CAPITOLO II – LA TUTELA PENALE CONTRO IL FENOMENO
2.3 Il nuovo reato di atti persecutori
2.3.8 La procedibilità a querela di parte e d’ufficio
L’ultimo comma dell’ art. 612-bis c.p. prevede, come regola generale, che il delitto di atti persecutori è procedibile a querela della persona offesa entro il termine di sei mesi116. Infatti, i beni giuridici tutelati sono personalissimi (vedi la libertà morale, la tranquillità e la salute personale), per cui sta alla vittima, proprio in virtù della sua facoltà di autodeterminarsi, decidere quando e se instaurare un procedimento penale nei confronti del soggetto attivo. Tale scelta, fu criticata durante i lavori parlamentari poiché si ritenne che rendere perseguibile il reato a querela di parte, avrebbe esposto ancor di più la vittima ad azioni aggressive e persecutorie nel caso di successivo ritiro di essa117. Si osserva come, invece, sia opportuno lasciarla decidere circa l’opportunità dell’intervento penale118, anche in relazione al fatto che una volta effettuata la denuncia si
116 Tale termine deroga a quello ordinario di tre mesi previsto dall’art.
124 c.p.
117 LI GOTTI, Senatore Italia dei Valori, Discussione del disegno di legge
n. 1505 in Assemblea, Resoconto stenografico, Senato della
Repubblica, XVI legislatura, 190° seduta pubblica, martedi 21 aprile 2009, p. 13.
118 A.M. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e
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rendono note vicende disdicevoli, per cui può preferire che non vengano diffusamente conosciute.
Ma vediamo in che cosa consiste la querela. Essa è una dichiarazione nella quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda penalmente in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Per persona offesa si intende il soggetto titolare del bene giuridico leso o messo in pericolo dall’azione o dall’omissione illecita. Nel caso di reato di atti persecutori sarà perciò la vittima delle molestie e/o minacce a dover presentare querela. L’ordinario termine di presentazione, previsto dall’art. 120 c.p., è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. L’art. 612-bis c.p., vista la delicatezza del tema, prevede però una deroga: in analogia con i delitti di violenza sessuale, la querela deve essere presentata entro sei mesi. L’individuazione del momento da cui far decorrere il termine si presenta assai problematica. Infatti, se per integrare la fattispecie occorre una serie ripetuta e prolungata nel tempo di minacce o molestie, quanti atti servono per poter denunciare? E come sarà possibile fissare date, rispetto alle quali verificare eventuali decadenze? Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, ritenendo sufficienti anche due soli episodi119. Comunque, è la speciale lunghezza del termine che supplisce alle incertezze che si presentano nei casi concreti120.
In origine, la querela per i casi di stalking non era irrevocabile ma il d.l. n. 93/2013, convertito con legge 119/2013, ha introdotto importanti novità sul tema. Infatti, al co. 4 dell’originario art. 612-bis, dopo il secondo periodo si aggiunge
119 Cass., Sez. V, sent. 21 gennaio 2010, n. 6417, in Cass. pen., 2010, e
Cass., Sez. V. sent. 2 marzo 2010, n. 25527, in Guida al diritto, 33-34, 72.
120 F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e
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che “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”. Si stabilisce, quindi, che in presenza di gravi e reiterate minacce, ad esempio perpetrate mediante l’utilizzo di armi, la querela non può più essere ritirata. Ciò per evitare che la vittima, a seguito di nuove intimidazioni, possa essere spinta a ritirarla. Resta revocabile negli altri casi, ma la remissione, che ha come conseguenza l’estinzione del reato, può essere fatta solo in sede processuale. In altre parole la vittima che vuole revocarla deve essere ascoltata da un giudice che dovrà valutare che si tratti di una scelta reale, non dettata da costrizioni, e ciò al fine di garantire la libertà di determinazione e consapevolezza della vittima.
Alla regola generale della procedibilità su istanza di parte si deroga in alcuni casi. E’ infatti prevista la perseguibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona disabile, se il fatto è connesso con altro delitto per il quale occorra procedere d’ufficio e nell’ipotesi in cui il soggetto sia già stato ammonito. In tutti questi casi, si prevede la procedibilità d’ufficio poiché le esigenze della repressione penale sono prevalenti rispetto alla necessità di tutelare la discrezione della persona offesa121. Il minore122 gode di
particolare protezione in quanto soggetto particolarmente sensibile a determinate azioni e non ancora maturato appieno sotto il profilo fisico e psichico. Le disabilità della persona offesa
121 BARTOLINI F., Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e
civile, op. cit., p. 128.
122 In questo contesto si intende per minore il soggetto che non ha
ancora compiuto i 18 anni, senza distinzione con l’ infraquattordicenne come spesso accade nel diritto penale.
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sono quelle indicate all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 secondo cui “ E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La ratio della procedibilità d’ufficio è analoga a quella del minore, poiché la ridotta capacità di reagire e di difendersi rende necessaria una particolare protezione. Ciò giustifica anche il fatto che se il reato è commesso in danno di soggetti affetti da handicap, la pena è aumentata a titolo di circostanza aggravante (art. 612- bis co. III c.p.). Per quanto riguarda la connessione con altro delitto procedibile d’ufficio si ritengono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di reati di violenza sessuale. La Suprema Corte ha affermato che “la connessione del delitto in materia sessuale con altro procedibile d’ufficio, è configurabile quando i due fatti siano intimamente legati tra loro in guisa tale da non potersi conoscere di quello proseguibile d’ufficio senza svelare anche la condotta integratrice dell’altro. Tale condizione può verificarsi anche se i fatti in questione siano emersi in tempi diversi ed abbiano dato luogo a procedimenti distinti […]”123.