“Il processo di erogazione del credito”
3.2 Analisi del Merito Creditizio
L’esercizio del credito, nel senso di concessione di disponibilità monetarie con obbligo di restituzione, costituisce tuttavia il culmine di una più complessa attività della banca, diretta alla selezione degli operatori meritevoli della fiducia creditizia. L’esercizio del credito non può che intendersi in stretta correlazione con l’attività selettiva, che necessariamente deve precedere e accompagnare la concessione della moneta bancaria, al fine di rendere effettiva la prospettiva restitutoria.
L’importanza cruciale di questa funzione è emersa con particolare evidenza nella recente situazione critica dell’economia mondiale, innescata da episodi di concessione di credito a soggetti non meritevoli (indicati come subprime).
60 L’ordinamento bancario impone alla banca il compito di provvedere alla accurata cernita di quei soggetti, attraverso un procedimento, diretto ad accertarne il merito creditizio riducendo la probabilità di insolvenza.
Un ampio ed articolato complesso di norme primarie e secondarie, infatti, sottopone le banche a stringenti vincoli in materia di controllo dei rischi nonché di conformità alle regole e ad appropriati procedimenti gestionali. Questo universo normativo può essere considerato a garantire nel concreto che l’esercizio del credito sia svolto dalla banca in ossequio alla fondamentale regola di sana e prudente gestione. Il principio presidia sia la fase di scelta dei soggetti con i quali verranno ad essere instaurati i rapporti di affidamento ed erogazione creditizia sia quella di conclusione dei contratti di credito.
Qualora, per contro, la banca abdichi a questa sua fondamentale funzione, attenuando il rigore selettivo o addirittura eludendo le corrette regole della sana e prudente gestione, risulta snaturata la caratteristica funzione economico – sociale dell’intermediazione bancaria.
L’indiscriminata erogazione dei mezzi monetari raccolti dalle banche, con conseguente dissipazione di moneta in impieghi di dubbia affidabilità o solvibilità, può condurre ad un sostanziale ribaltamento di ruolo degli intermediari e inevitabilmente conduce ad una diffusa perdita della fiducia dei risparmiatori e degli investitori nell’efficienza dell’intero sistema finanziario. La sfiducia si traduce in una riduzione della disponibilità di risparmio e di investimenti, con conseguenti effetti restrittivi che si ripercuotono anche sull’intero ciclo produttivo.
3.2.1 Elementi per giudizio di Affidabilità
Il problema del rischio di credito, che si presenta quando il finanziato è inadempiente47 o insolvente48, si pone quando un soggetto richiede un finanziamento per la prima volta e anche quando i finanziamenti già in essere giungono a scadenza. In quest’ultimo caso, si presenta l’ulteriore problema di rinnovarli in tutto, in parte o per
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Il debitore deve compiere la prestazione al momento dovuto, nel luogo dovuto e secondo le modalità stabilite. La mancata realizzazione di questo comportamento costituisce inadempimento
dell’obbligazione. 48
In questa sede per insolvenza si intende una situazione di inadempienza definitiva a giudizio del creditore il quale potrà richiedere la risoluzione del contratto.
61 niente49. Per tale ragione, l’analisi del merito creditizio o di affidabilità della clientela, oltre a venir prima di qualsiasi nuova concessione di affidamento, svolge permanentemente la funzione di controllo del comportamento della clientela. Tale funzione avviene in tre precisi momenti: innanzitutto quando il prestito giunge a scadenza, quando il cliente chiede un aumento degli affidamenti e quando il cliente viene meno alle condizioni contrattuali stabilite.
La problematicità delle valutazioni di affidabilità della clientela sta alla base della complessità di procedere a valutazioni di convenienza da parte della banca dovute alle difficoltà di utilizzare le variabili di decisione più consone.
Trattandosi di valutazioni riguardanti eventi futuri e non potendo fruire di leggi scientifiche o di leggi statistiche per affrontarli, è necessario avvalersi della conoscenza qualitativa che può derivare da tecniche di credit scoring da utilizzare a supporto delle decisioni di affidamento.
Gli elementi da considerare nel processo di affidamento della clientela sono sostanzialmente tre:
1) Reputazione del richiedente: conoscenza della sua situazione personale da parte degli addetti ai fidi. Elemento soggettivo che riveste un’importanza notevole soprattutto nei finanziamenti retail.
2) Capacità di onorare il contratto: informazioni patrimoniali ed economico- finanziarie per valutare la capacità reddituale del richiedente per far fronte agli impegni futuri.
3) Garanzie: sono contratti accessori e come tali offrono solo una misura del valore aggiunto patrimoniale del richiedente.
Queste componenti rappresentano le linee guida generali che assistono un processo di affidamento e che devono essere calibrate a seconda della forma tecnica di prestito richiesto: il processo decisionale che assiste un mutuo necessiterà di maggiori approfondimenti di quanto non accada per l’emissione di una carta di credito.
L’esame dei vari aspetti, viene agevolato da automatismi procedurali, ma i valori numerici derivanti dalle analisi quantitative devono affiancare i processi decisionali che forniscono i presupposti per raggiungere, nel contempo, obiettivi di economicità e di rischio. Infatti, la difficoltà di valutare il merito di credito può essere affrontata con
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62 successo da un’adeguata professionalità. Le analisi di Affidabilità, anche se non possono distinguere le imprese in gruppi più o meno meritevoli di credito, consentono, di individuare importanti caratteristiche della gestione di ciascuna singola impresa. Non è perciò pensabile di attribuire alle analisi di bilancio e al valore degli indici la capacità di selezionare le imprese affidabili. I valori numerici che emergono da simili analisi sono tuttavia estremamente utili per indirizzare gli approfondimenti della situazione del singolo richiedente.
