mentre le altre fattispecie che in astratto potrebbero concorrere con esso sono reati istantanei, che si consumano anche con una sola azione. Dunque, anche conservando la clausola […], essa non potrebbe mai entrare in azione, dal momento che il “fatto” dello stalking è assai più complesso ed articolato rispetto al singolo episodio, realizzato all’interno del lungo iter di commissione delle molestie assillanti […]. Sarebbe dunque assurdo far prevalere fra i due un fatto che si realizza in un istante rispetto ad un intero comportamento persecutorio che può durare mesi o anni.[…] Per questo motivo, i “fatti” dello stalking e del singolo reato devono dar luogo a più reati tra loro concorrenti […]”59. In seguito alla soppressione della clausola, l’onorevole Gaetano Pecorella replicò che in questo modo si sarebbe corso il rischio, sulla base del principio di specialità, che anche reati meno gravi fossero considerati speciali rispetto al reato di stalking60.

59 F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e

civile, op. cit., pp. 94-95.

60 F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e

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Diventava allora opportuno specificare che l’art. 612-bis c.p. si applica solo quando il fatto non integri un reato più grave. L’inciso venne, così, ripristinato e trasfuso nell’articolo in commento.

Ma vediamo adesso, al significato dell’espressione “più grave reato”. Si esclude che si sia voluto far riferimento ai parametri previsti dall’art. 133 c.p. . In base a questo articolo, il giudice desume la gravità del reato dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa; dalla intensità del dolo e grado della colpa e dalla capacità a delinquere del soggetto agente. Non potendosi applicare tale articolo, per reato più grave si deve intendere, allora, quello punito con pena edittale più severa rispetto al reato sussidiario. Per poter applicare la clausola occorre altresì, che il primo reato presenti tutti gli elementi costitutivi del secondo. E’ impossibile, ad esempio, che il reato di atti persecutori venga assorbito in imputazioni di minacce e molestie continuate, visto che in queste manca l’evento cagionato alla persona vittima di stalking ( ansia, paura o cambiamento abitudini di vita ). Solo se questi eventi non ricorrono o non vengono provati, possono dirsi integrate le imputazioni autonome di minacce e molestie continuate. Allo stesso modo, rispondendo ai quesiti posti dall’On. Palomba, il rischio che il reato di stalking venga assorbito dalla fattispecie di violenza sessuale può essere escluso: se, infatti, il soggetto attivo, oltre a cagionare l’evento di cui sopra, eccede anche in atti di tipo sessuale, certamente le due fattispecie concorrono. Ritenere integrato il solo reato di violenza sessuale lascerebbe

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impuniti i comportamenti molesti ulteriori. Quindi, anche se sanzionato con pena edittale più grave, finisce per concorrere con il reato di atti persecutori quando è espressione di una frazione soltanto della complessiva azione dell’autore. Al contrario, se la serie di minacce e molestie reiterate hanno costituito il mezzo per pervenire all’atto sessuale, sarà applicabile esclusivamente il 609-bis.