Infine, è utile sottolineare come l’analisi di redditività prospettica del richiedente dovrebbe fornire risultati più prudenti di quelli percepiti dall’impresa stessa; questo si deve alle differenze quantitative e qualitative di informazioni che possiedono i due soggetti.
Questa differenza di valutazione permette di mantenere il prudente distacco che deve esistere tra il conferimento di mezzi finanziari a titolo di credito e a titolo di capitale.
Tuttavia, il problema si affronta considerando i diversi profili dell’andamento aziendale, utilizzando informazioni ottenute direttamente dal richiedente credito e da quelle dedotte dai bilanci del cliente, dall’andamento corrente della relazione di clientela, da informazioni che provengono dal mercato, dalla Centrale Rischi50, dalla Centrale dei Bilanci, ecc.
Concludendo, per quanto l’organizzazione delle procedure e le stesse tecniche di indagine utilizzate possano essere formalizzate, nelle tradizionali analisi di fido la stima del rischio e della probabilità di insolvenza resta per lo più affidata al giudizio soggettivo degli analisti interni alla banca e dei responsabili del servizio fidi. La decisione di affidare o meno la controparte utilizza le risultanze di analisi finanziarie condotte prevalentemente su serie storiche di dati di bilancio attraverso sistemi di indicatori, ma spesso scaturisce di fatto da valutazioni che si richiamano all’esperienza passata della banca in affidamenti ad imprese con caratteristiche analoghe o operanti in un medesimo settore.
Infatti, il valore di credito, per quanto possa essere approfondito, resta pur sempre una determinazione soggettiva. Ogni valutatore perviene a un differente valore in rapporto alla propria professionalità, alle tecniche valutative utilizzate, alle informazioni
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Istituita nel 1964 e operante presso la Banca d’Italia, riceve le segnalazioni di tutte le banche sulla posizione dei propri clienti affidati per oltre 30 mila euro; le banche possono a loro volta richiedere informazioni sull’esposizione di clienti già affidati presso altre banche.
63 a sua disposizione e ai condizionamenti che la propria cultura e la propria sensibilità pongono alla percezione dei fenomeni indagati.
Il valore di credito si fonda sulla capacità di rimborso, la quale a sua volta è sinonimo di equilibrio finanziario. Per indagare la capacità di rimborso occorre fare una preliminare distinzione tra capacità di rimborso in ipotesi di liquidazione e capacità di rimborso in ipotesi di funzionamento. Entrambe le ipotesi vengono considerate nella determinazione del valore di credito.
La capacità di rimborso in ipotesi di liquidazione dovrebbe assumere rilievo solo come aspetto secondario ed essa consiste nello stimare il valore presunto di realizzo delle attività e di sottrarre al valore medesimo le spese presunte di liquidazione, per verificare la copertura dell’ammontare complessivo dei debiti garantiti e privilegiati.
La capacità di rimborso in ipotesi di funzionamento prevede la riduzione, nell’immediato o entro un certo tempo e nella misura desiderata, dell’esposizione debitoria verso i fornitori di capitale di credito. Questa può basarsi solo sulla liquidità prodotta dalla gestione corrente, dai disinvestimenti e dalle ricapitalizzazioni. La capacità di rimborso può essere diretta o indiretta.
È diretta quando si basa sulla diminuzione del fabbisogno finanziario e può essere definita ordinaria se deriva dalla liquidità prodotta dalla gestione corrente e straordinaria se generata da processi di disinvestimento.
È indiretta quando il rimborso dei debiti di finanziamento avviene contraendo altri debiti di finanziamento o mediante interventi di capitalizzazione. La capacità di rimborso emerge in estrema sintesi dall’analisi della struttura patrimoniale; della redditività dell’impresa; della capacità imprenditoriale; dai problemi di settore e del mercato; dal grado di flessibilità dell’impresa51
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La banca quindi, interessata ad arginare il rischio di credito, valuterà la capacità del debitore di essere in condizione, nel momento prestabilito – dopo aver fatto fronte al servizio del debito (aver pagato gli interessi e gli oneri accessori maturati periodicamente) – di dar corso ad una delle seguenti alternative:
o Restituire il prestito e estinguere l’obbligazione (capacità diretta);
o Restituire il prestito tramite il prestito di un finanziatore diverso (capacità indiretta che denota già un giudizio di scarsissima affidabilità).
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Giampaoli, A. “Banca e Impresa”, Milano, E.G.E.A. – Edizioni Giuridiche Economiche Aziendali dell’Università Bocconi e Giuffrè editori, 2000
64 Un'altra alternativa, molto più diffusa nella pratica, è quella di ottenere un rinnovo del prestito dal medesimo finanziatore, per cui la valutazione del merito di credito è in realtà rivolta su orizzonti economici più lunghi. La capacità di rimborso è solo presunta.
L’analisi diventa quindi una revisione periodica dei fidi, la banca conosce già la situazione dell’impresa e il giudizio può essere più circostanziato.
In sostanza, la singola banca si trova ad affrontare, raramente, un nuovo affidamento; generalmente, il problema è quello di continuare a concedere credito in una determinata misura, per mezzo di specifiche forme tecniche e specifiche condizioni, oppure aumentare o ridurre gli affidamenti e/o modificare le condizioni e le forme tecniche alla medesima clientela.